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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2923 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13517 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, e , nata ad Alcamo (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
04/06/1968 (C.F. ), n.q. di genitori della minore C.F._2 [...]
, nata a [...], in data [...] (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliati in Palermo, via Siracusa n. C.F._3
34, presso lo studio degli Avv.ti Leonardo Di Franco e Giampaolo Galanti che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
nato in [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
, n.q. di erede della IG.ra , C.F._4 Persona_2 nata a [...] in data [...] (C.F. ) e decedu- C.F._5 ta il 26/11/2020;
– parte convenuta contumace –
E
(C.F. , elettivamente domici- Controparte_2 P.IVA_1 liata in Palermo, Via Villaermosa n. 29, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Fo- restieri, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta – OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/03/2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori
[...]
e , entrambi n.q. di genitori della minore Parte_3 Parte_2 [...]
, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Persona_1
Palermo, n.q. di erede della IG.ra Controparte_1 Persona_3
[..
unitamente alla per sentirli condannare in Controparte_2 solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in con- seguenza del sinistro verificatosi in data 13/01/2020, intorno alle ore 14:25.
A tal fine gli attori hanno dedotto che mentre la figlia minore, Persona_4
, rientrando a piedi al termine della giornata scolastica, percorreva il
[...] marciapiede (lato nord) di via Lo Jacono in direzione di via Pipitone Federico, nell'attraversare a piedi l'intersezione con via Vann'Antò, era stata improvvi- samente travolta dall'autovettura Fiat Punto, targata FA216JL, di proprietà e condotta dalla IG.ra , la quale, proveniente dalla via Persona_2
Lo Jacono e svoltando improvvisamente a sinistra per immettersi nella via
Vann'Antò, senza attivare l'indicatore di direzione, aveva colpito la minore che aveva quasi completato l'attraversamento pedonale, facendola rovinare sull'asfalto mentre il piede sinistro rimaneva incastrato sotto la ruota dell'autovettura.
Trasportata a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Cervello di Pa- lermo, alla bambina era stata diagnosticata “frattura scomposta esposta ter- zo distale gamba sx” (cfr. “Doc. 7 verbale Pronto Soccorso” allegato al libello introduttivo).
A causa delle lesioni fisiche, la minore era stata ricoverata presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dello stesso Ospedale e, successi- vamente, sottoposta ad intervento chirurgico per la “riduzione e sintesi della frattura con FEA (fissatore esterno assiale monolaterale) previa trazione sche- letrica” (cfr. “Doc. 8 cartella clinica” allegato all'atto introduttivo).
- 2 - La minore era stata, quindi, dimessa in data 19/01/2020, con diagnosi di
“frattura esposta gamba sx” e prescrizione alla dimissione: “divieto assoluto di carico per almeno 30 giorni” (cfr. “Doc. 9 certificato di dimissione” allegato alla produzione di parti attrici).
Completato l'iter clinico, con PEC del 28/01/2020, gli attori avevano in- viato diffida e richiesta di risarcimento dei danni alla Controparte_2 ed alla IG.ra a mezzo raccomandata a/r.
[...] Persona_2
A seguito dell'apertura del sinistro, in data 07/04/2021 la minore era sta- ta sottoposta a visita medico-legale con il fiduciario, il quale le aveva ricono- sciuto giorni 10 di ITT al 100%; giorni 45 di ITP al 75%; giorni 30 di ITP al
50% e giorni 30 di ITP al 25%, ed un danno biologico dell'8% (cfr. “doc.18 re- lazione medico legale Dott. ” allegata all'atto introduttivo del giudi- Per_5 zio).
In data 15/06/2021 la aveva corrisposto Controparte_2
l'importo di € 16.600,00, che era stato accettato a titolo di acconto sul mag- gior dovuto.
Gli attori hanno invero rappresentato che la minore era stata sottoposta a visita medico-legale presso il consulente di parte, il quale aveva accertato un danno biologico pari all'11%; un periodo di ITA di giorni 85; ITP al 75% di giorni 95; ITP al 50% di giorni 30 ed ITP al 25% di giorni 30 (cfr. “doc.21 re- lazione medico legale CTP Dott. allegata al libello introduttivo). Per_6
Gli attori, quindi, hanno concluso chiedendo: «ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è imputabile ad esclusivo fatto e colpa della IG.ra , proprietaria e conducente della vet- Persona_2 tura FIAT Punto targata FA216JL, assicurata con;
Controparte_2
- per l'effetto, condannare il IG. , nato a [...]_1
l'1/04/1940, c.f. n.q. di erede della IG.ra C.F._4 [...]
(nata a [...] il [...], c.f. e Persona_2 C.F._5 deceduta il 26/11/2020) e la , c.f. Controparte_2 P.IVA_1
e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_2 solido tra loro, al pagamento in favore dei IGg.ri e Parte_1 Parte_2
- 3 - , n.q. di genitori della minore , della complessiva Pt_2 Persona_4 somma di € 39.430,04 (€ 56.030,04 - € 16.600,00 di acconto), per il risarci- mento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti da quest'ultima, come sopra quantificati - oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che si ri- terrà dovuta».
Nella contumacia del convenuto si è costituita in giudi- Controparte_1 zio la contestando la dinamica del sinistro ri- Controparte_2 ferita nell'atto introduttivo e sostenendo che quest'ultimo si sarebbe verifica- to a causa di una condotta imprudente e negligente della minore, la quale, in assenza di strisce pedonali, non aveva prestato la dovuta diligenza nell'attraversare la via Van'Antò, andando così a sbattere contro l'autovettura, che in quel momento stava regolarmente svoltando azionando l'indicatore di direzione.
La Società assicurativa, in via gradata ha contestato anche nel quantum le pretese attoree ed ha chiesto l'accoglimento della domanda nei limiti dell'importo corrispondente ai danni effettivamente subiti dalla minore a causa del sinistro e al netto del contributo causale della stessa danneggiata ai sensi dell'art. 1227, cod. civ ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «1)Preliminarmente prendere atto che l' ha riconosciuto la regola- CP_2 rità della polizza RC inerente la circolazione dell'autovettura FIAT Punto tg. FA
216 JL, appartenete alla sig.ra . 2) Sempre in via pre- Persona_2 liminare ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande attrici, così come formulate in atto di citazione, rigettandole integralmente con il favore delle intere spese di lite. 3) In subordine determinare equamente il reale in- dennizzo da dover eventualmente corrispondere agli istanti, riducendolo op- portunamente in applicazione dell'art.1227 c.c., sulla base delle risultanze processuali, con il rigetto di ogni maggiore, ingiustificata o inammissibile pre- tesa, tenendo conto della somma già corrisposta agli attori n.q. per l'importo di
€. 16.600,00, somma da rivalutare, oltre interessi, alla data dell'emittenda sentenza».
- 4 - Istruita mediante acquisizione documenta e indagine medico-legale affida- ta alla dott.ssa , la causa è stata trattenuta in decisione Persona_7 all'udienza del 17/03/2025 svolta in modalità c.d. cartolare.
Pur in difetto di alcuna eccezione al riguardo, va dato atto d'ufficio della proponibilità della domanda attorea, essendo stata preceduta dalla richiesta risarcitoria di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass. (vedasi richieste risarcitorie pervenute a mezzo PEC in data 28/01/2020 a Controparte_2
e raccomandata a/r del 04/02/2020 a ), dal decorso Persona_2 del termine di moratoria previsto per legge e dalla formulazione dell'offerta risarcitoria.
Venendo al merito, giova anzitutto rammentare che, in tema di danni ar- recati a cose o persone dalla circolazione di un veicolo (nel cui ambito si col- loca, fra le altre, l'ipotesi di investimento di pedone), l'art. 2054, comma 1
c.c. pone una presunzione relativa di responsabilità in capo al conducente, di talché, a fronte della prova, da parte del danneggiato, dell'effettiva verifica- zione del sinistro secondo le modalità descritte nel proprio atto introduttivo e della sussistenza di un nesso di causalità fra tale evento e le lesioni lamenta- te, è onere del primo dimostrare, ai fini della prova liberatoria, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con specifico riguardo all'ipotesi dell'investimento di un pedone, la portata di tale onere è stata ulteriormente precisata dalla giurisprudenza di legittimi- tà, che ha più volte ribadito il principio secondo cui “in materia di responsa- bilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investi- mento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti pro- vato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta im- prevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva im- possibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movi- menti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (così, ex
- 5 - plurimis, Cass. Civ. n. 4551/2017 e la più recente Cass. Civ. 9856/2022).
Nella specie, l'onere incombente su parte attrice può ritenersi certamente assolto, avendo le circostanze allegate in citazione trovato puntuale riscontro nel compendio documentale versato in atti e, segnatamente, nel rapporto re- datto dalle Autorità intervenute sul luogo dell'incidente (cfr. “Doc. 2 rapporto di incidente stradale” redatto dalla Polizia Municipale allegato alla citazione)
e nella documentazione medica relativa alla minore (cfr. “Doc. 7 verbale
Pronto soccorso”) nella quale, alla voce anamnesi emerge come dinamica dell'incidente “riferito incidente stradale auto-pedone […]”; alla voce diagnosi emerge “frattura scomposta esposta terzo distale gamba sx”.
Quanto al rapporto redatto dalla P.M., secondo l'orientamento della Su- prema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “Il rapporto di po- lizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di ave- re accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass. n. 20025/16; conforme Cass. n.
22662/2008).
Nel caso di specie, il rapporto conclusivo relativo al sinistro stradale redat- to dal Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Municipale in data
21/02/2020, riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti: “In accordo con gli elementi oggettivi osservati in fase di rilievo, con particolare ri- ferimento alla posizione statica post-urto assunta dall'unico veicolo coinvolto, tenendo conto delle dichiarazioni spontanee rese dai due attori, nonché di un testimone che ha assistito all'evento, la vicenda infortunistica può essere rias- sunto come segue: , alla guida dell'autovettura Fiat Persona_2
Punto tg. FA216JL, percorreva via F. Lo Jacono con direzione di marcia da via
G. Giusti verso via Notarbartolo;
pervenuta all'intersezione con via Vann'Antò, poneva in essere manovra di svolta a sinistra per immettersi in quest'ultima
- 6 - ed in tale circostanza andava ad urtare la minore , la qua- Persona_4 le, nella qualità di pedone, stava nel frattempo effettuando l'attraversamento della carreggiata di via Vann'Antò, da destra verso sinistra rispetto alla dire- zione di marcia dell'autovettura, stando alle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda, nonché dal testimone oculare.
Sempre sulla scorta delle dichiarazioni spontanee acquisite, tenendo conto dell'assenza di danni riscontrati sul veicolo Fiat, è verosimile ritenere che il pedone sia stato urtato con la ruota anteriore sinistra di quest'ultima.
Per quanto attiene alla ricerca della responsabilità in ordine al sinistro de quo, appare in primo luogo importante evidenziare il fatto che la via Vann'Antò
è in atto strada priva di attraversamenti pedonali posti nelle immediate vici- nanze del luogo teatro del sinistro;
inoltre, dalla ricostruzione sopra esposta, tenendo presente la posizione statica in cui l'unica autovettura interessata è stata trovata, appare evidente che il pedone, nelle fasi antecedenti l'urto, avesse già impegnato la carreggiata di via Vann'Antò e quasi ultimato il suo attraversamento, per cui si ritiene che , nel provenire Persona_2 da via F. Lo Jacono, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra, avrebbe dovu- to e potuto accorgersi della presenza del pedone in attraversamento, permet- tendo alla ragazza di raggiungere in sicurezza il lato opposto.
Per quanto detto sopra, si ravvisa nella condotta di guida di Persona_2
la violazione dell'art. 191 cc. 2 e 4 CdS” (cfr. rapporto di incidente
[...] stradale allegato all'atto di citazione).
Invero, l'art. 191 del Codice della Strada, nella formulazione vigente al momento del sinistro, nel disciplinare il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, disponeva, al comma 2, che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.”.
Pertanto, come efficacemente sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimi- tà (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 24472/2014):
a) il pedone può essere ritenuto responsabile del sinistro soltanto quando
- 7 - abbia attraversato la sede stradale in maniera repentina, imprevedibile e tale da consentire al conducente di arrestare la progressione del veicolo o di compiere una manovra alternativa idonea ad evitare l'investimento;
b) la violazione di una regola di condotta (artt. 191 e 192 cod. str.) da par- te del pedone non è di per sé sufficiente a far ritenere la sua colpa esclusiva;
c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone può fondarne un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione della re- sponsabilità risarcitoria del conducente.
Pertanto, di fronte a un'ipotesi di investimento di pedone, il Giudice, nel valutare e quantificare l'esistenza di un concorso tra la colpa del conducente e quella del pedone, deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; accertare in concreto la colpa del pedone;
ridur- re progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducen- te man mano che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass., 28/01/2019, n. 2241; Cass., 4/4/2017, n.
8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Orbene, alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale nonché de- gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta ritiene il Deci- dente che non vi sia traccia di alcun contributo, anche minimo, della minore nella causazione dell'evento e che né il proprietario del veicolo – rimasto con- tumace – né l'impresa assicuratrice abbiano fornito la necessaria prova libe- ratoria di cui all'art. 2054 co. 1 c.c.
Ed infatti, è stato dimostrato che al momento del sini- Persona_4 stro aveva già impegnato la corsia e, come si evince dal rapporto della P.M., sulla scorta delle dichiarazioni rese degli interessati e dal testimone, oltre al posizionamento del veicolo coinvolto, la stessa si stava apprestando a con- cludere l'attraversamento.
Infine, la circostanza che la bambina abbia riportato delle lesioni a seguito dell'investimento è documentata dal referto di Pronto Soccorso versato in atti
(cfr. allegato del fascicolo di parte attrice), da cui emerge che i sanitari dell'ospedale Villa Sofia-Cervello, all'esito di indagini strumentali, le diagno-
- 8 - sticarono un “frattura scomposta esposta terzo distale gamba sx”.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an de- beatur, la domanda formulata dagli attori.
Venendo, quindi, all'accertamento delle conseguenze dannose del sinistro e con riguardo al danno non patrimoniale sofferto, il Tribunale reputa condi- visibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il quale sulla base della do- cumentazione prodotta ed in riferimento a quanto accertato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato le lesioni refertate alla danneg- giata compatibili con la dinamica del sinistro.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 37 (trentasette) di cui giorni 7 (sette) dovuti al ricovero e 30 (trenta) come da indicazione al divieto di carico assoluto sull'arto leso, del periodo di inabilità temporanea assoluta, sia la durata dell'inabilità temporanea parzia- le, quest'ultima suddivisa in giorni 70 al 75%, giorni 40 al 50% e negli ulte- riori giorni 30 al 25%, sia la valutazione del danno biologico permanente re- siduato dal trauma, globalmente stimata nella misura del 9% (nove percen- to), tenuto conto delle lesioni collegate causalmente col sinistro e dei riferi- menti tabellari di cui ai più accreditati barèmes medico-legali in uso.
In considerazione della rilevanza costituzionale del bene (salute) attinto e della conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale che ne è derivato, per la relativa liquidazione (necessariamente equitativa ex. artt. 1226 e 2056
c.c.), trattandosi di lesioni micropermanenti (attestate sulla soglia del 9%), deve farsi applicazione della Tabella richiamata dal quarto comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, da ultimo aggiornata dal D.M.
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Prima di dar conto nel dettaglio dei criteri liquidatori, mette conto ricorda- re che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidi- tà permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura per- centuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad
- 9 - ogni persona;
tali conseguenze possono infatti distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che ab- biano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte conside- rate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali alle- gate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conse- guenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 10912/18; 7513/18).
Ebbene, nell'ambito dei danni derivanti dalla circolazione stradale è il di- ritto positivo che, sostituendosi ai criteri equitativi in uso presso gli Uffici giudiziari, disciplina la quantificazione del danno alla salute: la norma dell'art. 139 cod. ass. trova infatti piena applicazione, essendo stati elaborati i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, così come tro- va piena attuazione il criterio di liquidazione del danno biologico tempora- neo, essendo stato parimenti determinato l'importo spettante per ogni giorno di inabilità assoluta.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare inten- sità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto pre- visto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,
- 10 - fino al 20 per cento.
Tenuto dunque conto della percentuale (9%) di danno attribuita ai postu- mi ormai stabilizzati, del valore punto base, dell'età (anni 12) del danneggia- to all'epoca del sinistro e del corrispondente coefficiente riduttivo, applicato il coefficiente moltiplicatore ed effettuati i calcoli, va innanzitutto liquidato l'importo di euro 19.413,02 in valori attuali, a ristoro del danno da invalidità permanente.
Nel caso di specie, l'importo liquidato a titolo di danno biologico perma- nente non risulta suscettibile di un incremento personalizzante, in mancan- za di puntuali allegazioni circa l'incidenza della menomazione subita sugli aspetti dinamico - relazionali personali o sofferenze psico-fisiche straordina- rie o eccezionalmente più intense rispetto a quelle ordinarie, già contemplate nella determinazione del valore – punto, né è possibile riconoscere l'incremento per la sofferenza morale, in assenza di qualsiasi allegazione in merito.
In aggiunta a quella dovuta a titolo di danno biologico permanente, deve invece essergli liquidata l'ulteriore somma di euro 6.463,08 per il periodo di inabilità temporanea determinato dal C.T.U.
In punto di danno patrimoniale, a parte attrice spetta il ristoro delle spese sanitarie documentate e ritenute congrue e pertinenti dal C.T.U., ammontan- ti ad € 1.024,86, che occorre maggiorare della rivalutazione monetaria, da ciascun esborso all'attualità - secondo gli indici ISTAT FOI costo della vita per tener conto del fattore inflattivo.
Occorre a questo punto osservare che gli importi liquidati a ristoro del danno, pur se determinati in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del de- naro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni cir-
- 11 - ca il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto. Secondo un indirizzo ormai consoli- dato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass.
3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in- teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne. Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa (o da una data intermedia); sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Prima di effettuare il relativo conteggio occorre tuttavia considerare che in data 15/06/2021 la compagnia di Assicurazione convenuta ha corrisposto agli attori la somma di € 16.600,00, trattenuta a titolo di acconto sul mag- gior credito risarcitorio.
Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza della Su- prema Corte ha suggerito due modalità:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi
- 12 - alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pa- gamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione.
Più recentemente, tuttavia, la Corte (sent. 19.3.2014 n. 6347, est. Rossetti
e Cass. 16/03/2018, n.6619 est. Rossetti) ha ritenuto preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del credi- tore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire
(e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non sol- tanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie appli- cando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alter- nativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempe- stivamente adempiuto;
Cass. 18.2.2016 n. 3173) sull'intero credito risarcito- rio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al pagamen- to dell'acconto, e successivamente sulla somma (capitale) pari alla differenza tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito, progressivamente rivalutata fino all'attualità.
L'importo risarcitorio, decurtato della somma già versata, con rivalutazio- ne ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque ad € 7.133,67 per inte-
- 13 - ressi.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum, con applicazione del coefficiente ridut- tivo del 20% in considerazione della natura della controversia e della sempli- cità delle questioni giuridiche controverse.
La spesa occorsa per l'espletata C.T.U. va posta definitivamente in solido a carico dei convenuti.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie si configura astratta- mente una figura di reato, si indica nei soggetti convenuti Controparte_1
e la parte nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_3
l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di disattesa ogni diversa domanda, ec- Controparte_1 cezione e difesa;
in accoglimento delle domande spiegate da Parte_4
[.. e , n.q. di genitori della minore;
Parte_2 Persona_4 condanna e in solido, a Controparte_2 Controparte_1 pagare a parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di
7.133,67 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna e in solido, a Controparte_2 Controparte_1 pagare a parte attrice la somma di € 1.024,86 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, da ciascun esborso all'attualità ed oltre gli in- teressi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di
- 14 - lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 4.061,60 per compensi, oltre
C.U., marca, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura di legge;
pone le spese relative all'espletata C.T.U. a carico dei convenuti in solido;
indica in e in la parte obbligata Controparte_1 Controparte_3 in solido al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di regi- stro
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 01/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 15 -
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13517 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_1
, e , nata ad Alcamo (PA), in [...] C.F._1 Parte_2
04/06/1968 (C.F. ), n.q. di genitori della minore C.F._2 [...]
, nata a [...], in data [...] (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliati in Palermo, via Siracusa n. C.F._3
34, presso lo studio degli Avv.ti Leonardo Di Franco e Giampaolo Galanti che li rappresentano e difendono per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
nato in [...], in data [...] (C.F. Controparte_1
, n.q. di erede della IG.ra , C.F._4 Persona_2 nata a [...] in data [...] (C.F. ) e decedu- C.F._5 ta il 26/11/2020;
– parte convenuta contumace –
E
(C.F. , elettivamente domici- Controparte_2 P.IVA_1 liata in Palermo, Via Villaermosa n. 29, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Fo- restieri, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta – OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 17/03/2025 le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli attori
[...]
e , entrambi n.q. di genitori della minore Parte_3 Parte_2 [...]
, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Persona_1
Palermo, n.q. di erede della IG.ra Controparte_1 Persona_3
[..
unitamente alla per sentirli condannare in Controparte_2 solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in con- seguenza del sinistro verificatosi in data 13/01/2020, intorno alle ore 14:25.
A tal fine gli attori hanno dedotto che mentre la figlia minore, Persona_4
, rientrando a piedi al termine della giornata scolastica, percorreva il
[...] marciapiede (lato nord) di via Lo Jacono in direzione di via Pipitone Federico, nell'attraversare a piedi l'intersezione con via Vann'Antò, era stata improvvi- samente travolta dall'autovettura Fiat Punto, targata FA216JL, di proprietà e condotta dalla IG.ra , la quale, proveniente dalla via Persona_2
Lo Jacono e svoltando improvvisamente a sinistra per immettersi nella via
Vann'Antò, senza attivare l'indicatore di direzione, aveva colpito la minore che aveva quasi completato l'attraversamento pedonale, facendola rovinare sull'asfalto mentre il piede sinistro rimaneva incastrato sotto la ruota dell'autovettura.
Trasportata a mezzo ambulanza presso il P.S. dell'Ospedale Cervello di Pa- lermo, alla bambina era stata diagnosticata “frattura scomposta esposta ter- zo distale gamba sx” (cfr. “Doc. 7 verbale Pronto Soccorso” allegato al libello introduttivo).
A causa delle lesioni fisiche, la minore era stata ricoverata presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica dello stesso Ospedale e, successi- vamente, sottoposta ad intervento chirurgico per la “riduzione e sintesi della frattura con FEA (fissatore esterno assiale monolaterale) previa trazione sche- letrica” (cfr. “Doc. 8 cartella clinica” allegato all'atto introduttivo).
- 2 - La minore era stata, quindi, dimessa in data 19/01/2020, con diagnosi di
“frattura esposta gamba sx” e prescrizione alla dimissione: “divieto assoluto di carico per almeno 30 giorni” (cfr. “Doc. 9 certificato di dimissione” allegato alla produzione di parti attrici).
Completato l'iter clinico, con PEC del 28/01/2020, gli attori avevano in- viato diffida e richiesta di risarcimento dei danni alla Controparte_2 ed alla IG.ra a mezzo raccomandata a/r.
[...] Persona_2
A seguito dell'apertura del sinistro, in data 07/04/2021 la minore era sta- ta sottoposta a visita medico-legale con il fiduciario, il quale le aveva ricono- sciuto giorni 10 di ITT al 100%; giorni 45 di ITP al 75%; giorni 30 di ITP al
50% e giorni 30 di ITP al 25%, ed un danno biologico dell'8% (cfr. “doc.18 re- lazione medico legale Dott. ” allegata all'atto introduttivo del giudi- Per_5 zio).
In data 15/06/2021 la aveva corrisposto Controparte_2
l'importo di € 16.600,00, che era stato accettato a titolo di acconto sul mag- gior dovuto.
Gli attori hanno invero rappresentato che la minore era stata sottoposta a visita medico-legale presso il consulente di parte, il quale aveva accertato un danno biologico pari all'11%; un periodo di ITA di giorni 85; ITP al 75% di giorni 95; ITP al 50% di giorni 30 ed ITP al 25% di giorni 30 (cfr. “doc.21 re- lazione medico legale CTP Dott. allegata al libello introduttivo). Per_6
Gli attori, quindi, hanno concluso chiedendo: «ritenere e dichiarare che la responsabilità del sinistro per cui è causa è imputabile ad esclusivo fatto e colpa della IG.ra , proprietaria e conducente della vet- Persona_2 tura FIAT Punto targata FA216JL, assicurata con;
Controparte_2
- per l'effetto, condannare il IG. , nato a [...]_1
l'1/04/1940, c.f. n.q. di erede della IG.ra C.F._4 [...]
(nata a [...] il [...], c.f. e Persona_2 C.F._5 deceduta il 26/11/2020) e la , c.f. Controparte_2 P.IVA_1
e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_2 solido tra loro, al pagamento in favore dei IGg.ri e Parte_1 Parte_2
- 3 - , n.q. di genitori della minore , della complessiva Pt_2 Persona_4 somma di € 39.430,04 (€ 56.030,04 - € 16.600,00 di acconto), per il risarci- mento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti da quest'ultima, come sopra quantificati - oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che si ri- terrà dovuta».
Nella contumacia del convenuto si è costituita in giudi- Controparte_1 zio la contestando la dinamica del sinistro ri- Controparte_2 ferita nell'atto introduttivo e sostenendo che quest'ultimo si sarebbe verifica- to a causa di una condotta imprudente e negligente della minore, la quale, in assenza di strisce pedonali, non aveva prestato la dovuta diligenza nell'attraversare la via Van'Antò, andando così a sbattere contro l'autovettura, che in quel momento stava regolarmente svoltando azionando l'indicatore di direzione.
La Società assicurativa, in via gradata ha contestato anche nel quantum le pretese attoree ed ha chiesto l'accoglimento della domanda nei limiti dell'importo corrispondente ai danni effettivamente subiti dalla minore a causa del sinistro e al netto del contributo causale della stessa danneggiata ai sensi dell'art. 1227, cod. civ ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «1)Preliminarmente prendere atto che l' ha riconosciuto la regola- CP_2 rità della polizza RC inerente la circolazione dell'autovettura FIAT Punto tg. FA
216 JL, appartenete alla sig.ra . 2) Sempre in via pre- Persona_2 liminare ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto le domande attrici, così come formulate in atto di citazione, rigettandole integralmente con il favore delle intere spese di lite. 3) In subordine determinare equamente il reale in- dennizzo da dover eventualmente corrispondere agli istanti, riducendolo op- portunamente in applicazione dell'art.1227 c.c., sulla base delle risultanze processuali, con il rigetto di ogni maggiore, ingiustificata o inammissibile pre- tesa, tenendo conto della somma già corrisposta agli attori n.q. per l'importo di
€. 16.600,00, somma da rivalutare, oltre interessi, alla data dell'emittenda sentenza».
- 4 - Istruita mediante acquisizione documenta e indagine medico-legale affida- ta alla dott.ssa , la causa è stata trattenuta in decisione Persona_7 all'udienza del 17/03/2025 svolta in modalità c.d. cartolare.
Pur in difetto di alcuna eccezione al riguardo, va dato atto d'ufficio della proponibilità della domanda attorea, essendo stata preceduta dalla richiesta risarcitoria di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass. (vedasi richieste risarcitorie pervenute a mezzo PEC in data 28/01/2020 a Controparte_2
e raccomandata a/r del 04/02/2020 a ), dal decorso Persona_2 del termine di moratoria previsto per legge e dalla formulazione dell'offerta risarcitoria.
Venendo al merito, giova anzitutto rammentare che, in tema di danni ar- recati a cose o persone dalla circolazione di un veicolo (nel cui ambito si col- loca, fra le altre, l'ipotesi di investimento di pedone), l'art. 2054, comma 1
c.c. pone una presunzione relativa di responsabilità in capo al conducente, di talché, a fronte della prova, da parte del danneggiato, dell'effettiva verifica- zione del sinistro secondo le modalità descritte nel proprio atto introduttivo e della sussistenza di un nesso di causalità fra tale evento e le lesioni lamenta- te, è onere del primo dimostrare, ai fini della prova liberatoria, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con specifico riguardo all'ipotesi dell'investimento di un pedone, la portata di tale onere è stata ulteriormente precisata dalla giurisprudenza di legittimi- tà, che ha più volte ribadito il principio secondo cui “in materia di responsa- bilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investi- mento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti pro- vato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta im- prevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva im- possibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movi- menti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (così, ex
- 5 - plurimis, Cass. Civ. n. 4551/2017 e la più recente Cass. Civ. 9856/2022).
Nella specie, l'onere incombente su parte attrice può ritenersi certamente assolto, avendo le circostanze allegate in citazione trovato puntuale riscontro nel compendio documentale versato in atti e, segnatamente, nel rapporto re- datto dalle Autorità intervenute sul luogo dell'incidente (cfr. “Doc. 2 rapporto di incidente stradale” redatto dalla Polizia Municipale allegato alla citazione)
e nella documentazione medica relativa alla minore (cfr. “Doc. 7 verbale
Pronto soccorso”) nella quale, alla voce anamnesi emerge come dinamica dell'incidente “riferito incidente stradale auto-pedone […]”; alla voce diagnosi emerge “frattura scomposta esposta terzo distale gamba sx”.
Quanto al rapporto redatto dalla P.M., secondo l'orientamento della Su- prema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice – “Il rapporto di po- lizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di ave- re accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (in termini la massima di Cass. n. 20025/16; conforme Cass. n.
22662/2008).
Nel caso di specie, il rapporto conclusivo relativo al sinistro stradale redat- to dal Nucleo Infortunistica Stradale della Polizia Municipale in data
21/02/2020, riporta la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti: “In accordo con gli elementi oggettivi osservati in fase di rilievo, con particolare ri- ferimento alla posizione statica post-urto assunta dall'unico veicolo coinvolto, tenendo conto delle dichiarazioni spontanee rese dai due attori, nonché di un testimone che ha assistito all'evento, la vicenda infortunistica può essere rias- sunto come segue: , alla guida dell'autovettura Fiat Persona_2
Punto tg. FA216JL, percorreva via F. Lo Jacono con direzione di marcia da via
G. Giusti verso via Notarbartolo;
pervenuta all'intersezione con via Vann'Antò, poneva in essere manovra di svolta a sinistra per immettersi in quest'ultima
- 6 - ed in tale circostanza andava ad urtare la minore , la qua- Persona_4 le, nella qualità di pedone, stava nel frattempo effettuando l'attraversamento della carreggiata di via Vann'Antò, da destra verso sinistra rispetto alla dire- zione di marcia dell'autovettura, stando alle dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda, nonché dal testimone oculare.
Sempre sulla scorta delle dichiarazioni spontanee acquisite, tenendo conto dell'assenza di danni riscontrati sul veicolo Fiat, è verosimile ritenere che il pedone sia stato urtato con la ruota anteriore sinistra di quest'ultima.
Per quanto attiene alla ricerca della responsabilità in ordine al sinistro de quo, appare in primo luogo importante evidenziare il fatto che la via Vann'Antò
è in atto strada priva di attraversamenti pedonali posti nelle immediate vici- nanze del luogo teatro del sinistro;
inoltre, dalla ricostruzione sopra esposta, tenendo presente la posizione statica in cui l'unica autovettura interessata è stata trovata, appare evidente che il pedone, nelle fasi antecedenti l'urto, avesse già impegnato la carreggiata di via Vann'Antò e quasi ultimato il suo attraversamento, per cui si ritiene che , nel provenire Persona_2 da via F. Lo Jacono, nell'effettuare manovra di svolta a sinistra, avrebbe dovu- to e potuto accorgersi della presenza del pedone in attraversamento, permet- tendo alla ragazza di raggiungere in sicurezza il lato opposto.
Per quanto detto sopra, si ravvisa nella condotta di guida di Persona_2
la violazione dell'art. 191 cc. 2 e 4 CdS” (cfr. rapporto di incidente
[...] stradale allegato all'atto di citazione).
Invero, l'art. 191 del Codice della Strada, nella formulazione vigente al momento del sinistro, nel disciplinare il comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni, disponeva, al comma 2, che “Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.”.
Pertanto, come efficacemente sintetizzato dalla giurisprudenza di legittimi- tà (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 24472/2014):
a) il pedone può essere ritenuto responsabile del sinistro soltanto quando
- 7 - abbia attraversato la sede stradale in maniera repentina, imprevedibile e tale da consentire al conducente di arrestare la progressione del veicolo o di compiere una manovra alternativa idonea ad evitare l'investimento;
b) la violazione di una regola di condotta (artt. 191 e 192 cod. str.) da par- te del pedone non è di per sé sufficiente a far ritenere la sua colpa esclusiva;
c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone può fondarne un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con conseguente riduzione della re- sponsabilità risarcitoria del conducente.
Pertanto, di fronte a un'ipotesi di investimento di pedone, il Giudice, nel valutare e quantificare l'esistenza di un concorso tra la colpa del conducente e quella del pedone, deve: muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; accertare in concreto la colpa del pedone;
ridur- re progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducen- te man mano che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass., 28/01/2019, n. 2241; Cass., 4/4/2017, n.
8663; Cass., 18/11/2014, n. 24472; Cass. 19/2/2014, n. 3964).
Orbene, alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale nonché de- gli elementi di prova acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta ritiene il Deci- dente che non vi sia traccia di alcun contributo, anche minimo, della minore nella causazione dell'evento e che né il proprietario del veicolo – rimasto con- tumace – né l'impresa assicuratrice abbiano fornito la necessaria prova libe- ratoria di cui all'art. 2054 co. 1 c.c.
Ed infatti, è stato dimostrato che al momento del sini- Persona_4 stro aveva già impegnato la corsia e, come si evince dal rapporto della P.M., sulla scorta delle dichiarazioni rese degli interessati e dal testimone, oltre al posizionamento del veicolo coinvolto, la stessa si stava apprestando a con- cludere l'attraversamento.
Infine, la circostanza che la bambina abbia riportato delle lesioni a seguito dell'investimento è documentata dal referto di Pronto Soccorso versato in atti
(cfr. allegato del fascicolo di parte attrice), da cui emerge che i sanitari dell'ospedale Villa Sofia-Cervello, all'esito di indagini strumentali, le diagno-
- 8 - sticarono un “frattura scomposta esposta terzo distale gamba sx”.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an de- beatur, la domanda formulata dagli attori.
Venendo, quindi, all'accertamento delle conseguenze dannose del sinistro e con riguardo al danno non patrimoniale sofferto, il Tribunale reputa condi- visibili le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., il quale sulla base della do- cumentazione prodotta ed in riferimento a quanto accertato nel corso dell'esame clinico-anamnestico, ha giudicato le lesioni refertate alla danneg- giata compatibili con la dinamica del sinistro.
Appaiono inoltre appropriate sia la determinazione rispettivamente in giorni 37 (trentasette) di cui giorni 7 (sette) dovuti al ricovero e 30 (trenta) come da indicazione al divieto di carico assoluto sull'arto leso, del periodo di inabilità temporanea assoluta, sia la durata dell'inabilità temporanea parzia- le, quest'ultima suddivisa in giorni 70 al 75%, giorni 40 al 50% e negli ulte- riori giorni 30 al 25%, sia la valutazione del danno biologico permanente re- siduato dal trauma, globalmente stimata nella misura del 9% (nove percen- to), tenuto conto delle lesioni collegate causalmente col sinistro e dei riferi- menti tabellari di cui ai più accreditati barèmes medico-legali in uso.
In considerazione della rilevanza costituzionale del bene (salute) attinto e della conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale che ne è derivato, per la relativa liquidazione (necessariamente equitativa ex. artt. 1226 e 2056
c.c.), trattandosi di lesioni micropermanenti (attestate sulla soglia del 9%), deve farsi applicazione della Tabella richiamata dal quarto comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, da ultimo aggiornata dal D.M.
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
Prima di dar conto nel dettaglio dei criteri liquidatori, mette conto ricorda- re che, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il grado di invalidi- tà permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura per- centuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad
- 9 - ogni persona;
tali conseguenze possono infatti distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto, che ab- biano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte conside- rate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Pertanto, soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali alle- gate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conse- guenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 10912/18; 7513/18).
Ebbene, nell'ambito dei danni derivanti dalla circolazione stradale è il di- ritto positivo che, sostituendosi ai criteri equitativi in uso presso gli Uffici giudiziari, disciplina la quantificazione del danno alla salute: la norma dell'art. 139 cod. ass. trova infatti piena applicazione, essendo stati elaborati i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base, così come tro- va piena attuazione il criterio di liquidazione del danno biologico tempora- neo, essendo stato parimenti determinato l'importo spettante per ogni giorno di inabilità assoluta.
Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare inten- sità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto pre- visto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,
- 10 - fino al 20 per cento.
Tenuto dunque conto della percentuale (9%) di danno attribuita ai postu- mi ormai stabilizzati, del valore punto base, dell'età (anni 12) del danneggia- to all'epoca del sinistro e del corrispondente coefficiente riduttivo, applicato il coefficiente moltiplicatore ed effettuati i calcoli, va innanzitutto liquidato l'importo di euro 19.413,02 in valori attuali, a ristoro del danno da invalidità permanente.
Nel caso di specie, l'importo liquidato a titolo di danno biologico perma- nente non risulta suscettibile di un incremento personalizzante, in mancan- za di puntuali allegazioni circa l'incidenza della menomazione subita sugli aspetti dinamico - relazionali personali o sofferenze psico-fisiche straordina- rie o eccezionalmente più intense rispetto a quelle ordinarie, già contemplate nella determinazione del valore – punto, né è possibile riconoscere l'incremento per la sofferenza morale, in assenza di qualsiasi allegazione in merito.
In aggiunta a quella dovuta a titolo di danno biologico permanente, deve invece essergli liquidata l'ulteriore somma di euro 6.463,08 per il periodo di inabilità temporanea determinato dal C.T.U.
In punto di danno patrimoniale, a parte attrice spetta il ristoro delle spese sanitarie documentate e ritenute congrue e pertinenti dal C.T.U., ammontan- ti ad € 1.024,86, che occorre maggiorare della rivalutazione monetaria, da ciascun esborso all'attualità - secondo gli indici ISTAT FOI costo della vita per tener conto del fattore inflattivo.
Occorre a questo punto osservare che gli importi liquidati a ristoro del danno, pur se determinati in valori attuali, non comprendono tuttavia l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del de- naro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Pertanto, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che, in difetto di altre allegazioni cir-
- 11 - ca il maggior danno sofferto per l'indisponibilità della somma risarcitoria e tenuto conto della modesta entità dei tassi legali tempo per tempo vigenti, può appunto essere commisurato a quello legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto. Secondo un indirizzo ormai consoli- dato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass.
3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessaria una devalutazione nominale delle voci di danno liquidate in valuta attuale sì da rapportarle all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione delle stesse e delle voci espresse in valuta del tempo di insorgenza;
gli interessi vanno applicati sulle somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazione, con ca- denza mensile alla stregua della variazione mensile degli indici ISTAT;
gli in- teressi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazio- ne. Inoltre, la decorrenza degli interessi va conteggiata nel seguente modo: sugli esborsi dalla data dell'effettiva spesa (o da una data intermedia); sul danno da invalidità permanente dalla data di cessazione della temporanea;
sulla temporanea dal dì del fatto.
Prima di effettuare il relativo conteggio occorre tuttavia considerare che in data 15/06/2021 la compagnia di Assicurazione convenuta ha corrisposto agli attori la somma di € 16.600,00, trattenuta a titolo di acconto sul mag- gior credito risarcitorio.
Circa la modalità con le quali scomputare gli acconti pagati dal debitore prima della liquidazione definitiva del credito, la giurisprudenza della Su- prema Corte ha suggerito due modalità:
(a) l'una consiste nel rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(vuoi devalutando entrambi alla data dell'illecito, vuoi rivalutando entrambi
- 12 - alla data della liquidazione), detrarre il secondo dal primo e calcolare sulla differenza il danno da ritardato adempimento (Sez. 3, Sentenza n. del
03/04/2013; Sez. 3, Sentenza n. del 21/03/2011);
(b) l'altro metodo di scomputo degli acconti coincide col primo quanto al calcolo del capitale che residua al pagamento dell'acconto, ma se ne discosta quanto al computo del danno da ritardato adempimento, che viene calcolato applicando il saggio degli interessi compensativi;
(b1) sull'intero capitale per il periodo che va dalla data dell'illecito al pa- gamento dell'acconto;
(b2) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal pagamento dell'acconto alla liquidazione.
Più recentemente, tuttavia, la Corte (sent. 19.3.2014 n. 6347, est. Rossetti
e Cass. 16/03/2018, n.6619 est. Rossetti) ha ritenuto preferibile sul piano della matematica finanziaria il secondo, in quanto consente di replicare più fedelmente quale sarebbe stata la fecondità del denaro nelle mani del credi- tore, se vi fosse stato tempestivo adempimento.
L'altro metodo, infatti, trascura di considerare che nelle more tra l'illecito ed il pagamento dell'acconto il creditore ha perduto la possibilità di investire
(e ricavarne il relativo lucro finanziario) l'intero importo dovutogli, e non sol- tanto quel che ne resta dopo il pagamento dell'acconto.
Il danno da lucro cessante andrà quindi calcolato nel caso di specie appli- cando un saggio di interessi pari a quello legale (in considerazione del fatto che l'attore non ha neppure dedotto, com'era suo onere, quale impiego alter- nativo e più remunerativo avrebbe impresso al credito, se fosse stato tempe- stivamente adempiuto;
Cass. 18.2.2016 n. 3173) sull'intero credito risarcito- rio devalutato alla data dell'illecito e mensilmente rivalutato fino al pagamen- to dell'acconto, e successivamente sulla somma (capitale) pari alla differenza tra quest'ultimo importo e l'acconto percepito, progressivamente rivalutata fino all'attualità.
L'importo risarcitorio, decurtato della somma già versata, con rivalutazio- ne ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende dunque ad € 7.133,67 per inte-
- 13 - ressi.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dal D.M. 55/2014 (at- tuativo dell'art. 13, sesto comma, L. 247/2012), nella formulazione conse- guente alle modificazioni apportate con D.M. n. 147 del 13/08/2022, orien- tano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella per lo scaglione di riferimento in relazione al decisum, con applicazione del coefficiente ridut- tivo del 20% in considerazione della natura della controversia e della sempli- cità delle questioni giuridiche controverse.
La spesa occorsa per l'espletata C.T.U. va posta definitivamente in solido a carico dei convenuti.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie si configura astratta- mente una figura di reato, si indica nei soggetti convenuti Controparte_1
e la parte nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_3
l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e nella contumacia di disattesa ogni diversa domanda, ec- Controparte_1 cezione e difesa;
in accoglimento delle domande spiegate da Parte_4
[.. e , n.q. di genitori della minore;
Parte_2 Persona_4 condanna e in solido, a Controparte_2 Controparte_1 pagare a parte attrice, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di
7.133,67 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna e in solido, a Controparte_2 Controparte_1 pagare a parte attrice la somma di € 1.024,86 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria, da ciascun esborso all'attualità ed oltre gli in- teressi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna inoltre i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di
- 14 - lite sostenute da parte attrice, che liquida in € 4.061,60 per compensi, oltre
C.U., marca, I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura di legge;
pone le spese relative all'espletata C.T.U. a carico dei convenuti in solido;
indica in e in la parte obbligata Controparte_1 Controparte_3 in solido al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di regi- stro
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 01/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott. Maura Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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