Sentenza breve 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 27/11/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01978/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01773/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1773 del 2025, proposto dal GI IM, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Petrosino, Vincenzo Vicedomini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosaria Violante e Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del provvedimento n. 235 (ordinanza n. 235) del 22.07.2025, notificata in data 23.07.2025, con il quale il Responsabile della UOC Promozione Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri ha ingiunto al Sig. IM GI la demolizione di opere abusive realizzate in Via Palmentello n. 27.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. RT ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che
Con ordinanza di demolizione prot. n. 235/2025 del 22.7.2025 il Comune ha contestato la realizzazione delle seguenti e molteplici opere abusive: “ 1)Nuovo capannone in ferro e lamiere coibentate avente una superficie di circa mq 504,00 (ml 24,00x21,00) per un'altezza media di circa ml 5,60; 2)Nuovo fabbricato per civile abitazione realizzato sotto il suddetto capannone, di cui al punto 1 avente una superficie di circa mq 51,60 (ml 4,30x12,00) per un'altezza di circa ml 3,60, oltre l'antistante terrazzo di circa mq 48,00 (ml 4,00x12,00); 3) Nuovo locale in struttura mista ferro e blocchi di lapil-cemento, verandato, adibito ad ufficio, avente una superficie di circa mq 7,94 (ml 2,00x3,97) per un'altezza di circa ml 2,70, con soprastante soppalco delle medesime dimensioni, oltre l'aderente piccolo locale in blocchi avente una superficie di circa mq 2,60 (ml 1,30x2,00); 4)Realizzazione di un muro con pannelli in c.a. prefabbricati a cinta di un sito di lavorazione di materiali di risulta edile già oggetto di precedente sequestro del 30/03/2007. I manufatti di cui ai suddetti punti 1-2-3-4 risultano realizzati su fondo di proprietà Bruno Antonio; 5) Completamento ed ampliamento di un fabbricato già oggetto di precedente sequestro del 06/10/1994 avente all'uopo una superficie di circa mq 225,57 per un'altezza media di circa ml 2,70, avente una forma irregolare di cui il primo corpo di circa mq 153,00 (ml 8,50x18,00), il secondo corpo di circa mq 44,80 (ml 11,20x4,00) ed il terzo di circa mq 27,77 (ml 8,50x2,75), nonché antistante tettoia di circa mq 87,17 (ml 18,00x3,70 + ml 4,00x2,60 + ml 2,75x3,70); 6) Sostituzione di un capannone, già oggetto di sequestro nelle date del 30/08/1994 e poi in data 06/10/1994, con un nuovo fabbricato in c.a., adibito a civile abitazione, avente una superficie di circa mq 266,40 (ml 22,35x11,68 + ml 2,76x1,96), con antistante terrazzo in c.a. di circa mq 172,00 (ml 15,20x11,60 - ml 2,73x1,96), coperto parzialmente da tettoia in legno per una superficie di circa mq 78,75 (ml 7,20x11,68 - ml 2,73x1,96); inoltre si è riscontrata una tettoia in ferro e lamiere posta nel retro del fabbricato avente una superficie di cica mq 41,30 (ml 24,30x1,70); 7) Per l'intera superficie coperta dal fabbricato e dall'antistante terrazzo è stato ricavato un piano seminterrato adibito a deposito e garage per una superficie di circa mq 438,40; 8) Realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a taverna, avente una superficie di circa mq 85,80 (ml 13,00x6,60) per un'altezza di circa ml 2,90, con antistante tettoia in legno di circa mq 32,00 (ml 8,00x4,00).Gli immobili di cui ai punti 5-6-7-8 risultano realizzato su area di proprietà IM GI e GI NA ”.
Il ricorrente ha avversato il provvedimento mediante ricorso affidato ai seguenti due motivi: “I. Violazione di legge (art. 31 D.P.R. n.380/2001) eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - arbitrarietà - sviamento - ingiustizia manifesta); ii. violazione di legge (art. 31 d.p.r. 380/2001) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria - di motivazione - arbitrarietà - sviamento) ”.
- in particolare nell’ambito del gravame il ricorrente ha affermato e documentato (in atti) di aver comunque presentato in data 8.10.2025 un’istanza ex art. 36 TUED con la quale ha chiesto la sanatoria delle opere oggetto dell’ordinanza;
- il Comune, costituendosi in giudizio, ha sostanzialmente dedotto la totale infondatezza del gravame proposto;
Rilevato che
nel corso dell’udienza odierna, sentite le parti alle quali è stato dato avviso della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art, 60 cod.proc.amm. ed altresì rilevata la sussistenza, ai sensi dell’art. 73 cod.proc. amm., di una possibile causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso è manifestamente inammissibile, attesa la presentazione di un’istanza finalizzata al parziale ripristino dello stato dei luoghi e di un’istanza di sanatoria già prima della notifica del ricorso;
- seguendo un orientamento giurisprudenziale ampiamente condiviso dalla Sezione, in linea di principio, la presentazione dell’istanza di sanatoria fa venir meno l’interesse attuale e concreto alla decisione del ricorso avverso la demolizione, essendo quest’ultima sospesa ex lege e potendo l’interessato avversare l’eventuale diniego sull’istanza medesima, espresso o tacito, mentre l’eventuale definizione positiva della sanatoria è suscettibile di far cessare l’intera materia del contendere o comunque di far venir meno l’interesse alla decisione. E’ infatti evidente che l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium (tra le tante, cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7486/2024 e Sez. II, n. 5825/2021; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3091/2024 e Sez. II, n. 3198/2023; T.A.R. Toscana, Sez. III, n. 1350/2024; T.A.R. Umbria n. 687/2024; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387/2022 e Sez. II, n. 1646/2024 e n. 1681/2025);
- quanto sopra basta alla definizione del giudizio con sentenza d’inammissibilità, in ragione del predetto ed officioso rilievo;
- per la natura formale della decisione e lo specifico andamento della vicenda, sussistono senz’altro giusti motivi per compensare le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
RT ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT ER | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO