TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9809/2022 vertente tra:
D'LI IL
opponente
e
Ifis NPL Investing S.p.A. e per essa la Ifis NPL Servicing S.p.A.
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9809/2022 R.G., vertente tra
D'LI IL, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Filippelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sessa Aurunca, alla Via Garibaldi n. 35, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Ifis NPL Investing S.p.A. e per essa la Ifis NPL Servicing S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli in Napoli, Via Francesco
Crispi n. 62, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 28.11.2022, la Ifis NPL Investing S.p.A. e per essa la Ifis NPL
Servicing S.p.A. – sulla base del D.I. n. 1865/2014, emesso dall'intestato Tribunale in data 30.9.2014,
2 confermato con sentenza n. 3050/2017 del 17.10.2017 – intimava a D'LI IL il pagamento della somma di € 37.404,14, oltre interessi e spese successive.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimata, adducendo a supporto i seguenti motivi:
1. omessa notifica della sentenza n. 3050/2017; 2. mancata dimostrazione della titolarità del credito da parte della intimante;
3. improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
4. non debenza delle somme richieste;
5. usurarietà degli interessi moratori praticati.
Sulla scorta di tali ragioni, concludeva per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio la società intimante che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della opposizione.
All'esito della scadenza dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c., il procedimento – ritenuto maturo per la decisione – veniva rinviato alla data odierna secondo il modello decisionale ex art. 281 sexies
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c. (cfr. ordinanza del 5.3.2024).
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999
n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta in parte nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis ed in parte – con specifico riguardo al dedotto vizio formale di cui al punto 1) sopra indicato – nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., involgendo quomodo della incipienda esecuzione.
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla sua formazione.
Venendo alla gradata disamina delle censure devolute, occorre evidenziare che la dedotta improcedibilità per mancato esperimento della mediazione è priva di pregio: l'art. 5, comma IV del
D.Lgs n. 28/2010 espressamente esclude l'applicazione della disciplina della mediazione ai procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.
3 Quanto alla doglianza di opposizione agli atti (motivo sopra indicato sub 1), si reputa che essa non sia meritevole di accoglimento.
Come accennato, l'intimazione di pagamento si fonda su un provvedimento monitorio divenuto esecutivo per rigetto della opposizione ex art. 645 c.p.c., dacché ai sensi del comma I dell'art. 653
c.p.c., il titolo esecutivo è costituito dal D.I. e, limitatamente alle spese liquidate nell'ambito del giudizio di opposizione Rg n. 169/2015, dalla sentenza n. 3050/2017.
Nel caso in cui con l'opposizione a precetto il debitore neghi l'avvenuta notifica del titolo esecutivo
(nella specie della sentenza resa a definizione della opposizione), oggetto della controversia non è la contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma la difformità del procedimento dallo stesso seguito rispetto allo schema predisposto in astratto dalla legge.
Giova evidenziare che dall'atto di precetto opposto si evince che l'intimazione di pagamento si fonda sul D.I. n. 1865/2014, nonché sulla sentenza n. 3050/2017 resa – si ribadisce – a definizione della opposizione ex art. 645 c.p.c. spiegata altresì dalla odierna opponente, dacché non può dubitarsi dell'avvenuta possibilità per il precettato di identificare senza incertezze i titoli azionati.
Inoltre, l'opposizione di merito proposta dalla parte intimata costituisce prova evidente che la finalità dell'atto di precetto è stata raggiunta, con conseguente sanatoria di eventuali vizi formali (cfr. Cass.
Civ. n. 15378 del 2006).
A ciò si aggiunga, altresì, che la parte istante si è limitata a dolersi dell'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza allegare uno specifico pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/07/2018, n.19105).
Il motivo in esame, per tutto quanto innanzi detto, va dunque respinto.
Per ciò che concerne l'eccepito difetto di titolarità/legittimazione attiva, occorre premettere che il titolo azionato nella presente sede si formava in favore della Danubio s.r.l.; a notificare l'atto di precetto era la Ifis NPL Investing S.p.A. e per essa la Ifis NPL Servicing S.p.A., dichiaratasi cessionaria della Danubio s.r.l. (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione, ove si legge: “… in data 08-11-
2021, la Danubio Unipersonale S.r.l. ha ceduto il proprio credito a IFIS NPL INVESTING S.p.A.”).
Secondo la prospettazione della parte istante mancherebbe la prova della cessione del credito originariamente vantato dalla Danubio unipersonale s.r.l..
A supporto, l'odierna opposta allegava copia della G.U. n. 136 del 16.11.2021, riguardante l'avviso di cessione dei crediti in suo favore ad opera della Danubio s.r.l..
Non si ignora che con riguardo alla valenza da attribuire all'avviso di cessione dei crediti in blocco si sono profilati, nel corso del tempo, due diversi orientamenti: il primo, secondo cui il detto avviso non assolve alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in
4 blocco (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2019)
05-09-2019, n. 22151); ed il secondo che lo ritiene, invece, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr.
Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/12/2017, n. 31188).
Al riguardo, vale richiamare la pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, n. 4277/2023, ove in motivazione si legge: “… va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art.
58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n.
5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito
e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). …”.
La detta pronuncia ha chiarito, ancora una volta, che spetta al giudice la valutazione dell'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione in blocco, ovvero la idoneità di esso avviso a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli.
5 Tale impostazione appare maggiormente coerente con il dettato dall'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, che – quanto agli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo - ha introdotto una disciplina di favore rispetto a quella civilistica, disponendo la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia).
Nella specie, l'avviso di cessione allegato agli atti – che rinvia all'elencazione dei dati indicativi di ciascuno dei crediti inclusi - risultando conforme al c.d. principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB) – si reputa – secondo un prudente apprezzamento – idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito.
Mancando una previsione legislativa che regolamenti il contenuto dell'avviso di cessione, i giudici di legittimità hanno tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione “in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova.
Sotto tale profilo, è stata riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App. Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. n.
5997 del 17 marzo 2006).
Al riguardo, l'opposta ha prodotto copia della comunicazione della cessione notificata alla opponente.
La censura va, pertanto, respinta.
La doglianza di non debenza delle somme richieste, per le ragioni innanzi illustrate, deve essere disattesa: essa muove, infatti, dall'assunto della illegittimità della intimazione di pagamento in ragione della mancata notificazione della sentenza n. 3050/2017.
Parimenti, si reputa vada disattesa la doglianza di usurarietà degli interessi moratori praticati.
In disparte l'assoluta genericità delle sottese argomentazioni, destituite di qualsivoglia supporto probatorio, essa devolve a ben vedere questioni inerenti la formazione del titolo esecutivo, in quanto tali inammissibili nella presente sede, stante la sostanziale definitività degli effetti della ingiunzione di pagamento, derivante appunto dalla esecutività prevista dall'art. 653, comma 1 c.p.c., i cui effetti si traducono nella irretrattabilità delle questioni sia in rito che di merito sollevate nell'ambito della opposizione, tra le quali appunto l'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia (cfr. pag. 2 sentenza).
6 Vale, sul punto, richiamare il consolidato orientamento di legittimità che ha sancito la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione,
Sez. III, n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.”, nonché Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/02/2015, n.
3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”).
Se ne ricavano due assunti: a) il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere - o, come nella specie avvenuto, faceva già valere (con esito negativo)
- nel giudizio ordinario, b) nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi - estintivi sopravvenuti.
Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. Sez. III Sent., 14/10/2011, n. 21293).
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9809/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da D'LI IL;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta
7 che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 3.809,00, di cui
€ 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed €
1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
8
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 9809/2022 vertente tra:
D'LI IL
opponente
e
Ifis NPL Investing S.p.A. e per essa la Ifis NPL Servicing S.p.A.
opposta
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9809/2022 R.G., vertente tra
D'LI IL, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Filippelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Sessa Aurunca, alla Via Garibaldi n. 35, in virtù di procura allegata agli atti;
opponente
e
Ifis NPL Investing S.p.A. e per essa la Ifis NPL Servicing S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli in Napoli, Via Francesco
Crispi n. 62, in virtù di procura allegata agli atti;
opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto notificato in data 28.11.2022, la Ifis NPL Investing S.p.A. e per essa la Ifis NPL
Servicing S.p.A. – sulla base del D.I. n. 1865/2014, emesso dall'intestato Tribunale in data 30.9.2014,
2 confermato con sentenza n. 3050/2017 del 17.10.2017 – intimava a D'LI IL il pagamento della somma di € 37.404,14, oltre interessi e spese successive.
Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimata, adducendo a supporto i seguenti motivi:
1. omessa notifica della sentenza n. 3050/2017; 2. mancata dimostrazione della titolarità del credito da parte della intimante;
3. improcedibilità per mancato esperimento della mediazione;
4. non debenza delle somme richieste;
5. usurarietà degli interessi moratori praticati.
Sulla scorta di tali ragioni, concludeva per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio la società intimante che, contestando l'avverso dedotto, domandava il rigetto della opposizione.
All'esito della scadenza dei termini ex art. 183, VI comma c.p.c., il procedimento – ritenuto maturo per la decisione – veniva rinviato alla data odierna secondo il modello decisionale ex art. 281 sexies
c.p.c. in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c. (cfr. ordinanza del 5.3.2024).
In via preliminare, in punto di qualificazione sub specie juris – compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999
n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574) - la spiegata opposizione va ricondotta in parte nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere in executivis ed in parte – con specifico riguardo al dedotto vizio formale di cui al punto 1) sopra indicato – nell'ambito dell'art. 617 c.p.c., involgendo quomodo della incipienda esecuzione.
Appare opportuno svolgere una precisazione: l'opposizione all'esecuzione (quale è l'opposizione al precetto) è un'azione volta alla contestazione del diritto a procedere in virtù di un determinato titolo esecutivo (cfr. sul punto ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez.
III Sent., 13/07/2011, n. 15363 Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430).
Pertanto, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (ab origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, oppure che tale titolo (rectius la pretesa creditoria in esso consacrata) sia venuta meno o sia stata modificata per fatti successivi alla sua formazione.
Venendo alla gradata disamina delle censure devolute, occorre evidenziare che la dedotta improcedibilità per mancato esperimento della mediazione è priva di pregio: l'art. 5, comma IV del
D.Lgs n. 28/2010 espressamente esclude l'applicazione della disciplina della mediazione ai procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata.
3 Quanto alla doglianza di opposizione agli atti (motivo sopra indicato sub 1), si reputa che essa non sia meritevole di accoglimento.
Come accennato, l'intimazione di pagamento si fonda su un provvedimento monitorio divenuto esecutivo per rigetto della opposizione ex art. 645 c.p.c., dacché ai sensi del comma I dell'art. 653
c.p.c., il titolo esecutivo è costituito dal D.I. e, limitatamente alle spese liquidate nell'ambito del giudizio di opposizione Rg n. 169/2015, dalla sentenza n. 3050/2017.
Nel caso in cui con l'opposizione a precetto il debitore neghi l'avvenuta notifica del titolo esecutivo
(nella specie della sentenza resa a definizione della opposizione), oggetto della controversia non è la contestazione del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, ma la difformità del procedimento dallo stesso seguito rispetto allo schema predisposto in astratto dalla legge.
Giova evidenziare che dall'atto di precetto opposto si evince che l'intimazione di pagamento si fonda sul D.I. n. 1865/2014, nonché sulla sentenza n. 3050/2017 resa – si ribadisce – a definizione della opposizione ex art. 645 c.p.c. spiegata altresì dalla odierna opponente, dacché non può dubitarsi dell'avvenuta possibilità per il precettato di identificare senza incertezze i titoli azionati.
Inoltre, l'opposizione di merito proposta dalla parte intimata costituisce prova evidente che la finalità dell'atto di precetto è stata raggiunta, con conseguente sanatoria di eventuali vizi formali (cfr. Cass.
Civ. n. 15378 del 2006).
A ciò si aggiunga, altresì, che la parte istante si è limitata a dolersi dell'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza allegare uno specifico pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/07/2018, n.19105).
Il motivo in esame, per tutto quanto innanzi detto, va dunque respinto.
Per ciò che concerne l'eccepito difetto di titolarità/legittimazione attiva, occorre premettere che il titolo azionato nella presente sede si formava in favore della Danubio s.r.l.; a notificare l'atto di precetto era la Ifis NPL Investing S.p.A. e per essa la Ifis NPL Servicing S.p.A., dichiaratasi cessionaria della Danubio s.r.l. (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione, ove si legge: “… in data 08-11-
2021, la Danubio Unipersonale S.r.l. ha ceduto il proprio credito a IFIS NPL INVESTING S.p.A.”).
Secondo la prospettazione della parte istante mancherebbe la prova della cessione del credito originariamente vantato dalla Danubio unipersonale s.r.l..
A supporto, l'odierna opposta allegava copia della G.U. n. 136 del 16.11.2021, riguardante l'avviso di cessione dei crediti in suo favore ad opera della Danubio s.r.l..
Non si ignora che con riguardo alla valenza da attribuire all'avviso di cessione dei crediti in blocco si sono profilati, nel corso del tempo, due diversi orientamenti: il primo, secondo cui il detto avviso non assolve alla funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in
4 blocco (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 28/02/2020, n. 5617; Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 24/01/2019)
05-09-2019, n. 22151); ed il secondo che lo ritiene, invece, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi (cfr.
Cass. civ. Sez. III Ord., 13/06/2019, n. 15884; Cass. civ. Sez. I Ord., 29/12/2017, n. 31188).
Al riguardo, vale richiamare la pronuncia della Suprema Corte, Sez. III, n. 4277/2023, ove in motivazione si legge: “… va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, art.
58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n.
5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito
e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200). Alla luce di siffatte, peculiari, caratteristiche dell'istituto, questa Corte ha più volte - con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità - affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr. Cass. 13/06/2019, n. 15884). …”.
La detta pronuncia ha chiarito, ancora una volta, che spetta al giudice la valutazione dell'idoneità asseverativa dell'avviso di cessione in blocco, ovvero la idoneità di esso avviso a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli.
5 Tale impostazione appare maggiormente coerente con il dettato dall'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, che – quanto agli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo - ha introdotto una disciplina di favore rispetto a quella civilistica, disponendo la comunicazione dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia).
Nella specie, l'avviso di cessione allegato agli atti – che rinvia all'elencazione dei dati indicativi di ciascuno dei crediti inclusi - risultando conforme al c.d. principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB) – si reputa – secondo un prudente apprezzamento – idoneo a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito.
Mancando una previsione legislativa che regolamenti il contenuto dell'avviso di cessione, i giudici di legittimità hanno tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione “in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova.
Sotto tale profilo, è stata riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (cfr. Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App. Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (cfr. Cass. n.
5997 del 17 marzo 2006).
Al riguardo, l'opposta ha prodotto copia della comunicazione della cessione notificata alla opponente.
La censura va, pertanto, respinta.
La doglianza di non debenza delle somme richieste, per le ragioni innanzi illustrate, deve essere disattesa: essa muove, infatti, dall'assunto della illegittimità della intimazione di pagamento in ragione della mancata notificazione della sentenza n. 3050/2017.
Parimenti, si reputa vada disattesa la doglianza di usurarietà degli interessi moratori praticati.
In disparte l'assoluta genericità delle sottese argomentazioni, destituite di qualsivoglia supporto probatorio, essa devolve a ben vedere questioni inerenti la formazione del titolo esecutivo, in quanto tali inammissibili nella presente sede, stante la sostanziale definitività degli effetti della ingiunzione di pagamento, derivante appunto dalla esecutività prevista dall'art. 653, comma 1 c.p.c., i cui effetti si traducono nella irretrattabilità delle questioni sia in rito che di merito sollevate nell'ambito della opposizione, tra le quali appunto l'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia (cfr. pag. 2 sentenza).
6 Vale, sul punto, richiamare il consolidato orientamento di legittimità che ha sancito la non permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione (cfr. Cassazione,
Sez. III, n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.”, nonché Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 18/02/2015, n.
3277: “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame.”).
Se ne ricavano due assunti: a) il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere - o, come nella specie avvenuto, faceva già valere (con esito negativo)
- nel giudizio ordinario, b) nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi - estintivi sopravvenuti.
Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. Sez. III Sent., 14/10/2011, n. 21293).
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'opposizione va respinta.
Le spese seguono la soccombenza di parte opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, con applicazione della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 e ss.mm. nella misura del 50% su ciascuna fase, in considerazione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 9809/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da D'LI IL;
• condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti di quella opposta
7 che liquida (al netto della riduzione nella misura indicata in parte motiva) in € 3.809,00, di cui
€ 851,00 per fase di studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria ed €
1.453,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi,
IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 18.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
8