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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2142/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2142/2019 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SCHIAVI PAOLO e dell'avv. BELTRAMI MAURIZIO ( ) GALLERIA C/O AVV SCHIAVI BOLOGNA C.F._1 Parte_2
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DI LUSTRO ETTORANTONIO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n.
199/2019 (Rep. n. 496/2019; n. 4288/2016 R.G.), del Giudice Unico del Tribunale di Forlì Dott.
Mazzino Barbensi, pubblicata in data 6.3.2019, non notificata ed in accoglimento dell'impugnazione proposta da Parte_1
- in via preliminare, dichiarare nulla, inutilizzabile e comunque disattendere la CTU disposta ed espletata nel primo grado di giudizio, avendo il CTU erroneamente ritenuto di non dover maggiorare il tasso soglia degli interessi corrispettivi della percentuale inerente il tasso soglia degli interessi moratori e compiuto errori di calcolo consistenti nell'aver utilizzato formule erronee e disomogenee per i calcoli effettuati anche in violazione delle Istruzioni di Banca d'AL;
pagina 1 di 6 - nel merito rilevata la erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado, laddove il Giudice ha erroneamente affermato che la maggiorazione per andamento anomalo costituisce una remunerazione per la banca ed in quanto tale rappresenta un interesse corrispettivo ricompreso nel calcolo del TEG e non ha ritenuto di dover maggiorare il tasso soglia degli interessi corrispettivi della percentuale pari al 2,1% inerente il tasso soglia degli interessi moratori, accertare e dichiarare che facendo corretta applicazione delle Istruzioni della Banca d'AL per verificare l'usurarietà occorre incrementare il
TAN del 2,1% dal momento che le soglie, riportate nei decreti ministeriali trimestrali, non tengono conto di tali oneri, in quanto gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di un inadempimento di un obbligo sono esclusi dal calcolo del TEG;
- conseguentemente riformare anche le successive statuizioni contenute nella sentenza impugnata, laddove il Tribunale, sulla base degli erronei criteri forniti nel primo grado di giudizio dal CTU ha ricalcolato il saldo attivo in favore della banca nella somma di €. 23.623,88, accertando la legittimità del calcolo degli interessi e degli oneri contrattuali di mora di cui alla pattuizione di “maggiorazione per andamento anomalo” effettuato dalla Banca e la non usurarietà degli stessi, così rigettando
l'opposizione proposta da Controparte_1 Controparte_3 CP_2
perché del tutto infondata e non comprovata e riconfermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1442/16 del Tribunale di Forlì;
-in subordine, condannare gli originari attori opponenti Controparte_1 CP_1
e al pagamento, in favore di della somma di €. 39.754,08
[...] CP_2 Parte_1
dovendosi ritenere valida la pattuizione contrattuale della clausola di salvaguardia, ovvero della somma di €. 39.637,92 quantificata dal CTU Dott. . Persona_1
Con vittoria, per delle spese e dei compensi professionali del primo grado, così Parte_1
riformata anche sul punto la sentenza di primo grado, e con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche del secondo grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Confermare l'impugnata sentenza con vittoria di onorari diritti ed accessori del grado a favore del procuratore antistatario”.
IN FATTO
1. nonché e proponevano Controparte_1 Controparte_1 CP_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1442/16 del Tribunale di Forlì, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma complessiva di € 53.932,70, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a favore della in relazione a Controparte_4
pagina 2 di 6 un rapporto di conto corrente intercorso con la società ingiunta, chiedendo dichiararsene la nullità e inefficacia e spiegando domanda riconvenzionale per sentir accertare l'indebita applicazione di interessi usurari, valute non pattuite, mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali e dei tassi sostitutivi, indebito anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni sostitutive e spese non pattuite, con conseguente rideterminazione del saldo.
2. Si costituiva , contestando integralmente l'opposizione. Pt_1
3. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 199/2019 il Tribunale di Forlì revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la nullità ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. del tasso di interessi, e condannava gli opponenti a pagare a la minor somma di € 23.623,88, Parte_1
oltre interessi legali dal 9.8.2016 al saldo, compensando tra le parti le spese di lite.
4. ha impugnato la suddetta sentenza;
hanno resistito gli appellati. Pt_1
Trattenuta una prima volta la causa in decisione, la Corte ha ritenuto la necessità di rinnovare la c.t.u. rimettendola pertanto in istruttoria.
All'esito, all'udienza cartolare del 21.6.2024 la causa è stata nuovamente posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo parte appellante deduce la nullità e inutilizzabilità della c.t.u. contabile espletata in primo grado non avendo gli attori mai prodotto in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, con conseguente infondatezza delle domande degli originari attori opponenti per difetto di prova.
6. Con il secondo motivo deduce la nullità ed erroneità della decisione del tribunale di acquisire d'ufficio i decreti ministeriali di rilevamento dei tassi soglia, con violazione dell'art 113 c.p.c.
7. Con il terzo motivo deduce la erroneità della sentenza di primo grado laddove ha affermato che la
“maggiorazione per andamento anomalo” rappresenti un interesse corrispettivo da ricomprendersi nel calcolo del TEG.
8.Con il quarto motivo chiede la rinnovazione della c.t.u.
5. Con il quinto motivo censura, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi, la statuizione sulle spese di lite, che dovrebbero porsi a carico della parte appellata.
6. Preliminarmente deve darsi atto che nelle proprie conclusioni all'udienza dell'11.6.2024 l'appellante ha rinunciato ai primi due motivi di impugnazione.
7. Ciò posto, il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Oggetto del presente giudizio è il contratto di conto corrente ordinario aperto in data 7.1.2009, intercorso tra la e , assistito da un affidamento di € 100.000,00. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 6 Al riguardo, l'appellante banca lamenta che il primo giudice abbia erroneamente affermato che la maggiorazione per andamento anomalo costituisca una remunerazione per la banca e che, in quanto tale, rappresenti un interesse corrispettivo da ricomprendersi nel calcolo del TEG.
In proposito deve ritenersi che, al contrario, la suddetta “maggiorazione per andamento anomalo”, consistente in uno spread da sommare ai tassi pattuiti (in presenza di scoperto su conti non affidati e/o di sconfinamenti oltre il fido accordato di durata superiore a 10 giorni di calendario anche non consecutivi verificatisi nei tre mesi precedenti l'ultimo mese del trimestre solare) non sia computabile quale voce degli interessi corrispettivi, ma sia piuttosto assimilabile agli interessi di mora i quali, diversamente dai primi, hanno natura di penale per l'inadempimento (vedi Cass., n. 31615/2021), e pertanto meramente eventuali.
8. Come è noto, con riferimento alla verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, le S.U. hanno precisato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del
2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.)” (Cass., n. 19597/2020; conforme Cass., n. 16526/2024).
In particolare, per ciò che qui interessa, si rileva che con il D.M. entrato in vigore il 1° gennaio 2009 veniva stabilito che “i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'AL e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
pagina 4 di 6 intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
9. Ciò posto il perito d'ufficio, tenuto conto dei principi e criteri sopra richiamati, ha accertato che nel corso del rapporto oggetto di causa sono intervenute plurime modifiche delle condizioni contrattuali e che, in particolare, con la variazione unilaterale del 10.4.2009 è stato pattuito un tasso di interessi
(utilizzi oltre il fido) del 13,50% a fronte di un tasso soglia - riferibile alle operazioni per aperture di credito (classe oltre € 5.000,00) - pari al 12,93%, e quindi superiore a quest'ultimo.
In proposito deve ritenersi che, qualora per effetto dello jus variandi il tasso applicato superi quello soglia debba essere applicata la disciplina di cui all'art. 1815 c.c. a decorrere dal momento in cui ha avuto efficacia la modifica contrattuale che ha generato il superamento e sino a nuova variazione contrattuale che riporti il TEG del singolo contratto entro i limiti del tasso soglia usura.
Il c.t.u. ha pertanto correttamente provveduto ad applicare l'art. 1815 c.c. (azzeramento degli interessi) nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza (10.04.2009) delle modifiche previste nel documento denominato “proposta di modifica unilaterale” dell'11.03.2009 e quella di decorrenza delle modifiche
(01.06.2009) previste nel documento denominato “proposta di modifica unilaterale” del 30.04.2009, che ha riportato il taso entro soglia.
Ha quindi rielaborato i movimenti del rapporto di conto corrente, mantenendo invariate la depurazione dall'effetto valuta, l'espunzione delle commissioni connesse al fido non pattuite o non conformi alle pattuizioni o difformi dai parametri di legge, l'espunzione delle spese non pattuite operate dal c.t.u. di primo grado, in quanto non oggetto di contestazione in sede di gravame.
All'esito delle suddette operazioni, è risultato che il saldo finale rielaborato del c/c n. 1832380 risulta a debito per il correntista per l'importo di € 39.637,92. CP_1
10. L'appello va pertanto accolto, con rideterminazione della somma dovuta dagli odierni appellanti nella misura accertata dal c.t.u.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello va operata una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con condanna della parte appellata a rifondere i due terzi degli onorari professionali e relativi accessori all'appellante e compensazione del restante terzo.
Le spese di c.t.u. vanno poste per due terzi a carico di parte appellata e per un terzo a carico di parte appellante.
.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in conseguente riforma della sentenza n. 199/2019 del Tribunale di Forlì, condanna parte appellata al pagamento a favore dell'appellante dell'importo di € 39.637,92, oltre interessi legali dal 9.8.2016 al saldo, nonché a rifondere all'appellante due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 8.400,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, compensando il restante terzo.
Pone le spese di c.t.u. per due terzi a carico di parte appellata e per un terzo a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 30.4.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2142/2019 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SCHIAVI PAOLO e dell'avv. BELTRAMI MAURIZIO ( ) GALLERIA C/O AVV SCHIAVI BOLOGNA C.F._1 Parte_2
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. DI LUSTRO ETTORANTONIO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n.
199/2019 (Rep. n. 496/2019; n. 4288/2016 R.G.), del Giudice Unico del Tribunale di Forlì Dott.
Mazzino Barbensi, pubblicata in data 6.3.2019, non notificata ed in accoglimento dell'impugnazione proposta da Parte_1
- in via preliminare, dichiarare nulla, inutilizzabile e comunque disattendere la CTU disposta ed espletata nel primo grado di giudizio, avendo il CTU erroneamente ritenuto di non dover maggiorare il tasso soglia degli interessi corrispettivi della percentuale inerente il tasso soglia degli interessi moratori e compiuto errori di calcolo consistenti nell'aver utilizzato formule erronee e disomogenee per i calcoli effettuati anche in violazione delle Istruzioni di Banca d'AL;
pagina 1 di 6 - nel merito rilevata la erroneità ed ingiustizia della sentenza di primo grado, laddove il Giudice ha erroneamente affermato che la maggiorazione per andamento anomalo costituisce una remunerazione per la banca ed in quanto tale rappresenta un interesse corrispettivo ricompreso nel calcolo del TEG e non ha ritenuto di dover maggiorare il tasso soglia degli interessi corrispettivi della percentuale pari al 2,1% inerente il tasso soglia degli interessi moratori, accertare e dichiarare che facendo corretta applicazione delle Istruzioni della Banca d'AL per verificare l'usurarietà occorre incrementare il
TAN del 2,1% dal momento che le soglie, riportate nei decreti ministeriali trimestrali, non tengono conto di tali oneri, in quanto gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di un inadempimento di un obbligo sono esclusi dal calcolo del TEG;
- conseguentemente riformare anche le successive statuizioni contenute nella sentenza impugnata, laddove il Tribunale, sulla base degli erronei criteri forniti nel primo grado di giudizio dal CTU ha ricalcolato il saldo attivo in favore della banca nella somma di €. 23.623,88, accertando la legittimità del calcolo degli interessi e degli oneri contrattuali di mora di cui alla pattuizione di “maggiorazione per andamento anomalo” effettuato dalla Banca e la non usurarietà degli stessi, così rigettando
l'opposizione proposta da Controparte_1 Controparte_3 CP_2
perché del tutto infondata e non comprovata e riconfermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1442/16 del Tribunale di Forlì;
-in subordine, condannare gli originari attori opponenti Controparte_1 CP_1
e al pagamento, in favore di della somma di €. 39.754,08
[...] CP_2 Parte_1
dovendosi ritenere valida la pattuizione contrattuale della clausola di salvaguardia, ovvero della somma di €. 39.637,92 quantificata dal CTU Dott. . Persona_1
Con vittoria, per delle spese e dei compensi professionali del primo grado, così Parte_1
riformata anche sul punto la sentenza di primo grado, e con vittoria delle spese e dei compensi professionali anche del secondo grado di giudizio”.
Per parte appellata: “Confermare l'impugnata sentenza con vittoria di onorari diritti ed accessori del grado a favore del procuratore antistatario”.
IN FATTO
1. nonché e proponevano Controparte_1 Controparte_1 CP_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1442/16 del Tribunale di Forlì, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido della somma complessiva di € 53.932,70, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a favore della in relazione a Controparte_4
pagina 2 di 6 un rapporto di conto corrente intercorso con la società ingiunta, chiedendo dichiararsene la nullità e inefficacia e spiegando domanda riconvenzionale per sentir accertare l'indebita applicazione di interessi usurari, valute non pattuite, mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali e dei tassi sostitutivi, indebito anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni sostitutive e spese non pattuite, con conseguente rideterminazione del saldo.
2. Si costituiva , contestando integralmente l'opposizione. Pt_1
3. Espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 199/2019 il Tribunale di Forlì revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la nullità ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. del tasso di interessi, e condannava gli opponenti a pagare a la minor somma di € 23.623,88, Parte_1
oltre interessi legali dal 9.8.2016 al saldo, compensando tra le parti le spese di lite.
4. ha impugnato la suddetta sentenza;
hanno resistito gli appellati. Pt_1
Trattenuta una prima volta la causa in decisione, la Corte ha ritenuto la necessità di rinnovare la c.t.u. rimettendola pertanto in istruttoria.
All'esito, all'udienza cartolare del 21.6.2024 la causa è stata nuovamente posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo parte appellante deduce la nullità e inutilizzabilità della c.t.u. contabile espletata in primo grado non avendo gli attori mai prodotto in giudizio i decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia, con conseguente infondatezza delle domande degli originari attori opponenti per difetto di prova.
6. Con il secondo motivo deduce la nullità ed erroneità della decisione del tribunale di acquisire d'ufficio i decreti ministeriali di rilevamento dei tassi soglia, con violazione dell'art 113 c.p.c.
7. Con il terzo motivo deduce la erroneità della sentenza di primo grado laddove ha affermato che la
“maggiorazione per andamento anomalo” rappresenti un interesse corrispettivo da ricomprendersi nel calcolo del TEG.
8.Con il quarto motivo chiede la rinnovazione della c.t.u.
5. Con il quinto motivo censura, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi, la statuizione sulle spese di lite, che dovrebbero porsi a carico della parte appellata.
6. Preliminarmente deve darsi atto che nelle proprie conclusioni all'udienza dell'11.6.2024 l'appellante ha rinunciato ai primi due motivi di impugnazione.
7. Ciò posto, il terzo e il quarto motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Oggetto del presente giudizio è il contratto di conto corrente ordinario aperto in data 7.1.2009, intercorso tra la e , assistito da un affidamento di € 100.000,00. Pt_1 CP_1
pagina 3 di 6 Al riguardo, l'appellante banca lamenta che il primo giudice abbia erroneamente affermato che la maggiorazione per andamento anomalo costituisca una remunerazione per la banca e che, in quanto tale, rappresenti un interesse corrispettivo da ricomprendersi nel calcolo del TEG.
In proposito deve ritenersi che, al contrario, la suddetta “maggiorazione per andamento anomalo”, consistente in uno spread da sommare ai tassi pattuiti (in presenza di scoperto su conti non affidati e/o di sconfinamenti oltre il fido accordato di durata superiore a 10 giorni di calendario anche non consecutivi verificatisi nei tre mesi precedenti l'ultimo mese del trimestre solare) non sia computabile quale voce degli interessi corrispettivi, ma sia piuttosto assimilabile agli interessi di mora i quali, diversamente dai primi, hanno natura di penale per l'inadempimento (vedi Cass., n. 31615/2021), e pertanto meramente eventuali.
8. Come è noto, con riferimento alla verifica dell'usurarietà degli interessi moratori, le S.U. hanno precisato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del
2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.)” (Cass., n. 19597/2020; conforme Cass., n. 16526/2024).
In particolare, per ciò che qui interessa, si rileva che con il D.M. entrato in vigore il 1° gennaio 2009 veniva stabilito che “i tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'AL e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di
pagina 4 di 6 intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
9. Ciò posto il perito d'ufficio, tenuto conto dei principi e criteri sopra richiamati, ha accertato che nel corso del rapporto oggetto di causa sono intervenute plurime modifiche delle condizioni contrattuali e che, in particolare, con la variazione unilaterale del 10.4.2009 è stato pattuito un tasso di interessi
(utilizzi oltre il fido) del 13,50% a fronte di un tasso soglia - riferibile alle operazioni per aperture di credito (classe oltre € 5.000,00) - pari al 12,93%, e quindi superiore a quest'ultimo.
In proposito deve ritenersi che, qualora per effetto dello jus variandi il tasso applicato superi quello soglia debba essere applicata la disciplina di cui all'art. 1815 c.c. a decorrere dal momento in cui ha avuto efficacia la modifica contrattuale che ha generato il superamento e sino a nuova variazione contrattuale che riporti il TEG del singolo contratto entro i limiti del tasso soglia usura.
Il c.t.u. ha pertanto correttamente provveduto ad applicare l'art. 1815 c.c. (azzeramento degli interessi) nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza (10.04.2009) delle modifiche previste nel documento denominato “proposta di modifica unilaterale” dell'11.03.2009 e quella di decorrenza delle modifiche
(01.06.2009) previste nel documento denominato “proposta di modifica unilaterale” del 30.04.2009, che ha riportato il taso entro soglia.
Ha quindi rielaborato i movimenti del rapporto di conto corrente, mantenendo invariate la depurazione dall'effetto valuta, l'espunzione delle commissioni connesse al fido non pattuite o non conformi alle pattuizioni o difformi dai parametri di legge, l'espunzione delle spese non pattuite operate dal c.t.u. di primo grado, in quanto non oggetto di contestazione in sede di gravame.
All'esito delle suddette operazioni, è risultato che il saldo finale rielaborato del c/c n. 1832380 risulta a debito per il correntista per l'importo di € 39.637,92. CP_1
10. L'appello va pertanto accolto, con rideterminazione della somma dovuta dagli odierni appellanti nella misura accertata dal c.t.u.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello va operata una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con condanna della parte appellata a rifondere i due terzi degli onorari professionali e relativi accessori all'appellante e compensazione del restante terzo.
Le spese di c.t.u. vanno poste per due terzi a carico di parte appellata e per un terzo a carico di parte appellante.
.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in conseguente riforma della sentenza n. 199/2019 del Tribunale di Forlì, condanna parte appellata al pagamento a favore dell'appellante dell'importo di € 39.637,92, oltre interessi legali dal 9.8.2016 al saldo, nonché a rifondere all'appellante due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in € 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 8.400,00 per compensi di avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, compensando il restante terzo.
Pone le spese di c.t.u. per due terzi a carico di parte appellata e per un terzo a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 30.4.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente
dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 6 di 6