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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2971 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc disposta per l'udienza del 15 aprile 2025, lette le note depositate dalle parti,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2793/2023 – R.G.L.
ed avente ad oggetto: maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001
T R A
nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' avv.to Antonio Panico in C.F._1
virtù di procura in atti, elett.te domiciliato presso lo studio del difensore in
Napoli alla Via Torino 118;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Monica Laiso in virtù di delibera di conferimento incarico nonché procura alle liti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Affari Legali della
[...]
; Parte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2023, l'istante in epigrafe conveniva la premettendo: di essere dipendente di tale con Parte_2
mansioni di collaboratore prof. sanitario – tecnico di radiologia ed, in particolare, di svolgere la propria prestazione lavorativa su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette, e, precisamente, turno mattutino di sei ore dalle ore
08.00 alle ore 14.00, turno pomeridiano di sei ore dalle ore 14.00 alle ore 20.00
e turno di notte di 12 ore dalle ore 20.00 alle ore 08.00; che tale articolazione della prestazione lavorativa era mirata ad assicurare l'operatività del servizio
H24; che in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa,
ripartita su tre turni giornalieri, aveva percepito l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995, e precisamente l'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza di €.4,38; che fino alla data del 01.04.2011, l'Amministrazione resistente, per i giorni festivi infrasettimanali in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa, aveva provveduto a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001; che invece a partire dal 01.04.2011 per la prestazione resa in un giorno festivo infrasettimanale la resistente non aveva provveduto più né a riconoscere il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2000 (success. art.29
comma 6 del CCNL 21 maggio 2018). Invocava in punto di diritto i principi espressi dalla Suprema Corte in subiecta materia, ed in particolare, Cass. n.1505/2021, ripercorrendo in toto le argomentazioni ivi esposte.
Chiedeva, infine, nelle proprie conclusioni: “ in via principale, accertare e
dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il
lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione
delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente
condannare la resistente Amministrazione - , in persona Parte_2
del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in
Napoli alla via Cupa del principe n.13/A presso ex Ospedale Frullone, al pagamento
delle in favore del ricorrente per il periodo 01.08.2017 al 31.01.2022 dell'importo di €
3.892,27 oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il
diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle
festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il
compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento
delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione”.
Si costituiva l la quale eccepiva la prescrizione del diritto Parte_2
nonché l'infondatezza nel merito della domanda azionata, della quale chiedeva il rigetto per le motivazioni esposte in memoria, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive all'udienza del 24 settembre 2024;
quindi la stessa era rinviata al 15 aprile 2025 e ne veniva disposta la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc. All'esito, lette le note depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato,
il giudice decideva come da sentenza depositata in telematico e di cui veniva disposta la comunicazione alle parti.
Il ricorso va accolto per le considerazioni di seguito esposte.
Il thema decidendum concerne la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL
2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995, da lui percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20
CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Appare utile preliminarmente richiamare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo
compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono
di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente
più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20
del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “…a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall
Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. La convenuta ha ritenuto di negare il compenso invocato dal ricorrente assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato,
dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario,
si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
A parte la circostanza che dai cartellini delle presenze prodotti dalla parte ricorrente si evince che, su base mensile, le ore lavorabili risultano sempre inferiori alle ore lavorate, la tesi dell' appare erronea.
Ed invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29,
6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista,
consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è
pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è
cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, si osserva che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del
01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni, tutte dello stesso segno
(Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione
civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n.
24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato (ordinanza del 18/07/2023, n.20743).
Attesa la peculiare linearità e chiarezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice della nomofilachia, si ritiene di dover riportare, ai sensi dell'art. 118
disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale contenuto nella citata pronuncia n.
20743/2023, con la quale è stato ribadito che “…la disciplina del trattamento
economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle
festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino
servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale
di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di
lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del
riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale
il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha,
da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo
ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro
ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa
infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della
giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la
disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art.
44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il
trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le
indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in
favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di
servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal
comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete
un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla
metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata
pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha
previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata
maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi
costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità
integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed
al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con
l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a
richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina
contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto
al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente
alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il
compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che,
lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base
di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di
tredicesima mensilità. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il
recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la
medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed
allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro,
ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento
retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la
disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86,
comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete
un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla
metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o
inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti
collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di
una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a
35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente
sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall CP_1
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le
maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.,
in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun
elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi
smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel
suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti
l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano
l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i
dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si
riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che
per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di
malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non
orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due
istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella
evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che
si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno
festivo; al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo
per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico
stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata
esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non
turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo
continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive,
non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli
altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa,
il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello
nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte
in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli
enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è
corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla
particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una
disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una
maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo
diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni
altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto
sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo
dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art.
34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che
costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a
compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso
dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal
CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione
autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001,
art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni
sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la
comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato
secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in
giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti,
poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto degli stessi a prestare il lavoro, nei medesimi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
In punto di fatto la ha sostenuto di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi ed anche di avere remunerato diverse ore di lavoro straordinario (cfr. memoria in atti), di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere.
In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività
infrasettimanali.
Per tali ragioni, si reputa superflua l'ammissione di una CTU, dal momento che nella fattispecie non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che - per le ragioni sopra enunciate - non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. Parimenti dall'ammontare del credito preteso dalla parte ricorrente non deve essere portato in detrazione quanto da riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate, in mancanza della prova di tali circostanze e del pagamento di tali emolumenti.
All'esito, sussiste pertanto il diritto di parte ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9
del CCNL 2001) e pertanto - in base alla domanda formulata - va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali,
la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano state, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze relativi al periodo di causa.
Per la sua quantificazione, appare sostanzialmente corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal
CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione così come sollevata dall'
resistente, considerata l'intervenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 17.03.2023, la stessa va accolta parzialmente,
dichiarandosi così l'estinzione per prescrizione delle differenze retributive relative all'arco temporale tra l'1.8.2017 ed il 17.3.2018, non essendo stata fornita prova di tempestiva e valida notifica di ulteriori atti interruttivi.
Di contro, per il periodo successivo e fino al 31.1.2022 il ricorso, pertanto, alla luce della prova documentale allegata (cartellini marcatempo), va accolta. L va pertanto condannata al pagamento delle differenze Parte_3
retributive maturate dal ricorrente a titolo di maggiorazione per straordinario,
ai sensi degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità
del 20/09/2001, come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L 2016-2018, per il periodo dal 17.3.2018 fino al 31.1.2022.
In punto di quantificazione del credito, esso deve essere rideterminato alla luce dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente;
pertanto, alla parte ricorrente va riconosciuto il diritto al pagamento di complessivi euro 3.171,66 (cfr. prospetto liquidazione in atti), oltre interessi nella misura legale dalla data di maturazione al saldo.
Atteso il solo parziale accoglimento della domanda, dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3, ponendo le stesse per il residuo a carico della resistente secondo il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui in parte motiva e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente,
della complessiva somma di euro 3.171,39, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo b) Rigetta per la restante parte la domanda;
c) Compensa le spese nella misura di 1/3 e pone i residui 2/3 a carico della parte resistente, liquidandoli in complessivi euro 1.650,66 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si comunichi
Napoli, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc disposta per l'udienza del 15 aprile 2025, lette le note depositate dalle parti,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2793/2023 – R.G.L.
ed avente ad oggetto: maggiorazione prevista dall'art.9 del CCNL 20/09/2001
T R A
nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
) rappresentato e difeso dall' avv.to Antonio Panico in C.F._1
virtù di procura in atti, elett.te domiciliato presso lo studio del difensore in
Napoli alla Via Torino 118;
Ricorrente
E
, in persona del Direttore Generale Controparte_1
p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Monica Laiso in virtù di delibera di conferimento incarico nonché procura alle liti, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Affari Legali della
[...]
; Parte_2
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/02/2023, l'istante in epigrafe conveniva la premettendo: di essere dipendente di tale con Parte_2
mansioni di collaboratore prof. sanitario – tecnico di radiologia ed, in particolare, di svolgere la propria prestazione lavorativa su tre turni, per sei giorni lavorativi su sette, e, precisamente, turno mattutino di sei ore dalle ore
08.00 alle ore 14.00, turno pomeridiano di sei ore dalle ore 14.00 alle ore 20.00
e turno di notte di 12 ore dalle ore 20.00 alle ore 08.00; che tale articolazione della prestazione lavorativa era mirata ad assicurare l'operatività del servizio
H24; che in considerazione dell'articolazione della prestazione lavorativa,
ripartita su tre turni giornalieri, aveva percepito l'indennità di turno di cui all'art.44 comma 3 del CCNL comparto Sanità 1 settembre 1995, e precisamente l'indennità giornaliera legata all'effettiva presenza di €.4,38; che fino alla data del 01.04.2011, l'Amministrazione resistente, per i giorni festivi infrasettimanali in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa, aveva provveduto a riconoscere anche il riposo compensativo ovvero la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2001; che invece a partire dal 01.04.2011 per la prestazione resa in un giorno festivo infrasettimanale la resistente non aveva provveduto più né a riconoscere il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2000 (success. art.29
comma 6 del CCNL 21 maggio 2018). Invocava in punto di diritto i principi espressi dalla Suprema Corte in subiecta materia, ed in particolare, Cass. n.1505/2021, ripercorrendo in toto le argomentazioni ivi esposte.
Chiedeva, infine, nelle proprie conclusioni: “ in via principale, accertare e
dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il
lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione
delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente
condannare la resistente Amministrazione - , in persona Parte_2
del Dirigente p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale dell'azienda sita in
Napoli alla via Cupa del principe n.13/A presso ex Ospedale Frullone, al pagamento
delle in favore del ricorrente per il periodo 01.08.2017 al 31.01.2022 dell'importo di €
3.892,27 oltre interessi da quantificarsi;
in via subordinata accertare e dichiarare il
diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle
festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il
compenso per il lavoro straordinario;
C) Condannare parte resistente al pagamento
delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione”.
Si costituiva l la quale eccepiva la prescrizione del diritto Parte_2
nonché l'infondatezza nel merito della domanda azionata, della quale chiedeva il rigetto per le motivazioni esposte in memoria, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive all'udienza del 24 settembre 2024;
quindi la stessa era rinviata al 15 aprile 2025 e ne veniva disposta la trattazione scritta con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc. All'esito, lette le note depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato,
il giudice decideva come da sentenza depositata in telematico e di cui veniva disposta la comunicazione alle parti.
Il ricorso va accolto per le considerazioni di seguito esposte.
Il thema decidendum concerne la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL
2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995, da lui percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20
CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Appare utile preliminarmente richiamare le norme rilevanti a fini decisionali.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo
compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata
superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono
di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente
più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20
del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno
festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta
giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “…a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore, aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
Tale scelta non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione, come erroneamente sostenuto dall
Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato.
Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. La convenuta ha ritenuto di negare il compenso invocato dal ricorrente assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato,
dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario,
si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
A parte la circostanza che dai cartellini delle presenze prodotti dalla parte ricorrente si evince che, su base mensile, le ore lavorabili risultano sempre inferiori alle ore lavorate, la tesi dell' appare erronea.
Ed invero, non è condivisibile ritenere che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte del ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29,
6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista,
consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è
pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è
cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, si osserva che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del
01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni, tutte dello stesso segno
(Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav.,
10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione
civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n.
24439). Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato (ordinanza del 18/07/2023, n.20743).
Attesa la peculiare linearità e chiarezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice della nomofilachia, si ritiene di dover riportare, ai sensi dell'art. 118
disp. att. c.p.c. il percorso motivazionale contenuto nella citata pronuncia n.
20743/2023, con la quale è stato ribadito che “…la disciplina del trattamento
economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle
festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino
servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale
di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di
lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del
riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale
il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha,
da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo
ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro
ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere,
compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa
infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della
giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la
disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art.
44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il
trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le
indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in
favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di
servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal
comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete
un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla
metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata
pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha
previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata
maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi
costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità
integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato
nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed
al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con
l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a
richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina
contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto
al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente
alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il
compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che,
lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base
di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di
tredicesima mensilità. La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il
recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la
medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed
allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro,
ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento
retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la
disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86,
comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete
un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla
metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o
inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti
collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di
una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a
35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente
sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall CP_1
secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le
maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.,
in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun
elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi
smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel
suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti
l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano
l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i
dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si
riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che
per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di
malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non
orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due
istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella
evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che
si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno
festivo; al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo
per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico
stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata
esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non
turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo
continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive,
non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli
altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa,
il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello
nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte
in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli
enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n.
21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è
corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla
particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una
disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una
maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo
diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni
altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto
sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo
dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art.
34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che
costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a
compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso
dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal
CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione
autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del
contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001,
art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni
sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la
comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato
secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in
giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività
infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti,
poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto degli stessi a prestare il lavoro, nei medesimi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
In punto di fatto la ha sostenuto di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi ed anche di avere remunerato diverse ore di lavoro straordinario (cfr. memoria in atti), di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere.
In realtà, come condivisibilmente evidenziato da parte ricorrente, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività
infrasettimanali.
Per tali ragioni, si reputa superflua l'ammissione di una CTU, dal momento che nella fattispecie non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che - per le ragioni sopra enunciate - non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. Parimenti dall'ammontare del credito preteso dalla parte ricorrente non deve essere portato in detrazione quanto da riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate, in mancanza della prova di tali circostanze e del pagamento di tali emolumenti.
All'esito, sussiste pertanto il diritto di parte ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9
del CCNL 2001) e pertanto - in base alla domanda formulata - va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali,
la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano state, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze relativi al periodo di causa.
Per la sua quantificazione, appare sostanzialmente corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal
CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016.
Quanto, infine, all'eccezione di prescrizione così come sollevata dall'
resistente, considerata l'intervenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 17.03.2023, la stessa va accolta parzialmente,
dichiarandosi così l'estinzione per prescrizione delle differenze retributive relative all'arco temporale tra l'1.8.2017 ed il 17.3.2018, non essendo stata fornita prova di tempestiva e valida notifica di ulteriori atti interruttivi.
Di contro, per il periodo successivo e fino al 31.1.2022 il ricorso, pertanto, alla luce della prova documentale allegata (cartellini marcatempo), va accolta. L va pertanto condannata al pagamento delle differenze Parte_3
retributive maturate dal ricorrente a titolo di maggiorazione per straordinario,
ai sensi degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità
del 20/09/2001, come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L 2016-2018, per il periodo dal 17.3.2018 fino al 31.1.2022.
In punto di quantificazione del credito, esso deve essere rideterminato alla luce dell'accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente;
pertanto, alla parte ricorrente va riconosciuto il diritto al pagamento di complessivi euro 3.171,66 (cfr. prospetto liquidazione in atti), oltre interessi nella misura legale dalla data di maturazione al saldo.
Atteso il solo parziale accoglimento della domanda, dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti nella misura di 1/3, ponendo le stesse per il residuo a carico della resistente secondo il principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui in parte motiva e condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente,
della complessiva somma di euro 3.171,39, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo b) Rigetta per la restante parte la domanda;
c) Compensa le spese nella misura di 1/3 e pone i residui 2/3 a carico della parte resistente, liquidandoli in complessivi euro 1.650,66 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario.
Si comunichi
Napoli, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino