Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e delle successive disposizioni legislative concernenti le misure dei limiti suddetti, viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 .
A decorrere dal 1 gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e delle successive disposizioni legislative concernenti le misure dei limiti suddetti, viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 .