Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 448 / 2024
promossa da
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
PREDEN giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
SERGIO PREDEN, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 19.09.2023 con cui veniva richiesta la CP_1
restituzione dell'importo pari ad euro 23.475,99 per il periodo dal 26.06.2020 al 07.07.2022
quale pagamento non dovuto sulla prestazione NASPI n. 942727/2020; il ricorrente precisava di essere stato disoccupato circa 3 anni per cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, di essere stato reintegrato nel posto di lavoro con sentenza del Tribunale di
12 mensilità di retribuzione. Eccepiva l'illegittimità della richiesta di indebito e chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando variamente la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Va premesso che il presente giudizio trae origine dalla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'indennità NASpI per il periodo dal 26/06/2020 al 07/07/2022, per una complessiva somma di € 23.475,99.
I fatti non paiono contestati nella loro materialità e sono supportati da idonea prova documentale: il ricorrente, licenziato in data 18 maggio 2020 dalla Banca Popolare
Sant'Angelo, è stato reintegrato con effetti ex tunc con sentenza n. 345/2023, con regolarizzazione della sua posizione contributiva e diritto ad un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità commisurate all'ultima retribuzione globale di fatto.
La questione controversa concerne quindi la sorte della prestazione Naspi a seguito della pronuncia giudiziale che ha annullato il licenziamento e disposto la reintegra.
In punto di diritto, preme anzitutto ricordare che la provvidenza Naspi ha sostituito, in virtù
del d. lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo
2 della legge n. 92 del 2012, per rispondere agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°
maggio 2015. Destinatari di essa sono i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. La prestazione è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione,
almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
L'evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l'involontaria disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di prestazioni del mercato di lavoro (così Corte
Cost. 16/07/1968, n. 103). La sua funzione è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori
(e alle loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione del art. 38 Cost.,
comma 2; la domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non presuppone neppure la definitività del licenziamento e la medesima non è incompatibile con la volontà
di impugnarlo, mentre l'effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dell'atto di recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta fatto costitutivo del diritto alla prestazione, e sul quale non incide la contestazione in sede giudiziale della legittimità del licenziamento (v. anche Cass. n. 5850/1998; Cass. n. 4040/1980).
Soltanto una volta dichiarato illegittimo il licenziamento e ripristinato il rapporto per effetto della reintegrazione, le indennità di disoccupazione possono essere chieste in restituzione dall'Istituto previdenziale, essendone venuti meno i presupposti, così non potendo,
peraltro, le stesse essere detratte, quali aliunde perceptum, dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970 (v. Cass. n. 6265/2000;
Cass. n. 3904/2002; Cass. n. 9109/2007; Cass. n. 9418/2007).
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente, in esecuzione della pronuncia giudiziale, è
stato reintegrato nel posto di lavoro;
tuttavia detta reintegra non è stata piena, ma attenuata,
avendo ricevuto, in applicazione delle prescrizioni della tutela Fornero, non già tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento fino alla effettiva reintegra bensì solo una indennità
corrispondente a 12 mensilità della retribuzione, a fronte di uno stato di disoccupazione durato ben tre anni. Inoltre, di lì a pochi mesi, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione per cui il rapporto pare essere definitivamente cessato. In ipotesi come quella di specie, la ricostituzione giudiziale del rapporto di lavoro con efficacia retroattiva rende insussistente – dal punto di vista prettamente giuridico – il periodo di disoccupazione involontaria che ha giustificato l'erogazione dell'indennità.
Tuttavia, si ricorda, sul punto, quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione, è necessario il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de iure (Cass. n. 28295/2019; Cass. n.
17793/2020 e Cass. n. 24950/2021).
Inoltre, con sentenza n. 24950/2021, ha precisato che: “Deve dunque affermarsi, in applicazione
di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi
nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla
ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la
retribuzione”.
Nel caso di specie, per quel periodo, il ricorrente non ha percepito la retribuzione ma solo un'indennità risarcitoria;
pertanto, non può dirsi che la sua situazione sia stata ripristinata dal punto di vista retributivo.
Tenuto conto che il ricorrente non è stato pienamente reintegrato sotto il profilo retributivo ed ha poi cessato il rapporto di lavoro per effetto del verbale transattivo, lo stesso non è
tenuto a restituire il trattamento di disoccupazione percepito dal 26.06.2020 al 07.07.2022 e conseguentemente si dichiara l'illegittimità della richiesta dell'ente previdenziale datata 19
settembre 2023 afferente la restituzione della indennità Naspi per il predetto periodo.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del diritto di parte ricorrente alla percezione della
NASPI dal 26.06.2020 al 07.07.2022
per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese dall'ente convenuto a titolo di indebito,
pari a euro 23.475,99 relative all'indennità Naspi già elargita nel periodo dal 26.06.2020 al 07.07.2022 con conseguente illegittimità del provvedimento emesso dall'ente previdenziale del 19.09.2023 e con condanna dell'ente alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si CP_1
liquidano in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al
15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 04/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo