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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4980/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4980/2021 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], residente in [...]
(RM), Via Cavour N.31, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Mario Lucci (C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3
in virtù di procura generale alle liti n. 21569 del 21.07.2015 – rep. 80974;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 16/12/2021, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale: “- accerti l'invalidità di cui all' art. 1 L. 222/84 per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità avendo ridotta a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vinte le spese di giudizio, anche della fase di ATP , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 5/12/2022 per chiedere di: “disattesa ogni CP_1
contraria istanza ed eccezione, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2022, seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 24/1/2024; seguiva l'udienza del 31/5/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. seguiva l'udienza del 6/2/2025 differita d'ufficio Testimone_1 all'udienza del 7/2/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_1
1316/2021 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Testimone_1
2. In fatto e in diritto.
2 5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1316/2021 il CTU dott. Persona_1 esprimeva sull'odierna ricorrente le seguenti conclusioni:
“Esaminati gli atti e sentite le parti, sottoposta a visita la sig.ra, il Parte_1
sottoscritto CTU ritiene che la capacità di lavoro in occupazione confacenti non sia ridotto a meno di 1/3 ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex. at. 1
L.222/1984” (v. pag. 6 relazione peritale dott. ). Per_1
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Testimone_1 ricorrente la seguente diagnosi: “Aneurisma arteria cerebrale media sinistra in follow-up con episodi di cefalea comitata e rinoliquorrea;
Sindrome depressiva endoreattiva in trattamento farmacologico;
Tendinopatia spalla destra, spondiloartrosi con discopatie multiple, osteoporosi ed alluce valgo bilaterale a medio impegno funzionale;
Vescica ipoattiva con infezioni ricorrenti e rettocele anteriore con ristagno in esiti di pregressi interventi di isterectomia per fibromatosi (2004) ed annessiectomia bilaterale per cisti (2009);
Gammopatia monoclonale;
Esiti frattura epifisi distale radio sinistro (11/2023);
Riferita ipoacusia bilaterale, con udito utile non protesizzato” (v. pag. 5 relazione peritale dott. . Tes_1
8. Il CTU dott. ha effettuato le seguenti considerazioni medico- legali: “L'esame Tes_1
attento dei dati anamnestici e gli elementi emersi dallo studio della documentazione medica e dalla visita mettono in luce un complesso patologico a carico di vari organi ed apparati.
3 Esso riduce in atto la capacità di lavoro della P in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo. Ed infatti la P, soggetto femminile oggi 63enne, commessa in attività presso negozio di abbigliamento sportivo con mansioni di accoglienza clienti, supporto all'acquisto, riordino dei capi di abbigliamento, ecc per 24 ore settimanali, risulta affetta da:
Aneurisma dell'arteria arteria cerebrale media sinistra, in follow-up, con episodi di rinoliquorrea e cefalea comitata (Istituto Santa Lucia, 29/01/2020); si evidenzia che la cefalea comitata è una forma di cefalea caratterizzata da sintomi accessori che precedono, concomitano o seguono la crisi dolorosa'… tutti gli episodi lasciano la paziente in una condizione di torpore ed astenia generalizzata, associata a deficit dell'equilibrio …' (Istituto
Santa Lucia, 21/11/2018).
Sindrome depressiva endoreattiva in trattamento farmacologico continuativo insorta nel
2018 e - come attestato dalla cartella clinica psichiatrica richiesta nel corso della ctu ai fini di una valutazione più accurata- con '… primo contatto con specialista privato … avvenuto tre anni dopo…', attualmente '… in carico al CSM di Frascati dal Marzo 2022 …', (CSM di Frascati,
20/10/2022 e 29/09/2024); menomazione ben evidente alla visita peritale ove si rileva depressione del tono dell'umore con evidenza di tratti ansiosi e polarizzazione ideativa sulle proprie condizioni di salute.
Tendinopatia spalla destra (Centro Ajani, 23/10/2013), spondiloartrosi con protrusioni
Con discali multiple ed alluce valgo bilaterale (Clinica 10/03/2017 e 25/10/2022), osteoporosi (Università di Tor Vergata, 22/06/2020) ed esiti recente frattura epifisi distale radio sinistro (Università di Tor
Vergata, 02/11/2023); menomazioni che globalmente alla visita peritale evidenziano medio impegno funzionale, comunque incidente sulla capacità lavorativa confacenziale.
'… vescica ipoattiva con svuotamento incompleto ed in più tempi con residuo vescicale con infezioni urinarie ricorrenti;
rettocele anteriore con ristagno fecale' (Ospedale San Giovanni
Addolorata, 19/05/2022); menomazioni di significativo impatto sugli aspetti socio-relazionali dell'attività lavorativa.
Le forme patologiche di cui sopra incidono certamente sulla capacità di lavoro della P;
infatti esse
4 comportano minor resistenza alla fatica ed allo stress (menomazione motoria e psichica) e determinano anche difficoltà relazionale (disturbi sfinteriali).
Ciò, a parere del sottoscritto ctu, determina una riduzione nella misura di Legge della capacità di lavoro della P, commessa presso negozio gli abbigliamento, in considerazione del fatto che l'attività svolta richiede rapporto continuo con la clientela, stazione eretta pressochè per tutta la durata dell'attività lavorativa, movimentazione di carichi al di sopra delle spalle e movimenti di flessione del rachide e di accovacciamento (sistemazione e recupero di capi situati sulle parti alte o basse degli scaffali, manovre di pulizia degli ambienti, ecc). Inoltre tutto ciò, in soggetto affetto dalle limitazioni motorie riportate in diagnosi, costituisce fattore usurante svolgente azione peggiorativa sulle infermità in essere.
Occorre ancora evidenziare che la P, benché in possesso di diploma di Perito Aziendale, è da ritenere difficilmente ricollocabile, a causa dell'età lavorativa avanzata (P oggi 63enne), in attività diverse da quelle di operaia e commessa effettivamente svolte fin dall'età di 18 anni.
Con decorrenza da individuarsi all'epoca in cui vengono documentate sia l'insorgenza dei disturbi sfinteriali che la presa in carico presso il CSM di competenza per la forma depressiva;
ed infatti l'esame della documentazione antecedente non consente di affermare con fondamento medico-legale la sussistenza della riduzione della capacità lavorativa confacenziale della P nella misura di Legge” (v. pagg.
5-7 relazione peritale dott. . Tes_1
9. Il CTU dott. ha così formulato le proprie conclusioni: “la ricorrente Tes_1 Parte_1
è da ritenere invalido con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in
[...]
occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere da Marzo 2022;
risultano pertanto concretizzati, a decorrere dalla data suddetta, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai richiesti benefici di cui all'art 1 della Legge
222/84” (v. pag. 5 relazione peritale dott. . Tes_1
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Testimone_1
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
5 11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza da marzo
2022.
3. Le spese di lite.
12. Atteso che il riconoscimento dei requisiti sanitari accertato in questa sede ha una decorrenza successiva alla domanda amministrativa, la cui data non emerge dagli atti, ma è comunque anteriore al 12/11/2018, data di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti da parte della Commissione medica per l'invalidità civile;
stante, dunque, la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero tra le parti delle spese di lite delle due fasi del giudizio.
13. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Sussistono infatti i presupposti reddituali per l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, giusta autocertificazione reddituale in atti (v. doc. allegato al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza da marzo
2022;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4980/2021 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], residente in [...]
(RM), Via Cavour N.31, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Mario Lucci (C.F. ), giusta procura allegata al ricorso;
CodiceFiscale_2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3
in virtù di procura generale alle liti n. 21569 del 21.07.2015 – rep. 80974;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 16/12/2021, chiedeva Parte_1 all'intestato Tribunale: “- accerti l'invalidità di cui all' art. 1 L. 222/84 per il riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno ordinario di invalidità avendo ridotta a meno di un terzo la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Vinte le spese di giudizio, anche della fase di ATP , da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 5/12/2022 per chiedere di: “disattesa ogni CP_1
contraria istanza ed eccezione, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 21/12/2022, seguivano i differimenti d'ufficio alle udienze del 18/7/2023 e del 23/1/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente e all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 24/1/2024; seguiva l'udienza del 31/5/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. seguiva l'udienza del 6/2/2025 differita d'ufficio Testimone_1 all'udienza del 7/2/2025; all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. Persona_1
1316/2021 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Testimone_1
2. In fatto e in diritto.
2 5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1316/2021 il CTU dott. Persona_1 esprimeva sull'odierna ricorrente le seguenti conclusioni:
“Esaminati gli atti e sentite le parti, sottoposta a visita la sig.ra, il Parte_1
sottoscritto CTU ritiene che la capacità di lavoro in occupazione confacenti non sia ridotto a meno di 1/3 ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex. at. 1
L.222/1984” (v. pag. 6 relazione peritale dott. ). Per_1
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Testimone_1 ricorrente la seguente diagnosi: “Aneurisma arteria cerebrale media sinistra in follow-up con episodi di cefalea comitata e rinoliquorrea;
Sindrome depressiva endoreattiva in trattamento farmacologico;
Tendinopatia spalla destra, spondiloartrosi con discopatie multiple, osteoporosi ed alluce valgo bilaterale a medio impegno funzionale;
Vescica ipoattiva con infezioni ricorrenti e rettocele anteriore con ristagno in esiti di pregressi interventi di isterectomia per fibromatosi (2004) ed annessiectomia bilaterale per cisti (2009);
Gammopatia monoclonale;
Esiti frattura epifisi distale radio sinistro (11/2023);
Riferita ipoacusia bilaterale, con udito utile non protesizzato” (v. pag. 5 relazione peritale dott. . Tes_1
8. Il CTU dott. ha effettuato le seguenti considerazioni medico- legali: “L'esame Tes_1
attento dei dati anamnestici e gli elementi emersi dallo studio della documentazione medica e dalla visita mettono in luce un complesso patologico a carico di vari organi ed apparati.
3 Esso riduce in atto la capacità di lavoro della P in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo. Ed infatti la P, soggetto femminile oggi 63enne, commessa in attività presso negozio di abbigliamento sportivo con mansioni di accoglienza clienti, supporto all'acquisto, riordino dei capi di abbigliamento, ecc per 24 ore settimanali, risulta affetta da:
Aneurisma dell'arteria arteria cerebrale media sinistra, in follow-up, con episodi di rinoliquorrea e cefalea comitata (Istituto Santa Lucia, 29/01/2020); si evidenzia che la cefalea comitata è una forma di cefalea caratterizzata da sintomi accessori che precedono, concomitano o seguono la crisi dolorosa'… tutti gli episodi lasciano la paziente in una condizione di torpore ed astenia generalizzata, associata a deficit dell'equilibrio …' (Istituto
Santa Lucia, 21/11/2018).
Sindrome depressiva endoreattiva in trattamento farmacologico continuativo insorta nel
2018 e - come attestato dalla cartella clinica psichiatrica richiesta nel corso della ctu ai fini di una valutazione più accurata- con '… primo contatto con specialista privato … avvenuto tre anni dopo…', attualmente '… in carico al CSM di Frascati dal Marzo 2022 …', (CSM di Frascati,
20/10/2022 e 29/09/2024); menomazione ben evidente alla visita peritale ove si rileva depressione del tono dell'umore con evidenza di tratti ansiosi e polarizzazione ideativa sulle proprie condizioni di salute.
Tendinopatia spalla destra (Centro Ajani, 23/10/2013), spondiloartrosi con protrusioni
Con discali multiple ed alluce valgo bilaterale (Clinica 10/03/2017 e 25/10/2022), osteoporosi (Università di Tor Vergata, 22/06/2020) ed esiti recente frattura epifisi distale radio sinistro (Università di Tor
Vergata, 02/11/2023); menomazioni che globalmente alla visita peritale evidenziano medio impegno funzionale, comunque incidente sulla capacità lavorativa confacenziale.
'… vescica ipoattiva con svuotamento incompleto ed in più tempi con residuo vescicale con infezioni urinarie ricorrenti;
rettocele anteriore con ristagno fecale' (Ospedale San Giovanni
Addolorata, 19/05/2022); menomazioni di significativo impatto sugli aspetti socio-relazionali dell'attività lavorativa.
Le forme patologiche di cui sopra incidono certamente sulla capacità di lavoro della P;
infatti esse
4 comportano minor resistenza alla fatica ed allo stress (menomazione motoria e psichica) e determinano anche difficoltà relazionale (disturbi sfinteriali).
Ciò, a parere del sottoscritto ctu, determina una riduzione nella misura di Legge della capacità di lavoro della P, commessa presso negozio gli abbigliamento, in considerazione del fatto che l'attività svolta richiede rapporto continuo con la clientela, stazione eretta pressochè per tutta la durata dell'attività lavorativa, movimentazione di carichi al di sopra delle spalle e movimenti di flessione del rachide e di accovacciamento (sistemazione e recupero di capi situati sulle parti alte o basse degli scaffali, manovre di pulizia degli ambienti, ecc). Inoltre tutto ciò, in soggetto affetto dalle limitazioni motorie riportate in diagnosi, costituisce fattore usurante svolgente azione peggiorativa sulle infermità in essere.
Occorre ancora evidenziare che la P, benché in possesso di diploma di Perito Aziendale, è da ritenere difficilmente ricollocabile, a causa dell'età lavorativa avanzata (P oggi 63enne), in attività diverse da quelle di operaia e commessa effettivamente svolte fin dall'età di 18 anni.
Con decorrenza da individuarsi all'epoca in cui vengono documentate sia l'insorgenza dei disturbi sfinteriali che la presa in carico presso il CSM di competenza per la forma depressiva;
ed infatti l'esame della documentazione antecedente non consente di affermare con fondamento medico-legale la sussistenza della riduzione della capacità lavorativa confacenziale della P nella misura di Legge” (v. pagg.
5-7 relazione peritale dott. . Tes_1
9. Il CTU dott. ha così formulato le proprie conclusioni: “la ricorrente Tes_1 Parte_1
è da ritenere invalido con riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in
[...]
occupazioni confacenti alle sue attitudini, a decorrere da Marzo 2022;
risultano pertanto concretizzati, a decorrere dalla data suddetta, i requisiti e le condizioni medico-legali per il configurarsi del diritto ai richiesti benefici di cui all'art 1 della Legge
222/84” (v. pag. 5 relazione peritale dott. . Tes_1
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta Testimone_1
secondo criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
5 11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza da marzo
2022.
3. Le spese di lite.
12. Atteso che il riconoscimento dei requisiti sanitari accertato in questa sede ha una decorrenza successiva alla domanda amministrativa, la cui data non emerge dagli atti, ma è comunque anteriore al 12/11/2018, data di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti da parte della Commissione medica per l'invalidità civile;
stante, dunque, la soccombenza parziale della ricorrente, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero tra le parti delle spese di lite delle due fasi del giudizio.
13. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Sussistono infatti i presupposti reddituali per l'esenzione della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, giusta autocertificazione reddituale in atti (v. doc. allegato al ricorso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti sanitari per conseguire l'assegno ordinario di invalidità ex art 1 L. 222/1984 con decorrenza da marzo
2022;
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti delle due fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 7 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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