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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 20/01/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 745/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORENZO SABRINA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI LA, DI
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7556/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaferrata - Piazza Eugenio Conti 1 00046 Grottaferrata RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 963 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13374/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Piaccia all'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, così statuire: 1) Annullare siccome infondato ed illegittimo l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta IMU n. 963 del 11.12.2024 concernente IMU anno d'imposta 2019, dichiarando, altresì che nulla di quanto in esso richiesto è dovuto;
2) in via subordinata, ridurre nei limiti del 50% l'imposta eventualmente dovuta in ragione del vincolo di interesse storico e culturale presente sugli immobili accertati;
3) solo in via di estremo ulteriore subordine, disapplicare le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento di che trattasi.
Vinte le spese ed i compensi di lite, da maggiorarsi delle spese generali e degli ulteriori accessori, come per legge.
Si chiede che l'Adita Corte voglia ammettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 prova per testi sulle circostanze afferenti all'uso degli immobili di che trattasi ed in particolare: 1) in ordine al fatto che all'interno degli stessi è custodita una importante biblioteca contenente volumi religiosi e gli scritti in cui sono trasfusi gli insegnamenti del Padre Fondatore dell'Ente Religioso;
2) in ordine al fatto che gli immobili di che trattasi sono sempre rimasti a disposizione gratuitamente dei Confratelli appartenenti all'Ente Religioso, per scopi di approfondimenti religiosi e formativi degli stessi.
Si indicano, salvo altri, quali testi Nominativo_1, Don Nominativo_2, Don Nominativo_3, Don Nominativo_4 e Don Nominativo_5." Resistente: Comune di Grottaferrata non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "Ricorrente_1" ha ritualmente impugnato davanti a questa Corte l'avviso di di accertamento esecutivo dell''imposta municipale propria (IMU) notificato in data 07.01.2025 dal Comune di Grottaferrata con cui richiedeva all'Ente Religioso per l'anno di imposta 2019 il pagamento della somma complessiva di € 29.537,00 oltre sanzioni ed interessi, per un importo totale di € 44.157,00, per omesso e/o parziale, ritardato pagamento dell'IMU dovuta in relazione ai seguenti immobili:
N.1) dati catastali_1 Indirizzo_1 snc , ctg D01 Rendita € 146,62;
N. 2) Dati catastali_2, sub Indirizzo_2, ctgr A08 Rendita € 18.127,64;
N. 3) Dati catastali_2, sub Indirizzo_2, ctgr A04 Rendita € 225,95.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa:
-1.) Illegittimità degli avvisi – violazione e falsa applicazione di legge – difetto del presupposto impositivo.
Gli immobili sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a), della 20 maggio 1985, n. 222, dovendo considerare che, come affermato dalla giurisprudenza,
l'immobile destinato all'abitazione dei membri della propria comunità religiosa deve essere assimilato all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, «comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi ", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit. ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario (vd. Cass. n. 26654 del 2009). Si tratta di una casa religiosa il cui uso è rivolto non ad un pubblico indifferenziato, ma a una categoria predefinita di utenti a titolo gratuito (vd. Cass. n. 22223 del 2019)» (all. 6).
-2.) Difetto di motivazione. In ogni caso il Comune non fornisce prova del fatto che l'effettiva destinazione degli immobili sia mutata ovvero che al loro interno vengano svolte attività di natura commerciale. La disciplina introdotta dalla L. n.
213 del 2023 – la cui efficacia è retroattiva – prevede che «gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità» (art. 1, comma 71, lett. B).
Conseguentemente, l'esenzione dal versamento dell'imposta IMU è valida finché il bene immobile non perde effettivamente e concretamente, il rapporto di strumentalità con il proprietario dell'immobile medesimo, permanendo tale vincolo anche nell'ipotesi in cui il bene immobile risulti essere inutilizzato.
Nel caso di specie, gli immobili oggetto di accertamento non risultano essere, per l'anno 2019, oggetto di contratto di locazione.
-3.) Riduzione al 50% dell'imposta richiesta ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04 come beni di interesse culturale, atteso il riconoscimento dell'interesse storico sugli immobili di proprietà dell'Ente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, in quanto appartenente ad una persona giuridica privata che opera senza fine di lucro, civilmente riconosciuto.
-3.1) Inapplicabilità delle sanzioni.
In ogni caso, in via di ulteriore subordine, la sanzione risulta del tutto illegittima in quanto l'Ente non ha assoggettato gli immobili di che trattasi ad imposizione, in forza del convincimento della natura esente dell'utilizzo, stante la sua gratuità. Pertanto, nell'eventualità solo scolastica di mancato accoglimento della principale eccezione viene richiesta, comunque, la disapplicazione delle sanzioni.
A supporto del ricorso ha depositato:
1. Avviso di accertamento IMU 2019 2. Dichiarazione ai fini dell'esenzione dell'imposta 3. Decreto di riconoscimento personalità giuridica 4. Atto costitutivo e Statuto della Ricorrente_1 5. Dichiarazioni dei confratelli 6. Cass. n. 22223 del 2019 7. Ord. Cassazione n. 11537/2023.
B) Non si è costituito in giudizio il Comune di Grottaferrata a cui è stato ritualmente notificato il ricorso.
C) All'udienza del giorno 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo di impugnazione si contesta l'illegittimità degli impugnati avvisi – violazione e falsa applicazione di legge – difetto del presupposto impositivo. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
504/1992
L'Ente impositore Comune di Grottaferrata, che nei precedenti anni di imposta aveva riconosciuto l'esenzione
IMU, si limita a motivare come segue l'atto impugnato per l'anno di imposta 2019: “Avvisa che si è provveduto all'accertamento dell'imposta dovuta per l'anno suindicato per: omesso e/o parziale, ritardato pagamento. MOTIVO ACCERTAMENTO parziale versamento dell'IMU dovuta nel 2019 per gli immobili oggetto del presente provvedimento”.
Il Collegio rileva che in base all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: “Sono esenti dall'imposta: i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
L'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede: “ c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che NON hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.
L'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce: ”Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.
Altro profilo da esaminare nella fattispecie riguarda l'interpretazione e la compatibilità della citata normativa nazionale in rapporto a quella unionale e al riguardo si condividono e si richiamano gli approfonditi e opportuni chiarimenti della Suprema Corte di Cassazione:
“2.2. si controverte, nel caso in esame, dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, che, nella versione modificata ad opera dell'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012 opera per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»;
2.3. le due imposte (ICI ed IMU) presentano un regime normativo, quanto all'esenzione, formulato in termini leggermente differenti, il che tuttavia non ne ha impedito una uniforme interpretazione alla luce dei principi di diritto eurounitario, e segnatamente del divieto di aiuti di Stato stabilito dall'art. 107 del TFUE, di cui appresso si dirà: la norma dell'articolo 7, comma 2-bis, d.l.. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall'articolo 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione dall'ICI si intende applicabile alle attività indicate che «non abbiano esclusivamente natura commerciale», mentre dalla data di entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, l'esenzione prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera i), del d.lgs. n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con «modalità non commerciali»;
2.4. in materia, la giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo consolidata nell'affermare che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7, tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all'educazione, mentre resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attività;
2.5. l'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. nn. 7415/2009; 13970/2016; 22233/2019; 6795/2020; 24044/2022);
2.6. deve tenersi conto infatti della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, che, nel valutare se tanto l'ICI che l'IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, e segnatamente dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, il quale, nel disporre che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato;
2.7. la Commissione ha osservato che anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non è sufficiente a escluderne la classificazione di attività economica, essendo necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico;
2.8. con la predetta decisione la Commissione dell'Unione Europea ha valutato la compatibilità delle disposizioni legislative italiane nel tempo susseguitesi e ha osservato che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v. CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75), pertanto anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può essere considerato come un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato;
2.9. l'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica, ed inoltre, osserva la Commissione, l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato” (Cass 11537/2023 ud. 15.3.2024).
L'esenzione dall'IMU è fruibile pertanto da parte dei soggetti che rispondano a specifici requisiti e presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo (natura non commerciale dell'ente), sia del requisito oggettivo che consiste nel fatto che negli immobili viene svolta, con modalità effettivamente non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione e di culto, ossia quelle di cui all'art. 16 lettera a) della legge n. 222 del 1985.
Occorre perciò fare riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività nei singoli immobili, affinché possa essere riconosciuta l'esenzione IMU. L'attività dev'essere priva di scopo di lucro e, conformemente al diritto dell'Unione europea, per sua natura non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
Nel caso in esame la "Ricorrente_1 " ha dedotto e fornito la documentazione attestante la sua natura di Ente Religioso giuridicamente riconosciuto dotato di personalità giuridica dal 13.06.1978 volto al perseguimento dei fini istituzionali di Culto e di Religione come da Statuto
“al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà di apostolato e di carità sia spirituale che temporale rispondendo alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi dove l'Istituto è o possa essere presente .. esercita in particolare, senza scopo di lucro, che realizza attività educative esistenziali espressione della propria vocazione religiosa al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione” (all n. 4, n. 4.1, pagina 24 dello Statuto dell'Ente e n. 3) .
La materia del contendere è circoscritta quindi alla valutazione ai fini dell'esenzione dell'attività strumentale concretamente svolta negli immobili.
Al riguardo la parte ricorrente ha precisato che gli immobili sono concessi in uso gratuito od utilizzati direttamente dai Religiosi e che gli immobili, pur con accessi da civici diversi, nondimeno, per la loro vicinanza, si prestano ad un utilizzo unitario funzionale alle attività proprie dell'Ente religioso.
In particolare la produzione contenuta nel fascicolo telematico documenta che i locali risultano in uso ai
Religiosi appartenenti all'Ente e a disposizione dei medesimi, sono adibiti allo svolgimento di studio e di approfondimento spirituale e religioso, nonchè all'utilizzo della biblioteca in cui è trasfusa la parola del Padre
Fondatore dell'Ente Religioso Ente_Religioso_1 , con finalità esclusivamente formative senza corresponsione di importi di sorta. Tale utilizzo non pare assumere alcuna caratteristica tipica di una attività economica o commerciale in quanto l'attività dell'Ente ecclesiastico risulta rivolta specificamente ai soli religiosi e ai fedeli in senso generale. Essa assume altresì le caratteristiche di attività «di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.” parimenti incluse nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i).
Tali elementi appaiono coerenti con i requisiti di cui all'art. 7, comma i, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 e all'art. 16, lett. a) della l. n. 222 del 1985 per godere dell'esenzione di imposte.
Con tali premesse, Roma Capitale, che non si è costituita in giudizio, non ha confutato con idonea controdeduzioni probatorie le difese e le asserzioni di parte ricorrente, mentre partericorrente ha dimostrato l'effettiva attività non commerciale e la sussistenza dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento dell'agevolazione IMU.
In conclusione, per i motivi evidenzianti che rendono superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto, sussistono i presupposti per l'esenzione dal pagamento dell'imposta e, conseguentemente, il ricorso va accolto ed annullato l'atto impugnato.
Quanto al carico delle spese di giudizio si ritiene che possano essere compensate integralmente per gravi motivi in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.12.2025
Il Relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Sabrina Lorenzo)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LORENZO SABRINA, Presidente
MANTINI MARGHERITA, Relatore
SALARI LA, DI
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7556/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Grottaferrata - Piazza Eugenio Conti 1 00046 Grottaferrata RM
elettivamente domiciliato presso info@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 963 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13374/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: “Piaccia all'On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado adita, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, così statuire: 1) Annullare siccome infondato ed illegittimo l'avviso di accertamento esecutivo dell'imposta IMU n. 963 del 11.12.2024 concernente IMU anno d'imposta 2019, dichiarando, altresì che nulla di quanto in esso richiesto è dovuto;
2) in via subordinata, ridurre nei limiti del 50% l'imposta eventualmente dovuta in ragione del vincolo di interesse storico e culturale presente sugli immobili accertati;
3) solo in via di estremo ulteriore subordine, disapplicare le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento di che trattasi.
Vinte le spese ed i compensi di lite, da maggiorarsi delle spese generali e degli ulteriori accessori, come per legge.
Si chiede che l'Adita Corte voglia ammettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.Lgs. 546/92 prova per testi sulle circostanze afferenti all'uso degli immobili di che trattasi ed in particolare: 1) in ordine al fatto che all'interno degli stessi è custodita una importante biblioteca contenente volumi religiosi e gli scritti in cui sono trasfusi gli insegnamenti del Padre Fondatore dell'Ente Religioso;
2) in ordine al fatto che gli immobili di che trattasi sono sempre rimasti a disposizione gratuitamente dei Confratelli appartenenti all'Ente Religioso, per scopi di approfondimenti religiosi e formativi degli stessi.
Si indicano, salvo altri, quali testi Nominativo_1, Don Nominativo_2, Don Nominativo_3, Don Nominativo_4 e Don Nominativo_5." Resistente: Comune di Grottaferrata non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La "Ricorrente_1" ha ritualmente impugnato davanti a questa Corte l'avviso di di accertamento esecutivo dell''imposta municipale propria (IMU) notificato in data 07.01.2025 dal Comune di Grottaferrata con cui richiedeva all'Ente Religioso per l'anno di imposta 2019 il pagamento della somma complessiva di € 29.537,00 oltre sanzioni ed interessi, per un importo totale di € 44.157,00, per omesso e/o parziale, ritardato pagamento dell'IMU dovuta in relazione ai seguenti immobili:
N.1) dati catastali_1 Indirizzo_1 snc , ctg D01 Rendita € 146,62;
N. 2) Dati catastali_2, sub Indirizzo_2, ctgr A08 Rendita € 18.127,64;
N. 3) Dati catastali_2, sub Indirizzo_2, ctgr A04 Rendita € 225,95.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa:
-1.) Illegittimità degli avvisi – violazione e falsa applicazione di legge – difetto del presupposto impositivo.
Gli immobili sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'art. 16, lett. a), della 20 maggio 1985, n. 222, dovendo considerare che, come affermato dalla giurisprudenza,
l'immobile destinato all'abitazione dei membri della propria comunità religiosa deve essere assimilato all'abitazione di una unità immobiliare da parte del proprietario e dei suoi familiari, «comportando tale destinazione lo svolgimento di un'attività non commerciale, ma diretta alla "formazione del clero e dei religiosi ", espressamente compresa nell'elencazione di cui all'art. 16, lett. a) cit. ed avente altresì le caratteristiche di attività "ricettiva", parimenti inclusa nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) cit. e da intendersi riferita all'ospitalità ed accoglienza di persone in genere, non necessariamente terze ed estranee all'ente proprietario (vd. Cass. n. 26654 del 2009). Si tratta di una casa religiosa il cui uso è rivolto non ad un pubblico indifferenziato, ma a una categoria predefinita di utenti a titolo gratuito (vd. Cass. n. 22223 del 2019)» (all. 6).
-2.) Difetto di motivazione. In ogni caso il Comune non fornisce prova del fatto che l'effettiva destinazione degli immobili sia mutata ovvero che al loro interno vengano svolte attività di natura commerciale. La disciplina introdotta dalla L. n.
213 del 2023 – la cui efficacia è retroattiva – prevede che «gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità» (art. 1, comma 71, lett. B).
Conseguentemente, l'esenzione dal versamento dell'imposta IMU è valida finché il bene immobile non perde effettivamente e concretamente, il rapporto di strumentalità con il proprietario dell'immobile medesimo, permanendo tale vincolo anche nell'ipotesi in cui il bene immobile risulti essere inutilizzato.
Nel caso di specie, gli immobili oggetto di accertamento non risultano essere, per l'anno 2019, oggetto di contratto di locazione.
-3.) Riduzione al 50% dell'imposta richiesta ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04 come beni di interesse culturale, atteso il riconoscimento dell'interesse storico sugli immobili di proprietà dell'Ente, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004, in quanto appartenente ad una persona giuridica privata che opera senza fine di lucro, civilmente riconosciuto.
-3.1) Inapplicabilità delle sanzioni.
In ogni caso, in via di ulteriore subordine, la sanzione risulta del tutto illegittima in quanto l'Ente non ha assoggettato gli immobili di che trattasi ad imposizione, in forza del convincimento della natura esente dell'utilizzo, stante la sua gratuità. Pertanto, nell'eventualità solo scolastica di mancato accoglimento della principale eccezione viene richiesta, comunque, la disapplicazione delle sanzioni.
A supporto del ricorso ha depositato:
1. Avviso di accertamento IMU 2019 2. Dichiarazione ai fini dell'esenzione dell'imposta 3. Decreto di riconoscimento personalità giuridica 4. Atto costitutivo e Statuto della Ricorrente_1 5. Dichiarazioni dei confratelli 6. Cass. n. 22223 del 2019 7. Ord. Cassazione n. 11537/2023.
B) Non si è costituito in giudizio il Comune di Grottaferrata a cui è stato ritualmente notificato il ricorso.
C) All'udienza del giorno 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo di impugnazione si contesta l'illegittimità degli impugnati avvisi – violazione e falsa applicazione di legge – difetto del presupposto impositivo. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
504/1992
L'Ente impositore Comune di Grottaferrata, che nei precedenti anni di imposta aveva riconosciuto l'esenzione
IMU, si limita a motivare come segue l'atto impugnato per l'anno di imposta 2019: “Avvisa che si è provveduto all'accertamento dell'imposta dovuta per l'anno suindicato per: omesso e/o parziale, ritardato pagamento. MOTIVO ACCERTAMENTO parziale versamento dell'IMU dovuta nel 2019 per gli immobili oggetto del presente provvedimento”.
Il Collegio rileva che in base all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: “Sono esenti dall'imposta: i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
L'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede: “ c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che NON hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.
L'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce: ”Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.
Altro profilo da esaminare nella fattispecie riguarda l'interpretazione e la compatibilità della citata normativa nazionale in rapporto a quella unionale e al riguardo si condividono e si richiamano gli approfonditi e opportuni chiarimenti della Suprema Corte di Cassazione:
“2.2. si controverte, nel caso in esame, dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, che, nella versione modificata ad opera dell'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012 opera per «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222»;
2.3. le due imposte (ICI ed IMU) presentano un regime normativo, quanto all'esenzione, formulato in termini leggermente differenti, il che tuttavia non ne ha impedito una uniforme interpretazione alla luce dei principi di diritto eurounitario, e segnatamente del divieto di aiuti di Stato stabilito dall'art. 107 del TFUE, di cui appresso si dirà: la norma dell'articolo 7, comma 2-bis, d.l.. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall'articolo 39, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, dispone che l'esenzione dall'ICI si intende applicabile alle attività indicate che «non abbiano esclusivamente natura commerciale», mentre dalla data di entrata in vigore del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, l'esenzione prevista dall'articolo 7, primo comma, lettera i), del d.lgs. n. 504/92 si applica agli immobili degli enti non commerciali soltanto se le attività ivi elencate vengono svolte con «modalità non commerciali»;
2.4. in materia, la giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo consolidata nell'affermare che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7, tra cui rientrano quelle volte alla didattica e all'educazione, mentre resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attività;
2.5. l'esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, e l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico (Cass. nn. 7415/2009; 13970/2016; 22233/2019; 6795/2020; 24044/2022);
2.6. deve tenersi conto infatti della decisione della Commissione dell'Unione Europea del 19 dicembre 2012, che, nel valutare se tanto l'ICI che l'IMU costituiscano aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, e segnatamente dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, il quale, nel disporre che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli
Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza», ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato;
2.7. la Commissione ha osservato che anche laddove un'attività abbia una finalità sociale, questa non è sufficiente a escluderne la classificazione di attività economica, essendo necessario, quindi, al fine dell'esclusione del carattere economico dell'attività, che quest'ultima sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico;
2.8. con la predetta decisione la Commissione dell'Unione Europea ha valutato la compatibilità delle disposizioni legislative italiane nel tempo susseguitesi e ha osservato che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (v. CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28; CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C-222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75), pertanto anche un soggetto che in base alla normativa nazionale è classificato come un'associazione o una società sportiva può essere considerato come un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato;
2.9. l'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica, ed inoltre, osserva la Commissione, l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato” (Cass 11537/2023 ud. 15.3.2024).
L'esenzione dall'IMU è fruibile pertanto da parte dei soggetti che rispondano a specifici requisiti e presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo (natura non commerciale dell'ente), sia del requisito oggettivo che consiste nel fatto che negli immobili viene svolta, con modalità effettivamente non commerciali, attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione e di culto, ossia quelle di cui all'art. 16 lettera a) della legge n. 222 del 1985.
Occorre perciò fare riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività nei singoli immobili, affinché possa essere riconosciuta l'esenzione IMU. L'attività dev'essere priva di scopo di lucro e, conformemente al diritto dell'Unione europea, per sua natura non deve porsi in concorrenza con altri operatori del mercato e costituire espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.
Nel caso in esame la "Ricorrente_1 " ha dedotto e fornito la documentazione attestante la sua natura di Ente Religioso giuridicamente riconosciuto dotato di personalità giuridica dal 13.06.1978 volto al perseguimento dei fini istituzionali di Culto e di Religione come da Statuto
“al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà di apostolato e di carità sia spirituale che temporale rispondendo alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi dove l'Istituto è o possa essere presente .. esercita in particolare, senza scopo di lucro, che realizza attività educative esistenziali espressione della propria vocazione religiosa al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione” (all n. 4, n. 4.1, pagina 24 dello Statuto dell'Ente e n. 3) .
La materia del contendere è circoscritta quindi alla valutazione ai fini dell'esenzione dell'attività strumentale concretamente svolta negli immobili.
Al riguardo la parte ricorrente ha precisato che gli immobili sono concessi in uso gratuito od utilizzati direttamente dai Religiosi e che gli immobili, pur con accessi da civici diversi, nondimeno, per la loro vicinanza, si prestano ad un utilizzo unitario funzionale alle attività proprie dell'Ente religioso.
In particolare la produzione contenuta nel fascicolo telematico documenta che i locali risultano in uso ai
Religiosi appartenenti all'Ente e a disposizione dei medesimi, sono adibiti allo svolgimento di studio e di approfondimento spirituale e religioso, nonchè all'utilizzo della biblioteca in cui è trasfusa la parola del Padre
Fondatore dell'Ente Religioso Ente_Religioso_1 , con finalità esclusivamente formative senza corresponsione di importi di sorta. Tale utilizzo non pare assumere alcuna caratteristica tipica di una attività economica o commerciale in quanto l'attività dell'Ente ecclesiastico risulta rivolta specificamente ai soli religiosi e ai fedeli in senso generale. Essa assume altresì le caratteristiche di attività «di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.” parimenti incluse nell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i).
Tali elementi appaiono coerenti con i requisiti di cui all'art. 7, comma i, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 e all'art. 16, lett. a) della l. n. 222 del 1985 per godere dell'esenzione di imposte.
Con tali premesse, Roma Capitale, che non si è costituita in giudizio, non ha confutato con idonea controdeduzioni probatorie le difese e le asserzioni di parte ricorrente, mentre partericorrente ha dimostrato l'effettiva attività non commerciale e la sussistenza dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento dell'agevolazione IMU.
In conclusione, per i motivi evidenzianti che rendono superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto, sussistono i presupposti per l'esenzione dal pagamento dell'imposta e, conseguentemente, il ricorso va accolto ed annullato l'atto impugnato.
Quanto al carico delle spese di giudizio si ritiene che possano essere compensate integralmente per gravi motivi in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.12.2025
Il Relatore (Margherita Mantini)
Il Presidente (Sabrina Lorenzo)