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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 790/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1727/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022302985-2023 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022302972-2023 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna udienza, questo giudice monocratico, assente la parte benchè regolarmente convocata, preso atto che:
- Ricorrente_1 sas di Rappresentante_1 (già Società_2 SAS di Nominativo_1 e oggi Ricorrente_1 SRL, esercente attività di “Altre attività di Consulenza Amministrativa (702209)” rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato:
1. avviso di accertamento n. T9B022302972/2023 per il periodo d'imposta 2020, notificato tramite P.E.C., in data 29.09.2023, mediante il quale, l'Ufficio ha determinato il Valore della produzione, ai fini I.R.A.P., in € 0,00, pertanto non sono state recuperate somme a tassazione;
2. avviso di accertamento n. T9B022302985/2023 per il periodo d'imposta 2021, notificato tramite P.E.C., in data 29.09.2023, e mediante il quale, l'Ufficio, previa rideterminazione del reddito d'impresa in € 135.637, del Valore della produzione, ai fini I.R.A.P., in € 363.033, ha recuperato a tassazione ai fini I.R.A.P., € 3.388, oltre interessi e sanzioni;
- con sentenza n. 747/2024, emessa in data 12/12/2024, il Tribunale di Milano dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale (R.G. n. 1440/2024 P.U.) nei confronti di Ricorrente_1 s.r.l.;
- con Istanza del 18/02/2025, proposta ex artt. 40, D.lgs. n. 546/1992 e 143 C.C.I.I., la Ricorrente_1 S.r.l. chiedeva dichiararsi “l'interruzione del procedimento di cui al R.G.R. n. 1727/2024 riunito con i ricorsi con r.g.r. nn. 1993/2024 e 1994/2024 per la sopravvenuta dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale della parte, dichiarata con sentenza dal Tribunale di Milano integrandosi l'ipotesi di interruzione prevista dal combinato disposto degli art. 40 D.Lgs 546/1996 e art. 143 C.C.I.I”;
- con ordinanza n. 484/2025, emessa in data 06/03/2025 e depositata in data 07/03/2025, la sezione 6 di codesta Corte disponeva l'interruzione del giudizio rubricato al numero di R.G.R. 1727/2024, riunito con quello rubricato ai numeri di R.G.R. 1993/2024 e 1994/2024. In data 28.3.2025 Agenzia delle Entrate - DP I di Milano ha depositato Istanza di sospensione dei giudizi riuniti R.G.R. 1983/2024 e 1986/2024 ex art. 39, comma 1-bis, D.lgs. 546/1992;
- nei termini di legge il giudizio non è stato riassunto;
per tali motivi si è verificata l'estinzione del giudizio ex artt. 43 e 45 DLgs 546/92 con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARTINELLI LIVIA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1727/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022302985-2023 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022302972-2023 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna udienza, questo giudice monocratico, assente la parte benchè regolarmente convocata, preso atto che:
- Ricorrente_1 sas di Rappresentante_1 (già Società_2 SAS di Nominativo_1 e oggi Ricorrente_1 SRL, esercente attività di “Altre attività di Consulenza Amministrativa (702209)” rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato:
1. avviso di accertamento n. T9B022302972/2023 per il periodo d'imposta 2020, notificato tramite P.E.C., in data 29.09.2023, mediante il quale, l'Ufficio ha determinato il Valore della produzione, ai fini I.R.A.P., in € 0,00, pertanto non sono state recuperate somme a tassazione;
2. avviso di accertamento n. T9B022302985/2023 per il periodo d'imposta 2021, notificato tramite P.E.C., in data 29.09.2023, e mediante il quale, l'Ufficio, previa rideterminazione del reddito d'impresa in € 135.637, del Valore della produzione, ai fini I.R.A.P., in € 363.033, ha recuperato a tassazione ai fini I.R.A.P., € 3.388, oltre interessi e sanzioni;
- con sentenza n. 747/2024, emessa in data 12/12/2024, il Tribunale di Milano dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale (R.G. n. 1440/2024 P.U.) nei confronti di Ricorrente_1 s.r.l.;
- con Istanza del 18/02/2025, proposta ex artt. 40, D.lgs. n. 546/1992 e 143 C.C.I.I., la Ricorrente_1 S.r.l. chiedeva dichiararsi “l'interruzione del procedimento di cui al R.G.R. n. 1727/2024 riunito con i ricorsi con r.g.r. nn. 1993/2024 e 1994/2024 per la sopravvenuta dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale della parte, dichiarata con sentenza dal Tribunale di Milano integrandosi l'ipotesi di interruzione prevista dal combinato disposto degli art. 40 D.Lgs 546/1996 e art. 143 C.C.I.I”;
- con ordinanza n. 484/2025, emessa in data 06/03/2025 e depositata in data 07/03/2025, la sezione 6 di codesta Corte disponeva l'interruzione del giudizio rubricato al numero di R.G.R. 1727/2024, riunito con quello rubricato ai numeri di R.G.R. 1993/2024 e 1994/2024. In data 28.3.2025 Agenzia delle Entrate - DP I di Milano ha depositato Istanza di sospensione dei giudizi riuniti R.G.R. 1983/2024 e 1986/2024 ex art. 39, comma 1-bis, D.lgs. 546/1992;
- nei termini di legge il giudizio non è stato riassunto;
per tali motivi si è verificata l'estinzione del giudizio ex artt. 43 e 45 DLgs 546/92 con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio e compensa le spese