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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/11/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 20/11/2025 nella causa RG n. 6099/2025 promossa da
, , assistito dall'avv. TURLIONE MARIA LUISA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
• la presente decisione ha ad oggetto l'opposizione proposta dal ricorrente contro le conclusioni non favorevoli a cui è pervenuto il C.T.U. nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. instaurato dal medesimo per veder accertare l'esistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/1980;
• l'articolo 445 bis c.p.c., nel disciplinare ai commi 6 e 7 il giudizio che scaturisce dalla contestazione delle conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dai primi commi, nulla prevede in merito al rinnovo della consulenza tecnica;
• si ritiene pertanto che lo stesso sia rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e che quest'ultima possa e debba essere guidata dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla necessità di motivare il mancato rinnovo della CTU nel grado di appello;
• sulla scorta di tale giurisprudenza ( cfr. ad esempio Cass. 2004 n. 7013), ritiene il Tribunale che la consulenza deve essere rinnovata quando vengano dedotte la sussistenza di una
“palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali” ovvero infermità nuove rispetto a quelle già esaminate nella prima fase dal primo c.t.u. o aggravamenti di queste ultime cosicché, eliminati gli errori e/o le omissioni o prese in considerazione le novità, vi sia la possibilità di giungere ad una diversa conclusione in merito alla sussistenza del requisito sanitario di cui si discute, mentre non deve essere rinnovata laddove le censure si riducono ad una “generica critica di sopravvalutazione (o sottovalutazione) delle patologie riscontrate, risolventesi in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del processo logico-formale”;
• nel caso di specie il ricorrente, che, nell'ambito dell'ATP, in sede di contraddittorio tecnico, nessuna osservazione, per il tramite del proprio CTP, ha mosso in ordine alle valutazioni espresse dalla CTU, soltanto in questa sede ha contestato le conclusioni a sé sfavorevoli assunte dalla dr.ssa limitandosi, sostanzialmente, ad affermare che la consulente Per_1 abbia sottovalutato le varie patologie accertate, giungendo in tal modo a conclusioni erronee;
1 • detto in altri termini, l'analisi delle varie censure dimostra, che si tratta, di fatto, soltanto di una diversa valutazione proposta dal ricorrente in ordine alle patologie prese in considerazione dalla c.t.u. che, viceversa, si è già compiutamente espressa nella sua relazione peritale con argomentazioni esaustive e convincenti;
• in ragione di quanto sopra e in assenza di concreti motivi di dubbio in merito alla correttezza delle conclusioni raggiunte nella ctu già espletata, non vi è dunque ragione di disporne il rinnovo e le stesse possono essere fatte proprie dal Tribunale con conseguente rigetto dell'opposizione;
• le spese di lite di entrambe le fasi sono suscettibili di integrale compensazione, avendo la parte ricorrente attestato il possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; analogamente, le spese di C.T.U. della prima fase “non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria” (Cass., Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016), ipotesi non ricorrente nella presente fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge l'opposizione;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
-pone a carico dell' le spese di CTU del giudizio di ATP.
Torino, 20/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 20/11/2025 nella causa RG n. 6099/2025 promossa da
, , assistito dall'avv. TURLIONE MARIA LUISA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, assistito dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
• la presente decisione ha ad oggetto l'opposizione proposta dal ricorrente contro le conclusioni non favorevoli a cui è pervenuto il C.T.U. nel corso della prima fase del procedimento ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. instaurato dal medesimo per veder accertare l'esistenza delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. 18/1980;
• l'articolo 445 bis c.p.c., nel disciplinare ai commi 6 e 7 il giudizio che scaturisce dalla contestazione delle conclusioni assunte dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dai primi commi, nulla prevede in merito al rinnovo della consulenza tecnica;
• si ritiene pertanto che lo stesso sia rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e che quest'ultima possa e debba essere guidata dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla necessità di motivare il mancato rinnovo della CTU nel grado di appello;
• sulla scorta di tale giurisprudenza ( cfr. ad esempio Cass. 2004 n. 7013), ritiene il Tribunale che la consulenza deve essere rinnovata quando vengano dedotte la sussistenza di una
“palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali” ovvero infermità nuove rispetto a quelle già esaminate nella prima fase dal primo c.t.u. o aggravamenti di queste ultime cosicché, eliminati gli errori e/o le omissioni o prese in considerazione le novità, vi sia la possibilità di giungere ad una diversa conclusione in merito alla sussistenza del requisito sanitario di cui si discute, mentre non deve essere rinnovata laddove le censure si riducono ad una “generica critica di sopravvalutazione (o sottovalutazione) delle patologie riscontrate, risolventesi in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del processo logico-formale”;
• nel caso di specie il ricorrente, che, nell'ambito dell'ATP, in sede di contraddittorio tecnico, nessuna osservazione, per il tramite del proprio CTP, ha mosso in ordine alle valutazioni espresse dalla CTU, soltanto in questa sede ha contestato le conclusioni a sé sfavorevoli assunte dalla dr.ssa limitandosi, sostanzialmente, ad affermare che la consulente Per_1 abbia sottovalutato le varie patologie accertate, giungendo in tal modo a conclusioni erronee;
1 • detto in altri termini, l'analisi delle varie censure dimostra, che si tratta, di fatto, soltanto di una diversa valutazione proposta dal ricorrente in ordine alle patologie prese in considerazione dalla c.t.u. che, viceversa, si è già compiutamente espressa nella sua relazione peritale con argomentazioni esaustive e convincenti;
• in ragione di quanto sopra e in assenza di concreti motivi di dubbio in merito alla correttezza delle conclusioni raggiunte nella ctu già espletata, non vi è dunque ragione di disporne il rinnovo e le stesse possono essere fatte proprie dal Tribunale con conseguente rigetto dell'opposizione;
• le spese di lite di entrambe le fasi sono suscettibili di integrale compensazione, avendo la parte ricorrente attestato il possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; analogamente, le spese di C.T.U. della prima fase “non possono gravare sul ricorrente che si trovi nelle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., salvo che la sua pretesa sia manifestamente infondata e temeraria” (Cass., Ordinanza n. 16515 del 05/08/2016), ipotesi non ricorrente nella presente fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge l'opposizione;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
CP_
-pone a carico dell' le spese di CTU del giudizio di ATP.
Torino, 20/11/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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