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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N.RG. 4620/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4620 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRA TEODORI e
PAMELA MARTINI
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con l'Avv. MASSIMO GUIDUCCI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 29.9.2022, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia “LOMBASCIATALGIA CRONICA CON
FREQUENTI RIACUTIZZAZIONI, NEUROPATIA PERIFERICA AAII,
DEFICIT FUNZIONALE AAII E Controparte_2
DISCOSOMATICA, PROTRUSIONE DISCALE
[...]
MULTIPLE AD AMPIO RAGGIO NEL TRATTO L1-L5 E L5-S1 CON
FENOMENI COMPRESSIVI;
RADICOLOPATIA CRONICA L5 A
DESTRA ED L4-L5 A SINISTRA” dal medesimo sviluppata e denunciata all' in data 17.3.2021, che avrebbe determinato una CP_1 compromissione dell'integrità psicofisica valutata nella misura del 12%, con conseguente condanna al riconoscimento da parte dell'Istituto
Assicurativo delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 ed al D. Lgs.
38/2000, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla domanda amministrativa.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente – addetto alle mansioni di conducente di linea/operatore di esercizio alle dipendenze di ATAC
S.p.A. – ha dedotto di essere stato quotidianamente e continuativamente esposto, fin dalla data di assunzione (6.3.1988) e in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, a vibrazioni ed impatti idonei a produrre traumi e conseguenti lesioni del tratto lombare, dovute alla vetustà e scarsa manutenzione dei mezzi ed alle condizioni dissestate delle strade urbane percorse alla guida degli stessi, nonché dalle continue fermate e manovre repentine rese necessarie dal traffico intenso della città.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essere stato assegnato, durante il periodo 1988 – 2008 (dal 1988, presso la rimessa ATAC “Lega
Lombarda” e dal 1997 presso quella di “Portonaccio”), alle linee urbane
341, 64, 65, 495, 204, 492, impiegate presso le zone centrali della
, e alle linee più periferiche quali la 343, 136, 137, 163, 542, CP_3
percorse alla guida delle vetture INBUS U/210 (1000), Fiat 418 AL, Fiat
421(5000), Effeuno 471, Turbocity, Iveco 480, Bredabus 2001; per poi svolgere, dal 2009 al 2018 presso la rimessa “Grottarossa”, l'attività di guida delle vetture aziendali Iveco City Class Cursor sulle linee 60 ed 80,
impiegate dalla zona Montesacro sino a Piazza Venezia. Infine, che a
Pag. 2 di 7 seguito di concorso interno svoltosi nel 2018 l'odierno ricorrente svolgeva e svolge tutt'ora la mansione di in zona Piazza Parte_2
Mancini – Clodio.
Ha specificato, inoltre, che sino al 2000 svolgeva le proprie mansioni di autista, come conducente di linea, osservando un orario di trenta ore settimanali, con turni giornalieri di 5.50 ore, ovvero 6.20 ore e riposo al sesto giorno lavorativo, mentre dal 2000 svolge turni di 6.20 ore per 5 giorni alla settimana, anche mediante turni “a nastro” che prevedono tre ore di disposizione tra un turno e l'altro.
Contestando la legittimità del provvedimento di archiviazione emesso dall' in data 26.6.2021 – motivato dall'asserita inidoneità del CP_1
rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata – ed esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una CTU medico-legale, con decreto emesso in data 11.7.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27.2.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Verificato il deposito delle note suddette da parte del solo procuratore del ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dell'espletata CTU, la domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata, nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere, in via generale, che nel nostro ordinamento le malattie professionali sono regolamentate dal c.d. sistema misto: per quelle
Pag. 3 di 7 tabellate (risultanti dagli elenchi allegati al T.U. 1124/65 come modificate ed integrate dal DM del 09.04.2008), entro certi limiti di tempo e per determinate lavorazioni, l'origine professionale è presunta;
per le patologie non tabellate, invece, è onere del lavoratore dimostrare la presenza di un rischio lavorativo, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia sviluppata.
Per quanto riguarda in particolare le seconde, come quelle che vengono in rilievo nell'odierno giudizio, la giurisprudenza consolidata ha affermato che qualora sia le lavorazioni sia la malattia di cui è affetto l'assicurato non siano incluse nelle richiamate Tabelle, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di presunzioni ma di una specifica dimostrazione che deve però
essere fornita in termini di rilevante probabilità e non di mera possibilità.
Al riguardo, da ultimo, Cassazione Sez, Lav. n. 29975/2022: “in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici
presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può
essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia) è necessario pur sempre che si tratti di una probabilità qualificata da verificarsi attraverso ulteriori dati
(come ad esempio i dati epidemiologici) in grado di tradurre la
conclusione probabilistica in certezza giudiziaria”.
Nel caso di specie, costituendo la patologia descritta in ricorso malattia non tabellata ad eziologia cd. multifattoriale, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che l'hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista di linea e la patologia da cui il medesimo è affetto.
Pag. 4 di 7 Sotto il primo profilo, le risultanze dell'istruttoria consentono di ritenere provate le mansioni del ricorrente con le modalità descritte in ricorso, così come deve ritenersi provato che le postazioni di guida dei mezzi di trasporto condotti dal medesimo, a causa della scarsa manutenzione, presentassero condizioni non ottimali sotto il profilo ergonomico, con sistemi di ammortizzazione di scarsa efficienza. Deve poi ritenersi fatto notorio che la rete stradale capitolina sia caratterizzata da un manto in asfalto spesso sede di sconnessioni, tombini e buche, oltre che da irregolare pavimentazione in blocchetti di pietra (cosiddetti
“sanpietrini”).
Quanto alle mansioni dedotte in ricorso (non puntualmente contestate, peraltro, da parte resistente), le stesse hanno trovato piena conferma nelle deposizioni rese da entrambi i testi escussi, i quali hanno confermato –
per il periodo di riferimento – l'orario giornaliero di guida di 6 ore, la vetustà delle vetture, la scarsa manutenzione e in particolare la rigidità
delle sospensioni delle vetture aziendali che, unitamente al manto stradale irregolare, causavano riverbero sulla parte lombo-sacrale (“le
sospensioni erano molto rumorose e con i sanpietrini prendevamo continue botte ai reni” e “le sospensioni erano molto rigide e i sedili rimbalzavano anche a causa delle condizioni delle strade di Roma, ad esempio via Nazionale era impraticabile”).
Quanto all'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e l'insorgenza dell'infermità denunciata, il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha Testimone_1 affermato: “dalla sinergica azione patogena svolta dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e dal mantenimento di posture fisse durante la
guida di automezzi, è del tutto ragionevole ritenere che senza i predetti fattori lo sviluppo delle discopatie lombo-sacrali sarebbe stato evitato o,
quantomeno, procrastinato a tempo non definibile. Ne discende che, anche al di fuori di una presunzione legale di origine (di tipo tabellare),
avuto riguardo alla connotazione clinica della patologia in esame e alla
natura del rischio, aderendo altresì ad un criterio di ragionevolezza
Pag. 5 di 7 nell'apprezzamento degli elementi di prova emersi, l'affezione di cui alla diagnosi può essere considerata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta”.
In ordine, poi, alla quantificazione del relativo danno biologico, il CTU, premesso che “l'interessamento funzionale del rachide lombare risulta di moderata entità” e che “i segni strumentali di interessamento radicolare lombare depongono per un danno neurogeno irritativo senza denervazione in atto (conforme all'esame elettromiografico del
26/02/2021)”, e ritenuto che “la voce n. 213 della “Tabella delle menomazioni”, emanata con D.M. 12 luglio 2000, ascrive la “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” ad una percentuale di invalidità fino al 12%, valore massimo di una fascia
che, ovviamente, in caso di estrinsecazione clinica non particolarmente
accentuata, come nel caso di specie, può e deve essere proporzionalmente ridotto”, ha evidenziato come “in via proporzionale alla citata voce n. 213 è possibile formulare un giudizio di danno biologico permanente nella misura del 7% (sette per cento), con
riferimento allo stato attuale e alla data di presentazione della domanda amministrativa (17/03/2021)”.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere dall' un CP_1
indennizzo in conto capitale per il danno biologico subito, ex art. 13,
comma 2° lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 7%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dal dovuto a saldo.
Le spese di lite tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea – possono essere compensate per ½, con condanna dell' CP_1
alla refusione della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto
Pag. 6 di 7 conto del valore e della natura della causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste ad esclusivo carico dell' , avendo consentito di valutare l'effettiva CP_1
incidenza sulla salute del ricorrente della malattia professionale dal medesimo sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442
c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta e dichiara l'origine professionale della patologia “artrosi
lombare intersomatica e interapofisaria con protrusioni discali ad ampio
raggio nel tratto L1-L5 e protrusione discale L5-S1 con impegno nel neuroforame di destra” accompagnata da “segni elettrofisiologici di sofferenza neurogena a distribuzione L5 a destra e L4-L5 a sinistra, in assenza di denervazione in atto”, da cui il ricorrente è affetto;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore di un CP_1
indennizzo in conto capitale ex art. 13 comma 2° lett. a) del d.lgs.
38/2000, rapportato ad un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 7%, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dalla data della domanda amministrativa al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà, liquidata in complessivi euro 1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1
con separato decreto.
Tivoli, 27/2/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4620 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALESSANDRA TEODORI e
PAMELA MARTINI
ricorrente
e
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con l'Avv. MASSIMO GUIDUCCI
resistente
FATTO
Con ricorso depositato in data 29.9.2022, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di
Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare l'origine professionale della patologia “LOMBASCIATALGIA CRONICA CON
FREQUENTI RIACUTIZZAZIONI, NEUROPATIA PERIFERICA AAII,
DEFICIT FUNZIONALE AAII E Controparte_2
DISCOSOMATICA, PROTRUSIONE DISCALE
[...]
MULTIPLE AD AMPIO RAGGIO NEL TRATTO L1-L5 E L5-S1 CON
FENOMENI COMPRESSIVI;
RADICOLOPATIA CRONICA L5 A
DESTRA ED L4-L5 A SINISTRA” dal medesimo sviluppata e denunciata all' in data 17.3.2021, che avrebbe determinato una CP_1 compromissione dell'integrità psicofisica valutata nella misura del 12%, con conseguente condanna al riconoscimento da parte dell'Istituto
Assicurativo delle prestazioni di cui al T.U. 1124/1965 ed al D. Lgs.
38/2000, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla domanda amministrativa.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente – addetto alle mansioni di conducente di linea/operatore di esercizio alle dipendenze di ATAC
S.p.A. – ha dedotto di essere stato quotidianamente e continuativamente esposto, fin dalla data di assunzione (6.3.1988) e in conseguenza dell'attività lavorativa espletata, a vibrazioni ed impatti idonei a produrre traumi e conseguenti lesioni del tratto lombare, dovute alla vetustà e scarsa manutenzione dei mezzi ed alle condizioni dissestate delle strade urbane percorse alla guida degli stessi, nonché dalle continue fermate e manovre repentine rese necessarie dal traffico intenso della città.
Nello specifico, il ricorrente ha dedotto di essere stato assegnato, durante il periodo 1988 – 2008 (dal 1988, presso la rimessa ATAC “Lega
Lombarda” e dal 1997 presso quella di “Portonaccio”), alle linee urbane
341, 64, 65, 495, 204, 492, impiegate presso le zone centrali della
, e alle linee più periferiche quali la 343, 136, 137, 163, 542, CP_3
percorse alla guida delle vetture INBUS U/210 (1000), Fiat 418 AL, Fiat
421(5000), Effeuno 471, Turbocity, Iveco 480, Bredabus 2001; per poi svolgere, dal 2009 al 2018 presso la rimessa “Grottarossa”, l'attività di guida delle vetture aziendali Iveco City Class Cursor sulle linee 60 ed 80,
impiegate dalla zona Montesacro sino a Piazza Venezia. Infine, che a
Pag. 2 di 7 seguito di concorso interno svoltosi nel 2018 l'odierno ricorrente svolgeva e svolge tutt'ora la mansione di in zona Piazza Parte_2
Mancini – Clodio.
Ha specificato, inoltre, che sino al 2000 svolgeva le proprie mansioni di autista, come conducente di linea, osservando un orario di trenta ore settimanali, con turni giornalieri di 5.50 ore, ovvero 6.20 ore e riposo al sesto giorno lavorativo, mentre dal 2000 svolge turni di 6.20 ore per 5 giorni alla settimana, anche mediante turni “a nastro” che prevedono tre ore di disposizione tra un turno e l'altro.
Contestando la legittimità del provvedimento di archiviazione emesso dall' in data 26.6.2021 – motivato dall'asserita inidoneità del CP_1
rischio lavorativo a provocare la malattia denunciata – ed esauriti infruttuosamente i rimedi amministrativi, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, espletata la prova per testi e disposta una CTU medico-legale, con decreto emesso in data 11.7.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 27.2.2025, fissata per la discussione della causa, con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Verificato il deposito delle note suddette da parte del solo procuratore del ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dell'espletata CTU, la domanda formulata con il ricorso deve ritenersi fondata, nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere, in via generale, che nel nostro ordinamento le malattie professionali sono regolamentate dal c.d. sistema misto: per quelle
Pag. 3 di 7 tabellate (risultanti dagli elenchi allegati al T.U. 1124/65 come modificate ed integrate dal DM del 09.04.2008), entro certi limiti di tempo e per determinate lavorazioni, l'origine professionale è presunta;
per le patologie non tabellate, invece, è onere del lavoratore dimostrare la presenza di un rischio lavorativo, nonché la sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la patologia sviluppata.
Per quanto riguarda in particolare le seconde, come quelle che vengono in rilievo nell'odierno giudizio, la giurisprudenza consolidata ha affermato che qualora sia le lavorazioni sia la malattia di cui è affetto l'assicurato non siano incluse nelle richiamate Tabelle, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di presunzioni ma di una specifica dimostrazione che deve però
essere fornita in termini di rilevante probabilità e non di mera possibilità.
Al riguardo, da ultimo, Cassazione Sez, Lav. n. 29975/2022: “in ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici
presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può
essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia) è necessario pur sempre che si tratti di una probabilità qualificata da verificarsi attraverso ulteriori dati
(come ad esempio i dati epidemiologici) in grado di tradurre la
conclusione probabilistica in certezza giudiziaria”.
Nel caso di specie, costituendo la patologia descritta in ricorso malattia non tabellata ad eziologia cd. multifattoriale, era onere di parte ricorrente indicare e provare le concrete modalità di lavoro che l'hanno visto impegnato negli anni e dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la particolarità delle mansioni svolte in qualità di autista di linea e la patologia da cui il medesimo è affetto.
Pag. 4 di 7 Sotto il primo profilo, le risultanze dell'istruttoria consentono di ritenere provate le mansioni del ricorrente con le modalità descritte in ricorso, così come deve ritenersi provato che le postazioni di guida dei mezzi di trasporto condotti dal medesimo, a causa della scarsa manutenzione, presentassero condizioni non ottimali sotto il profilo ergonomico, con sistemi di ammortizzazione di scarsa efficienza. Deve poi ritenersi fatto notorio che la rete stradale capitolina sia caratterizzata da un manto in asfalto spesso sede di sconnessioni, tombini e buche, oltre che da irregolare pavimentazione in blocchetti di pietra (cosiddetti
“sanpietrini”).
Quanto alle mansioni dedotte in ricorso (non puntualmente contestate, peraltro, da parte resistente), le stesse hanno trovato piena conferma nelle deposizioni rese da entrambi i testi escussi, i quali hanno confermato –
per il periodo di riferimento – l'orario giornaliero di guida di 6 ore, la vetustà delle vetture, la scarsa manutenzione e in particolare la rigidità
delle sospensioni delle vetture aziendali che, unitamente al manto stradale irregolare, causavano riverbero sulla parte lombo-sacrale (“le
sospensioni erano molto rumorose e con i sanpietrini prendevamo continue botte ai reni” e “le sospensioni erano molto rigide e i sedili rimbalzavano anche a causa delle condizioni delle strade di Roma, ad esempio via Nazionale era impraticabile”).
Quanto all'accertamento della correlabilità patogenetica tra l'attività lavorativa espletata dal ricorrente e l'insorgenza dell'infermità denunciata, il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha Testimone_1 affermato: “dalla sinergica azione patogena svolta dalle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo e dal mantenimento di posture fisse durante la
guida di automezzi, è del tutto ragionevole ritenere che senza i predetti fattori lo sviluppo delle discopatie lombo-sacrali sarebbe stato evitato o,
quantomeno, procrastinato a tempo non definibile. Ne discende che, anche al di fuori di una presunzione legale di origine (di tipo tabellare),
avuto riguardo alla connotazione clinica della patologia in esame e alla
natura del rischio, aderendo altresì ad un criterio di ragionevolezza
Pag. 5 di 7 nell'apprezzamento degli elementi di prova emersi, l'affezione di cui alla diagnosi può essere considerata contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta”.
In ordine, poi, alla quantificazione del relativo danno biologico, il CTU, premesso che “l'interessamento funzionale del rachide lombare risulta di moderata entità” e che “i segni strumentali di interessamento radicolare lombare depongono per un danno neurogeno irritativo senza denervazione in atto (conforme all'esame elettromiografico del
26/02/2021)”, e ritenuto che “la voce n. 213 della “Tabella delle menomazioni”, emanata con D.M. 12 luglio 2000, ascrive la “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” ad una percentuale di invalidità fino al 12%, valore massimo di una fascia
che, ovviamente, in caso di estrinsecazione clinica non particolarmente
accentuata, come nel caso di specie, può e deve essere proporzionalmente ridotto”, ha evidenziato come “in via proporzionale alla citata voce n. 213 è possibile formulare un giudizio di danno biologico permanente nella misura del 7% (sette per cento), con
riferimento allo stato attuale e alla data di presentazione della domanda amministrativa (17/03/2021)”.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica in atti, le cui conclusioni devono essere condivise in quanto coerenti con le argomentazioni scientifiche esposte e i rilievi oggettivi, nonché immuni da vizi logici, deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere dall' un CP_1
indennizzo in conto capitale per il danno biologico subito, ex art. 13,
comma 2° lett. a), L. 23.2.2000 n. 38, commisurato ad una invalidità permanente complessiva del 7%, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dal dovuto a saldo.
Le spese di lite tenuto conto del limitato accoglimento della domanda attorea – possono essere compensate per ½, con condanna dell' CP_1
alla refusione della restante metà, liquidata come in dispositivo tenuto
Pag. 6 di 7 conto del valore e della natura della causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari del ricorrente.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste ad esclusivo carico dell' , avendo consentito di valutare l'effettiva CP_1
incidenza sulla salute del ricorrente della malattia professionale dal medesimo sviluppata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 442
c.p.c., definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta e dichiara l'origine professionale della patologia “artrosi
lombare intersomatica e interapofisaria con protrusioni discali ad ampio
raggio nel tratto L1-L5 e protrusione discale L5-S1 con impegno nel neuroforame di destra” accompagnata da “segni elettrofisiologici di sofferenza neurogena a distribuzione L5 a destra e L4-L5 a sinistra, in assenza di denervazione in atto”, da cui il ricorrente è affetto;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore di un CP_1
indennizzo in conto capitale ex art. 13 comma 2° lett. a) del d.lgs.
38/2000, rapportato ad un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 7%, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, tra loro non cumulabili, dalla data della domanda amministrativa al saldo;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l' alla rifusione della CP_1
restante metà, liquidata in complessivi euro 1.348,50, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP_1
con separato decreto.
Tivoli, 27/2/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
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