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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
32
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. PETTINARI LUCA
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. IMPERI GIOVANNI CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1472/2022 del Tribunale di Tivoli, pubblicata l'1.12.2022
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.2.2023 la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato dal 30.04.2015 al
06.04.2018, riconducibile al 5° livello del CCNL Metalmeccanica, è stata condannata la stessa appellante al pagamento di euro 20.460,18, di cui euro 3.780,97 a titolo di TFR oltre accessori, nonché
è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a il 6.4.208. CP_1
L'appellante ha contestato la motivazione del primo giudice e ha chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione La parte appellante non è comparsa né alla prima udienza, né all'udienza di rinvio prevista dall'art. 348 c.p.c. 2° comma.
Ne consegue la dichiarazione d'improcedibilità dell'appello.
Attesa la condotta processuale dell'appellato, il quale, non comparendo alle due udienze di cui all'art. 348 c.p.c., ha manifestato disinteresse alla pronuncia sulle spese del grado, queste ultime vengono compensate.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza nei confronti dell'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello.
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 25/03/2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 414/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. PETTINARI LUCA
APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. IMPERI GIOVANNI CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1472/2022 del Tribunale di Tivoli, pubblicata l'1.12.2022
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 27.2.2023 la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stata accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno e indeterminato dal 30.04.2015 al
06.04.2018, riconducibile al 5° livello del CCNL Metalmeccanica, è stata condannata la stessa appellante al pagamento di euro 20.460,18, di cui euro 3.780,97 a titolo di TFR oltre accessori, nonché
è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato a il 6.4.208. CP_1
L'appellante ha contestato la motivazione del primo giudice e ha chiesto quindi la riforma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione La parte appellante non è comparsa né alla prima udienza, né all'udienza di rinvio prevista dall'art. 348 c.p.c. 2° comma.
Ne consegue la dichiarazione d'improcedibilità dell'appello.
Attesa la condotta processuale dell'appellato, il quale, non comparendo alle due udienze di cui all'art. 348 c.p.c., ha manifestato disinteresse alla pronuncia sulle spese del grado, queste ultime vengono compensate.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza nei confronti dell'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello.
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
Roma, lì 25/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi