Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 38 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Francesco De Cesare Parte_1
appellante
E
, con l'Avv. Francesco Iannuzzi CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso per decreto ingiuntivo, recante data 11.4.18, ha chiesto la condanna CP_1 del al pagamento della somma di euro 20.613,72, fondando la sua domanda sull'art. Parte_1
1676 c.c.
2) Ha in particolare esposto:
a) di essere stato assunto dal 2.8.12 alle dipendenze della società cui il CP_2 Parte_1 aveva affidato il servizio idrico integrato per il periodo dal 2.8.12 al 31.5.17;
[...]
b) di aver lavorato presso il cantiere di con mansioni di tecnico risorse idriche fino al 31.5.17, Pt_1 data in cui il rapporto di lavoro era stato risolto in quanto il servizio idrico integrato era stato affidato dal ad altra società; Parte_1
3) Sosteneva essere presenti tutti i presupposti previsti dall'art. 1676 c.c. e per l'emissione del decreto ingiuntivo nell'importo sopra indicato.
4) Emesso il decreto n° 96/2018, avverso lo stesso il proponeva opposizione, che il Parte_1 tribunale ha respinto confermando il decreto in giuntivo opposto con le seguenti motivazioni:
“….
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono. Il giudicante ritiene di dover condividere l'orientamento già manifestato dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola rispetto a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella oggetto del presente giudizio. In particolare, l'art. 1676 c.c. rubricato “Diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente” prevede un rimedio azionabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione nella qualità di committente, che consente al lavoratore di agire in via diretta nei confronti del committente per il soddisfacimento dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto la cui ratio è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi. Presupposto per l'operatività della norma, tuttavia, è che i dipendenti abbiano maturato il credito nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto di appalto e che “al momento della richiesta di pagamento vi sia un debito della committente nei confronti dell'appaltatore per quell'opera o quel servizio, di importo pari o superiore al credito rivendicato dai lavoratori”. Ad avviso del resistente però, difetterebbe, nel caso di specie, il requisito dell'esistenza di Pt_1 siffatto presupposto necessario ai fini dell'applicazione della norma al caso concreto, in quanto la fattura n. 18 del 30.05.2017 non sarebbe mai stata ricevuta dall'Ente comunale e il Decreto Ingiuntivo n. 232/2017 che la società aveva ottenuto nei confronti del è stato Controparte_2 Pt_1 revocato con la sentenza del 10.05.2022 intervenuta nel proc. R.G.A.C n. 1061/2017, conclusosi con l'accoglimento dell'opposizione. Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, vi è prova agli atti del processo di una Attestazione del 21.02.2018 prot. N. 3849/2018 del capo settore lavori pubblici- urbanistica del comune di , ing. , che certifica che “è pervenuta ed acquisita al protocollo Pt_1 CP_3 generale di questo Ente in data 30.5.2017 al N. 10359 la fattura della società […] non CP_2 è stata né liquidata e né pagata alla società” (cfr. all. 11 memoria costituzione). Inoltre, per quanto concerne il credito contenuto nel decreto ingiuntivo n. 232/2017, revocato con la sentenza del 10.5.2022, si osserva che comunque tale sopravvenienza è del tutto ininfluente nel presente procedimento. Come è noto, infatti, l'art. 1676 c.c. prevede che “Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
Nello specifico, giova ribadire che la sussistenza del credito dell'appaltatore nei confronti del committente è riferita al momento della proposizione della domanda dell'ausiliario nei confronti del committente. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, gli effetti della domanda ex art. 1676 c.c. si producono anche in caso di domanda proposta in via extragiudiziale (cfr. Cass. sez. lav. 19 aprile 2006, n. 9048).
Orbene, nel caso di specie, risulta provato il credito del lavoratore verso il datore di lavoro in quanto contenuto nella busta paga di maggio 2017 emessa dalla società (cfr. all. 5 memoria di costituzione). Risulta altresì dimostrato anche il credito dell'appaltatore nei confronti del committente al tempo della domanda – cioè della proposizione della domanda stragiudiziale notificata il 27.02.2018 (cfr. all. 8 memoria di costituzione) – in quanto, da un lato, riconosciuto con attestazione dello stesso Ente del 21.02.2018 prot. N. 3849/2018, relativamente alla fattura di euro 99.275,00 (cfr. all. 11 memoria di costituzione), e, dall'altro, contenuto nel decreto ingiuntivo n. 232/2017 del 05.05.2017. Il successivo accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo è invece irrilevante per quanto rileva in questa sede. Il , in ogni caso, avrebbe dovuto Parte_1 provvedere al pagamento del credito del lavoratore già a far data dalla sua richiesta di pagamento, formulata diversi mesi prima della definizione della procedura di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017.
Non vi è ragione, quindi, per la quale il opponente possa sottrarsi alla sua Parte_1 obbligazione di pagamento…..”.
5) Avverso tale sentenza il ha proposto appello denunciando: Parte_1
5.1) che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità dei documenti che il lavoratore, costituendosi tardivamente, aveva prodotto in sede di opposizione e, successivamente, solo con le note di trattazione scritta;
5.2) l'errore del tribunale per aver ritenuto provato il credito della nei confronti del CP_2
Tale credito non poteva ritenersi sussistente sol perché un funzionario dell'ente Parte_1 locale aveva attestato che la fattura n° 18 del 30.5.17, emessa da nei confronti del CP_2 [...]
, era stata ricevuta dall'ente locale e non era stata pagata. Tali attestazioni nulla dicevano Pt_1 circa il credito di euro 99.275,00, di cui alla citata fattura, asseritamente vantato da nei CP_2 confronti del comune. Né il tribunale aveva tenuto conto delle difese dell'ente, che aveva chiarito che la fattura era riferita al preteso svolgimento del servizio idrico integrato nel mese di maggio 2017, mentre era documentale che i rapporti contrattuali tra il e erano cessati Parte_1 CP_2 sin dal 21.3.17, data in cui la società era stata raggiunta da interdittiva antimafia di pari data e mai revocata e che sempre in data 21.3.17 l'ente locale, preso atto della interdittiva antimafia della
Prefettura di Cosenza, aveva rescisso il contratto con ordinanza sindacale n° 9 del 21.3.17. Proprio in ragione di tali accadimenti il non aveva provveduto a riconoscere alcun debito, né Parte_1 ad emettere determina di liquidazione e relativo mandato di pagamento della fattura n° 18 del 30.5.17;
5.3) l'ulteriore errore del tribunale, quanto al decreto ingiuntivo n° 232/17, che aveva CP_2 ottenuto nei confronti del e che era del tutto insufficiente a provare la sussistenza Parte_1 di un debito del nei confronti della Intanto, di tale circostanza non Parte_1 CP_2 poteva tenersi conto perché il ricorso per decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da si CP_1 fondava esclusivamente sulla fattura di euro 99.275,00 del 30.5.17. Ma soprattutto, nel corso del primo grado di giudizio era stato dimostrato che il tribunale di Paola aveva accolto l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n° 232/17, che per l'effetto era stato revocato. La Pt_1 conseguenza era che il credito azionato con il decreto ingiuntivo n° 232/17 era inesistente sia alla data della pronuncia giudiziale con cui lo stesso era stato revocato, ma anche alla data di formulazione della domanda stragiudiziale inoltrata all'ente locale dal lavoratore.
5.4) l'errore del tribunale per non aver considerato che la busta paga di maggio 2017 emessa da
[...] relativamente al lavoratore non era sufficiente a dimostrare i crediti di lavoro CP_2 CP_1 vantati dal nei confronti del datore di lavoro. Tale busta paga non era né firmata, né timbrata CP_1 dal datore di lavoro e in ogni caso in essa si dava atto che la sede di lavoro del nel maggio CP_1
2017 era , non il che confermava la documentata circostanza che i rapporti contrattuali Pt_2 Pt_1 tra il comune e erano cessati sin dal marzo 2017. CP_2 6) si è costituito sollevando preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi dell'art. 434 c.p.c. Nel merito ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
7) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata per violazione dell'art. 434 c.p.c. Ciò in quanto tale norma, nel testo introdotto dall'art. 54, c. 1, lettera c) bis del d.l. 22/6/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7/8/2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. n. 2143/2015;
Cass. SSUU n° 27199/17).
8.1) Nella specie, l'appellante ha circoscritto le sue doglianze alle errate valutazioni del primo giudice nei termini sopra riassunti nei punti 5.1) – 5.4), per cui deve ritenersi che il ha Parte_1 congruamente individuato le parti della sentenza impugnata di cui chiede la riforma e le ragioni di dissenso che, nella sua prospettiva, dovrebbero indurre a rivederle.
9) Ciò detto, con assorbimento del primo e quarto motivo di appello, risultano fondati il primo e il secondo. Da tanto consegue la riforma della sentenza impugnata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
10) Ha infatti ragione l'appellante a dolersi dell'errore del tribunale nel ritenere che il ricorrente aveva provato la sussistenza del credito di nei confronti del al momento CP_2 Parte_1 della domanda che il lavoratore aveva avanzato nei confronti dell'ente locale ai sensi dell'art. 1676
c.c.
11) Il giudice ha in primo luogo aderito alla prospettazione contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, secondo cui la fattura n° 18 del 30.5.17, dell'importo di euro 99.275,00, CP_2 fosse sufficiente a dimostrare la esistenza del credito dell'appaltatrice nei confronti CP_2 dell'ente locale.
11.1) A tanto il tribunale è pervenuto sulla base di un'attestazione del responsabile del settore dei lavori pubblici del in cui questi affermava che la suddetta fattura era stata emessa Parte_1 da per lo svolgimento del servizio idrico integrato nel mese di maggio 2017, che tale CP_2 fattura era pervenuta al il 30.5.17 e che la fattura non era stata né liquidata, né Parte_1 pagata dall'ente locale.
12) Ora, a prescindere dal fatto che la fattura di cui si discorre non è nemmeno in atti, è evidente che il contenuto dell'attestazione rilasciata dal funzionario del Comune di non era per nulla Pt_1 sufficiente a dimostrare l'effettiva esistenza di un credito dell'appaltatrice per aver svolto CP_2 il servizio idrico integrato nel maggio 2017. 13) Anzi, proprio il contenuto dell'attestazione del responsabile del settore lavori pubblici, nella parte in cui si afferma che la fattura non era stata nemmeno liquidata, dimostra l'insussistenza di un riconoscimento del debito da parte dell'ente locale, sempre che un tale riconoscimento potesse provenire da un semplice funzionario dell'ente.
14) Inoltre, si rileva che la mera emissione di una fattura non è circostanza idonea a dimostrare l'effettiva esistenza del credito in essa riportato, mentre nemmeno il ricorrente chiarisce cosa ne sia stato di tale fattura dopo la relativa emissione da parte di In particolare, non è nemmeno CP_2 dedotto che sulla base di quella fattura sia stato emesso un decreto ingiuntivo in favore di CP_2
né si sa se il comune l'abbia opposto e quale sia stata la eventuale decisione giudiziale sul punto.
[...]
15) Deve dunque ribadirsi che l'attestazione del funzionario comunale secondo cui la fattura non era stata né liquidata, né pagata, nulla prova circa la sussistenza del credito sottostante, deponendo anzi in senso contrario.
16) Ancora, premesso che è pacifico tra le parti, nonché documentale dalla attestazione del funzionario comunale di cui si discorre, che la fattura del 30.5.17 era stata emessa per asserito svolgimento del servizio idrico integrato nel mese di maggio 2017, deve rilevarsi che è incontestato, nonché documentale, il fatto che l'appaltatrice venne attinta da interdittiva antimafia della CP_2
Prefettura di Cosenza del 21.3.17 e che nella stessa data il sindaco del adottò Parte_1
l'ordinanza n° 9/17 con cui, preso atto della interdittiva antimafia, rescindeva con effetto immediato il contratto per l'affidamento del servizio idrico integrato a con affidamento del CP_2 medesimo servizio ad altra società per la durata di mesi due. Proprio tale ultima circostanza induce a ritenere non provato sia lo svolgimento del servizio da parte di nel mese di maggio CP_2
2017, cui era riferita la fattura, sia che il lavoratore abbia lavorato presso il cantiere di nel Pt_1 maggio 2017, mese, si ribadisce, cui era riferita la fattura n° 18 del 30.5.17 emessa da CP_2
17) In definitiva, non solo il lavoratore non ha dimostrato l'esistenza di un credito dell'appaltatrice nei confronti dell'ente locale alle date delle richieste stragiudiziali di pagamento avanzate dal CP_1 nelle date del 8.6.2017, 28.06.2017 e 27.2.2018, né alla data del ricorso per decreto ingiuntivo dell'aprile 2018, quanto dagli atti di causa emergono elementi documentali che depongono chiaramente per la insussistenza di un credito di per asserite prestazione svolte in favore CP_2 del nel maggio 2017 e per il mancato svolgimento delle prestazioni lavorative da Parte_1 parte del presso il cantiere di nel maggio 2017. CP_1 Pt_1
18) Francamente non condivisibile, per non dire anomala, è l'affermazione del tribunale secondo cui un credito di nei confronti del poteva evincersi dal fatto che CP_2 Parte_1
l'appaltatrice aveva chiesto ed ottenuto nei confronti dell'ente locale il decreto ingiuntivo n° 232/17 sempre per prestazioni rese nell'ambito dello svolgimento del servizio idrico integrato.
19) A prescindere dal fatto che una tale circostanza non era stata nemmeno dedotta dal lavoratore nell'azionare la sua domanda ex art. 1676 c.c. nei confronti dell'ente locale, rimane il fatto che il ha ampiamente documentato nel corso del primo grado di giudizio, non solo di aver Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 232/17 notificato da quanto che CP_2
l'opposizione era stata addirittura accolta dal tribunale di Paola con sentenza n° 347/22 con cui il decreto ingiuntivo 232/17 era stato finanche revocato.
20) Tale dirimente circostanza rendeva del tutto evidente che non sussisteva un credito di CP_2 nei confronti del nemmeno in forza del decreto ingiuntivo 232/17, sicché risulta del Pt_1 Pt_1 tutto inspiegabile l'affermazione del tribunale, secondo cui il , in ogni caso, avrebbe Pt_1 Pt_1 dovuto provvedere al pagamento del credito del lavoratore già a far data dalla sua richiesta di pagamento, formulata diversi mesi prima della definizione della procedura di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 232/2017.
21) Il fatto che le richieste di pagamento avanzate dal lavoratore ex art. 1676 c.c. fossero anteriori alla definizione dell'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n° Parte_1
232/17, non significa che il credito azionato da fosse sussistente sol perché trasfuso in un CP_2 decreto ingiuntivo oggetto di opposizione da parte dell'ente locale. Ma soprattutto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo 232/17, rendeva evidente la definitiva insussistenza del credito sia alla data della pronuncia giudiziale n° 347 del 2022, sia alla data del decreto ingiuntivo 232/17 che, per come emerge da tale pronuncia, risaliva al 5.5.17.
22) Deve dunque concludersi per la infondatezza della domanda ex art. 1676 c.c. proposta da
[...]
per insussistenza di un credito della società appaltatrice nei confronti del comune appaltante. CP_1
23) Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal il 30.6.18 con Pt_1 Pt_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo n° 96/18 del 14.5.18 del tribunale di Paola.
24) La qualità delle parti e la peculiarità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Paola n° 468/22, così provvede:
1) accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e, in accoglimento dell'opposizione proposta dal il 30.6.18, revoca il decreto ingiuntivo n° 96/18 del 14.5.18 del tribunale di Paola;
Parte_1
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 31.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale