Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri,
all'esito della trattazione disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc con cui l'udienza del 27/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 705 /2023 R.G.; promossa da
, nato a [...] S. Anastasia il Parte_1
12.7.1971 (CF: ), ivi residente in [...] ed CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Paternò via Poggio 47, presso lo studio dell'avv.
Angelo Sambataro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...] (CF: CP_1 [...]
) elettivamente domiciliato in Catania, Via Milano 97, presso lo C.F._2
studio dell'Avv. Simona Maria Leanza che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
in fatto ed in diritto
Con ricorso ex art 447 bis depositato in data 19.01.2023 nella cancelleria del
Tribunale civile di Catania il ricorrente esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in Motta S. Anastasia, via XX Settembre n. 148 (già civico
178), catastalmente individuato al fg. 10, part. 198 sub. 1 e composto di vani due oltre accessori e che la propria madre aveva concesso in locazione tra
Ottobre/Novembre del 2012 al sig. , per il canone mensile di € CP_1
250,00; che il contratto stipulato verbalmente e non registrato, era da ritenersi nullo per mancanza di forma scritta, ai sensi dell'art 1 c. 4 lg. 431/98, oltre che per mancata registrazione ai sensi della legge n. 311/04; chiedeva, pertanto, “
Voglia il Tribunale adito: -. Riconoscere e dichiarare che il rapporto locativo
intrattenuto dal sig. con la sig. ra ed oggi con CP_1 Persona_1
l'odierno ricorrente è nullo per mancanza di forma scritta e perché non risulta
registrato alcun contratto di locazione;
in via subordinata, ritenere che
comunque tale rapporto è da considerare in ogni caso risolto per inadempienza
del conduttore. -. Dire e riconoscere che detiene l'immobile di CP_1
via XX Settembre 148 Motta S. A. senza alcuna valida ragione o causa e che,
pertanto, è tenuto a rilasciarlo. Per l'effetto condannare lo stesso al rilascio
immediato dell'immobile de quo e alla conseguente restituzione in favore del
sig. . Con vittoria di spese e compensi .” Parte_1
Veniva fissata l'udienza di comparizione e assegnato temine per la notifica. Si costituiva il resistente il quale eccepiva l'inammissibilià del ricorso ex art. 447 bis cpc in quanto il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità
assoluta; nel merito deduceva di occupare l'immobile uti dominus da oltre venti anni curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria;
chiedeva, pertanto: “
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione - Rigettare il ricorso e le domande con
lo stesso formulate in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito
infondato. IN VIA RICONVENZIONALE SI CHIEDE:
1. accertare e dichiarare
che il sig. meglio in epigrafe qualificato ha posseduto e CP_1
possiede pacificamente, ininterrottamente e pubblicamente, uti domini, in via
esclusiva, l'immobile sito nel comune di Motta Sant'Anastasia, Viale XX
Settembre 148, precedentemente 178, catastalmente individuato al foglio 10,
part. 198 sub b 1, cat A4/2 dal gennaio 1995 ad oggi;
2. accertare e dichiarare
che il sig. meglio in epigrafe qualificato, è proprietario CP_1
esclusivo per maturata usucapione acquisitiva, dell'immobile sito nel comune
di Motta Sant'Anastasia, Viale XX Settembre 148, precedentemente 178,
catastalmente individuato al foglio 10, part. 198 sub b 1, cat A4/2;”
Veniva disposto il differimento della data di prima udienza in conseguenza della proposizione della domanda riconvenzionale.
Venivano ammessi ed assunti l'interrogatorio formale del resistente e la prova per testi richiesti.
Quindi, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 27 marzo 2025 che veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc con termine per il deposito di note conclusive. Le parti depositavano note conclusive e successivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
La causa veniva, dunque, decisa con la presente sentenza.
Nei termini in cui è stata proposta, la domanda di rilascio va qualificata come azione personale di restituzione poiché, secondo la stessa prospettazione attorea
“è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa
che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto”,
in forza di un negozio obbligatorio (cfr. sul punto Corte di Cassazione Sezioni
Unite sentenza n.7305 del 28/03/2014) e quanto agli oneri probatori incombenti sulla parte che chiede la restituzione, non è necessario dimostrare il diritto di proprietà, essendo sufficiente provare l'insussistenza o il venir meno del contratto con cui la detenzione del bene era stata trasferita.
Così come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. II,
22/08/2022, ud. 29/03/2022, dep. 22/08/2022, n.25084 “ove il convenuto
opponga alla domanda di rilascio o consegna, in via di eccezione o con
domande riconvenzionali, difese di carattere petitorio, come l'eccezione o la
domanda di usucapione, poiché ciò non implica alcuna trasformazione in reale
della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la
restituzione del bene;
l'attore, quindi, non è tenuto a soddisfare il correlato
gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta probatio
diabolica), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo
sul convenuto, in dipendenza delle difese dal medesimo spiegate (Cass. Sez.
U., Sentenza n. 7305 del 28/03/2014, Rv. 630013).”
Tanto precisato, la domanda di rilascio è fondata e merita accoglimento. Invero, dagli elementi probatori acquisiti può ritenersi provato che il dante causa di parte ricorrente abbia concesso al resistente la detenzione delle unità
immobiliari oggetto di causa in forza di un contratto ad effetti obbligatori, in specie di locazione stipulato verbalmente e non registrato a far data dal 2012.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente, sulla cui attendibilità non è
emerso motivo tale da comprometterne l'attendibilità, hanno confermato, l'uno,
di avere eseguito su incarico della proprietaria lavori nell'immobile per cui è
causa nel 2012 e, prima ancora, nel 2008/2009 e che lo stesso era abitato, in tali anni, da persona diversa dal resistente;
l'altro, ha confermato che l'immobile
è stato dato al resistente in affitto nel 2012 e che, proprio in vista di tale locazione, nell'immobile sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione;
ha,
inoltre, confermato che le utenze sono rimaste intestate alla precedente proprietaria che non voleva far pagare al conduttore le spese di voltura in quanto non stava lavorando.
Le circostanze riferite dai testi di parte ricorrente hanno trovato conferma documentale nel certificato di residenza storico allegato in cui risulta il trasferimento della residenza da parte del sig. nell'immobile per cui è CP_1
causa a far data dal 12 dicembre 2012 (mentre i certificati allegati dal resistente recano la data del 2019 e cristallizzano le circostanze riportate a tale anno non essendo certificati storici).
Risulta, inoltre, prodotta in atti una raccomandata, ricevuta dal resistente in data
17 aprile 2019, con cui allo stesso veniva intimato di rilasciare l'immobile in conseguenza del mancato pagamento del canone.
A fronte delle specifiche circostanze riportate nella predetta missiva e delle specifiche contestazioni mosse dal mittente al sig. questi non ha CP_1 documentato o altrimenti provato di avervi dato riscontro anche al solo fine di contrastarne il contenuto.
Le superiori circostanze assumono una rilevanza pregnante tale da superare le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente le quali non sembrano idonee a supportare la fondatezza della domanda di usucapione proposta in via riconvenzionale.
Invero, quanto agli oneri probatori incombenti su colui che abbia proposto una domanda di usucapione la Suprema Corte ha chiarito che “Chi agisce in
giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo
usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta
fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus";
quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via
presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti
all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover
dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata
conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere
soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una
convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un
soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso
idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento
all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la
convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto
solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'"animus possidendi"
nell'indicato soggetto. (cfr Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 14092 del 11
giugno 2010 Orbene, potendosi ritenere provato che la detenzione dell'immobile sia stata concessa in forza di un contratto con effetti obbligatori a far data dal 2012 la domanda di usucapione non può trovare accoglimento per difetto di prova dei relativi elementi costitutivi e soprattutto del decorso del termine ventennale.
Tanto precisato il contratto di locazione stipulato in forma verbale va dichiarato nullo per difetto di forma scritta ex art. 1 comma 4 della l. 431/1998 secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.”; peraltro,
come di recente chiarito dalla Suprema Corte, “Il contratto di locazione ad uso
abitativo stipulato senza la forma scritta ex art. 1, comma 4, della l. n. 431 del
1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile da entrambe le parti e d'ufficio,
attesa la "ratio" pubblicistica del contrasto all'evasione fiscale;” (in tal senso cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n.18214 del 17/09/2015).
Alla luce degli elementi probatori evidenziati e delle disposizioni normative di riferimento, deve, pertanto, ritenersi che il resistente detenga l'immobile oggetto di causa senza alcun valido titolo opponibile alla parte ricorrente e va,
pertanto, condannato a rilasciarlo in suo favore libero e sgombro da persone e cose.
Infine, le spese ed i compensi seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva concretamente prestata.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.705 /2023 R.G. così
statuisce: -dichiara che il resistente detiene senza alcun titolo l'immobile sito in Motta S.
Anastasia, via XX Settembre n. 148 (già civico 178), catastalmente individuato al fg. 10, part. 198 sub. 1 composto di vani due oltre accessori;
- condanna il resistente a rilasciare il predetto immobile in favore di parte ricorrente libero e sgombero da persone e cose;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;
- condanna, il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e dei compensi processuali che si liquidano in complessivi Euro 2552,00, oltre
IVA e CPA, se dovuti, come per legge, nonché spese generali al 15%.
Così deciso il 16 aprile 2025
IL Giudice
dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri