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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Giudice rel. e est. dott.ssa Cristiana Satta
Giudice dott. Fulvio Mastro
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3011 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29.9.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Parte 1 C.F.
,
Villa di Briano alla via Volpicelli, 4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Gallo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. 2 elettivamente domiciliata in Villa Parte 2 C.F.
,
di Briano alla via Volpicelli, 4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Gallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.9.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23-7-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Torre Del Greco (NA) il 9-
6-2016, di aver posto fine alla propria convivenza con decreto di omologa nr.
15805/2021 del 29-12-2021 del Tribunale di Napoli Nord e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, PE 1 (nato ad [...] il [...]) chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
Con decreto depositato in data 28-7-2025 il Giudice Delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 26-9-2025. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
All'udienza del 26.9.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione congiunta sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore, rilevata l'assenza dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non potendo equipararsi la dichiarazione dell'ufficiale di Stato Civile a margine dell'estratto di matrimonio, rinviava all'udienza del 9-10-2025, nella modalità della trattazione scritta. Il PM apponeva il visto.
All'udienza del 26-9-2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il
Giudice, esaminate le note depositate delle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa nr.
15805/2021, pubblicata in data 29-12-2021, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotta da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 09 giugno 2016 in Torre del Greco (NA), e trascritto nei registri dello Stato
Civile nell'anno 2016, parte 2 S. A Uff., numero 77, ordinando agli Ufficiali
dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale.
Affidare l'unico figlio minore ID e in condivisione a entrambi i genitori,
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti)
saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale il minore ID presso la madre RI RI e disporre che il padre NI di Foggia, possa vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e.
comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) durante il periodo scolastico:
sostanzialmente si ripropongono le medesime condizioni omologate in separazione.
Il figlio minore starà col padre due fine settimana al mese, dalle ore 10.00 del sabato, alle ore 21,00 della domenica sera, anche a settimane alterne: per due giorni alla settimana, da concordare all'occorrenza e volta per volta, dalle ore
15.30 alle ore 21,00, tenute presenti le esigenze scolastiche;
nelle feste di precetto, ad anni alterni, la vigilia con la madre ed il giorno successivo col padre o viceversa;
negli onomastici e compleanni, ad anni alterni tra il padre e la madre, così come per gli altri genetliaci dei nonni paterni e materni.
Il giorno 12 del mese di settembre di ogni anno, corrispondente alla festività
di San ID e Santa RI, il bambino resterà dalle 9.30 alle 17,30 con un genitore e la restante parte della giornata con l'altro, ad anni alterni.
b) nel periodo extrascolastico:
durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre terrà con se il figlio due intere settimane al mese con pernottamento, a partire dal lunedì
dalle ore 10:00 e sino al lunedi della settimana successiva sino al medesimo orario, dove verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna.
PE i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, il minore resterà continuatamente e con pernottamento con uno dei genitori ad anni alterni.
Nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane consecutive con pernottamento sia nel mese di luglio che di agosto,
da concordare tra loro genitori entro il 31 maggio di ogni anno, presso la propria residenza o in località turistica. In tale ultimo caso i genitori si obbligano, come per legge a comunicare tempestivamente tra di loro indirizzo e posizione precisa della struttura recettiva dove si trasferiranno col minore.
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio minore.
Porre a carico del genitore non collocatario prevalente sig. NI di Foggia,
l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, sino al termine del ciclo di istruzione scolastica, inteso sia quello primario che secondario, come di quello universitario, versando al genitore collocatario prevalente sig.ra RI
RI, in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 (euro cinquecento); importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
Porre a carico di ciascuno dei genitori l'obbligo di rimborsare l'altro, nella misura del 50%, in caso di anticipazione, dei seguenti esborsi:
- spese scolastiche, di istruzione e di formazione siano esse sottoposte come non sottoposte a preventivo accordo:
- spese mediche coperte o non dal servizio sanitario nazionale, sottoposte o non sottoposte a preventivo accordo;
ogni altro esborso sottoposto o non sottoposte a preventivo accordo;
6. Assegno di divorzio.
Le parti rinunciano vicendevolmente e reciprocamente ad ogni misura di assegno divorzile l'una nei confronti dell'altra, essendo economicamente indipendenti dichiarando, nel contempo, di avere definito ogni reciproco.
rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. Altre pattuizioni.
Le parti si rilasciano vicendevolmente e reciprocamente autorizzazione al rilascio di passaporto.
Le suindicate condizioni non sono contrarie a norme imperative e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi [...]
C.F.
, C.F. 1 e Parte 2 C.F. Parte 1
77,; contratto in Torre Del Greco, in data 9.6.2016 (Atto n. C.F. 2
parte II, serie A, anno 2016);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese;
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Giudice rel. e est. dott.ssa Cristiana Satta
Giudice dott. Fulvio Mastro
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3011 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 29.9.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Parte 1 C.F.
,
Villa di Briano alla via Volpicelli, 4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Gallo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. 2 elettivamente domiciliata in Villa Parte 2 C.F.
,
di Briano alla via Volpicelli, 4, presso lo studio dell'avv. Gabriele Gallo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.9.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473 bis-51 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 23-7-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Torre Del Greco (NA) il 9-
6-2016, di aver posto fine alla propria convivenza con decreto di omologa nr.
15805/2021 del 29-12-2021 del Tribunale di Napoli Nord e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, PE 1 (nato ad [...] il [...]) chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
Con decreto depositato in data 28-7-2025 il Giudice Delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 26-9-2025. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
All'udienza del 26.9.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione congiunta sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore, rilevata l'assenza dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non potendo equipararsi la dichiarazione dell'ufficiale di Stato Civile a margine dell'estratto di matrimonio, rinviava all'udienza del 9-10-2025, nella modalità della trattazione scritta. Il PM apponeva il visto.
All'udienza del 26-9-2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta, il
Giudice, esaminate le note depositate delle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa nr.
15805/2021, pubblicata in data 29-12-2021, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotta da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
1. Pronunzia sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 09 giugno 2016 in Torre del Greco (NA), e trascritto nei registri dello Stato
Civile nell'anno 2016, parte 2 S. A Uff., numero 77, ordinando agli Ufficiali
dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Responsabilità genitoriale.
Affidare l'unico figlio minore ID e in condivisione a entrambi i genitori,
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il minore di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti)
saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza.
Collocare anagraficamente e in via preferenziale il minore ID presso la madre RI RI e disporre che il padre NI di Foggia, possa vederlo e tenerlo con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e.
comunque sia almeno secondo il seguente calendario di visita:
a) durante il periodo scolastico:
sostanzialmente si ripropongono le medesime condizioni omologate in separazione.
Il figlio minore starà col padre due fine settimana al mese, dalle ore 10.00 del sabato, alle ore 21,00 della domenica sera, anche a settimane alterne: per due giorni alla settimana, da concordare all'occorrenza e volta per volta, dalle ore
15.30 alle ore 21,00, tenute presenti le esigenze scolastiche;
nelle feste di precetto, ad anni alterni, la vigilia con la madre ed il giorno successivo col padre o viceversa;
negli onomastici e compleanni, ad anni alterni tra il padre e la madre, così come per gli altri genetliaci dei nonni paterni e materni.
Il giorno 12 del mese di settembre di ogni anno, corrispondente alla festività
di San ID e Santa RI, il bambino resterà dalle 9.30 alle 17,30 con un genitore e la restante parte della giornata con l'altro, ad anni alterni.
b) nel periodo extrascolastico:
durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, il padre terrà con se il figlio due intere settimane al mese con pernottamento, a partire dal lunedì
dalle ore 10:00 e sino al lunedi della settimana successiva sino al medesimo orario, dove verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna.
PE i Ponti o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, il minore resterà continuatamente e con pernottamento con uno dei genitori ad anni alterni.
Nelle vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane consecutive con pernottamento sia nel mese di luglio che di agosto,
da concordare tra loro genitori entro il 31 maggio di ogni anno, presso la propria residenza o in località turistica. In tale ultimo caso i genitori si obbligano, come per legge a comunicare tempestivamente tra di loro indirizzo e posizione precisa della struttura recettiva dove si trasferiranno col minore.
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento del figlio minore.
Porre a carico del genitore non collocatario prevalente sig. NI di Foggia,
l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, sino al termine del ciclo di istruzione scolastica, inteso sia quello primario che secondario, come di quello universitario, versando al genitore collocatario prevalente sig.ra RI
RI, in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, l'importo mensile di Euro 500,00 (euro cinquecento); importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita.
Porre a carico di ciascuno dei genitori l'obbligo di rimborsare l'altro, nella misura del 50%, in caso di anticipazione, dei seguenti esborsi:
- spese scolastiche, di istruzione e di formazione siano esse sottoposte come non sottoposte a preventivo accordo:
- spese mediche coperte o non dal servizio sanitario nazionale, sottoposte o non sottoposte a preventivo accordo;
ogni altro esborso sottoposto o non sottoposte a preventivo accordo;
6. Assegno di divorzio.
Le parti rinunciano vicendevolmente e reciprocamente ad ogni misura di assegno divorzile l'una nei confronti dell'altra, essendo economicamente indipendenti dichiarando, nel contempo, di avere definito ogni reciproco.
rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
7. Altre pattuizioni.
Le parti si rilasciano vicendevolmente e reciprocamente autorizzazione al rilascio di passaporto.
Le suindicate condizioni non sono contrarie a norme imperative e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi [...]
C.F.
, C.F. 1 e Parte 2 C.F. Parte 1
77,; contratto in Torre Del Greco, in data 9.6.2016 (Atto n. C.F. 2
parte II, serie A, anno 2016);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese;
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 29.10.25
Il giudice estensore Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro