Art. 3.
I contingenti annuali del personale a contratto a termine rinnovabile e del personale a prestazione saltuaria da utilizzare a termini degli articoli 2 e 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520 , nonche' in applicazione della presente legge, non possono eccedere il limite numerico di 300 unita' (240 a contratto a termine rinnovabile e 60 a prestazione saltuaria) per i Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 93 unita' (78 a contratto a termine rinnovabile e 15 a prestazione saltuaria) per il Ministero del turismo e dello spettacolo.
I contingenti annuali del personale a contratto a termine rinnovabile e del personale a prestazione saltuaria da utilizzare a termini degli articoli 2 e 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520 , nonche' in applicazione della presente legge, non possono eccedere il limite numerico di 300 unita' (240 a contratto a termine rinnovabile e 60 a prestazione saltuaria) per i Servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 93 unita' (78 a contratto a termine rinnovabile e 15 a prestazione saltuaria) per il Ministero del turismo e dello spettacolo.