Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1714
CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea applicazione regime IVA per cassa

    La Corte ha ritenuto che l'IVA delle fatture del 2013 e 2014 fosse stata regolarmente inserita nella liquidazione IVA per il periodo di riferimento, poiché il contribuente non aveva aderito al regime IVA per cassa in quegli anni.

  • Accolto
    Tardiva emissione nota di credito

    La Corte ha convenuto con la resistente, ritenendo che la nota di credito n. 2/2015 fosse stata emessa tardivamente (oltre 12 mesi dalla fattura), e pertanto l'IVA correlata non potesse essere portata in diminuzione dell'imposta dovuta.

  • Rigettato
    Natura della proposta di mediazione

    La Corte ha ritenuto che la proposta di mediazione non sia un atto di autotutela riformatrice e non produca effetti estintivi automatici sul giudizio in assenza di accettazione o di formale provvedimento sostitutivo/ritiratorio.

  • Rigettato
    Assenza di limite temporale per nota di credito in casi di annullamento operazione

    La Corte ha confermato che il giudizio deve essere condotto sulla base della disciplina vigente al tempo dei fatti e che, nel caso concreto, la nota di credito è stata emessa oltre l'arco temporale ritenuto applicabile, senza che le condizioni invocate dall'appellante fossero idonee a superare la tardività rilevata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1714
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1714
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo