Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 10.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.13535 dell'anno 2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi
TRA vv. PALDERA G Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio CP_ l' chiedendo di accertare il diritto al a percepire dal Fondo di garanzia intimato l'importo di euro
1320,31 a tiolo di quota Tfr non versato al fondo di previdenza nel periodo temporale luglio CP_2
– dicembre 2018 con condanna del Fondo di garanzia a pagare in suo favore direttamente della predetta somma oltre accessori nei termini ivi in dettaglio indicati, oltre accessori, con vittoria di spese CP_ da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che contestava la fondatezza della domanda anche nel merito. All'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante: di essere stato dipendente della dal Parte_2
18.6.1993 al 31.12.2028; di aver aderito al fondo di previdenza complementare cui non CP_2 risultava pagato dal datore la somma di euro 1320,31 seppure oggetto di prelievo nelle relative buste paga mensili;
nel passivo della società predetta dichiarata fallita è stato riportato il predetto importo di euro 1320,31 a titolo di TFR non versato al fondo di previdenza nel periodo anzidetto;
in data
29.3.2019 ha riscattato la sua posizione individuale dal fondo.
2.1. Tanto premesso va evidenziato che nella fattispecie viene in discussione l'art. 5 d. lgs. n.
80/1992, che disciplina il fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare e che l'intervento di questo non opera - a differenza del fondo previsto ex lege 1982 - con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della
la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l'intervento del Fondo di garanzia ex lege n. 297/1982, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del
TFR a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto. In definitiva, l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dal d. lgs. n. 80/1992 art.5 non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla l n. 297/1982 (cfr. in termini Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 24-03-2023, n. 852). In definitiva, secondo le direttive ermeneutiche su riferite, la pretesa attorea è infondata ed il ricorso va rigettato.
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2 2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4. Le spese di causa vanno compensate in considerazione dell'opinabilità e novità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari, 10.3.2025
IL GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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