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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 27/02/2026, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1714/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5815/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3077/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A102123 2020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A102123 2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato all'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Catania- in data 25/03/2021 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS01A102123/2020, notificatogli in data 18/02/2021, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato per l'anno 2015 una maggiore Iva dovuta di
€ 6.490,00.
Il ricorrente rilevava che dall'analisi della documentazione da lui fornita per l'anno 2015, l'Ufficio aveva rilevato correttamente che per l'anno in questione aveva aderito al regime dell'Iva per cassa ex art. 32-bis del D.L. n. 3/2012 ed aveva concentrato la sua attenzione in due Note Credito,: la n. 1/2015 del 27/01/2015 di €. 17.000 (con Iva di €. 3740) e la n. 2/2015 del 27/01/2015 di €. 12.500 (con Iva di €. 2.750).
In relazione a tali Note di Credito l'Ufficio aveva richiesto di produrre le corrispondenti fatture, cosa che era stata fatta : per la nota di credito n. 1/2015 aveva prodotto la fattura n. 7 del 22/07/2014 e per la nota di
Credito n. 2/2015 aveva prodotto la fattura n. 22 del 18/11/2013.
Tuttavia, l'Ufficio ritendo, erroneamente, che egli aveva aderito al regime Iva per cassa anche per gli anni
2013 e 2014, aveva contestato la detrazione dell'iva riferibile alle note credito in quanto imputate a fatture non incassate e per le quali a suo tempo non aveva versato l'Iva corrispondente.
Le conclusioni cui era pervenuto l'Ufficio, proseguiva il ricorrente, erano errate in quanto egli negli anni d'imposta 2013 e 2014 non aveva aderito al regime IVA per cassa, onde l'IVA delle fatture n. 7 per il 2014
e n. 22 per il 2013, erano state regolarmente inserite nella liquidazione IVA per il periodo di riferimento.
A riprova di ciò produceva la liquidazione Iva relativa al IV trimestre 2013 e la liquidazione IVA relativa al III trimestre 2014.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate in fase di mediazione, riconoscendo alcune delle eccezioni sollevate dal ricorrente, proponeva di definire l'importo Iva 2015 in € 2.750,00 in luogo di € 6.940,00 e le sanzioni in € 866,00 in luogo di € 5.841,00.
Il ricorrente, tuttavia, non ha accettato l'accordo di mediazione e si è costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha ribadito quanto rilevato in fase di mediazione, riconoscendo che il ricorrente aveva aderito al regime dell'Iva per cassa solo nell'anno 2015 e non anche nel 2013 e nel
2014 e, pertanto, l'Iva esposta nelle note di credito contestate poteva essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta in quanto precedentemente conteggiata e liquidata.
Rilevava, tuttavia, che la nota di credito n. 2/2015 non poteva essere emessa secondo quanto previsto dall'art. 26 del DPR n. 633/1972 secondo cui la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso, la conferma della pretesa tributaria contenuta nella proposta di mediazione e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva assunta in decisione. Affermava la Corte adita:
“E'pacifico che il ricorrente ha aderito al regime dell'Iva per cassa soltanto nell'anno 2015 e che pertanto l'IVA esposta nelle note di credito poteva essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta in quanto precedentemente conteggiata e liquidata.
Tuttavia, limitatamente alla nota di credito nr. 2/2015 deve convenirsi con parte resistente che la stessa è stata emessa tardivamente e quindi la relativa IVA non poteva essere portata in diminuzione dell'imposta dovuta.
Infatti, in base all'art. 26 del DPR 633/72, per poter essere considerata valida, la nota di credito deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di emissione della fattura errata e, nel caso in specie, la fattura è stata emessa nel novembre 2023 mentre la nota di credito è stata emessa soltanto il 27 gennaio 2015.
Deve pertanto accogliersi il ricorso limitatamente alla nota di credito n. 2/2015 del 27/01/2015 in quanto emessa entro il termine di 12 mesi dalla fattura n. 7 del 2014 con riduzione della sanzione in € 866,00 così come rideterminato in sede di mediazione dall'Agenzia delle Entrate.
Stante il parziale accoglimento si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'ingegnere Ricorrente_1 con atto del 21 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Il contribuente, sostiene che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale richiesta si fonda sulla circostanza che, nel corso del procedimento di primo grado, l'Agenzia delle Entrate aveva formulato una proposta di mediazione che, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe avuto natura di vero e proprio atto di riforma in autotutela. In questa prospettiva, la proposta di mediazione non si sarebbe limitata a modificare parzialmente la pretesa originaria, ma avrebbe sostituito integralmente l'atto impositivo impugnato, facendo così venir meno l'oggetto stesso della controversia. Di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver rilevato tale effetto estintivo e per aver deciso nel merito su un atto ormai superato dalla proposta di mediazione.
Un secondo motivo di appello riguarda la questione del termine annuale per l'emissione della nota di credito.
L'appellante contesta l'interpretazione della Corte di primo grado, secondo cui la nota di credito avrebbe dovuto essere emessa entro un anno dall'operazione originaria. Si sostiene, invece, che il comma 2 dell'art. 26 del DPR 633/1972 non prevede alcun limite temporale per l'emissione della nota di credito nei casi di annullamento, revoca, risoluzione o simili dell'operazione. A sostegno di questa tesi, vengono richiamate anche le più recenti modifiche normative e la prassi amministrativa, in particolare la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, che riconosce la possibilità di effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della relativa imposta senza specifici limiti temporali, in coerenza con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità dell'IVA.
L'appellante sottolinea inoltre di aver agito in piena conformità alla normativa vigente, illustrando nel dettaglio le operazioni effettuate: sono state emesse regolari fatture e, a fronte del mancato incasso del corrispettivo, sono state emesse le relative note di credito. Successivamente, a seguito della regolarizzazione dei rapporti con il cliente, sono state emesse nuove fatture e sono stati effettuati i relativi incassi. Tale comportamento, secondo la difesa, rispetta sia la normativa nazionale che i principi comunitari, in particolare la Direttiva
2006/112/CE, che impone la riduzione della base imponibile quando il corrispettivo non sia stato percepito,
a tutela del principio di neutralità dell'IVA.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3077/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 18
Aprile 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, l'Ufficio affronta la questione relativa alla presunta cessazione della materia del contendere a seguito della proposta di mediazione. Secondo l'Ufficio, la proposta di mediazione formulata ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 non può essere equiparata a un atto di riforma in autotutela, né produce effetti estintivi sul giudizio. La mediazione, infatti, rappresenta uno strumento volto a favorire la definizione transattiva delle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, ma non implica alcuna rinuncia dell'Amministrazione alle proprie ragioni né comporta l'automatica estinzione del giudizio. Nel caso di specie, la proposta di mediazione non è stata accettata dal contribuente e la causa è stata decisa nel merito dal
Collegio, che ha condiviso i contenuti della proposta dell'Ufficio e li ha recepiti nella sentenza.
In secondo luogo, l'Ufficio si sofferma sulla questione del termine annuale per l'emissione della nota di credito. Ribadisce che, in base all'art. 26 del DPR 633/1972 vigente ratione temporis, la nota di credito doveva essere emessa entro un anno dall'operazione originaria. Tale termine, secondo l'Ufficio, è chiaro e vincolante e non può essere superato dalle successive modifiche normative o da interpretazioni estensive.
Nel caso concreto, la nota di credito è stata emessa oltre il termine previsto, rendendo legittimo il recupero dell'imposta e delle relative sanzioni.
L'Ufficio sottolinea inoltre che l'adesione del contribuente al regime dell'IVA per cassa per l'anno 2015 non incide sulla questione del termine per l'emissione della nota di credito, che resta regolato dalla disciplina vigente all'epoca dei fatti. La ricostruzione dei fatti e delle operazioni contabili proposta dall'appellante non modifica la sostanza della violazione contestata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul primo motivo: mediazione/reclamo e insussistenza della cessazione della materia del contendere, il motivo non può essere accolto. L'istituto del reclamo/mediazione ex art.17-bis D. Lgs.546/1992 ha funzione deflattiva del contenzioso: la proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria (o dal contribuente) è finalizzata a una possibile definizione concordata della controversia. Affinché si possa parlare di cessazione della materia del contendere occorre un fatto sopravvenuto che elimini l'interesse alla decisione, tipicamente una definizione perfezionata o un atto effettivamente sostitutivo/annullatorio dell'originario provvedimento impositivo, con conseguente venir meno dell'oggetto della lite. Nel caso in esame, dalla stessa ricostruzione contenuta negli atti: la proposta di mediazione dell'Ufficio non è stata accettata dal contribuente;
non risulta perfezionato alcun accordo con effetti definitori idonei a determinare l'estinzione; la controversia è dunque proseguita ed è stata decisa nel merito. Ne consegue che la proposta formulata in sede di mediazione non può essere qualificata, di per sé, quale atto di autotutela riformatrice dell'avviso di accertamento, né produce effetti caducatori automatici, in assenza di accettazione o di formale provvedimento sostitutivo/ritiratorio.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha deciso nel merito senza dichiarare l'estinzione del giudizio.
Sul secondo motivo: art.26 DPR 633/1972 e limite temporale per la variazione in diminuzione (nota di credito), anche tale censura è infondata. La controversia attiene ad operazioni e detrazioni IVA riferite all'anno d'imposta 2015 e, per alcune fatture, ad annualità anteriori. L'appellante richiama un'interpretazione/assetto normativo e di prassi (incluse modifiche intervenute negli anni successivi) per sostenere l'assenza di un limite annuale in talune ipotesi.
Tuttavia, il giudizio deve essere condotto sulla base della disciplina vigente al tempo dei fatti e della detrazione operata, non potendo attribuirsi automatica efficacia retroattiva a modifiche successive ove non previste.
Dalla ricostruzione accolta dal primo giudice e ribadita dall'Ufficio: la fattura originaria oggetto di variazione risaliva a novembre 2013; la nota di credito è stata emessa in data 27.01.2015. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la variazione in diminuzione fosse tardiva, poiché emessa oltre l'anno dall'effettuazione dell'operazione/fatturazione, e che quindi l'IVA correlata non fosse legittimamente portata in detrazione. Tale conclusione appare coerente con la ratio di presidio di certezza dei rapporti IVA e con la disciplina applicabile ratione temporis, come sostenuto dall'Ufficio nelle controdeduzioni.
L'appellante fa leva su una lettura dell'art.26, comma 2, che escluderebbe limiti temporali e richiama documenti di prassi (es. circolari) successivi. A prescindere dall'evoluzione normativa/prassi, nel presente giudizio è dirimente che: il contribuente ha emesso la nota di credito oltre l'arco temporale che il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile;
le condizioni invocate dall'appellante non risultano idonee, nel quadro fattuale accertato, a superare la tardività rilevata. Ne deriva che il motivo di appello non merita accoglimento e la sentenza impugnata va confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
BI SALVATORE, Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5815/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3077/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 18/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A102123 2020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A102123 2020 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
06/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso/reclamo notificato all'Agenzia delle Entrate -Direzione provinciale di Catania- in data 25/03/2021 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS01A102123/2020, notificatogli in data 18/02/2021, con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato per l'anno 2015 una maggiore Iva dovuta di
€ 6.490,00.
Il ricorrente rilevava che dall'analisi della documentazione da lui fornita per l'anno 2015, l'Ufficio aveva rilevato correttamente che per l'anno in questione aveva aderito al regime dell'Iva per cassa ex art. 32-bis del D.L. n. 3/2012 ed aveva concentrato la sua attenzione in due Note Credito,: la n. 1/2015 del 27/01/2015 di €. 17.000 (con Iva di €. 3740) e la n. 2/2015 del 27/01/2015 di €. 12.500 (con Iva di €. 2.750).
In relazione a tali Note di Credito l'Ufficio aveva richiesto di produrre le corrispondenti fatture, cosa che era stata fatta : per la nota di credito n. 1/2015 aveva prodotto la fattura n. 7 del 22/07/2014 e per la nota di
Credito n. 2/2015 aveva prodotto la fattura n. 22 del 18/11/2013.
Tuttavia, l'Ufficio ritendo, erroneamente, che egli aveva aderito al regime Iva per cassa anche per gli anni
2013 e 2014, aveva contestato la detrazione dell'iva riferibile alle note credito in quanto imputate a fatture non incassate e per le quali a suo tempo non aveva versato l'Iva corrispondente.
Le conclusioni cui era pervenuto l'Ufficio, proseguiva il ricorrente, erano errate in quanto egli negli anni d'imposta 2013 e 2014 non aveva aderito al regime IVA per cassa, onde l'IVA delle fatture n. 7 per il 2014
e n. 22 per il 2013, erano state regolarmente inserite nella liquidazione IVA per il periodo di riferimento.
A riprova di ciò produceva la liquidazione Iva relativa al IV trimestre 2013 e la liquidazione IVA relativa al III trimestre 2014.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate in fase di mediazione, riconoscendo alcune delle eccezioni sollevate dal ricorrente, proponeva di definire l'importo Iva 2015 in € 2.750,00 in luogo di € 6.940,00 e le sanzioni in € 866,00 in luogo di € 5.841,00.
Il ricorrente, tuttavia, non ha accettato l'accordo di mediazione e si è costituito in giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha ribadito quanto rilevato in fase di mediazione, riconoscendo che il ricorrente aveva aderito al regime dell'Iva per cassa solo nell'anno 2015 e non anche nel 2013 e nel
2014 e, pertanto, l'Iva esposta nelle note di credito contestate poteva essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta in quanto precedentemente conteggiata e liquidata.
Rilevava, tuttavia, che la nota di credito n. 2/2015 non poteva essere emessa secondo quanto previsto dall'art. 26 del DPR n. 633/1972 secondo cui la disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione.
Chiedeva il rigetto del ricorso, la conferma della pretesa tributaria contenuta nella proposta di mediazione e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva assunta in decisione. Affermava la Corte adita:
“E'pacifico che il ricorrente ha aderito al regime dell'Iva per cassa soltanto nell'anno 2015 e che pertanto l'IVA esposta nelle note di credito poteva essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta in quanto precedentemente conteggiata e liquidata.
Tuttavia, limitatamente alla nota di credito nr. 2/2015 deve convenirsi con parte resistente che la stessa è stata emessa tardivamente e quindi la relativa IVA non poteva essere portata in diminuzione dell'imposta dovuta.
Infatti, in base all'art. 26 del DPR 633/72, per poter essere considerata valida, la nota di credito deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di emissione della fattura errata e, nel caso in specie, la fattura è stata emessa nel novembre 2023 mentre la nota di credito è stata emessa soltanto il 27 gennaio 2015.
Deve pertanto accogliersi il ricorso limitatamente alla nota di credito n. 2/2015 del 27/01/2015 in quanto emessa entro il termine di 12 mesi dalla fattura n. 7 del 2014 con riduzione della sanzione in € 866,00 così come rideterminato in sede di mediazione dall'Agenzia delle Entrate.
Stante il parziale accoglimento si dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'ingegnere Ricorrente_1 con atto del 21 Novembre 2024 deducendo i seguenti motivi.
Il contribuente, sostiene che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale richiesta si fonda sulla circostanza che, nel corso del procedimento di primo grado, l'Agenzia delle Entrate aveva formulato una proposta di mediazione che, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe avuto natura di vero e proprio atto di riforma in autotutela. In questa prospettiva, la proposta di mediazione non si sarebbe limitata a modificare parzialmente la pretesa originaria, ma avrebbe sostituito integralmente l'atto impositivo impugnato, facendo così venir meno l'oggetto stesso della controversia. Di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe viziata per non aver rilevato tale effetto estintivo e per aver deciso nel merito su un atto ormai superato dalla proposta di mediazione.
Un secondo motivo di appello riguarda la questione del termine annuale per l'emissione della nota di credito.
L'appellante contesta l'interpretazione della Corte di primo grado, secondo cui la nota di credito avrebbe dovuto essere emessa entro un anno dall'operazione originaria. Si sostiene, invece, che il comma 2 dell'art. 26 del DPR 633/1972 non prevede alcun limite temporale per l'emissione della nota di credito nei casi di annullamento, revoca, risoluzione o simili dell'operazione. A sostegno di questa tesi, vengono richiamate anche le più recenti modifiche normative e la prassi amministrativa, in particolare la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, che riconosce la possibilità di effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della relativa imposta senza specifici limiti temporali, in coerenza con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità dell'IVA.
L'appellante sottolinea inoltre di aver agito in piena conformità alla normativa vigente, illustrando nel dettaglio le operazioni effettuate: sono state emesse regolari fatture e, a fronte del mancato incasso del corrispettivo, sono state emesse le relative note di credito. Successivamente, a seguito della regolarizzazione dei rapporti con il cliente, sono state emesse nuove fatture e sono stati effettuati i relativi incassi. Tale comportamento, secondo la difesa, rispetta sia la normativa nazionale che i principi comunitari, in particolare la Direttiva
2006/112/CE, che impone la riduzione della base imponibile quando il corrispettivo non sia stato percepito,
a tutela del principio di neutralità dell'IVA.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3077/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 12 e depositata il 18
Aprile 2024.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In primo luogo, l'Ufficio affronta la questione relativa alla presunta cessazione della materia del contendere a seguito della proposta di mediazione. Secondo l'Ufficio, la proposta di mediazione formulata ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 non può essere equiparata a un atto di riforma in autotutela, né produce effetti estintivi sul giudizio. La mediazione, infatti, rappresenta uno strumento volto a favorire la definizione transattiva delle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, ma non implica alcuna rinuncia dell'Amministrazione alle proprie ragioni né comporta l'automatica estinzione del giudizio. Nel caso di specie, la proposta di mediazione non è stata accettata dal contribuente e la causa è stata decisa nel merito dal
Collegio, che ha condiviso i contenuti della proposta dell'Ufficio e li ha recepiti nella sentenza.
In secondo luogo, l'Ufficio si sofferma sulla questione del termine annuale per l'emissione della nota di credito. Ribadisce che, in base all'art. 26 del DPR 633/1972 vigente ratione temporis, la nota di credito doveva essere emessa entro un anno dall'operazione originaria. Tale termine, secondo l'Ufficio, è chiaro e vincolante e non può essere superato dalle successive modifiche normative o da interpretazioni estensive.
Nel caso concreto, la nota di credito è stata emessa oltre il termine previsto, rendendo legittimo il recupero dell'imposta e delle relative sanzioni.
L'Ufficio sottolinea inoltre che l'adesione del contribuente al regime dell'IVA per cassa per l'anno 2015 non incide sulla questione del termine per l'emissione della nota di credito, che resta regolato dalla disciplina vigente all'epoca dei fatti. La ricostruzione dei fatti e delle operazioni contabili proposta dall'appellante non modifica la sostanza della violazione contestata.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 30 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sul primo motivo: mediazione/reclamo e insussistenza della cessazione della materia del contendere, il motivo non può essere accolto. L'istituto del reclamo/mediazione ex art.17-bis D. Lgs.546/1992 ha funzione deflattiva del contenzioso: la proposta formulata dall'Amministrazione finanziaria (o dal contribuente) è finalizzata a una possibile definizione concordata della controversia. Affinché si possa parlare di cessazione della materia del contendere occorre un fatto sopravvenuto che elimini l'interesse alla decisione, tipicamente una definizione perfezionata o un atto effettivamente sostitutivo/annullatorio dell'originario provvedimento impositivo, con conseguente venir meno dell'oggetto della lite. Nel caso in esame, dalla stessa ricostruzione contenuta negli atti: la proposta di mediazione dell'Ufficio non è stata accettata dal contribuente;
non risulta perfezionato alcun accordo con effetti definitori idonei a determinare l'estinzione; la controversia è dunque proseguita ed è stata decisa nel merito. Ne consegue che la proposta formulata in sede di mediazione non può essere qualificata, di per sé, quale atto di autotutela riformatrice dell'avviso di accertamento, né produce effetti caducatori automatici, in assenza di accettazione o di formale provvedimento sostitutivo/ritiratorio.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha deciso nel merito senza dichiarare l'estinzione del giudizio.
Sul secondo motivo: art.26 DPR 633/1972 e limite temporale per la variazione in diminuzione (nota di credito), anche tale censura è infondata. La controversia attiene ad operazioni e detrazioni IVA riferite all'anno d'imposta 2015 e, per alcune fatture, ad annualità anteriori. L'appellante richiama un'interpretazione/assetto normativo e di prassi (incluse modifiche intervenute negli anni successivi) per sostenere l'assenza di un limite annuale in talune ipotesi.
Tuttavia, il giudizio deve essere condotto sulla base della disciplina vigente al tempo dei fatti e della detrazione operata, non potendo attribuirsi automatica efficacia retroattiva a modifiche successive ove non previste.
Dalla ricostruzione accolta dal primo giudice e ribadita dall'Ufficio: la fattura originaria oggetto di variazione risaliva a novembre 2013; la nota di credito è stata emessa in data 27.01.2015. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la variazione in diminuzione fosse tardiva, poiché emessa oltre l'anno dall'effettuazione dell'operazione/fatturazione, e che quindi l'IVA correlata non fosse legittimamente portata in detrazione. Tale conclusione appare coerente con la ratio di presidio di certezza dei rapporti IVA e con la disciplina applicabile ratione temporis, come sostenuto dall'Ufficio nelle controdeduzioni.
L'appellante fa leva su una lettura dell'art.26, comma 2, che escluderebbe limiti temporali e richiama documenti di prassi (es. circolari) successivi. A prescindere dall'evoluzione normativa/prassi, nel presente giudizio è dirimente che: il contribuente ha emesso la nota di credito oltre l'arco temporale che il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile;
le condizioni invocate dall'appellante non risultano idonee, nel quadro fattuale accertato, a superare la tardività rilevata. Ne deriva che il motivo di appello non merita accoglimento e la sentenza impugnata va confermata.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Staccata di Catania, Sezione n. 6, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania. Così deciso in
Catania, nella Camera di Consiglio della VI Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia il 30 Gennaio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco)
(Dott. Isidoro Vasta)