Articolo 1 della Legge 10 ottobre 1974, n. 615
Articolo 2
Versione
18 dicembre 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1974