Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Brindisi n. 737 del 4.5.2022 Oggetto: ricostruzione carriera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Corbascio Maria Grazia Consigliere
Avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di pubblico impiego, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Elena De Parte_1
Bacci, e presso la medesima elettivamente domiciliata
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1
Distrettuale dello Stato di Lecce,
APPELLATO
All'udienza del 27.11.2024, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.11.2017, dipendente a tempo indeterminato Parte_1 dell' a decorrere dal 3.12.2012, si rivolgeva al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di CP_1
Brindisi, allegando di essere stata impiegata presso l' in forza di un contratto a termine ed in CP_1
precedenza presso il Ministero dell'Ambiente a far data dal 2003, inizialmente in forza di un contratto di collaborazione professionale e successivamente in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) e con contratto a tempo determinato, più volte prorogato e da ultimo in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co), ed al riguardo chiedeva vedersi riconosciuta l'anzianità pre-ruolo a tutti i fini giuridici ed economici con conseguente
1
pagamento delle somme in atto quali differenze retributive dovute alla ricostruzione di carriera, anche ai fini giuridici con tutte le conseguenze ai fini dell'inquadramento di fascia, ai fini pensionistici ed ai fini del trattamento di fine rapporto con interessi dal fatto al soddisfo.
Si costituiva tempestivamente, con memoria, l' che contestava il ricorso introduttivo, CP_1
chiedendone il rigetto. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva in merito ai rapporti di lavoro intervenuti con il Ministero dell'Ambiente e la prescrizione quinquennale del credito.
Con sentenza n. 737/2022 pubblicata il 4/5/2022, il Giudice adito rigettava la domanda e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il Parte_1
31.10.2022, deducendo tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante sollecita la Corte adita a disporre il rinvio pregiudiziale di interpretazione innanzi alla CG in merito al seguente quesito: “se la Repubblica italiana e, in particolare le sue amministrazioni debbano prendere in considerazione l'esperienza professionale e
l'anzianità acquisite da un lavoratore in un'altra amministrazione dello Stato in analogia con quanto stabilito degli artt. 39 CE e 7, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione deli lavoratori”.
A fondamento della richiesta, l'appellante deduce di aver lavorato per il
[...]
dal 2003 al 2011 in attività analoghe a quelle per le quali è stata assunta Controparte_2 presso l' . Nel corso di tali anni la ricorrente ha sviluppato le proprie competenze e la propria CP_1 professionalità della quale si è avvalso l' stessa al momento dell'assunzione. CP_1
A seguito dell'affermazione da parte del Giudice di primo grado del difetto di legittimazione passiva dell' , in relazione a quel periodo lavorativa, l'appellante ha richiamato i principi della Carta CP_1
Europea dei Diritti dei Ricercatori, che raccomandano che i periodi di lavoro presso altri Enti vengano considerati al fine della ricostruzione dell'anzianità maturata proprio al fine di salvaguardare la professionalità del lavoratore. In particolare, la ha richiamato la decisione della Corte di Pt_1
Giustizia Europea del 26.10.2006, n. C-371/04, emessa nei confronti della Repubblica italiana per non aver preso in considerazione l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da un lavoratore in un altro Stato membro, dichiarando che lo Stato italiano “è venuto meno agli obblighi incombenti in forza degli artt. 39CE e 7, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione deli lavoratori”.
Ad avviso dell'appellante il medesimo principio deve essere affermato nell'ipotesi in cui l'attività in ambiti analoghi è stata svolta – come nel caso di specie – non già in diversi stati membri, ma in favore
2 di diverse amministrazioni dello Stato, onde la necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla CG sul quesito innanzi trascritto.
Con il secondo motivo di appello, la Dott.ssa insisteva nella richiesta di riconoscimento Pt_1 dell'anzianità maturata in con il contratto a tempo determinato. CP_1
Sul punto, dopo aver affermato che “il giudice di primo grado ritiene che l' avrebbe CP_1 riconosciuto l'anzianità maturata a tempo determinato in considerazione del fatto che l'appellante è stata inquadrata in un livello e profilo superiore rispetto a quello previsto dal bando di concorso”, obietta che “è vietato, nella pubblica amministrazione, attribuire un livello diverso e superiore rispetto a quello per il quale si è concorso;
non è quindi immaginabile che l' abbia riconosciuto CP_1 all'appellante un profilo (tecnologo) sulla base dell'anzianità essendo, invece, chiaro che tale attribuzione è frutto di precise norme contrattuali”.
Conseguentemente, la sua “assunzione come tecnologo non dipende dal riconoscimento dell'anzianità pregressa ma è diretta conseguenza di quanto stabilito dall'art. 16 del CCNL 2006 –
2009”.
Precisa ancora l'appellante che “...nonostante l'assunzione all'8 livello l'appellante ha sempre svolto mansioni tipiche del tecnologo (livello 9) come risulta dalla documentazione depositata ma anche da tutta la vicenda contrattuale (vedi CCNL allegati) che nel tempo ha portato, attraverso procedure e modalità semplificate, la ricollocazione naturale verso i profili del livello 9 del personale del livello
8”.
Richiamato il proprio curriculum professionale e i vari incarichi svolti con i contratti a tempo determinato, evidenziando la corrispondenza delle mansioni attribuitele, l'appellante sostiene che
“…il profilo di funzionario è stato equiparato – nel 2010 – a quello di ricercatore/tecnologo CP_1 degli EPR e tanto basterebbe a giustificare il riconoscimento dell'anzianità maturata a tempo determinato dalla dott.ssa in quanto sono presenti i requisiti dello stesso profilo e delle Pt_1
medesime mansioni. Ma anche a voler ragionare diversamente occorre chiarire che non costituisce ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4 della direttiva, nemmeno il diverso profilo rivestito dal lavoratore a tempo determinato rispetto a quello di assunzione qualora le mansioni restino le medesime”.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha insistito nella richiesta di riconoscimento dell'anzianità maturata per l'intero periodo dal 2003 al 2012 (anno di assunzione a tempo indeterminato), alla luce di quanto evidenziato nei precedenti motivi di appello ed in virtù della
Direttiva 1999/70/CE e del Regolamento CEE sulla libera circolazione dei lavoratori.
In conclusione, l'appellante ha chiesto: “In via preliminare, disporre rinvio pregiudiziale di interpretazione innanzi alla CG in merito al presente quesito: se la Repubblica italiana e, in
3 particolare le sue amministrazioni debbano prendere in considerazione l'esperienza professionale e
l'anzianità acquisite da un lavoratore in un'altra amministrazione dello Stato in analogia con quanto stabilito degli artt. 39 CE e 7, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione deli lavoratori”. Nel merito, accertarsi e dichiararsi a) il diritto soggettivo della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio pre-ruolo dal 2003 e sino alla stipula del contratto a tempo indeterminato o, in subordine dal primo contratto a tempo determinato presso l' a tutti i fini giuridici ed economici con conseguente obbligo dell' CP_1 CP_1
CP_ di procedere alla ricostruzione di carriera;
b) condannare di conseguenza l' convenuto al pagamento delle somme in atto ovvero in quella maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, quali differenze retributive dovute ed alla ricostruzione di carriera dei ricorrenti anche ai fini giuridici con tutte le conseguenze ai fini dell'inquadramento di fascia, ai fini pensionistici ed ai fini del trattamento di fine rapporto con interessi dal fatto al soddisfo;
c) dichiarare l'illegittimità del comportamento della convenuta amministrazione;
d) condannarsi la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del proprio procuratore antistatario”.
Con memoria del 2.1.2024, si è costituita l' contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
In via preliminare, l'ente appellato ribadisce l'eccezione di prescrizione quinquennale delle richieste di tipo economico formulate dall'appellante, evidenziando come il primo atto interruttivo della prescrizione è la diffida inviata in data 4/12/2015 dalla all'Agenzia. Pt_1
In relazione al primo motivo di appello, l' contesta l'affermazione della in ordine al CP_1 Pt_1 controllo esercitato dal Ministero dell'Ambiente sull' . Chiarisce sul punto che l' è stato CP_1 CP_1
posto sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica oggi Controparte_4
ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito,
[...]
con modificazioni, in Legge 16 dicembre 2022, n. 204, mentre in precedenza e, pertanto, in costanza del giudizio di prime cure l' era sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, ai CP_1 sensi dell'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n.
221.
Sicchè, nel periodo in cui l'appellante aveva collaborato con l' lo stesso ente era vigilato dal CP_1
Ministero dello Sviluppo Economico.
In relazione al secondo motivo di gravame, attinente al riconoscimento dell'anzianità maturata in con il contratto a tempo determinato, parte appellata ne deduce l'infondatezza in fatto e diritto CP_1 ribadendo che l' è stata titolare di un unico contratto di lavoro a tempo determinato con la CP_1
dott.ssa relativo al periodo che intercorre tra il 2/05/2011 ed il 2/12/2012 e che, in virtù di Pt_1 tale contratto a tempo determinato, “l'Agenzia ha già provveduto a riconoscere e valorizzare l'attività prestata dalla ai fini della ricostruzione di carriera”. Pt_1
4 Alla stessa è stata attribuita la fascia stipendiale 2 del III livello con decorrenza 1° dicembre 2015 e la fascia stipendiale 3 del medesimo livello III con decorrenza 1° dicembre 2020.
Aggiunge l'Eena che “quanto all'esperienza maturata dalla ricorrente prima dell'assunzione in
va rammentato che per la partecipazione al concorso Rif. 07/2010 (pos. A/a), era CP_1 espressamente richiesto il possesso della laurea e l'esperienza lavorativa post-lauream di due anni.
I titoli e l'esperienza dichiarati dalla Dr.ssa in sede di domanda di partecipazione al Pt_1
concorso sono stati valutati sia ai fini del possesso dei requisiti richiesti, in mancanza dei quali, la stessa sarebbe stata esclusa dalla partecipazione alla procedura, sia ai fini dell'attribuzione di punteggio. Così è stata riconosciuta l'esperienza pre-ruolo in fase di reclutamento, secondo quanto previsto dall'art. 84 comma 5, del CCNL IR 2016-2018”.
In relazione alla lamentata violazione del “divieto di discriminazione” fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato attuato con la Direttiva UE n. 1999/70, l' ribadisce che il contratto CP_1
individuale della ricorrente a tempo indeterminato prevede che l'anzianità di servizio decorre dal momento dell'assunzione e che l'accertamento sulla violazione del divieto indicato deve essere effettuato sulla base del contenuto della clausola 4 dell'Accordo Quadro citato.
Aggiunge poi parte appellata che, affinchè possa dirsi violato il divieto di discriminazione di cui innanzi è necessario che l'interessato alleghi e provi che “l'attività lavorativa svolta…con il contratto
a termine sia stata uguale o comunque paragonabile a quella dei colleghi che, assunti a tempo indeterminato, vantano ora un'anzianità di servizio maggiore ovvero l'inesistenza di particolari modalità nel rapporto di lavoro o nelle assunzioni tali da giustificare la diversità. La circostanza relativa alla mancanza di allegazione e prova, come anche più sopra evidenziato, è particolarmente rilevante nel caso in oggetto. Nel caso in oggetto, infatti, risultano del tutto assenti le necessarie allegazioni relative alla presenza delle condizioni ed all'attività concretamente svolta dalla ricorrente prima e dopo l'assunzione a seguito dei due differenti concorsi e ciò anche con riferimento alla diversità di condizioni e trattamento rispetto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato”.
In relazione alla richiesta di rinvio pregiudiziale di interpretazione innanzi alla CG , l' ha CP_1
richiamato i principi della S.C. , secondo cui il passaggio del dipendente pubblico ad un altro ente per la vincita del concorso pubblico non costituisce un trasferimento, ai fini della conservazione dell'anzianità di servizio.
Per la Cassazione nel caso di specie ricorre, invece, una ipotesi di passaggio tra ruoli di diverso comparto per effetto del superamento di un pubblico concorso, che non comporta il mantenimento dell'anzianità di servizio, ove non espressamente previsto nel bando di concorso.
5 In conclusione, l' ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento CP_1
delle spese di questo grado.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata.
Va preliminarmente esaminato il primo motivo di gravame, contenente la sollecitazione alla Corte di disporre il rinvio pregiudiziale alla CG in ordine al seguente quesito: “se la Repubblica italiana
e, in particolare le sue amministrazioni debbano prendere in considerazione l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite da un lavoratore in un'altra amministrazione dello Stato in analogia con quanto stabilito degli artt. 39 CE e 7, n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione deli lavoratori”.
Va osservato che dal tenore del motivo di gravame, si può affermare che l'appellante non contesti l'affermazione del primo Giudice in ordine al difetto di legittimazione passiva dell' , quale ente CP_1
distinto dal Ministero dell'Ambiente – oggi – Controparte_4
presso il quale si era svolto il precedente rapporto di lavoro con la Pt_1
Ed invero, al fine di affermare il suo diritto al riconoscimento dell'anzianità lavorativa, anche per il periodo c.d. di pre-ruolo, pur insistendo genericamente nella tematica del controllo esercitato dal
Ministero sull' , l'appellante ricorre ai principi comunitari in tema di libera circolazione dei CP_1
lavoratori cittadini degli Stati membri
Come rilevato dalla Difesa Erariale, si tratta di una richiesta formulata per la prima volta in grado di appello, ma la stessa non sconta problemi di inammissibilità o tardività, essendo facoltà/dovere del
Giudice, in ogni stato e grado del giudizio, quello di formulare quesiti pregiudiziali alla Corte di
Giustizia.
Anzi, a ben vedere, i commi secondo e terzo dell'art. 267 del TFUE distinguono due ipotesi di rinvio: quello in cui le questioni pregiudiziali vengono sollevate da organi giurisdizionali le cui decisioni siano soggette ad impugnazione e quelle sollevate da organi giurisdizionali di ultima istanza, stabilendo che, mentre nel primo caso il giudice ha la mera facoltà di sollevare la questione presso la
CG nel secondo caso ha l'obbligo.
Già questa previsione rende evidente come non si ponga alcuna questione di tardività/ammissibilità della richiesta di parte appellante.
6 Continuando l'esame dell'art. 267 del TFUE, lo stesso attribuisce alla CG la competenza a pronunciarsi, in seguito a richiesta di un organo giurisdizionale di uno stato membro, “a) sull'interpretazione dei trattati” e “b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.”
Il rinvio pregiudiziale, tuttavia, può essere sollevato solo qualora la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente avanti gli organi interni, non invece nei casi in cui nulla aggiungerebbe alla questione interna l'interpretazione o la validità della norma europea.
Ad avviso della Corte, nel caso di specie non sussistono i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale, in quanto a differenza del caso indicato da parte appellata, non si verte in un'ipotesi di applicazione dell'art. 7 n. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612.
La norma in questione, infatti, regola la libera circolazione dei lavoratori europei, stabilendo in particolare che “Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri
Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato”.
Senonchè, già dall'interpretazione letterale della norma non appare possibile la sua applicazione all'ipotesi, come quella in esame, in cui la lavoratrice ha operato sempre all'interno del proprio paese di origine, e si pone, quindi, il diverso problema dei rapporti fra diverse amministrazioni dello stesso
Stato in relazione al passaggio dei lavoratori dall'una all'altra (o alle altre) amministrazioni.
E sul punto, come correttamente osserva l' , la S.C. si è pronunciata, distinguendo i casi in cui CP_1
l'accesso al nuovo impiego faccia seguito alla partecipazione ad un concorso, da quella – qui non ricorrente – in cui il passaggio del lavoratore avvengo in via diretta, come nell'ipotesi della mobilità
o del trasferimento.
In un'ipotesi assimilabile a quella qui in esame, la S.C. ha affermato il principio secondo cui: “il passaggio di un dipendente pubblico da un comparto all'altro, a seguito di concorso pubblico, non è equiparabile, ai fini della conservazione dell'anzianità di servizio, al trasferimento interno all'amministrazione, dal momento che, mentre quest'ultimo è disposto per soddisfare esigenze dell'amministrazione, nel primo caso il passaggio consegue alla libera decisione del dipendente di sottoporsi al concorso in posizione di parità con gli altri concorrenti” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Ordinanza, 02/03/2020, n. 5677; cfr per analogia anche: Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
02/11/2021, n. 31123).
7 Sicchè, appare condivisibile quanto sostenuto dall' e cioè che nel caso di specie ricorre una CP_1
ipotesi di passaggio tra ruoli di diverso comparto per effetto del superamento di un pubblico concorso, che non comporta il mantenimento dell'anzianità di servizio, non espressamente previsto nel bando di concorso.
Non è contestato che nel caso di specie l'assunzione della Dott.ssa nell' avvenne a Pt_1 CP_1
seguito della partecipazione ad un concorso, in cui la precedente attività lavorativa presso gli uffici del Ministero costituiva soltanto titolo ai fini del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, ma non avvenne un passaggio diretto per mobilità o per altre differenti ipotesi, che consentissero il mantenimento dell'anzianità di servizio. Né tanto meno il bando di concorso prevedeva il mantenimento dell'anzianità.
Sicchè, anche per questa ragione, ad avviso della Corte, non sussistono i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla CG come richiesto dall'appellante, posto che in tanto lo stesso può essere sollevato in quanto la questione sia indispensabile per la risoluzione della controversia pendente avanti gli organi interni. Situazione che non ricorre nel caso qui in esame.
Si osserva, infine, che l'appellante non ha dimostrato che le mansioni svolte presso il Ministero dell'Ambiente fossero corrispondenti a quelle svolte presso l' , dapprima con il contratto di CP_1
lavoro a tempo determinato e poi con il contratto a tempo indeterminato.
Nel ricorso introduttivo, la si limita a richiamare la documentazione attinente i rapporti di Pt_1
lavoro autonomo (Co.Co.Co. e diversi), nonché a tempo determinato, con il Ministero dell'Ambiente, senza indicare espressamente le mansioni svolte, la cui individuazione non è consentita neppure dalla lettura delle documentazione prodotta.
L'impossibilità di comparare le mansioni svolte dapprima nei rapporti con il Ministero e poi con l costituisce ulteriore elemento impeditivo di fare applicazione dei principi sulla non CP_1
discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999.
Ed invero, se può affermarsi come si legge in sentenza (v. pag. 4) che non vi è contestazione circa la corrispondenza delle mansioni fra il primo periodo di lavoro (a tempo determinato) e il secondo (a tempo indeterminato) con l' (unico rapporto preso in esame dal primo Giudice, stante la CP_1
declaratoria di difetto di legittimazione passiva di per il periodo precedente), altrettanto non CP_1
può dirsi con riferimento a quelle relative ai rapporti intercorsi fra il 2003 e il 2011 con il Ministero dell'Ambiente, posto che nel ricorso introduttivo non vi è specifica indicazione delle mansioni concretamente svolte nel primo periodo.
8 Passando al secondo motivo di appello, la motivazione della sentenza impugnata appare esaustiva e pienamente condivisibile.
Invero, deve condividersi l'affermazione del Tribunale di Brindisi secondo cui l'esperienza lavorativa relativa al contratto a termine iniziato il 2/05/2011 e conclusosi il 2/12/2012, della Dott.ssa Pt_1
è stata presa in considerazione al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, tanto che la stessa
è stata inquadrata quale Tecnologo, profilo e livello superiore rispetto a quello previsto dal bando di concorso di Funzionario.
Ciò ha concretamente determinato l'inserimento dell'appellante in un percorso di carriera paritario rispetto agli altri colleghi di pari livello e pari anzianità.
E neppure nell'atto di appello appare indicato in concreto quale trattamento pregiudizievole e/o discriminatorio sarebbe stato posto in essere nei confronti dell'appellante connessa alla pregressa esperienza lavorativa relativa al contratto a termine.
Deve convenirsi, dunque, con parte appellata che, pur in assenza di uno specifico diritto della Pt_1 sancito da norma di legge, l' ne ha valorizzato l'esperienza pregressa. CP_1
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza della CG, affinché possa farsi applicazione della
Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul “divieto di discriminazione” fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, è necessaria la verifica che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
Tali differenze possono riguardare l'assunzione di dipendenti pubblici temporanei rispetto a quelli di ruolo, ovvero alle qualifiche richieste e alla natura delle mansioni, che potrebbero determinare una disparità di trattamento nelle condizioni di lavoro, salvo che la disparità non risulti giustificata dalla necessità di tener conto di ragioni oggettive relative al rapporto di lavoro che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il dipendente pubblico temporaneo e il suo datore di lavoro.
Vuol dirsi che la discriminazione non è automatica, ma impone una valutazione in concreto da parte del giudice che accerti, per un verso, l'esistenza di condizioni discriminatorie, e, per altro verso,
l'insussistenza di ragioni oggettive, che potrebbero giustificare il diverso trattamento.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio l'odierna appellante non ha allegato la presenza di condizioni di discriminazione rispetto ai propri colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato.
In definitiva, l'appello non può trovare accoglimento.
9 Le spese di questo grado, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM. n.
55/2014, seguono la soccombenza.
La Corte, infine, rileva che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.10.2022 da nei confronti di , avverso la sentenza del 4.5.2022 del Tribunale Parte_1 CP_1 di Brindisi così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori e rimborso spese forfetarie, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 27.11.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott. Gennaro Lombardi
10