Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2025, proposto da
OR D'Elia, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Provincia di Salerno, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' del silenzio inadempimento serbato sull'istanza presentata via pec il 21.01.2025, con la quale il ricorrente ha chiesto al Comune di Nocera Superiore (a) di procedere alla denominazione della strada lungo la quale si trova l'abitazione di sua proprietà e (b) di assegnare a quest'ultima il numero civico, nonché
PERCHE' SIA DICHIARATO
il conseguenziale obbligo del Comune di Nocera Superiore di provvedere su detta istanza presentata via pec il 21.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Superiore e di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OR AC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile destinato a civile abitazione, sito in agro del Comune di Nocera Superiore (coordinate 40°45'00.7"N - 14°40'14.4"), distinto in catasto fabbricati al foglio 2, p.lla 2949, sub 2 e 3), al quale accede da una strada recentemente realizzata dalla Provincia di Salerno, alla quale non è mai stata attribuita una denominazione (e che è ovviamente priva anche di numerazione civica) e che non risulta dallo stradario comunale.
Con istanza presentata via pec il 21.01.2025 il ricorrente ha chiesto al Comune di Nocera Superiore (a) di procedere alla denominazione della strada lungo la quale si trova l’abitazione di sua proprietà e (b) di assegnare a quest’ultima il numero civico. Essendo decorso il previsto termine per provvedere su tale istanza, ha dunque proposto il presente ricorso per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla ricordata istanza.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Nocera Superiore e l’Amministrazione dell’interno, invero rilevando quest’ultima che il ricorso è stato proposto dal ricorrente esclusivamente avverso il Comune di Nocera Superiore in persona del sindaco pro tempore e che non risultano impugnati atti adottati dall’Amministrazione menzionata o provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco, quale Ufficiale del Governo, ai sensi dell’art 54 del d.lgs. n. 267/2000, trattandosi di un silenzio inadempimento ascrivibile in via esclusiva all’Ente comunale, i cui effetti non possono essere, in alcun modo, ascritti all’Amministrazione statale, dunque chiedendo che voglia accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione statale, evocata in giudizio ed estranea alla fattispecie in questione. Sul punto deve essere da subito rilevato che nei suoi scritti difensivi l’Amministrazione dell’interno espressamente riferisce dell’intervenuta notifica alla medesima del ricorso in questione indicandone la data e che comunque risulta per tabulas il coinvolgimento dell’Amministrazione dell’interno nella procedura in questione.
Tanto premesso, occorre infatti rilevare che risulta depositata in giudizio, in primis dall’Amministrazione dell’interno e poi dallo stesso Comune di Nocera Superiore, nota in data 4 novembre 2025 del Prefetto di Salerno che autorizza il Comune ad intitolare l’asse viario di che trattasi “Via III Traversa Via G. Garibaldi”. Il Comune ha quindi depositato successiva nota con cui si chiede, in esito alla nota della Prefettura, alla Polizia locale e/o servizio manutenzione, per gli ambiti di rispettiva competenza, “di apporre con sollecitudine la segnaletica stradale ed i civici necessari” e successivo riscontro della detta polizia locale in ordine alla non riconduzione tra le sue attività dell’apposizione dei numeri civici.
In sostanza, è intervenuta la denominazione della strada, dopo l’autorizzazione del Prefetto di Salerno, mancando ancora il numero civico riferito all’abitazione del ricorrente. Persiste, quindi, l’interesse di parte ricorrente alla decisione del ricorso in quanto persiste, rispetto alla sua istanza che era relativa a denominazione della strada e apposizione numero civico, l’inadempimento di detto secondo momento, che è certamente di esclusiva competenza dell’ente locale.
In parziale accoglimento del proposto ricorso, perdurando l’inadempimento solo per quanto concerne il numero civico, dovendo il ricorso essere dichiarato improcedibile quanto alla intitolazione della strada per essere questa intervenuta, deve essere ordinato al Comune di Nocera Superiore di provvedere all’istanza di parte ricorrente provvedendo all’apposizione del richiesto numero civico nel termine di giorni trenta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione, con riserva di nomina di commissario ad acta ad istanza di parte in ipotesi di ulteriore inottemperanza dell’ente locale.
Le spese di giudizio sono posta a carico del Comune di Nocera Superiore, per come liquidate in dispositivo e con distrazione delle spese in favore del difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione, per quanto parte concerne il residuo inadempimento e, per l’effetto, ordina al Comune di Nocera Superiore di provvedere all’istanza di parte ricorrente provvedendo all’apposizione del richiesto numero civico nel termine di giorni trenta dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione.
Condanna il Comune di Nocera Superiore al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, da distrarsi in favore del suo difensore, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR AC, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR AC |
IL SEGRETARIO