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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/06/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2868/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri contratti d'opera” vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Galeone, presso il cui studio in Grottaglie (TA) alla Via Medaglie D'Oro n. 4/B, è elettivamente domiciliato
Attore/opponente
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avvocati Margherita P.IVA_2
Cofano e Rosa Giovanna Cavallo e Maurizio Lippolis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Lippolis sito in Monopoli alla via Cesare Battisti n.27,
Convenuto /opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 18.11.2024, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 31.8.2022, la
[...]
adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire revocare il decreto Parte_1
1 ingiuntivo n. 625/2022 emesso da questo Tribunale in favore della società
[...]
Il relativo procedimento veniva iscritto al n. 2868/2022 R.G. CP_1
L'attrice deduceva: che la società aveva instaurato il procedimento Controparte_1
monitorio sulla scorta del mancato pagamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti in favore dell'opponente e concordati nella scrittura privata perfezionata tra le parti in data 09.04.2021 e sulla successiva scrittura del 09.03.2022, nella quale veniva prevista l'esecuzione di ulteriori lavori da eseguirsi presso il Presidio
Sanitario, amministrato dall'attrice; che il decreto ingiuntivo veniva concesso, altresì, in virtù di fatture elettroniche emesse dalla società opposta tra il giugno 2021 e il maggio
2022, per un credito complessivo di € 712.200,00.
A fondamento dell'opposizione, la contestava la pretesa creditoria Parte_1
della società opposta nonché la sussistenza di difetti delle opere già realizzate e la mancata esecuzione di altri lavori pattuiti. Con riferimento alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio e, segnatamente, la D/22 di € 138.540,00 e la D/23 di € 56.730,00,
l'opponente eccepiva che esse si riferissero a prestazioni mai autorizzate e non realizzate e perciò non dovute. Per quanto innanzi, dunque, l'attrice spiegava eccezione di inadempimento della società convenuta, sostenendo la sua legittimazione a sospendere il pagamento. In via riconvenzionale, invocando l'applicazione dell'art. 1669 c.c., chiedeva il risarcimento dei danni subiti, da accertare mediante CTU. In via istruttoria, allegava un elaborato peritale redatto dall'Ufficio Tecnico della . Parte_1
Con comparsa del 01.12.2022, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
che chiedeva dichiararsi, preliminarmente, l'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, considerata l'insussistenza degli allegati vizi ed inadempimenti.
A scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il Tribunale accoglieva l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, la società opposta notificava all'attrice atto di precetto del 30.03.2023 e,
a fronte del mancato pagamento delle somme ivi indicate, in data 26.05.2023, depositava istanza ex art. 492 bis c.p.c., ricevendo, all'esito della procedura, l'indicazione dei beni pignorabili. Nelle more della procedura esecutiva, la versava alla società Parte_1
2 opponente la somma di € 50.000,00, di cui € 41.696,26 imputati ad interessi e spese ed €
8.303,74 quali compensi legali, accessori e spese vive, interrompendo il pagamento delle ulteriori somme dovute. Per quanto innanzi, in data 29.06.2023, la società CP_1
predisponeva atto di pignoramento presso terzi, onde vedere soddisfatta la propria pretesa creditoria.
Nelle more, segnatamente in data 31.07.2023, le parti addivenivano ad un accordo transattivo, espressamente qualificato come novativo, nel quale la Parte_1
riconosceva il debito di € 712.200,00 e si obbligava a rinunciare
[...] all'opposizione di cui al giudizio contraddistinto al n. 2868/2022 R.G., ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c. nonché a versare le spese legali maturate dall'opposta, come previsto alla lettera a) della transazione. Nell'atto di transazione, le parti concordavano, inoltre, un piano di rientro della posizione debitoria, prevedendo una rateizzazione in favore della società opponente, obbligata a versare € 50.000,00 entro e non oltre il
31.07.2023, da imputare a primo pagamento sulla sorte capitale e interessi moratori, ed ulteriori quaranta rate mensili, decorrenti dal 20 agosto 2023, da onorare entro il 20 di ciascun mese, sino al saldo effettivo;
il pagamento delle spese legali in favore del procuratore costituito nel procedimento di opposizione e per il successivo pignoramento presso terzi, per la somma di € 24.165,39, da versare entro il 31.07.2023; il versamento del primo pagamento da porre in essere con mandato irrevocabile, si sensi dell'art. 1723, co. 2
c.c. da eseguire in favore della società debitrice e del procuratore domiciliatario;
la rinuncia all'azione esecutiva da parte della società previo Controparte_1
pagamento degli importi così come pattuito. Le parti concordavano che la transazione avesse carattere novativo e che il mancato pagamento degli importi dovuti, nei termini concordati, considerati perentori, consentisse il recupero dell'intera somma riconosciuta in un'unica soluzione, oltre interessi e defalcando le somme eventualmente corrisposte, senza conteggiare gli importi già corrisposti, imputati a interessi e spese legali.
Con la medesima transazione, la , predisponeva mandato Parte_1
irrevocabile ex art. 1723, comma 2, c.c. alla , per il pagamento degli importi Parte_2
dovuti. La transazione, corredata dal mandato irrevocabile, veniva sottoscritta dalle parti e scambiata a mezzo comunicazione pec. In ottemperanza a quanto pattuito, la società
rinunciava al pignoramento presso terzi, comunicando la mancata Controparte_1
3 iscrizione a ruolo e chiedendo lo svincolo delle somme pignorate;
la Parte_1
, invece, compariva all'udienza del 31.07.2023, chiedendo un rinvio sulla
[...]
scorta di trattative in corso tra le parti.
In data 04.09.2023, la eseguiva un pagamento parziale delle somme Parte_1 effettivamente dovute, dell'importo di € 25.000,00, imputabile a pagamento minimo delle spettanze dovute alla società e di €12.500,00 quale pagamento Controparte_1
spese e competenze legali relative alla fase esecutiva intrapresa ed acconto parziale delle spese legali relative alla fase di opposizione a Decreto Ingiuntivo intrapresa.
A fronte dell'inadempimento delle obbligazioni dedotte nell'accordo transattivo, la società instaurava un nuovo procedimento monitorio, sulla scorta della Controparte_1 transazione novativa intercorsa tra le parti, per l'importo ancora dovuto, pari ad €
698,865,39.
In data 02.11.2023 il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 860/2023, dell'importo di €
698,865,39, autorizzando la provvisoria esecuzione. A fronte della notifica del titolo, la
, spiegava opposizione con istanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione, chiedendo in via preliminare e cautelare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la declaratoria di nullità e/o invalidità dell'atto di transazione del 31.07.2023 per difetto di reciproche concessioni e per l'assenza di una valida ricognizione del debito, con conseguente rigetto della pretesa creditoria della società nonchè l'accertamento dei vizi e le Controparte_1
difformità delle opere realizzate, con conseguente quantificazione dei costi per la loro eliminazione e i danni;
domandava poi l'accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 1668 e/o 1669 c.c., con condanna al risarcimento dei danni. Il relativo procedimento veniva iscritto al n. 3716/2023 R.G.
Nel corso di tale procedimento, rilevata la mancata costituzione della società
[...]
il Tribunale ne dichiarava la contumacia, assegnando termine per il deposito CP_1 delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e riservando di provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione all'udienza di prima comparizione.
Con comparsa del 24.04.2024, la società si costituiva tardivamente Controparte_1
nel giudizio iscritto al n. 3716/2023, chiedendo, in via preliminare, la conferma della provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, domandava il rigetto
4 dell'opposizione spiegata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento del credito vantato nei confronti dell'opponente, con conseguente condanna al versamento degli importi richiesti nel decreto ingiuntivo o di quelli ritenuti di giustizia. Alla prima udienza, celebrata in data 21.05.2024, nessuno compariva e il giudizio veniva rinviato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c; all'udienza del 28.05.2024, gli atti venivano rimesso al Presidente di Sezione, affinché valutasse l'eventuale riunione del procedimento a quello iscritto al n.
2868/2022; seguiva la riunione dei due giudizi, disposta con successivo decreto del
18.07.2024.
All'udienza del 18.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. La società depositava comparsa Controparte_1 conclusionale chiedendo, in via principale il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite e, in subordine, dichiararsi la cessata materia del contendere. La Parte_1
depositava comparsa conclusionale con istanza di dichiarazione di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte delle vicende processuali e dell'accordo transattivo in atti, è necessario affrontare le questioni sottese ai giudizi riuniti, separatamente. La decisione non potrà prescindere dalla disamina della natura della transazione stipulata in data 31.07.2023, nella quale, va chiarito, le parti hanno espressamente riconosciuto il carattere novativo dell'accordo.
In tema di transazione, l'accertamento della natura novativa, o meno, dell'accordo transattivo costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. La qualificazione della transazione come novativa può essere desunta dall'interpretazione del tenore letterale dell'accordo e dalla comune volontà delle parti, senza che sia necessario l'uso di formule sacramentali. In particolare, quando dal testo della transazione emerge la volontà delle parti di abbandonare il precedente rapporto contrattuale per regolare i loro rapporti esclusivamente secondo quanto stabilito nell'accordo transattivo (ad esempio attraverso l'uso di espressioni come "null'altro avere ancora a pretendere... salvo l'esatto adempimento di quanto convenuto con la presente scrittura"), ciò è sufficiente a qualificare la transazione come novativa. Tale qualificazione comporta l'impossibilità di richiedere la risoluzione per
5 inadempimento del contratto originario, essendo le obbligazioni delle parti regolate esclusivamente dal nuovo accordo transattivo (Cass. Sez. III, ordinanza n. 2036/2025).
Accertata, sulla scorta dell'espressa volontà delle parti, la natura novativa dell'accordo transattivo e delle statuizioni ivi contenute, volte alla definizione tombale della vertenza, può senz'altro essere dichiarata la cessata materia del contendere per il giudizio recante n.r.g. 2868/2022. Ed invero, “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina
l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, n.8034).
L'adempimento parziale della prestazione dedotta nella transazione non impedisce la declaratoria di cessata materia del contendere, atteso che l'accordo transattivo in essere, ha sostituito l'obbligazione precedente, per novazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, essa è contenuta nel medesimo accordo transattivo, ove è stabilita la misura delle spese legali sostenute da parte opposta e poste a carico dell'opponente. Tanto preclude, dunque, ogni ulteriore valutazione in ordine alla cd. soccombenza virtuale.
Quanto all'opposizione spiegata dalla , in seno al Parte_1
giudizio iscritto al n. 3726/2023 R.G., avverso il decreto ingiuntivo n. 860/2023, essa è infondata per le ragioni di seguito enucleate.
Va dato atto che successivamente al perfezionamento della transazione novativa e, segnatamente, in data 04.09.2023, l'opponente eseguiva il pagamento parziale delle somme effettivamente dovute, pari ad € 25.000,00, imputate al pagamento parziale delle spettanze dovute alla società ed € 12.500,00, a titolo di spese e competenze Controparte_1
legali, relative alla fase esecutiva intrapresa ed acconto parziale delle spese legali relative alla fase di opposizione a decreto ingiuntivo. E', quindi, sulla scorta dell'inadempimento delle obbligazioni dedotte nell'accordo transattivo che la società opponente instaurava il secondo procedimento monitorio, nei confronti della per l'importo ad essa Parte_1 spettante, pari ad € 698,865,39, già al netto dell'acconto succitato.
Contrariamente a quanto eccepito in via preliminare dalla che ha invocato la Parte_1 violazione del principio del ne bis in idem, il “titolo” sulla base del quale ha agito la società per il recupero della somma ad essa spettante, non è il Controparte_1
6 medesimo di quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 625/2022, dovendo essere individuato nel successivo accordo novativo che, si ribadisce, ha sostituito l'obbligazione contrattuale precedente.
Infondata e, altresì, l'eccezione di invalidità dell'atto di transazione. Deduceva l'opponente che l'accordo difettasse dei requisiti di cui all'art. 1965 c.c. e, segnatamente, dello scambio di reciproche concessioni, con le quali le parti pongono fine ad una lite o ne prevengono l'insorgere. A fondamento dell'eccezione, la riteneva che la previsione del Parte_1
pagamento integrale del credito vantato dalla società determinasse Controparte_1 la caducazione dell'efficacia transattiva della scrittura, da considerarsi nulla. Al contempo, la negava che la prefata transazione potesse essere qualificata come Parte_1
ricognizione di debito, deducendo che gli importi fossero stati riconosciuti come dovuti, al solo fine di non paralizzare l'erogazione dei servizi sanitari, conseguentemente all'azione esecutiva intrapresa dalla società opposta. Da ultimo, la eccepiva il carattere Parte_1 non novativo della transazione, tale da determinare la riviviscenza dell'obbligazione originaria. Sulla natura novativa dell'accordo, si richiama quanto già statuito con riferimento al giudizio n. 2868/2022 R.G.
Nel merito, non può sottacersi che nell' accordo transattivo le parti siano addivenute allo scambio di reciproche concessioni, al fine di dirimere la controversia sottesa al giudizio succitato.
La società infatti, nell'accordo transattivo, ha rinunciato ad Controparte_1
iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi e concesso un pagamento rateizzato del dovuto. Dal canto suo, la ha riconosciuto il debito posto a fondamento del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 625/2022, obbligandosi al pagamento dell'intero importo, dilazionato in tranche, come concordato in quella sede.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale “In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra
7 una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 03/09/2013, n.20160).
È, quindi, evidente la sussistenza di reciproche concessioni, volte alla definizione di una res litigiosa.
Il rigetto delle prefate eccezioni, rende manifestamente superflua la pronuncia sulle successive eccezioni di merito sollevate dalla . Difatti, Parte_1 accertata la validità della scrittura intercorsa tra le parti e il carattere novativo dell'accordo, con conseguente riconoscimento del debito, non si palesa la necessità di decidere sulla sussistenza di vizi delle opere realizzate dalla società Ed invero, va Controparte_1 ribadito che la transazione novativa produce necessariamente l'estinzione definitiva dell'obbligazione precedente, rispetto alla quale, dunque, le parti non sono più legittimate ad avanzare alcuna domanda a tutela delle posizioni giuridiche sorte in ragione di essa.
Nel corso del giudizio, va detto, il debitore/opponente non ha provato l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, in forza della citata transazione novativa, che, invece, dal canto suo, ha correttamente dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale,
l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte. Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n. 13533). Nel caso di
8 specie, si ritiene che la società opposta abbia adempiuto all'onere probatorio su essa incombente, documentando la sussistenza di un contratto tra le parti, costituito, appunto, dall'accordo transattivo, e allegando l'inadempimento della controparte.
Infine, bisogna dare atto che nella comparsa conclusionale depositata dalla società opposta, la stessa ha reso noto l'intervenuto pagamento da parte dell'opposta di una parte del credito, così riducendo la propria pretesa ad € 603.865,59.
Ferma l'infondatezza dei motivi di opposizione, il sopravvenuto pagamento parziale delle somme dovute impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento della somma correttamente determinata al netto dell'ulteriore acconto corrisposto nel corso del presente giudizio.
Le spese del giudizio di cui al procedimento recante n. 3716/2023 R.G. seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti proposti dalla contro la società così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la cessata materia del contendere nel giudizio contraddistinto al n.
2868/2022 e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 625/2022;
2. dichiara infondati i motivi di opposizione spiegati in seno al giudizio contraddistinto al n. 3716/2023 R.G.;
3. revoca il decreto ingiuntivo opposto, recante n. 860/2023 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 2.11.2023;
4. condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 603.865,59, oltre interessi di mora ex artt. 5 d.lgs. CP_1
231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio recante n.r.g.
3013/2023, che si liquidano in € 870,00 per esborsi ed € 5.712,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CAP e IVA;
9 5. condanna la al pagamento delle spese di lite, di Parte_1
cui al procedimento iscritto al n.r.g. 3716/2023, in favore della società
[...]
che liquida in € 29.193,00, per compensi, oltre al rimborso forfetario CP_1
del 15%, C.P.A. e I.V.A, come per legge.
Brindisi, lì 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2868/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri contratti d'opera” vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Galeone, presso il cui studio in Grottaglie (TA) alla Via Medaglie D'Oro n. 4/B, è elettivamente domiciliato
Attore/opponente
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avvocati Margherita P.IVA_2
Cofano e Rosa Giovanna Cavallo e Maurizio Lippolis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Lippolis sito in Monopoli alla via Cesare Battisti n.27,
Convenuto /opposto
Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 18.11.2024, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 31.8.2022, la
[...]
adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire revocare il decreto Parte_1
1 ingiuntivo n. 625/2022 emesso da questo Tribunale in favore della società
[...]
Il relativo procedimento veniva iscritto al n. 2868/2022 R.G. CP_1
L'attrice deduceva: che la società aveva instaurato il procedimento Controparte_1
monitorio sulla scorta del mancato pagamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti in favore dell'opponente e concordati nella scrittura privata perfezionata tra le parti in data 09.04.2021 e sulla successiva scrittura del 09.03.2022, nella quale veniva prevista l'esecuzione di ulteriori lavori da eseguirsi presso il Presidio
Sanitario, amministrato dall'attrice; che il decreto ingiuntivo veniva concesso, altresì, in virtù di fatture elettroniche emesse dalla società opposta tra il giugno 2021 e il maggio
2022, per un credito complessivo di € 712.200,00.
A fondamento dell'opposizione, la contestava la pretesa creditoria Parte_1
della società opposta nonché la sussistenza di difetti delle opere già realizzate e la mancata esecuzione di altri lavori pattuiti. Con riferimento alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio e, segnatamente, la D/22 di € 138.540,00 e la D/23 di € 56.730,00,
l'opponente eccepiva che esse si riferissero a prestazioni mai autorizzate e non realizzate e perciò non dovute. Per quanto innanzi, dunque, l'attrice spiegava eccezione di inadempimento della società convenuta, sostenendo la sua legittimazione a sospendere il pagamento. In via riconvenzionale, invocando l'applicazione dell'art. 1669 c.c., chiedeva il risarcimento dei danni subiti, da accertare mediante CTU. In via istruttoria, allegava un elaborato peritale redatto dall'Ufficio Tecnico della . Parte_1
Con comparsa del 01.12.2022, si costituiva in giudizio la società Controparte_1
che chiedeva dichiararsi, preliminarmente, l'efficacia provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; nel merito, domandava il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, considerata l'insussistenza degli allegati vizi ed inadempimenti.
A scioglimento della riserva assunta in prima udienza, il Tribunale accoglieva l'istanza di cui all'art. 648 c.p.c., concedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, la società opposta notificava all'attrice atto di precetto del 30.03.2023 e,
a fronte del mancato pagamento delle somme ivi indicate, in data 26.05.2023, depositava istanza ex art. 492 bis c.p.c., ricevendo, all'esito della procedura, l'indicazione dei beni pignorabili. Nelle more della procedura esecutiva, la versava alla società Parte_1
2 opponente la somma di € 50.000,00, di cui € 41.696,26 imputati ad interessi e spese ed €
8.303,74 quali compensi legali, accessori e spese vive, interrompendo il pagamento delle ulteriori somme dovute. Per quanto innanzi, in data 29.06.2023, la società CP_1
predisponeva atto di pignoramento presso terzi, onde vedere soddisfatta la propria pretesa creditoria.
Nelle more, segnatamente in data 31.07.2023, le parti addivenivano ad un accordo transattivo, espressamente qualificato come novativo, nel quale la Parte_1
riconosceva il debito di € 712.200,00 e si obbligava a rinunciare
[...] all'opposizione di cui al giudizio contraddistinto al n. 2868/2022 R.G., ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c. nonché a versare le spese legali maturate dall'opposta, come previsto alla lettera a) della transazione. Nell'atto di transazione, le parti concordavano, inoltre, un piano di rientro della posizione debitoria, prevedendo una rateizzazione in favore della società opponente, obbligata a versare € 50.000,00 entro e non oltre il
31.07.2023, da imputare a primo pagamento sulla sorte capitale e interessi moratori, ed ulteriori quaranta rate mensili, decorrenti dal 20 agosto 2023, da onorare entro il 20 di ciascun mese, sino al saldo effettivo;
il pagamento delle spese legali in favore del procuratore costituito nel procedimento di opposizione e per il successivo pignoramento presso terzi, per la somma di € 24.165,39, da versare entro il 31.07.2023; il versamento del primo pagamento da porre in essere con mandato irrevocabile, si sensi dell'art. 1723, co. 2
c.c. da eseguire in favore della società debitrice e del procuratore domiciliatario;
la rinuncia all'azione esecutiva da parte della società previo Controparte_1
pagamento degli importi così come pattuito. Le parti concordavano che la transazione avesse carattere novativo e che il mancato pagamento degli importi dovuti, nei termini concordati, considerati perentori, consentisse il recupero dell'intera somma riconosciuta in un'unica soluzione, oltre interessi e defalcando le somme eventualmente corrisposte, senza conteggiare gli importi già corrisposti, imputati a interessi e spese legali.
Con la medesima transazione, la , predisponeva mandato Parte_1
irrevocabile ex art. 1723, comma 2, c.c. alla , per il pagamento degli importi Parte_2
dovuti. La transazione, corredata dal mandato irrevocabile, veniva sottoscritta dalle parti e scambiata a mezzo comunicazione pec. In ottemperanza a quanto pattuito, la società
rinunciava al pignoramento presso terzi, comunicando la mancata Controparte_1
3 iscrizione a ruolo e chiedendo lo svincolo delle somme pignorate;
la Parte_1
, invece, compariva all'udienza del 31.07.2023, chiedendo un rinvio sulla
[...]
scorta di trattative in corso tra le parti.
In data 04.09.2023, la eseguiva un pagamento parziale delle somme Parte_1 effettivamente dovute, dell'importo di € 25.000,00, imputabile a pagamento minimo delle spettanze dovute alla società e di €12.500,00 quale pagamento Controparte_1
spese e competenze legali relative alla fase esecutiva intrapresa ed acconto parziale delle spese legali relative alla fase di opposizione a Decreto Ingiuntivo intrapresa.
A fronte dell'inadempimento delle obbligazioni dedotte nell'accordo transattivo, la società instaurava un nuovo procedimento monitorio, sulla scorta della Controparte_1 transazione novativa intercorsa tra le parti, per l'importo ancora dovuto, pari ad €
698,865,39.
In data 02.11.2023 il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo n. 860/2023, dell'importo di €
698,865,39, autorizzando la provvisoria esecuzione. A fronte della notifica del titolo, la
, spiegava opposizione con istanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione, chiedendo in via preliminare e cautelare la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e nel merito la declaratoria di nullità e/o invalidità dell'atto di transazione del 31.07.2023 per difetto di reciproche concessioni e per l'assenza di una valida ricognizione del debito, con conseguente rigetto della pretesa creditoria della società nonchè l'accertamento dei vizi e le Controparte_1
difformità delle opere realizzate, con conseguente quantificazione dei costi per la loro eliminazione e i danni;
domandava poi l'accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 1668 e/o 1669 c.c., con condanna al risarcimento dei danni. Il relativo procedimento veniva iscritto al n. 3716/2023 R.G.
Nel corso di tale procedimento, rilevata la mancata costituzione della società
[...]
il Tribunale ne dichiarava la contumacia, assegnando termine per il deposito CP_1 delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e riservando di provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione all'udienza di prima comparizione.
Con comparsa del 24.04.2024, la società si costituiva tardivamente Controparte_1
nel giudizio iscritto al n. 3716/2023, chiedendo, in via preliminare, la conferma della provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, domandava il rigetto
4 dell'opposizione spiegata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, l'accertamento del credito vantato nei confronti dell'opponente, con conseguente condanna al versamento degli importi richiesti nel decreto ingiuntivo o di quelli ritenuti di giustizia. Alla prima udienza, celebrata in data 21.05.2024, nessuno compariva e il giudizio veniva rinviato, ai sensi dell'art. 309 c.p.c; all'udienza del 28.05.2024, gli atti venivano rimesso al Presidente di Sezione, affinché valutasse l'eventuale riunione del procedimento a quello iscritto al n.
2868/2022; seguiva la riunione dei due giudizi, disposta con successivo decreto del
18.07.2024.
All'udienza del 18.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. La società depositava comparsa Controparte_1 conclusionale chiedendo, in via principale il rigetto dell'opposizione con condanna alle spese di lite e, in subordine, dichiararsi la cessata materia del contendere. La Parte_1
depositava comparsa conclusionale con istanza di dichiarazione di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte delle vicende processuali e dell'accordo transattivo in atti, è necessario affrontare le questioni sottese ai giudizi riuniti, separatamente. La decisione non potrà prescindere dalla disamina della natura della transazione stipulata in data 31.07.2023, nella quale, va chiarito, le parti hanno espressamente riconosciuto il carattere novativo dell'accordo.
In tema di transazione, l'accertamento della natura novativa, o meno, dell'accordo transattivo costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione. La qualificazione della transazione come novativa può essere desunta dall'interpretazione del tenore letterale dell'accordo e dalla comune volontà delle parti, senza che sia necessario l'uso di formule sacramentali. In particolare, quando dal testo della transazione emerge la volontà delle parti di abbandonare il precedente rapporto contrattuale per regolare i loro rapporti esclusivamente secondo quanto stabilito nell'accordo transattivo (ad esempio attraverso l'uso di espressioni come "null'altro avere ancora a pretendere... salvo l'esatto adempimento di quanto convenuto con la presente scrittura"), ciò è sufficiente a qualificare la transazione come novativa. Tale qualificazione comporta l'impossibilità di richiedere la risoluzione per
5 inadempimento del contratto originario, essendo le obbligazioni delle parti regolate esclusivamente dal nuovo accordo transattivo (Cass. Sez. III, ordinanza n. 2036/2025).
Accertata, sulla scorta dell'espressa volontà delle parti, la natura novativa dell'accordo transattivo e delle statuizioni ivi contenute, volte alla definizione tombale della vertenza, può senz'altro essere dichiarata la cessata materia del contendere per il giudizio recante n.r.g. 2868/2022. Ed invero, “l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina
l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 22/04/2020, n.8034).
L'adempimento parziale della prestazione dedotta nella transazione non impedisce la declaratoria di cessata materia del contendere, atteso che l'accordo transattivo in essere, ha sostituito l'obbligazione precedente, per novazione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, essa è contenuta nel medesimo accordo transattivo, ove è stabilita la misura delle spese legali sostenute da parte opposta e poste a carico dell'opponente. Tanto preclude, dunque, ogni ulteriore valutazione in ordine alla cd. soccombenza virtuale.
Quanto all'opposizione spiegata dalla , in seno al Parte_1
giudizio iscritto al n. 3726/2023 R.G., avverso il decreto ingiuntivo n. 860/2023, essa è infondata per le ragioni di seguito enucleate.
Va dato atto che successivamente al perfezionamento della transazione novativa e, segnatamente, in data 04.09.2023, l'opponente eseguiva il pagamento parziale delle somme effettivamente dovute, pari ad € 25.000,00, imputate al pagamento parziale delle spettanze dovute alla società ed € 12.500,00, a titolo di spese e competenze Controparte_1
legali, relative alla fase esecutiva intrapresa ed acconto parziale delle spese legali relative alla fase di opposizione a decreto ingiuntivo. E', quindi, sulla scorta dell'inadempimento delle obbligazioni dedotte nell'accordo transattivo che la società opponente instaurava il secondo procedimento monitorio, nei confronti della per l'importo ad essa Parte_1 spettante, pari ad € 698,865,39, già al netto dell'acconto succitato.
Contrariamente a quanto eccepito in via preliminare dalla che ha invocato la Parte_1 violazione del principio del ne bis in idem, il “titolo” sulla base del quale ha agito la società per il recupero della somma ad essa spettante, non è il Controparte_1
6 medesimo di quello posto a fondamento del decreto ingiuntivo n. 625/2022, dovendo essere individuato nel successivo accordo novativo che, si ribadisce, ha sostituito l'obbligazione contrattuale precedente.
Infondata e, altresì, l'eccezione di invalidità dell'atto di transazione. Deduceva l'opponente che l'accordo difettasse dei requisiti di cui all'art. 1965 c.c. e, segnatamente, dello scambio di reciproche concessioni, con le quali le parti pongono fine ad una lite o ne prevengono l'insorgere. A fondamento dell'eccezione, la riteneva che la previsione del Parte_1
pagamento integrale del credito vantato dalla società determinasse Controparte_1 la caducazione dell'efficacia transattiva della scrittura, da considerarsi nulla. Al contempo, la negava che la prefata transazione potesse essere qualificata come Parte_1
ricognizione di debito, deducendo che gli importi fossero stati riconosciuti come dovuti, al solo fine di non paralizzare l'erogazione dei servizi sanitari, conseguentemente all'azione esecutiva intrapresa dalla società opposta. Da ultimo, la eccepiva il carattere Parte_1 non novativo della transazione, tale da determinare la riviviscenza dell'obbligazione originaria. Sulla natura novativa dell'accordo, si richiama quanto già statuito con riferimento al giudizio n. 2868/2022 R.G.
Nel merito, non può sottacersi che nell' accordo transattivo le parti siano addivenute allo scambio di reciproche concessioni, al fine di dirimere la controversia sottesa al giudizio succitato.
La società infatti, nell'accordo transattivo, ha rinunciato ad Controparte_1
iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi e concesso un pagamento rateizzato del dovuto. Dal canto suo, la ha riconosciuto il debito posto a fondamento del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 625/2022, obbligandosi al pagamento dell'intero importo, dilazionato in tranche, come concordato in quella sede.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale, che questo giudice condivide, secondo il quale “In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra
7 una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 03/09/2013, n.20160).
È, quindi, evidente la sussistenza di reciproche concessioni, volte alla definizione di una res litigiosa.
Il rigetto delle prefate eccezioni, rende manifestamente superflua la pronuncia sulle successive eccezioni di merito sollevate dalla . Difatti, Parte_1 accertata la validità della scrittura intercorsa tra le parti e il carattere novativo dell'accordo, con conseguente riconoscimento del debito, non si palesa la necessità di decidere sulla sussistenza di vizi delle opere realizzate dalla società Ed invero, va Controparte_1 ribadito che la transazione novativa produce necessariamente l'estinzione definitiva dell'obbligazione precedente, rispetto alla quale, dunque, le parti non sono più legittimate ad avanzare alcuna domanda a tutela delle posizioni giuridiche sorte in ragione di essa.
Nel corso del giudizio, va detto, il debitore/opponente non ha provato l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, in forza della citata transazione novativa, che, invece, dal canto suo, ha correttamente dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria, sia con riferimento all'an che al quantum debeatur.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale,
l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte. Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr. Cassazione civile sez. I,
06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n. 13533). Nel caso di
8 specie, si ritiene che la società opposta abbia adempiuto all'onere probatorio su essa incombente, documentando la sussistenza di un contratto tra le parti, costituito, appunto, dall'accordo transattivo, e allegando l'inadempimento della controparte.
Infine, bisogna dare atto che nella comparsa conclusionale depositata dalla società opposta, la stessa ha reso noto l'intervenuto pagamento da parte dell'opposta di una parte del credito, così riducendo la propria pretesa ad € 603.865,59.
Ferma l'infondatezza dei motivi di opposizione, il sopravvenuto pagamento parziale delle somme dovute impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento della somma correttamente determinata al netto dell'ulteriore acconto corrisposto nel corso del presente giudizio.
Le spese del giudizio di cui al procedimento recante n. 3716/2023 R.G. seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 520.001 ed € 1.000.000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti proposti dalla contro la società così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. Dichiara la cessata materia del contendere nel giudizio contraddistinto al n.
2868/2022 e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 625/2022;
2. dichiara infondati i motivi di opposizione spiegati in seno al giudizio contraddistinto al n. 3716/2023 R.G.;
3. revoca il decreto ingiuntivo opposto, recante n. 860/2023 ed emesso dal Tribunale di Brindisi il 2.11.2023;
4. condanna la al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di € 603.865,59, oltre interessi di mora ex artt. 5 d.lgs. CP_1
231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura, nonché al pagamento delle spese del procedimento monitorio recante n.r.g.
3013/2023, che si liquidano in € 870,00 per esborsi ed € 5.712,00 per compensi oltre rimborso forfettario, CAP e IVA;
9 5. condanna la al pagamento delle spese di lite, di Parte_1
cui al procedimento iscritto al n.r.g. 3716/2023, in favore della società
[...]
che liquida in € 29.193,00, per compensi, oltre al rimborso forfetario CP_1
del 15%, C.P.A. e I.V.A, come per legge.
Brindisi, lì 6.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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