Articolo 316 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 307Articolo 317
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9 ottobre 2010
Art. 316. Espropriazione di invenzioni nell'interesse della difesa militare.
Rinvio al codice della proprieta' industriale 1. Per le espropriazioni di invenzioni nell'interesse della difesa militare resta ferma la disciplina all'uopo dettata dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , recante il codice della proprieta' industriale.
Nota all' art. 316:
- Per il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , si vedano le note all'articolo 300.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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