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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.301 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
Avv. GIACOMO PASQUINUCCI (c.f. ) e Avv. ENRICO BERNINI (c.f. C.F._1
), in proprio, elettivamente domiciliati in Livorno presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Enrico Bernini
- ricorrenti -
contro
(P.I. Controparte_1
), (c.f. ), P.IVA_1 Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), e (c.f. C.F._4 Controparte_1 C.F._5
- resistenti contumaci -
in punto a: liquidazione compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo della lite gli Avv. Giacomo Pasquinucci e Enrico Bernini hanno chiesto a questa Corte procedersi alla liquidazione degli onorari ai medesimi spettanti per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 180/2018 RG nanti la Corte di Appello di Cagliari – Sezione
Distaccata di Sassari in favore della resistente 2P di e Controparte_1 Controparte_1 [...]
(infra 2P e della quale , e erano CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
soci).
All'uopo hanno premesso che 1) tra la soc. 2P e il (amministrato da Controparte_3
era intervenuto un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di Controparte_4
restauro conservativo delle parti condominiali;
2) in riferimento a detti lavori, in corso d'opera la appaltatrice aveva emesso una serie di fatture delle quali la penultima era stata pagata soltanto in parte
(con una residua debenza di € 5.400,00), mentre era rimasta in toto impagata l'ultima (di importo pari a € 43921,58); 3) la società aveva, indi, richiesto e ottenuto dal Tribunale di Nuoro un D.I. con il quale era stato ingiunto al Condominio il pagamento della complessiva somma di € 57.821,58; 4) il committente aveva proposto opposizione ex art.645 cpc (nella quale aveva chiesto in limine autorizzarsi la chiamata in causa della amministratrice poi rimasta contumace); 5) all'esito CP_4
Co del giudizio, il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato insussistente il credito azionato dalla e, per l'effetto, revocato il D.I.; in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente,
pronunciato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della ditta opposta ma rigettato la domanda di risarcimento danni;
infine, condannato la 2P alla rifusione delle spese del giudizio in favore del 6) la appaltatrice, avendo interesse a promuovere impugnazione, aveva CP_3
incaricato gli esponenti di introdurre il giudizio di gravame;
7) ad evasione dell'incarico ricevuto, avevano redatto e notificato l'atto di appello;
8) in quel giudizio si erano costituiti sia il CP_5
la 9) il procedimento veniva definito con sentenza n.366/2021 di rigetto dell'interposta
[...] CP_4
impugnazione.
Hanno lamentato che 1) nessuna somma era mai stata loro corrisposta per l'attività resa;
2) la società,
e per essa i legali rapp.ti, neppure avevano mai restituito l'inviato preventivo come contenente la quantificazione degli onorari;
3) pertanto, gli onorari dovevano essere liquidati in base a quanto previsto dal d.m. 55/2014 (vigente al momento della pubblicazione della sentenza) e, pertanto, in complessivi euro 19.895,10 al lordo della ritenuta di acconto (somma da riconoscersi nella misura del
50% in favore di ciascuno dei ricorrenti).
Nessuno si è costituito nell'interesse dei resistenti. *
Ciò detto, la pretesa dei ricorrenti può essere accolta come in appresso.
Risulta per tabulas che la 2P ha conferito agli Avv. Pasquinucci e Bernini l'incarico di interporre, nanti la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Nuoro, n. 569 del 10.10.2017, depositata il 23.10.2017.
I ricorrenti, in adempimento dell'incarico, hanno predisposto l'atto di appello, e hanno presenziato alle udienze in data 24.4.2019 e 30.10.2020 nanti il Giudice di secondo grado;
i medesimi hanno,
infine, provveduto a depositare le memorie ex art.190 cpc.
Orbene, avuto riguardo a quanto precede non può fondatamente contestarsi che lo scaglione tariffario al quale far riferimento per la quantificazione dei compensi dovuti gli odierni ricorrenti è quello ricompreso tra “€ 52.000,00 - € 260.000,00” siccome il gravame ha ad oggetto il riconoscimento delle somme azionate con il procedimento monitorio (v. art.5 del D.M. 55/2014 per cui “nella liquidazione
dei compensi a carico del soccombente il valore della causa … è determinato a norma del codice civile. …. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata …. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”).
In definitiva, pertanto, i compensi dovuti dai resistenti in favore dei ricorrenti – determinati in riferimento ai medi tariffari della tabella di riferimento di cui si è detto, salvo la fase istruttoria determinata nel minimo attesa la natura dell'attività espletata rappresentata dalla partecipazione a due sole udienze – devono essere liquidati in complessivi € 12399,00 (ovvero € 2835,00 per la fase di studio + € 1820,00 per la fase introduttiva;
€ 2884,00 per la fase istruttoria e € 4860,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (ovvero 15% per spese generali, IVA e CPA).
Come da domanda, in favore di ciascuno dei ricorrenti deve essere liquidato il 50% delle somme come sopra determinate.
Sulle stesse sono dovuti gli interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs 231/02 dalla costituzione in mora (8.5.2024)
al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri medi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa per fasi studio e introduttivo;
nei valori mini per la fase istruttoria e per quella decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- liquida in favore dell'Avv. Enrico Bernini la somma di € 6199,50, oltre accessori di legge come sopra individuati e oltre interessi ex D.Lgs 231/02 con decorrenza 8.5.2024 al saldo;
- liquida in favore dell'Avv. Giacomo Pasquinucci la somma di € 6199,50, oltre accessori di legge come sopra individuati e oltre interessi ex D.Lgs 231/02 con decorrenza 8.5.2024 al saldo;
- dichiara tenuti e condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 264,00 per spese e € 3933,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.301 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
Avv. GIACOMO PASQUINUCCI (c.f. ) e Avv. ENRICO BERNINI (c.f. C.F._1
), in proprio, elettivamente domiciliati in Livorno presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Enrico Bernini
- ricorrenti -
contro
(P.I. Controparte_1
), (c.f. ), P.IVA_1 Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), e (c.f. C.F._4 Controparte_1 C.F._5
- resistenti contumaci -
in punto a: liquidazione compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo della lite gli Avv. Giacomo Pasquinucci e Enrico Bernini hanno chiesto a questa Corte procedersi alla liquidazione degli onorari ai medesimi spettanti per l'attività professionale svolta nel procedimento n. 180/2018 RG nanti la Corte di Appello di Cagliari – Sezione
Distaccata di Sassari in favore della resistente 2P di e Controparte_1 Controparte_1 [...]
(infra 2P e della quale , e erano CP_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
soci).
All'uopo hanno premesso che 1) tra la soc. 2P e il (amministrato da Controparte_3
era intervenuto un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di Controparte_4
restauro conservativo delle parti condominiali;
2) in riferimento a detti lavori, in corso d'opera la appaltatrice aveva emesso una serie di fatture delle quali la penultima era stata pagata soltanto in parte
(con una residua debenza di € 5.400,00), mentre era rimasta in toto impagata l'ultima (di importo pari a € 43921,58); 3) la società aveva, indi, richiesto e ottenuto dal Tribunale di Nuoro un D.I. con il quale era stato ingiunto al Condominio il pagamento della complessiva somma di € 57.821,58; 4) il committente aveva proposto opposizione ex art.645 cpc (nella quale aveva chiesto in limine autorizzarsi la chiamata in causa della amministratrice poi rimasta contumace); 5) all'esito CP_4
Co del giudizio, il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato insussistente il credito azionato dalla e, per l'effetto, revocato il D.I.; in accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente,
pronunciato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della ditta opposta ma rigettato la domanda di risarcimento danni;
infine, condannato la 2P alla rifusione delle spese del giudizio in favore del 6) la appaltatrice, avendo interesse a promuovere impugnazione, aveva CP_3
incaricato gli esponenti di introdurre il giudizio di gravame;
7) ad evasione dell'incarico ricevuto, avevano redatto e notificato l'atto di appello;
8) in quel giudizio si erano costituiti sia il CP_5
la 9) il procedimento veniva definito con sentenza n.366/2021 di rigetto dell'interposta
[...] CP_4
impugnazione.
Hanno lamentato che 1) nessuna somma era mai stata loro corrisposta per l'attività resa;
2) la società,
e per essa i legali rapp.ti, neppure avevano mai restituito l'inviato preventivo come contenente la quantificazione degli onorari;
3) pertanto, gli onorari dovevano essere liquidati in base a quanto previsto dal d.m. 55/2014 (vigente al momento della pubblicazione della sentenza) e, pertanto, in complessivi euro 19.895,10 al lordo della ritenuta di acconto (somma da riconoscersi nella misura del
50% in favore di ciascuno dei ricorrenti).
Nessuno si è costituito nell'interesse dei resistenti. *
Ciò detto, la pretesa dei ricorrenti può essere accolta come in appresso.
Risulta per tabulas che la 2P ha conferito agli Avv. Pasquinucci e Bernini l'incarico di interporre, nanti la Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Nuoro, n. 569 del 10.10.2017, depositata il 23.10.2017.
I ricorrenti, in adempimento dell'incarico, hanno predisposto l'atto di appello, e hanno presenziato alle udienze in data 24.4.2019 e 30.10.2020 nanti il Giudice di secondo grado;
i medesimi hanno,
infine, provveduto a depositare le memorie ex art.190 cpc.
Orbene, avuto riguardo a quanto precede non può fondatamente contestarsi che lo scaglione tariffario al quale far riferimento per la quantificazione dei compensi dovuti gli odierni ricorrenti è quello ricompreso tra “€ 52.000,00 - € 260.000,00” siccome il gravame ha ad oggetto il riconoscimento delle somme azionate con il procedimento monitorio (v. art.5 del D.M. 55/2014 per cui “nella liquidazione
dei compensi a carico del soccombente il valore della causa … è determinato a norma del codice civile. …. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata …. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”).
In definitiva, pertanto, i compensi dovuti dai resistenti in favore dei ricorrenti – determinati in riferimento ai medi tariffari della tabella di riferimento di cui si è detto, salvo la fase istruttoria determinata nel minimo attesa la natura dell'attività espletata rappresentata dalla partecipazione a due sole udienze – devono essere liquidati in complessivi € 12399,00 (ovvero € 2835,00 per la fase di studio + € 1820,00 per la fase introduttiva;
€ 2884,00 per la fase istruttoria e € 4860,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge (ovvero 15% per spese generali, IVA e CPA).
Come da domanda, in favore di ciascuno dei ricorrenti deve essere liquidato il 50% delle somme come sopra determinate.
Sulle stesse sono dovuti gli interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs 231/02 dalla costituzione in mora (8.5.2024)
al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri medi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa per fasi studio e introduttivo;
nei valori mini per la fase istruttoria e per quella decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- liquida in favore dell'Avv. Enrico Bernini la somma di € 6199,50, oltre accessori di legge come sopra individuati e oltre interessi ex D.Lgs 231/02 con decorrenza 8.5.2024 al saldo;
- liquida in favore dell'Avv. Giacomo Pasquinucci la somma di € 6199,50, oltre accessori di legge come sopra individuati e oltre interessi ex D.Lgs 231/02 con decorrenza 8.5.2024 al saldo;
- dichiara tenuti e condanna i resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in € 264,00 per spese e € 3933,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni