Art. 216
(Modalita' di esecuzione della custodia cautelare,
delle pene e delle misure di sicurezza)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalita' per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.
(Modalita' di esecuzione della custodia cautelare,
delle pene e delle misure di sicurezza)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono speciali modalita' per l'esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza in istituti penitenziari.