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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 6632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6632 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 8892/2024 R.G.
posto che con ordinanza del 14.2.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino al 24.9.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Anna Carbone - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato il 12.4.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio la al fine di sentir: Controparte_1 A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di turno” e della
“indennità condizioni di lavoro”, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 70 bis, comma 2, del CCNL 2019-2021, dell'art. 30, comma 6, del CCNL 2019-2021, degli artt. 16, commi 11 e 15, e 18, comma 6, del CCDI del 2021, dell'art. 38 del CCNL 2019-2021; e, per l'effetto B) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal giugno 2021 ad oggi, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro. A fondamento della domanda, in punto di fatto ha dedotto:
- di essere dipendente della con contratto a tempo indeterminato;
Controparte_1
1 - di essere inquadrato nell'“Area Istruttori” di cui all'ar.t 12 del CCNL 2019/2021, nel cui ambito è confluita la Categoria C1 in cui era collocato;
- di essere assegnato alla “Unità Operativa Dirigenziale 501892 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico- amministrativo -Protezione Civile, Emergenza e post emergenza”;
- che la sua attività lavorativa è sempre stata articolata su 4 giorni ovvero: “primo giorno dalle 8.00 alle 20.00, secondo e terzo giorno dalle 20 alle 8 e quarto giorno riposo”;
- che in ragione della articolazione della prestazione su turni, nonché delle mansioni svolte presso la sala operativa della protezione civile, ha percepito:
• l'”indennità di turno” di all'art. 30 del CCNL 2019-2021 e all'art. 18 del CCDI del 2021, indicata nelle buste paga con i codici 2112 (indennità di turno diurno), 2069 (indennità di turno notturno o festivo) e 2065 (indennità di turno notturno e festivo);
• l'“indennità condizioni di lavoro” di cui gli artt. 84 bis CCNL 2019-2021 e 16 CCDI del 2021;
- che tali indennità sono “intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte, oltre che al suo status professionale”;
- che le stesse non gli sono state corrisposte in relazione alle giornate in cui ha goduto delle ferie. In punto di diritto, nell'eccepire la nullità delle suindicate disposizioni contrattuali, ha richiamato la nozione europea di retribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la , contestando il Controparte_1 fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di ragioni in diritto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti, in quanto dedotte in ricorso e non contestate (anzi confermate) in memoria difensiva, le seguenti circostanze:
- che nel periodo per cui è causa il ricorrente ha percepito l'”indennità di turno” e l'“indennità condizioni di lavoro”;
- che tali indennità non gli sono state erogate nei giorni in cui egli ha goduto di ferie.
È, dunque, necessario prendere le mosse dalle norme contrattuali che disciplinano i suindicati emolumenti.
Il CCNL 2019-2021, all'art. 30 (“Turnazioni”) comma 5 prevede:
“5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.”
2 Tale disposizione contrattuale è confermata dall'art. 18 del CCDI del 2021.
Il CCNL 2016-2018 all'art. 70 bis (“Indennità condizioni di lavoro”) comma 1 recita:
1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
Il CCDI del 2021, inoltre, all'art. 16 in relazione alle attività di cui alla Fascia C (“a) svolgimento di attività di addetto alle attrezzature di ufficio (ad es. fotocopiatrice stampante, fax. etc); b) svolgimento di attività che prevedono l'accesso con frequenza presso locali disagiati o rumorosi o privi di aerazione e di luce naturale;
c) svolgimento di attività che prevede il recarsi presso edifici e/o luoghi diversi da quelli in cui ha sede la propria struttura di appartenenza;
d) svolgimento di attività di addetto ai laboratori”) stabilisce per tale indennità un importo giornaliero di € 8,00.
Per entrambe le suindicate indennità la contrattazione collettiva ha previsto che sono dovute:
- quella di turno, solo in caso di “effettiva prestazione in turno” (art. 30, comma 6, CCNL 2019-2021);
- quella di condizioni di lavoro, solo in caso di “effettivo svolgimento delle attività” (art. 70 bis, comma 2, CCNL 2016-2018).
La mancata inclusione di tali indennità nella retribuzione dovuta nelle giornate di ferie è, poi, prevista anche dall'art. 38 del CCNL 2019-2021 al cui comma 1 si legge:
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
Il ricorrente ritiene che gli emolumenti in esame, in quanto intrinsecamente connessi alle peculiari mansioni svolte, oltre che correlati allo status professionale dello stesso, sono da ricondurre nel concetto di “retribuzione ordinaria” e, dunque, devono essere riconosciuti ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
Al riguardo si rammenta che la nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi datoriale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
3 Ed invero, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, punto 50) ha precisato che “l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003 significa che per tutta la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria anche per tale periodo di riposo” (cfr. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 58).
L'obbligo di retribuire le ferie, pertanto, è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva,
... non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro … (sicché … qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011- proc. C-155/10 - punti 23 e 24).
I giudici di legittimità, nella sentenza n. 13425/2019 hanno statuito in merito alla sussistenza di una “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando quanto segue:
“10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_1 l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2
… 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
4 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per_3 e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C- 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
… 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte deriva che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
5 Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è verificare se le indennità per cui è causa (che pacificamente rientrano nella cd. parte variabile della retribuzione) siano o meno intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni espletate dal ricorrente o comunque siano correlate al suo status professionale.
Orbene, ritiene il Tribunale che entrambe lo sono.
Ed invero, l'“indennità di turno” è evidentemente correlata all'ordinario svolgimento della prestazione su turni
L'Indennità condizioni di lavoro, invece, risulta collegata alle condizioni lavorative di disagio.
Quanto alla seconda, peraltro, ciò emerge anche dalla rubrica dell'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria.
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie derivante dall'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le stesse, si osserva che ciò che rileva è l'incidenza, in quanto tale, sulla retribuzione feriale.
La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Non si potrebbe, dunque, sostenere in via generale che solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle stesse.
Né potrebbe ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale (come ritenuto dalla convenuta), atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore), anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Di qui, la nullità delle norme contrattuali sopra richiamate nella parte in cui non includono le indennità in esame nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie.
Deve, pertanto, concludersi per la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva dell'“indennità di turno” nonché dell'“indennità condizioni di lavoro” e, per l'effetto, la deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore del ricorrente medesimo delle conseguenti differenze economiche, da quantificarsi in separato giudizio (come richiesto), oltre interessi dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
6 I compensi di lite, quantificati come in dispositivo tenuto conto anche del valore della causa dichiarato in ricorso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva dell'“indennità di turno” e dell'“indennità condizioni di lavoro”; b) per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 medesimo delle conseguenti differenze economiche, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
c) condanna la a pagare in favore del ricorrente i compensi di liute che Controparte_1 liquida in € 500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese nella misura del 15%, nonché € 21,50 per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, il 26.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 8892/2024 R.G.
posto che con ordinanza del 14.2.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito di tali note fino al 24.9.2025;
lette le “note scritte” depositate da parte ricorrente entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna e Alfonso Leperino
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 Anna Carbone - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato il 12.4.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio la al fine di sentir: Controparte_1 A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di turno” e della
“indennità condizioni di lavoro”, anche previa declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione” e comunque: dell'art. 70 bis, comma 2, del CCNL 2019-2021, dell'art. 30, comma 6, del CCNL 2019-2021, degli artt. 16, commi 11 e 15, e 18, comma 6, del CCDI del 2021, dell'art. 38 del CCNL 2019-2021; e, per l'effetto B) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per i titoli anzidetti, le conseguenti differenze retributive maturate dal giugno 2021 ad oggi, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separata sede;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali, nonché rimborso spese generali, con attribuzione agli avvocati antistatari in solido tra loro. A fondamento della domanda, in punto di fatto ha dedotto:
- di essere dipendente della con contratto a tempo indeterminato;
Controparte_1
1 - di essere inquadrato nell'“Area Istruttori” di cui all'ar.t 12 del CCNL 2019/2021, nel cui ambito è confluita la Categoria C1 in cui era collocato;
- di essere assegnato alla “Unità Operativa Dirigenziale 501892 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico- amministrativo -Protezione Civile, Emergenza e post emergenza”;
- che la sua attività lavorativa è sempre stata articolata su 4 giorni ovvero: “primo giorno dalle 8.00 alle 20.00, secondo e terzo giorno dalle 20 alle 8 e quarto giorno riposo”;
- che in ragione della articolazione della prestazione su turni, nonché delle mansioni svolte presso la sala operativa della protezione civile, ha percepito:
• l'”indennità di turno” di all'art. 30 del CCNL 2019-2021 e all'art. 18 del CCDI del 2021, indicata nelle buste paga con i codici 2112 (indennità di turno diurno), 2069 (indennità di turno notturno o festivo) e 2065 (indennità di turno notturno e festivo);
• l'“indennità condizioni di lavoro” di cui gli artt. 84 bis CCNL 2019-2021 e 16 CCDI del 2021;
- che tali indennità sono “intrinsecamente connesse alle peculiari mansioni svolte, oltre che al suo status professionale”;
- che le stesse non gli sono state corrisposte in relazione alle giornate in cui ha goduto delle ferie. In punto di diritto, nell'eccepire la nullità delle suindicate disposizioni contrattuali, ha richiamato la nozione europea di retribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la , contestando il Controparte_1 fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di ragioni in diritto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
*** La domanda è fondata.
Deve premettersi che sono pacifiche tra le parti, in quanto dedotte in ricorso e non contestate (anzi confermate) in memoria difensiva, le seguenti circostanze:
- che nel periodo per cui è causa il ricorrente ha percepito l'”indennità di turno” e l'“indennità condizioni di lavoro”;
- che tali indennità non gli sono state erogate nei giorni in cui egli ha goduto di ferie.
È, dunque, necessario prendere le mosse dalle norme contrattuali che disciplinano i suindicati emolumenti.
Il CCNL 2019-2021, all'art. 30 (“Turnazioni”) comma 5 prevede:
“5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue: a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL;
d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 74, comma 2, lett. c) del presente CCNL.”
2 Tale disposizione contrattuale è confermata dall'art. 18 del CCDI del 2021.
Il CCNL 2016-2018 all'art. 70 bis (“Indennità condizioni di lavoro”) comma 1 recita:
1. Gli enti corrispondono una unica “indennità condizioni di lavoro” destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate;
b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
c) implicanti il maneggio di valori.
Il CCDI del 2021, inoltre, all'art. 16 in relazione alle attività di cui alla Fascia C (“a) svolgimento di attività di addetto alle attrezzature di ufficio (ad es. fotocopiatrice stampante, fax. etc); b) svolgimento di attività che prevedono l'accesso con frequenza presso locali disagiati o rumorosi o privi di aerazione e di luce naturale;
c) svolgimento di attività che prevede il recarsi presso edifici e/o luoghi diversi da quelli in cui ha sede la propria struttura di appartenenza;
d) svolgimento di attività di addetto ai laboratori”) stabilisce per tale indennità un importo giornaliero di € 8,00.
Per entrambe le suindicate indennità la contrattazione collettiva ha previsto che sono dovute:
- quella di turno, solo in caso di “effettiva prestazione in turno” (art. 30, comma 6, CCNL 2019-2021);
- quella di condizioni di lavoro, solo in caso di “effettivo svolgimento delle attività” (art. 70 bis, comma 2, CCNL 2016-2018).
La mancata inclusione di tali indennità nella retribuzione dovuta nelle giornate di ferie è, poi, prevista anche dall'art. 38 del CCNL 2019-2021 al cui comma 1 si legge:
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative ed esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa e quelle che non siano erogate per dodici mensilità.
Il ricorrente ritiene che gli emolumenti in esame, in quanto intrinsecamente connessi alle peculiari mansioni svolte, oltre che correlati allo status professionale dello stesso, sono da ricondurre nel concetto di “retribuzione ordinaria” e, dunque, devono essere riconosciuti ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
Al riguardo si rammenta che la nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi datoriale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
3 Ed invero, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, punto 50) ha precisato che “l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003 significa che per tutta la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria anche per tale periodo di riposo” (cfr. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 58).
L'obbligo di retribuire le ferie, pertanto, è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto 58, nonché 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva,
... non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro … (sicché … qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011- proc. C-155/10 - punti 23 e 24).
I giudici di legittimità, nella sentenza n. 13425/2019 hanno statuito in merito alla sussistenza di una “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando quanto segue:
“10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_1 l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2
… 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
4 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per_3 e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C- 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
… 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte deriva che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
5 Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è verificare se le indennità per cui è causa (che pacificamente rientrano nella cd. parte variabile della retribuzione) siano o meno intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni espletate dal ricorrente o comunque siano correlate al suo status professionale.
Orbene, ritiene il Tribunale che entrambe lo sono.
Ed invero, l'“indennità di turno” è evidentemente correlata all'ordinario svolgimento della prestazione su turni
L'Indennità condizioni di lavoro, invece, risulta collegata alle condizioni lavorative di disagio.
Quanto alla seconda, peraltro, ciò emerge anche dalla rubrica dell'art. 86 del CCNL sanità
“Indennità per particolari condizioni di lavoro”.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria.
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie derivante dall'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le stesse, si osserva che ciò che rileva è l'incidenza, in quanto tale, sulla retribuzione feriale.
La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Non si potrebbe, dunque, sostenere in via generale che solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle stesse.
Né potrebbe ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale (come ritenuto dalla convenuta), atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore), anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Di qui, la nullità delle norme contrattuali sopra richiamate nella parte in cui non includono le indennità in esame nella retribuzione utile per il calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie.
Deve, pertanto, concludersi per la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva dell'“indennità di turno” nonché dell'“indennità condizioni di lavoro” e, per l'effetto, la deve Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore del ricorrente medesimo delle conseguenti differenze economiche, da quantificarsi in separato giudizio (come richiesto), oltre interessi dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
6 I compensi di lite, quantificati come in dispositivo tenuto conto anche del valore della causa dichiarato in ricorso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva dell'“indennità di turno” e dell'“indennità condizioni di lavoro”; b) per l'effetto, condanna la al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 medesimo delle conseguenti differenze economiche, da quantificarsi in separato giudizio, oltre interessi dalla maturazione di ciascuna componente del credito fino al soddisfo;
c) condanna la a pagare in favore del ricorrente i compensi di liute che Controparte_1 liquida in € 500,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese nella misura del 15%, nonché € 21,50 per contributo unificato, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Si comunichi.
In Napoli, il 26.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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