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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 10849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10849 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 22558 dell'anno 2025
TRA
(Avv.ti D. Di Bella e D. Pattumelli ) Parte 1
Ricorrente
E
(funzionario) CP 1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe premetteva che il giudizio di TP ( RG n° 12161/20234) si concludeva con decreto di omologa del 19/10/2024 con il quale si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per assegno ex art 13 L 118/71 ; parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa ed inviava la necessaria documentazione nell'ottobre 2024 ; sino al deposito del ricorso l'CP_1 non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i propri uffici alla liquidazione Concludeva chiedendo condannarsi l'CP_1 al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi.
L'CP 1 di costituiva tardivamente chiedendo la cessata materia del contendere essendo stata la prestazione liquidata e corrisposta nell'ottobre 2025 e . All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, stante l'intervenuto pagamento successivo al deposito e notifica del ricorso. L'CP 1 si associava alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese .
La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito, e a fortiori alla notifica, del ricorso le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo
,debbono porsi a carico dell'CP_1
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'CP_1 alla refusione in favore dei procuratore antistatario della ricorrente di €
1600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali . Roma, 28/10/2025
Il giudice
Dott. Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 28/10/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 22558 dell'anno 2025
TRA
(Avv.ti D. Di Bella e D. Pattumelli ) Parte 1
Ricorrente
E
(funzionario) CP 1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe premetteva che il giudizio di TP ( RG n° 12161/20234) si concludeva con decreto di omologa del 19/10/2024 con il quale si riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per assegno ex art 13 L 118/71 ; parte ricorrente provvedeva alla notifica del decreto di omologa ed inviava la necessaria documentazione nell'ottobre 2024 ; sino al deposito del ricorso l'CP_1 non aveva provveduto al pagamento dei ratei spettanti, pur avendo invitato i propri uffici alla liquidazione Concludeva chiedendo condannarsi l'CP_1 al pagamento in suo favore dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi.
L'CP 1 di costituiva tardivamente chiedendo la cessata materia del contendere essendo stata la prestazione liquidata e corrisposta nell'ottobre 2025 e . All'udienza odierna il procuratore del ricorrente chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese, stante l'intervenuto pagamento successivo al deposito e notifica del ricorso. L'CP 1 si associava alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese .
La causa veniva discussa e decisa con sentenza dando lettura del dispositivo. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere stante l'intervenuto pagamento della prestazione richiesta;
essendo intervenuto il pagamento successivamente al deposito, e a fortiori alla notifica, del ricorso le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo
,debbono porsi a carico dell'CP_1
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'CP_1 alla refusione in favore dei procuratore antistatario della ricorrente di €
1600,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali . Roma, 28/10/2025
Il giudice
Dott. Elisabetta Capaccioli