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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Giuseppe NA Presidente
AF IM UD
Valentina D'Aprile UD rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13473/2023 r.g. proposta da
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Berloco e dall'Avv. Giuseppe Pappalepore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- attore- contro
(CF. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
(CF. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-convenute contumaci-
Oggetto: azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. – scissione societaria
Conclusioni come da verbale d'udienza del 19/11/2025 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- , titolare di un'impresa specializzata nella produzione di prodotti Parte_1
da forno, premettendo di essere creditore della del complessivo importo di Controparte_1
€24.419,59 a titolo di saldo per la fornitura di merce di cui alle fatture dal 2016 al 2019 così come riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 3885 emesso dal Tribunale di Bari in data 15/11/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza del 27/4/2023, ha convenuto in giudizio la società debitrice e la al fine di far accertare e dichiarare la lesività rispetto Controparte_2
alle proprie ragioni creditorie dell'atto di scissione parziale del 4/6/2019 rep. 191837 racc.36031 per
Notar di Barie, con il quale parte del proprio patrimonio immobiliare è stato trasferito Persona_1
in favore della società costituita il 20/3/2019, ossia la ed in particolare: Controparte_2
- un capannone e tre depositi siti in Mola di Bari (BA) con annesso terreno pertinenziale cui si accede dal civico 220 di Via Di Vagno, posto al piano terra e adiacente sala ricevimenti su tre livelli, con annessi cortili pertinenziali, con affaccio sul mare, con accesso dal civico 218 della suddetta via, prospiciente il tratto di litoranea che unisce Mola di Bari a Cozze;
- il fabbricato, di circa metri quadrati 900 (novecento), è così composto: al piano terra il nucleo principale dove è ubicata la sala ricevimenti, al primo piano un'ampia sala ristorante con terrazzi di pertinenza, al secondo piano il lastrico solare;
il collegamento tra i tre livelli avviene tramite una rampa di scale esterna nonché tramite ascensore;
nell'insieme confinante con litoranea Mola di Bari-Cozze, demanio pubblico e con strada vicinale del;
distinto in Catasto fabbricati del Comune di Mola Pt_2
di Bari (BA) ditta esatta: a) al foglio 46, particella 69, subalterni: - 2, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 184, superficie catastale mq. 210 con rendita di €.399,12; - 3, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 8, mq. 71, superficie catastale mq. 71 con rendita di €.224,40; -
5, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq. 94, superficie catastale mq. 113con rendita di €.237,88; - 6, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq. 349, superficie catastale mq. 693 con rendita di €.1.027,39; b) nonché al foglio 46, particella 270, subalterno 7, via
Giuseppe di Vagno n. 218, piano S1-T-1-2, cat. D/3, con rendita di €.10.950,00; tutti pervenuti con pagina 2 di 11 decreto di Trasferimento del Tribunale di Bari del 18 ottobre 2016, n. 307/16 cron. 5290 repertorio n.
1851/16, registrato e trascritto in Bari.
Sul piano dell'eventus damni, si è valorizzata la circostanza che, per effetto della scissione societaria e dei conferimenti immobiliari conseguenti, la si sarebbe spogliata di Controparte_1
una struttura ricettiva di oltre 900 mq dedicata a sala ricevimenti in danno delle ragioni di tutela della garanzia generico patrimoniale dei creditori;
mentre, in relazione al profilo della scientia damni in capo al terzo, si messo in evidenza come la società di nuova costituzione fosse partecipata da Persona_2
e da , al contempo soci e amministratori della debitrice Parte_3 Controparte_1
Ha, dunque, concluso per l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite (atto di citazione notificato il 23/11/2023).
I.2.- Pur ritualmente convenute in giudizio, le società Controparte_3
sono rimaste contumaci.
I.3.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 19/11/2026 in cui, sulle conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 189 c.p.c., nella formulazione risultante dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, è stata riservata per la decisione, con rimessione degli atti al Collegio.
II.- La domanda è fondata e merita accoglimento alla stregua delle ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in tema di scissione societaria diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario (così Cass. Sez. U., 26/02/2025, n. 5089).
pagina 3 di 11 Anche la questione dell'ammissibilità dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto di scissione societaria, ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di merito, ha in seguito ricevuto un importante avallo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, dapprima, con la pronuncia n.
31654/2019 e, poi, con la più recente Cass. n. 12047 del 6/5/2021, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), ha chiarito che “la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere
l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta” (Cass. Sez. 3, 06/05/2021, n. 12047, Rv. 661548 -
01).
Prosegue la Cassazione, con la decisione n. 2153/2021, come non sia d'ostacolo all'esperibilità dell'“actio pauliana” avverso l'atto di scissione totale o parziale, sotto il profilo della asserita inconfigurabilità di un "eventus; damni", la previsione normativa di cui all'art. 2506 quater, comma 3,
c.c., posta a tutela dei creditori dei debiti ceduti, che prevede la insorgenza di una responsabilità solidale “per i debiti della società scissa" (non soddisfatti dalla società partecipante alla scissione alla quale facevano carico) estesa a tutte le società intervenute alla stipula dell'atto pubblico di scissione, contenuta “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto”. La norma (analoga a quella dell'art. 2506 bis, comma 3, c.c.), che trova applicazione nelle ipotesi di scissione mediante scorporo parziale del patrimonio (e di continuità operativa della società scissa) e di scissione in senso stretto o totalitaria con pluralità di società beneficiarie (con "estinzione/scioglimento" senza procedimento di liquidazione, della società scissa), trae la sua ratio legis nella esigenza di rafforzare la tutela dei creditori della società scissa, proprio in considerazione del mutamento della consistenza della garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore principale (società scissa), che può venirsi a determinare in conseguenza della scissione parziale, tanto nel caso in cui il debito permanga in quel patrimonio, quanto nel caso in cui, invece, tale posizione debitoria venga trasferita in capo a diverso soggetto societario (la società o le società "beneficiarie").
pagina 4 di 11 Tale soluzione giuridica (coobbligazione solidale limitata) è, infatti, mutuata - nelle sue linee generali - dalla disciplina codicistica, preesistente alla riforma societaria, della cessione di azienda (art. 2560, comma 1 e 2, c.c.), con la quale si tende a contemperare le esigenze connesse alla operazione di trasferimento in blocco dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio dell'attività commerciale, con la tutela dei preesistenti creditori del cedente, interessati a non vedere alterata la garanzia patrimoniale generica, quale risultante al momento della cessione, offerta dal loro debitore (cedente l'azienda), secondo uno schema proprio della disciplina generale delle obbligazioni, che rimette in via esclusiva al consenso del creditore la facoltà di liberare l'originario debitore, accettando la sostituzione con altro debitore da quello indicato (artt. 1268, co. 1; 1272 comma 1; 1273, comma 2; 1274, commi 2 e 3, c.c.: fermo in ogni caso il limite della validità della nuova obbligazione, in difetto del quale la originaria obbligazione "rivive" ex art. 1276 c.c.). In questi casi, infatti, in assenza del consenso del creditore, il cedente dei debiti trasferiti con l'azienda commerciale (art. 2560, comma 1, c.c.), il delegante,
l'accollante, ossia rimangono comunque sempre obbligati verso il creditore, venendo ad aggiungersi alla obbligazione dei debitori originari - secondo lo schema della solidarietà - la obbligazione del nuovo debitore (se pure tenuto con modalità diverse: nella vicenda della cessione d'azienda, il cedente - qualora non acconsenta il creditore - permane nella posizione di debitore principale, assumendo il cessionario, quale accollante ex lege, quella di coobbligato in via sussidiaria;
Corte cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23780 del 22/12/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 20153 del03/10/2011; modalità analoghe possono verificarsi anche nella delegazione e nell'accollo cumulativi).
In proposito, si osserva, in definitiva, come il rafforzamento della tutela della posizione del creditore sociale per effetto del cumulo "ex lege" della responsabilità della società beneficiaria e di quella scissa parzialmente non costituisca condizione di incompatibilità o di impedimento giuridico alla esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ( o da parte del curatore fallimentare dell'analoga azione ex art. 66 LF ), analogamente a quanto riconosciuto in tema di obbligazioni solidali
(la Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto ammissibile l'actio pauliana rivolta contro una soltanto dei debitori, anche se - in ipotesi - la complessiva garanzia patrimoniale offerta dai distinti patrimoni riferibili a ciascuno degli altri condebitori risultasse idonea ad assicurare la soddisfazione del credito: si pagina 5 di 11 veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2623 del 13/03/1987; id. Sez. 2, Sentenza n. 6486 del 22/03/2011; id.
Sez. 3, Sentenza n. 8315 del 31/03/2017).
In entrambi i casi, infatti, di fronte ad un atto depauperativo della garanzia patrimoniale della società scissa - e sempre che ricorrano anche gli altri presupposti della fattispecie legale - lo specifico tipo di tutela revocatoria, apprestata dall'ordinamento a vantaggio del creditore, risulta funzionale ad ottenere (anche in presenza di altri soggetti coobbligati) la inefficacia relativa dell'atto dispositivo
"pregiudizievole" alla soddisfazione del credito, tanto più considerando che il cumulo di società debitrici, realizzato dall'art. 2506 quater, comma 3, c.c., determinando un frazionamento del limite di responsabilità tra coobbligati ( riferito per ciascun partecipante al solo "valore patrimoniale netto" trasferito con l'atto di scissione ), comporta senza dubbio un pregiudizio - idoneo ad integrare il presupposto dell' "eventus damni" richiesto dall'art. 2901 c.c. - per il creditore, tenuto, in caso di incapienza del limite di valore del singolo debitore, a dover moltiplicare le azioni dirette alla soddisfazione dell'intero importo del credito, rimanendo, peraltro, soggetto al rischio di insolvenza di ciascuna società partecipante dipendente dalla differente situazione patrimoniale nella quale si inseriscono gli elementi attivi e passivi trasferiti con la scissione.
La Suprema Corte, inoltre, con la già citata pronuncia n. 2153/2021, ha precisato anche i limiti di esperibilità dell'azione revocatoria in rapporto con il rimedio dell'opposizione dei creditori ai sensi dell'art. 2503 c.c.
In particolare, ha fatto notare come “l'opposizione del creditore sociale ex art. 2503 c.c., a differenza dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è una misura - riservata, peraltro, soltanto al creditore sociale che vanti un diritto insorto "anteriormente" alla deliberazione assembleare ed alla stipula dell'atto di scissione - avente natura preventiva, in quanto è diretta ad impedire - e non a revocare - la efficacia dell'atto di scissione, e si pone come rimedio interinale, venendo a "sospendere
l'attuazione" della operazione fino alla decisione giudiziale (e salvo che il UD ritenga, in via cautelare, di delibare l'assenza di un pregiudizio arrecato al creditore: art. 2445, comma 4, c.c.), od al compimento degli atti idonei a salvaguardare il creditore, paralizzando qualsiasi effetto dell'atto di scissione, o, secondo altra tesi pure formulata in dottrina, della delibera assembleare di approvazione del progetto di scissione, senza tuttavia che la legge riconnetta altra conseguenza alla mancata
pagina 6 di 11 proposizione della "opposizione" nel termine di decadenza previsto, se non quella del definitivo consolidamento della "validità" dell'atto di scissione, lasciando, comunque, aperta la strada del successivo risarcimento del danno”.
L'azione ex art. 2901 c.c. ed ex art. 66 LF svolge, invece, una funzione ripristinatoria della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, di cui si può avvalere non soltanto il creditore
"anteriore" ma anche quello "successivo" al compimento dell'atto pregiudizievole, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento, intervenendo ad atto dispositivo ormai compiuto - perfetto ed efficace -, e presuppone un comportamento illecito del debitore in quanto scientemente compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie, che può realizzarsi mediante l'atto di scissione anche attraverso la scelta di criteri di valutazione - ritenuti non rispondenti a quelli reali - dei valori patrimoniali trasferiti
(con riferimento alla analitica descrizione degli elementi attivi e passivi da assegnare, e dell'eventuale conguaglio in denaro: art. 2506 bis, comma 1, c.c.), in quanto incidenti sulla effettiva consistenza della garanzia patrimoniale di ciascuna società.
Ciò premesso, sul piano dell'eventus damni, non pare discutibile che il conferimento alla società scissa del capannone e di tre depositi con affaccio sul mare, nonché di un fabbricato di 900 mq destinato a sala ricevimenti nella titolarità della società debitrice scissa in favore della scissa abbia realizzato una significativa variazione qualitativa peggiorativa del patrimonio sociale a garanzia dei creditori.
Né tantomeno è idonea a scongiurare in concreto la sussistenza dell'eventus damni la circostanza che il patrimonio scorporato venga ad essere destinato a capitale sociale della società beneficiaria e quindi (proporzionalmente o meno al valore della partecipazione originaria: Cass. n.
26043 del 20 novembre 2013) attribuito, in forma di azioni o quote di partecipazione in detta società, ai soci della società scissa (nella specie, e , soci e amministratori Persona_2 Parte_3
della e soci della anche per il tramite della Irmas 2020 s.r.l.; si CP_1 CP_1 Controparte_2
vedano docc.
8-10 fasc attoreo), atteso che, se per un verso, l'assegnazione delle partecipazioni è effettuata a favore dei singoli soci della società scissa e non anche a favore di quest'ultima, per altro verso, la circostanza che un'azienda comprensiva di beni mobili ed immobili diventi una quota sociale pagina 7 di 11 rappresenta un indice del presupposto del pregiudizio alle ragioni creditorie, sostituendo, nel suo patrimonio, al bene ceduto alla società un titolo di partecipazione al capitale di rischio.
Sul piano dell'onere probatorio, va evidenziato, in linea generale, quanto all'eventus damni, inteso come pregiudizio per le ragioni creditorie, che l'onere probatorio gravante sul creditore si risolve nella dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 15265/06).
Sempre sul piano della prova dell'eventus damni non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 7767/07).
Nella fattispecie, da un lato, la contumacia delle parti convenute ha impedito che emergessero elementi di prova contraria dell'insufficienza del patrimonio della società scissa a soddisfare le ragioni dello specifico creditore attore;
dall'altro, è indubitabile anche l'aggravamento della difficoltà per il creditore medesimo atteso che costituisce principio pacifico, come peraltro evincibile dal testo dell'art. 2506 quater, co. III, c.c. che la responsabilità per i debiti della società scissa si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”, potendo, dunque, porsi dubbi in merito all'idoneità del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società scissa a valere come titolo esecutivo anche nei riguardi della beneficiaria (posto che è onere ed interessa di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova, l'effettiva sussistenza di un residuo valore effettivo del patrimonio netto assegnato;
cfr. sul punto Cass. sez. 6, ordinanza n. 36690 del 25/11/2021; in senso contrario alla pagina 8 di 11 necessità di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della società scissa Tribunale di Napoli,
20/10/2023).
Quanto al requisito soggettivo della scientia damni, la fattispecie in esame ricade nel regime generale degli atti a titolo gratuito, posti in essere successivamente rispetto al sorgere del credito (le fatture risalgono, infatti, al periodo compreso tra il 2016 e il 2019); sicché si reputa che, analogamente a quanto affermato in tema di costituzione del fondo patrimoniale, il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. Sez. 1, 02/04/2021, n. 9192, Rv. 661147 - 01).
Tale consapevolezza è da considerarsi accertata in via presuntiva in ragione della sostanziale identità della compagine sociale della società scissa e della beneficiaria ed essendo ragionevolmente prevedibile
III.- Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza delle parti convenute, in solido tra loro.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore del credito controverso (dunque, avendo riguardo allo scaglione compreso tra €5.200,01 ed €26.000,00), con riduzione in misura del 50% della fase istruttoria, attesa la natura prevalentemente documentale della lite: Scaglione: da €260.000,01 ad €520.000,00
Parte_4 [...]
Controparte_4
919,00 // 919,00
[...]
Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 -50% 840,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 4.237,00
P.q.m.
pagina 9 di 11 il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 23/11/2023 da Parte_1
nei confronti di e di così provvede:
[...] Controparte_1 Controparte_2
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, DICHIARA l'inefficacia ex artt.
2901 c.c. nei confronti di dell'atto di scissione parziale del 4/6/2019 rep. Controparte_5
191837 racc. 36031 per Notar di Bari, con il quale sono stati trasferiti dalla Persona_1
in favore della costituita il 20/3/2019, il complesso Controparte_1 Controparte_2
immobiliare, sito in Mola di Bari (BA), alla via Giuseppe Di Vagno, sul tratto di litoranea che unisce Mola di Bari a Cozze e precisamente:
- un capannone e tre depositi siti in Mola di Bari (BA) con annesso terreno pertinenziale cui si accede dal civico 220 di Via Di Vagno, posto al piano terra e adiacente sala ricevimenti su tre livelli, con annessi cortili pertinenziali, con affaccio sul mare, con accesso dal civico 218 della suddetta via, prospiciente il tratto di litoranea che unisce Mola di Bari a Cozze;
- un fabbricato, di circa metri quadrati 900 (novecento), così composto: al piano terra il nucleo principale dove è ubicata la sala ricevimenti, al primo piano un'ampia sala ristorante con terrazzi di pertinenza, al secondo piano il lastrico solare;
il collegamento tra i tre livelli avviene tramite una rampa di scale esterna nonché tramite ascensore;
nell'insieme confinante con litoranea Mola di Bari-Cozze, demanio pubblico e con strada vicinale del;
distinto in Pt_2
Catasto fabbricati del Comune di Mola di Bari (BA) ditta esatta: a) al foglio 46, particella 69, subalterni: - 2, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 184, superficie catastale mq. 210 con rendita di €.399,12; - 3, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 8, mq. 71, superficie catastale mq. 71 con rendita di €.224,40; - 5, via Giuseppe di Vagno n.
220, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq. 94, superficie catastale mq. 113con rendita di €.237,88; - 6, via
Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq. 349, superficie catastale mq. 693 con rendita di €.1.027,39; b) nonché al foglio 46, particella 270, subalterno 7, via Giuseppe di
Vagno n. 218, piano S1-T-1-2, cat. D/3, con rendita di €.10.950,00; tutti pervenuti con decreto di Trasferimento del Tribunale di Bari del 18 ottobre 2016, n. 307/16 cron. 5290 repertorio n.
1851/16, registrato e trascritto in Bari;
pagina 10 di 11 2) Autorizza la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari esonerando espressamente l'Agenzia delle Entrate – Servizi del Territorio – Ufficio di Pubblicità
Immobiliare – sede di Bari ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito;
3) CONDANNA le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio, liquidandole nel complessivo importo di Parte_1
€4.782,00 (di cui €545,00 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del
15%, Iva e Cap come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del 24 novembre 2025.
Il UD rel. Il Presidente Valentina D'Aprile Giuseppe NA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Giuseppe NA Presidente
AF IM UD
Valentina D'Aprile UD rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13473/2023 r.g. proposta da
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Berloco e dall'Avv. Giuseppe Pappalepore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
- attore- contro
(CF. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
(CF. ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
-convenute contumaci-
Oggetto: azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. – scissione societaria
Conclusioni come da verbale d'udienza del 19/11/2025 che si intendono integralmente richiamate.
pagina 1 di 11 RAGIONI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- , titolare di un'impresa specializzata nella produzione di prodotti Parte_1
da forno, premettendo di essere creditore della del complessivo importo di Controparte_1
€24.419,59 a titolo di saldo per la fornitura di merce di cui alle fatture dal 2016 al 2019 così come riconosciuto dal decreto ingiuntivo n. 3885 emesso dal Tribunale di Bari in data 15/11/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. con ordinanza del 27/4/2023, ha convenuto in giudizio la società debitrice e la al fine di far accertare e dichiarare la lesività rispetto Controparte_2
alle proprie ragioni creditorie dell'atto di scissione parziale del 4/6/2019 rep. 191837 racc.36031 per
Notar di Barie, con il quale parte del proprio patrimonio immobiliare è stato trasferito Persona_1
in favore della società costituita il 20/3/2019, ossia la ed in particolare: Controparte_2
- un capannone e tre depositi siti in Mola di Bari (BA) con annesso terreno pertinenziale cui si accede dal civico 220 di Via Di Vagno, posto al piano terra e adiacente sala ricevimenti su tre livelli, con annessi cortili pertinenziali, con affaccio sul mare, con accesso dal civico 218 della suddetta via, prospiciente il tratto di litoranea che unisce Mola di Bari a Cozze;
- il fabbricato, di circa metri quadrati 900 (novecento), è così composto: al piano terra il nucleo principale dove è ubicata la sala ricevimenti, al primo piano un'ampia sala ristorante con terrazzi di pertinenza, al secondo piano il lastrico solare;
il collegamento tra i tre livelli avviene tramite una rampa di scale esterna nonché tramite ascensore;
nell'insieme confinante con litoranea Mola di Bari-Cozze, demanio pubblico e con strada vicinale del;
distinto in Catasto fabbricati del Comune di Mola Pt_2
di Bari (BA) ditta esatta: a) al foglio 46, particella 69, subalterni: - 2, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 184, superficie catastale mq. 210 con rendita di €.399,12; - 3, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 8, mq. 71, superficie catastale mq. 71 con rendita di €.224,40; -
5, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq. 94, superficie catastale mq. 113con rendita di €.237,88; - 6, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq. 349, superficie catastale mq. 693 con rendita di €.1.027,39; b) nonché al foglio 46, particella 270, subalterno 7, via
Giuseppe di Vagno n. 218, piano S1-T-1-2, cat. D/3, con rendita di €.10.950,00; tutti pervenuti con pagina 2 di 11 decreto di Trasferimento del Tribunale di Bari del 18 ottobre 2016, n. 307/16 cron. 5290 repertorio n.
1851/16, registrato e trascritto in Bari.
Sul piano dell'eventus damni, si è valorizzata la circostanza che, per effetto della scissione societaria e dei conferimenti immobiliari conseguenti, la si sarebbe spogliata di Controparte_1
una struttura ricettiva di oltre 900 mq dedicata a sala ricevimenti in danno delle ragioni di tutela della garanzia generico patrimoniale dei creditori;
mentre, in relazione al profilo della scientia damni in capo al terzo, si messo in evidenza come la società di nuova costituzione fosse partecipata da Persona_2
e da , al contempo soci e amministratori della debitrice Parte_3 Controparte_1
Ha, dunque, concluso per l'accoglimento della domanda e la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di lite (atto di citazione notificato il 23/11/2023).
I.2.- Pur ritualmente convenute in giudizio, le società Controparte_3
sono rimaste contumaci.
I.3.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 19/11/2026 in cui, sulle conclusioni come precisate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 189 c.p.c., nella formulazione risultante dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, è stata riservata per la decisione, con rimessione degli atti al Collegio.
II.- La domanda è fondata e merita accoglimento alla stregua delle ragioni che seguono.
In via preliminare, si osserva che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in tema di scissione societaria diretta alla declaratoria di inopponibilità al creditore dei relativi atti di assegnazione, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l'opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell'organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore ed ove posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della causa petendi dell'azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario (così Cass. Sez. U., 26/02/2025, n. 5089).
pagina 3 di 11 Anche la questione dell'ammissibilità dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto di scissione societaria, ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di merito, ha in seguito ricevuto un importante avallo dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, dapprima, con la pronuncia n.
31654/2019 e, poi, con la più recente Cass. n. 12047 del 6/5/2021, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE (con sentenza del 30 gennaio 2020 in causa C-394/18), ha chiarito che “la revocatoria ordinaria dell'atto di scissione societaria è ammissibile, poiché mira ad ottenere
l'inefficacia relativa di tale atto, così da renderlo inopponibile al solo creditore pregiudicato (al contrario di ciò che si verifica nell'opposizione dei creditori sociali prevista dall'art. 2503 c.c., che è finalizzata a farne valere l'invalidità), dovendosi ritenere che la tutela dei creditori, a fronte di atti societari, si estende sino a ricomprendervi, sia pure in via mediata, qualsiasi attribuzione patrimoniale, a sua volta, "indiretta" ivi contenuta” (Cass. Sez. 3, 06/05/2021, n. 12047, Rv. 661548 -
01).
Prosegue la Cassazione, con la decisione n. 2153/2021, come non sia d'ostacolo all'esperibilità dell'“actio pauliana” avverso l'atto di scissione totale o parziale, sotto il profilo della asserita inconfigurabilità di un "eventus; damni", la previsione normativa di cui all'art. 2506 quater, comma 3,
c.c., posta a tutela dei creditori dei debiti ceduti, che prevede la insorgenza di una responsabilità solidale “per i debiti della società scissa" (non soddisfatti dalla società partecipante alla scissione alla quale facevano carico) estesa a tutte le società intervenute alla stipula dell'atto pubblico di scissione, contenuta “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto”. La norma (analoga a quella dell'art. 2506 bis, comma 3, c.c.), che trova applicazione nelle ipotesi di scissione mediante scorporo parziale del patrimonio (e di continuità operativa della società scissa) e di scissione in senso stretto o totalitaria con pluralità di società beneficiarie (con "estinzione/scioglimento" senza procedimento di liquidazione, della società scissa), trae la sua ratio legis nella esigenza di rafforzare la tutela dei creditori della società scissa, proprio in considerazione del mutamento della consistenza della garanzia patrimoniale generica offerta dal debitore principale (società scissa), che può venirsi a determinare in conseguenza della scissione parziale, tanto nel caso in cui il debito permanga in quel patrimonio, quanto nel caso in cui, invece, tale posizione debitoria venga trasferita in capo a diverso soggetto societario (la società o le società "beneficiarie").
pagina 4 di 11 Tale soluzione giuridica (coobbligazione solidale limitata) è, infatti, mutuata - nelle sue linee generali - dalla disciplina codicistica, preesistente alla riforma societaria, della cessione di azienda (art. 2560, comma 1 e 2, c.c.), con la quale si tende a contemperare le esigenze connesse alla operazione di trasferimento in blocco dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio dell'attività commerciale, con la tutela dei preesistenti creditori del cedente, interessati a non vedere alterata la garanzia patrimoniale generica, quale risultante al momento della cessione, offerta dal loro debitore (cedente l'azienda), secondo uno schema proprio della disciplina generale delle obbligazioni, che rimette in via esclusiva al consenso del creditore la facoltà di liberare l'originario debitore, accettando la sostituzione con altro debitore da quello indicato (artt. 1268, co. 1; 1272 comma 1; 1273, comma 2; 1274, commi 2 e 3, c.c.: fermo in ogni caso il limite della validità della nuova obbligazione, in difetto del quale la originaria obbligazione "rivive" ex art. 1276 c.c.). In questi casi, infatti, in assenza del consenso del creditore, il cedente dei debiti trasferiti con l'azienda commerciale (art. 2560, comma 1, c.c.), il delegante,
l'accollante, ossia rimangono comunque sempre obbligati verso il creditore, venendo ad aggiungersi alla obbligazione dei debitori originari - secondo lo schema della solidarietà - la obbligazione del nuovo debitore (se pure tenuto con modalità diverse: nella vicenda della cessione d'azienda, il cedente - qualora non acconsenta il creditore - permane nella posizione di debitore principale, assumendo il cessionario, quale accollante ex lege, quella di coobbligato in via sussidiaria;
Corte cass. Sez. 1,
Sentenza n. 23780 del 22/12/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 20153 del03/10/2011; modalità analoghe possono verificarsi anche nella delegazione e nell'accollo cumulativi).
In proposito, si osserva, in definitiva, come il rafforzamento della tutela della posizione del creditore sociale per effetto del cumulo "ex lege" della responsabilità della società beneficiaria e di quella scissa parzialmente non costituisca condizione di incompatibilità o di impedimento giuridico alla esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. ( o da parte del curatore fallimentare dell'analoga azione ex art. 66 LF ), analogamente a quanto riconosciuto in tema di obbligazioni solidali
(la Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto ammissibile l'actio pauliana rivolta contro una soltanto dei debitori, anche se - in ipotesi - la complessiva garanzia patrimoniale offerta dai distinti patrimoni riferibili a ciascuno degli altri condebitori risultasse idonea ad assicurare la soddisfazione del credito: si pagina 5 di 11 veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2623 del 13/03/1987; id. Sez. 2, Sentenza n. 6486 del 22/03/2011; id.
Sez. 3, Sentenza n. 8315 del 31/03/2017).
In entrambi i casi, infatti, di fronte ad un atto depauperativo della garanzia patrimoniale della società scissa - e sempre che ricorrano anche gli altri presupposti della fattispecie legale - lo specifico tipo di tutela revocatoria, apprestata dall'ordinamento a vantaggio del creditore, risulta funzionale ad ottenere (anche in presenza di altri soggetti coobbligati) la inefficacia relativa dell'atto dispositivo
"pregiudizievole" alla soddisfazione del credito, tanto più considerando che il cumulo di società debitrici, realizzato dall'art. 2506 quater, comma 3, c.c., determinando un frazionamento del limite di responsabilità tra coobbligati ( riferito per ciascun partecipante al solo "valore patrimoniale netto" trasferito con l'atto di scissione ), comporta senza dubbio un pregiudizio - idoneo ad integrare il presupposto dell' "eventus damni" richiesto dall'art. 2901 c.c. - per il creditore, tenuto, in caso di incapienza del limite di valore del singolo debitore, a dover moltiplicare le azioni dirette alla soddisfazione dell'intero importo del credito, rimanendo, peraltro, soggetto al rischio di insolvenza di ciascuna società partecipante dipendente dalla differente situazione patrimoniale nella quale si inseriscono gli elementi attivi e passivi trasferiti con la scissione.
La Suprema Corte, inoltre, con la già citata pronuncia n. 2153/2021, ha precisato anche i limiti di esperibilità dell'azione revocatoria in rapporto con il rimedio dell'opposizione dei creditori ai sensi dell'art. 2503 c.c.
In particolare, ha fatto notare come “l'opposizione del creditore sociale ex art. 2503 c.c., a differenza dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è una misura - riservata, peraltro, soltanto al creditore sociale che vanti un diritto insorto "anteriormente" alla deliberazione assembleare ed alla stipula dell'atto di scissione - avente natura preventiva, in quanto è diretta ad impedire - e non a revocare - la efficacia dell'atto di scissione, e si pone come rimedio interinale, venendo a "sospendere
l'attuazione" della operazione fino alla decisione giudiziale (e salvo che il UD ritenga, in via cautelare, di delibare l'assenza di un pregiudizio arrecato al creditore: art. 2445, comma 4, c.c.), od al compimento degli atti idonei a salvaguardare il creditore, paralizzando qualsiasi effetto dell'atto di scissione, o, secondo altra tesi pure formulata in dottrina, della delibera assembleare di approvazione del progetto di scissione, senza tuttavia che la legge riconnetta altra conseguenza alla mancata
pagina 6 di 11 proposizione della "opposizione" nel termine di decadenza previsto, se non quella del definitivo consolidamento della "validità" dell'atto di scissione, lasciando, comunque, aperta la strada del successivo risarcimento del danno”.
L'azione ex art. 2901 c.c. ed ex art. 66 LF svolge, invece, una funzione ripristinatoria della garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore, di cui si può avvalere non soltanto il creditore
"anteriore" ma anche quello "successivo" al compimento dell'atto pregiudizievole, quando questo sia stato oggetto di accordo fraudolento, intervenendo ad atto dispositivo ormai compiuto - perfetto ed efficace -, e presuppone un comportamento illecito del debitore in quanto scientemente compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie, che può realizzarsi mediante l'atto di scissione anche attraverso la scelta di criteri di valutazione - ritenuti non rispondenti a quelli reali - dei valori patrimoniali trasferiti
(con riferimento alla analitica descrizione degli elementi attivi e passivi da assegnare, e dell'eventuale conguaglio in denaro: art. 2506 bis, comma 1, c.c.), in quanto incidenti sulla effettiva consistenza della garanzia patrimoniale di ciascuna società.
Ciò premesso, sul piano dell'eventus damni, non pare discutibile che il conferimento alla società scissa del capannone e di tre depositi con affaccio sul mare, nonché di un fabbricato di 900 mq destinato a sala ricevimenti nella titolarità della società debitrice scissa in favore della scissa abbia realizzato una significativa variazione qualitativa peggiorativa del patrimonio sociale a garanzia dei creditori.
Né tantomeno è idonea a scongiurare in concreto la sussistenza dell'eventus damni la circostanza che il patrimonio scorporato venga ad essere destinato a capitale sociale della società beneficiaria e quindi (proporzionalmente o meno al valore della partecipazione originaria: Cass. n.
26043 del 20 novembre 2013) attribuito, in forma di azioni o quote di partecipazione in detta società, ai soci della società scissa (nella specie, e , soci e amministratori Persona_2 Parte_3
della e soci della anche per il tramite della Irmas 2020 s.r.l.; si CP_1 CP_1 Controparte_2
vedano docc.
8-10 fasc attoreo), atteso che, se per un verso, l'assegnazione delle partecipazioni è effettuata a favore dei singoli soci della società scissa e non anche a favore di quest'ultima, per altro verso, la circostanza che un'azienda comprensiva di beni mobili ed immobili diventi una quota sociale pagina 7 di 11 rappresenta un indice del presupposto del pregiudizio alle ragioni creditorie, sostituendo, nel suo patrimonio, al bene ceduto alla società un titolo di partecipazione al capitale di rischio.
Sul piano dell'onere probatorio, va evidenziato, in linea generale, quanto all'eventus damni, inteso come pregiudizio per le ragioni creditorie, che l'onere probatorio gravante sul creditore si risolve nella dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 15265/06).
Sempre sul piano della prova dell'eventus damni non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 7767/07).
Nella fattispecie, da un lato, la contumacia delle parti convenute ha impedito che emergessero elementi di prova contraria dell'insufficienza del patrimonio della società scissa a soddisfare le ragioni dello specifico creditore attore;
dall'altro, è indubitabile anche l'aggravamento della difficoltà per il creditore medesimo atteso che costituisce principio pacifico, come peraltro evincibile dal testo dell'art. 2506 quater, co. III, c.c. che la responsabilità per i debiti della società scissa si estende in via solidale e sussidiaria a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna delle quali risponde, tuttavia, “nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto”, potendo, dunque, porsi dubbi in merito all'idoneità del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società scissa a valere come titolo esecutivo anche nei riguardi della beneficiaria (posto che è onere ed interessa di ciascuna di esse dimostrare in giudizio, quale fatto parzialmente impeditivo della pretesa altrui ed in virtù del principio di vicinanza della prova, l'effettiva sussistenza di un residuo valore effettivo del patrimonio netto assegnato;
cfr. sul punto Cass. sez. 6, ordinanza n. 36690 del 25/11/2021; in senso contrario alla pagina 8 di 11 necessità di un nuovo titolo esecutivo nei confronti della società scissa Tribunale di Napoli,
20/10/2023).
Quanto al requisito soggettivo della scientia damni, la fattispecie in esame ricade nel regime generale degli atti a titolo gratuito, posti in essere successivamente rispetto al sorgere del credito (le fatture risalgono, infatti, al periodo compreso tra il 2016 e il 2019); sicché si reputa che, analogamente a quanto affermato in tema di costituzione del fondo patrimoniale, il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. Sez. 1, 02/04/2021, n. 9192, Rv. 661147 - 01).
Tale consapevolezza è da considerarsi accertata in via presuntiva in ragione della sostanziale identità della compagine sociale della società scissa e della beneficiaria ed essendo ragionevolmente prevedibile
III.- Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza delle parti convenute, in solido tra loro.
Alla liquidazione del compenso, deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
13/8/2022 n. 147 (artt.
4-5 e tab. allegata), la cui disciplina transitoria (art. 6) ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, secondo i tassi medi, individuati con riguardo al valore del credito controverso (dunque, avendo riguardo allo scaglione compreso tra €5.200,01 ed €26.000,00), con riduzione in misura del 50% della fase istruttoria, attesa la natura prevalentemente documentale della lite: Scaglione: da €260.000,01 ad €520.000,00
Parte_4 [...]
Controparte_4
919,00 // 919,00
[...]
Introduttiva 777,00 // 777,00 Istruttoria 1.680,00 -50% 840,00 Decisoria 1.701,00 // 1.701,00 TOTALE 4.237,00
P.q.m.
pagina 9 di 11 il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 23/11/2023 da Parte_1
nei confronti di e di così provvede:
[...] Controparte_1 Controparte_2
1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e per l'effetto, DICHIARA l'inefficacia ex artt.
2901 c.c. nei confronti di dell'atto di scissione parziale del 4/6/2019 rep. Controparte_5
191837 racc. 36031 per Notar di Bari, con il quale sono stati trasferiti dalla Persona_1
in favore della costituita il 20/3/2019, il complesso Controparte_1 Controparte_2
immobiliare, sito in Mola di Bari (BA), alla via Giuseppe Di Vagno, sul tratto di litoranea che unisce Mola di Bari a Cozze e precisamente:
- un capannone e tre depositi siti in Mola di Bari (BA) con annesso terreno pertinenziale cui si accede dal civico 220 di Via Di Vagno, posto al piano terra e adiacente sala ricevimenti su tre livelli, con annessi cortili pertinenziali, con affaccio sul mare, con accesso dal civico 218 della suddetta via, prospiciente il tratto di litoranea che unisce Mola di Bari a Cozze;
- un fabbricato, di circa metri quadrati 900 (novecento), così composto: al piano terra il nucleo principale dove è ubicata la sala ricevimenti, al primo piano un'ampia sala ristorante con terrazzi di pertinenza, al secondo piano il lastrico solare;
il collegamento tra i tre livelli avviene tramite una rampa di scale esterna nonché tramite ascensore;
nell'insieme confinante con litoranea Mola di Bari-Cozze, demanio pubblico e con strada vicinale del;
distinto in Pt_2
Catasto fabbricati del Comune di Mola di Bari (BA) ditta esatta: a) al foglio 46, particella 69, subalterni: - 2, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 4, mq. 184, superficie catastale mq. 210 con rendita di €.399,12; - 3, via Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 8, mq. 71, superficie catastale mq. 71 con rendita di €.224,40; - 5, via Giuseppe di Vagno n.
220, piano T, cat. C/2, cl. 5, mq. 94, superficie catastale mq. 113con rendita di €.237,88; - 6, via
Giuseppe di Vagno n. 220, piano T, cat. C/2, cl. 6, mq. 349, superficie catastale mq. 693 con rendita di €.1.027,39; b) nonché al foglio 46, particella 270, subalterno 7, via Giuseppe di
Vagno n. 218, piano S1-T-1-2, cat. D/3, con rendita di €.10.950,00; tutti pervenuti con decreto di Trasferimento del Tribunale di Bari del 18 ottobre 2016, n. 307/16 cron. 5290 repertorio n.
1851/16, registrato e trascritto in Bari;
pagina 10 di 11 2) Autorizza la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari esonerando espressamente l'Agenzia delle Entrate – Servizi del Territorio – Ufficio di Pubblicità
Immobiliare – sede di Bari ed ogni altro competente Ufficio da qualsivoglia responsabilità in merito;
3) CONDANNA le società convenute, in solido tra loro, alla rifusione in favore di
[...]
delle spese del presente giudizio, liquidandole nel complessivo importo di Parte_1
€4.782,00 (di cui €545,00 per esborsi non imponibili), oltre al rimborso spese forf. in misura del
15%, Iva e Cap come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Quarta Sezione Civile del 24 novembre 2025.
Il UD rel. Il Presidente Valentina D'Aprile Giuseppe NA
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