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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1211/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
CR US, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6233/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica Alto Jonio GI - 90021490801
elettivamente domiciliato presso Email_6
terzi chiamati in causa
Consorzio Di Bonifica BA ON GI - 92063110800
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 CONSORZ. BONIF. 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 RITENUTE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 SPESE GIUDIZI 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 CONSORZ. BONIF. 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 CONSORZ. BONIF. 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 REGISTRO 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 REGISTRO 2023
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 461/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, limitatamente a n. 9 cartelle di pagamento, ivi elencate, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 41.744,16.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti impositivi prodromici alla emissione delle cartelle di pagamento indicate in ricorso e portate dal preavviso impugnato. Eccepiva la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Contestava la mancanza di benefici ai propri terreni da parte del Consorzio di Bonifica Alto ON
GI, sostenendo la illegittimità della relativa pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva la regolare notificazione delle cartelle indicate. Allegava la relativa documentazione.
Si costituivano altresì l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, il Consorzio di Bonifica BA ON GI, la Regione Calabria e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, i quali affermavano la correttezza del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso. La Regione Calabria produceva anche documentazione relativa alla regolare notifica dell'atto impositivo di propria competenza.
Con successiva memoria, depositata in data 29.1.2026, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, deducendo che nessuna delle parti resistenti aveva fornito la prova della regolare notifica degli atti di accertamento prodromici alle cartelle elencate nell'atto impugnato. Affermava poi quanto segue:” La condotta processuale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria integra una palese violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., sfociando in un vero e proprio dolo processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'Ente, nelle proprie controdeduzioni, ha colpevolmente taciuto una circostanza dirimente e di cui era perfettamente a conoscenza: l'avvenuto pagamento del debito relativo alla cartella n.
09420230027632141000, per un importo originario di € 23.527,41. Come documentato in atti, il ricorrente ha provveduto al pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale. A causa di un mero errore materiale della banca nella trascrizione del codice fiscale, il pagamento non era stato immediatamente abbinato. Tuttavia, il Ricorrente_1, con istanza ritualmente protocollata dall'Agenzia delle Entrate in 3 data 04.04.2025 ha documentato l'avvenuto pagamento e l'errore, chiedendo il formale sgravio della cartella.
Nonostante ciò, l'Agenzia non solo non ha provveduto allo sgravio, ma ha persistito nella pretesa e, in questa sede, ha omesso qualsiasi riferimento a tale circostanza, difendendo la legittimità di una pretesa creditoria palesemente estinta. Tale comportamento, volto a trarre in inganno il Giudice e a protrarre ingiustamente un'azione esecutiva, costituisce un abuso del processo e deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata. Si chiede, pertanto, che questa On.le Corte voglia accertare e dichiarare l'estinzione del debito relativo alla suddetta cartella e condannare l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni per lite temeraria.” Parte ricorrente insisteva poi nella insussistenza del presupposto impositivo afferente i contributi rivendicati dal Consorzio di Bonifica Alto ON GI.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l'opposizione in parola non risulta essere stata notificata al Consorzio di Bonifica Alto ON GI, bensì al Consorzio di Bonifica BA ON GI, il quale ultimo risulta estraneo alla controversia in quanto le cartelle di pagamento indicate in ricorso e portate dall'atto impugnato risultano essere state emesse per conto del primo e non del secondo consorzio. Quest'ultimo, pertanto è stato erroneamente citato nel presente giudizio, ed altrettanto erroneamente esso si è costituito e ha depositato memorie e abbondante documentazione.
Nel resto, deve osservarsi che tutte le cartelle di pagamento indicate in ricorso risultano essere state regolarmente notificate per PEC, come il concessionario per la riscossione ha documentato. Inoltre risulta che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo è
l'intimazione di pagamento n. n. 09420249015124628000, regolarmente notificata per PEC in data
5.11.2024. Esso riguarda le due cartelle di pagamento notificate nell'anno 2023, alle quali pure il ricorso fa riferimento: la cartella n. 0942021002478376000, notificata il 18/09/2023 e la cartella n.
094202100276321410, notificata il 23.10.2023. La suddetta intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Le altre cartelle di pagamento indicate in ricorso risultano essere state tutte notificate per PEC fra il 2024 e il 2025.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica dell'intimazione sopra indicata e delle altre cartelle e quella della notifica dell'odierno provvedimento (16.6.2025).
L'eccezione di mancata notifica degli atti impositivi prodromici rispetto alla emissione delle cartelle di pagamento indicate nel provvedimento impugnato sono inammissibili in questa sede, poiché essere dovevano essere fatte valere insorgendo, entro i termini di legge, avverso le suddette cartelle, tutte, giova ribadire, regolarmente notificate al ricorrente.
Quanto alla eccezione di avvenuto pagamento del debito relativo alla cartella n. 09420230027632141000, deve osservarsi che essa è inammissibile in questa sede, che riguarda solo l'esame della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, atto che risulta legittimamente emesso anche riguardo a detta cartella per l'avvenuta cristallizzazione del relativo credito dovuta alla mancata impugnazione della intimazione di pagamento sopra indicata. In ogni caso, deve evidenziarsi che parte ricorrente non risulta avere prodotto adeguata documentazione a comprova dell'asserita estinzione del debito, dal momento che la quietanza di pagamento depositata, asseritamente relativa alla suddetta pretesa tributaria, riguarda il versamento di una somma notevolmente inferiore e riporta il riferimento a un avviso di accertamento che non risulta essere collegato alla cartella indicata, anche considerando che detta quietanza è datata 18 maggio 2020, dunque risulta anteriore di tre anni rispetto alla emissione della cartella indicata, che non risulta essere stata impugnata dal ricorrente, il quale non risulta avere nemmeno impugnato la successiva intimazione di pagamento sopra indicata.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria descritto in epigrafe emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore delle parti resistenti di seguito indicate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 1.311,00 ciascuno, oltre oneri di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle
Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, e in €. 240,00 ciascuno, oltre oneri di legge, se dovuti, in favore della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente
CR US, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6233/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Consorzio Di Bonifica Alto Jonio GI - 90021490801
elettivamente domiciliato presso Email_6
terzi chiamati in causa
Consorzio Di Bonifica BA ON GI - 92063110800
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 CONSORZ. BONIF. 2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 RITENUTE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 SPESE GIUDIZI 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 CONSORZ. BONIF. 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 CONSORZ. BONIF. 2020
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 REGISTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 REGISTRO 2022
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 REGISTRO 2023
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500002058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 461/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 13.11.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, limitatamente a n. 9 cartelle di pagamento, ivi elencate, portanti tributi per varie annualità, per un valore di causa di €. 41.744,16.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica degli atti impositivi prodromici alla emissione delle cartelle di pagamento indicate in ricorso e portate dal preavviso impugnato. Eccepiva la conseguente prescrizione dei relativi debiti, atteso il tempo trascorso dall'insorgenza di essi.
Eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento e la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. Contestava la mancanza di benefici ai propri terreni da parte del Consorzio di Bonifica Alto ON
GI, sostenendo la illegittimità della relativa pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso. Deduceva la regolare notificazione delle cartelle indicate. Allegava la relativa documentazione.
Si costituivano altresì l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, il Consorzio di Bonifica BA ON GI, la Regione Calabria e la Camera di Commercio di Reggio Calabria, i quali affermavano la correttezza del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso. La Regione Calabria produceva anche documentazione relativa alla regolare notifica dell'atto impositivo di propria competenza.
Con successiva memoria, depositata in data 29.1.2026, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso, deducendo che nessuna delle parti resistenti aveva fornito la prova della regolare notifica degli atti di accertamento prodromici alle cartelle elencate nell'atto impugnato. Affermava poi quanto segue:” La condotta processuale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio Calabria integra una palese violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., sfociando in un vero e proprio dolo processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. L'Ente, nelle proprie controdeduzioni, ha colpevolmente taciuto una circostanza dirimente e di cui era perfettamente a conoscenza: l'avvenuto pagamento del debito relativo alla cartella n.
09420230027632141000, per un importo originario di € 23.527,41. Come documentato in atti, il ricorrente ha provveduto al pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale. A causa di un mero errore materiale della banca nella trascrizione del codice fiscale, il pagamento non era stato immediatamente abbinato. Tuttavia, il Ricorrente_1, con istanza ritualmente protocollata dall'Agenzia delle Entrate in 3 data 04.04.2025 ha documentato l'avvenuto pagamento e l'errore, chiedendo il formale sgravio della cartella.
Nonostante ciò, l'Agenzia non solo non ha provveduto allo sgravio, ma ha persistito nella pretesa e, in questa sede, ha omesso qualsiasi riferimento a tale circostanza, difendendo la legittimità di una pretesa creditoria palesemente estinta. Tale comportamento, volto a trarre in inganno il Giudice e a protrarre ingiustamente un'azione esecutiva, costituisce un abuso del processo e deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata. Si chiede, pertanto, che questa On.le Corte voglia accertare e dichiarare l'estinzione del debito relativo alla suddetta cartella e condannare l'Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni per lite temeraria.” Parte ricorrente insisteva poi nella insussistenza del presupposto impositivo afferente i contributi rivendicati dal Consorzio di Bonifica Alto ON GI.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente evidenziarsi che l'opposizione in parola non risulta essere stata notificata al Consorzio di Bonifica Alto ON GI, bensì al Consorzio di Bonifica BA ON GI, il quale ultimo risulta estraneo alla controversia in quanto le cartelle di pagamento indicate in ricorso e portate dall'atto impugnato risultano essere state emesse per conto del primo e non del secondo consorzio. Quest'ultimo, pertanto è stato erroneamente citato nel presente giudizio, ed altrettanto erroneamente esso si è costituito e ha depositato memorie e abbondante documentazione.
Nel resto, deve osservarsi che tutte le cartelle di pagamento indicate in ricorso risultano essere state regolarmente notificate per PEC, come il concessionario per la riscossione ha documentato. Inoltre risulta che Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione relativa alla notifica di ulteriori, successivi provvedimenti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione, l'ultimo dei quali, in ordine di tempo è
l'intimazione di pagamento n. n. 09420249015124628000, regolarmente notificata per PEC in data
5.11.2024. Esso riguarda le due cartelle di pagamento notificate nell'anno 2023, alle quali pure il ricorso fa riferimento: la cartella n. 0942021002478376000, notificata il 18/09/2023 e la cartella n.
094202100276321410, notificata il 23.10.2023. La suddetta intimazione non risulta essere stata impugnata.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Le altre cartelle di pagamento indicate in ricorso risultano essere state tutte notificate per PEC fra il 2024 e il 2025.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari, fra le date di notifica dell'intimazione sopra indicata e delle altre cartelle e quella della notifica dell'odierno provvedimento (16.6.2025).
L'eccezione di mancata notifica degli atti impositivi prodromici rispetto alla emissione delle cartelle di pagamento indicate nel provvedimento impugnato sono inammissibili in questa sede, poiché essere dovevano essere fatte valere insorgendo, entro i termini di legge, avverso le suddette cartelle, tutte, giova ribadire, regolarmente notificate al ricorrente.
Quanto alla eccezione di avvenuto pagamento del debito relativo alla cartella n. 09420230027632141000, deve osservarsi che essa è inammissibile in questa sede, che riguarda solo l'esame della legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, atto che risulta legittimamente emesso anche riguardo a detta cartella per l'avvenuta cristallizzazione del relativo credito dovuta alla mancata impugnazione della intimazione di pagamento sopra indicata. In ogni caso, deve evidenziarsi che parte ricorrente non risulta avere prodotto adeguata documentazione a comprova dell'asserita estinzione del debito, dal momento che la quietanza di pagamento depositata, asseritamente relativa alla suddetta pretesa tributaria, riguarda il versamento di una somma notevolmente inferiore e riporta il riferimento a un avviso di accertamento che non risulta essere collegato alla cartella indicata, anche considerando che detta quietanza è datata 18 maggio 2020, dunque risulta anteriore di tre anni rispetto alla emissione della cartella indicata, che non risulta essere stata impugnata dal ricorrente, il quale non risulta avere nemmeno impugnato la successiva intimazione di pagamento sopra indicata.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria descritto in epigrafe emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore delle parti resistenti di seguito indicate le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 1.311,00 ciascuno, oltre oneri di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle
Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, e in €. 240,00 ciascuno, oltre oneri di legge, se dovuti, in favore della Regione Calabria e della Camera di Commercio di Reggio Calabria.