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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/12/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al nr. 953/2025 V.G. promosso da: Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. , nato a [...] l'[...], entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Mancini, presso il cui studio con sede a Vasto
(CH) in C.so Europa, n. 27/D, sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI: 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna (BO) in Via RA Barbieri n. 11/3
è di esclusiva proprietà del sig. e mobili e arredi sono stati già divisi tra i coniugi;
Parte_2 [...]
(doc. B) 3. Il figlio RA resta affidato ad Controparte_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio RA resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita quando lo vorrà o sarà desiderio del figlio RA incontrarlo, ed altresì, in linea di massima, secondo le seguenti cadenze : 4/a) a settimane alterne dall'ora di pranzo del Sabato e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00; 4/b) potrà tenerlo con sé per tre pomeriggi a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, sempre in orari successivi alla scuola, fino alle 20,00; 4/c) il figlio trascorrerà : le festività di Natale, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'uno o l'altro dei genitori, salvo diversi accordi tra i coniugi da comunicarsi per tempo;
le festività di Pasqua, sempre ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; le festività di Carnevale con ciascun genitore ad anni alterni;
e così per il 15 agosto di ogni anno. 4/d) durante le vacanze estive il figlio RA trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno entro il deposito del piano di ferie del padre di norma pronto dal mese di gennaio di ciascun anno;
5. la madre continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico Inps per il figlio minore e verserà entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 tramite accredito sul CCP cointestato n. 001052849682 fino alla comunicazione dell'apertura di altro CC monointestato alla l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) mensili, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio : 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, per i viaggi scolastici senza pernotto, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche (per ora il basket), ricreative e per vacanze, per i viaggi scolastici con pernotto, per l'iscrizione all'università, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessuno dei due ricorrenti sarà tenuto al mantenimento dell'altro/a ed entrambi vi rinunciano espressamente.
8. Altre condizioni economiche : resterà in vita, fino a scadenza dei Buoni Fruttiferi allo stesso collegati e fino alla accensione di un C/C monointestato a il Conto Corrente Postale N. 001052849682 cointestato ai coniugi ed al quale sono Parte_1 collegati i Buoni Fruttiferi Postali identificati come in premessa E sullo stesso CCP continuerà ad essere accreditato lo stipendio di che ne sarà l'unica titolare e autorizzata al prelievo, fino Parte_1 all'apertura di Conto Corrente monointestato alla medesima.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. 11. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2025, i coniugi - premesso di aver contratto matrimonio civile a Vasto il 18/06/2022 e che dalla loro unione è nato un figlio, RA, ancora minorenne - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale con nota del 17/11/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione personale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore, RA. Non si ravvisa la necessità, né
l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dello stesso, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore. Non sussistendo, dunque, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziate, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contatto matrimonio a Vasto il 18/06/2022, trascritto al n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2022 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vasto;
omologa l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice Relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al nr. 953/2025 V.G. promosso da: Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F. , nato a [...] l'[...], entrambi
[...] C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Mancini, presso il cui studio con sede a Vasto
(CH) in C.so Europa, n. 27/D, sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
OGGETTO: domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI: 1.
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2. La ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna (BO) in Via RA Barbieri n. 11/3
è di esclusiva proprietà del sig. e mobili e arredi sono stati già divisi tra i coniugi;
Parte_2 [...]
(doc. B) 3. Il figlio RA resta affidato ad Controparte_1 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio RA resta collocato prevalentemente presso la dimora materna e il padre potrà esercitare liberamente il diritto di visita quando lo vorrà o sarà desiderio del figlio RA incontrarlo, ed altresì, in linea di massima, secondo le seguenti cadenze : 4/a) a settimane alterne dall'ora di pranzo del Sabato e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando lo riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00; 4/b) potrà tenerlo con sé per tre pomeriggi a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, sempre in orari successivi alla scuola, fino alle 20,00; 4/c) il figlio trascorrerà : le festività di Natale, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, con l'uno o l'altro dei genitori, salvo diversi accordi tra i coniugi da comunicarsi per tempo;
le festività di Pasqua, sempre ad anni alterni, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo; le festività di Carnevale con ciascun genitore ad anni alterni;
e così per il 15 agosto di ogni anno. 4/d) durante le vacanze estive il figlio RA trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi ogni anno entro il deposito del piano di ferie del padre di norma pronto dal mese di gennaio di ciascun anno;
5. la madre continuerà a percepire per intero l'Assegno Unico Inps per il figlio minore e verserà entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 tramite accredito sul CCP cointestato n. 001052849682 fino alla comunicazione dell'apertura di altro CC monointestato alla l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) mensili, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio : 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, per i viaggi scolastici senza pernotto, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche (per ora il basket), ricreative e per vacanze, per i viaggi scolastici con pernotto, per l'iscrizione all'università, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore. ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, nessuno dei due ricorrenti sarà tenuto al mantenimento dell'altro/a ed entrambi vi rinunciano espressamente.
8. Altre condizioni economiche : resterà in vita, fino a scadenza dei Buoni Fruttiferi allo stesso collegati e fino alla accensione di un C/C monointestato a il Conto Corrente Postale N. 001052849682 cointestato ai coniugi ed al quale sono Parte_1 collegati i Buoni Fruttiferi Postali identificati come in premessa E sullo stesso CCP continuerà ad essere accreditato lo stipendio di che ne sarà l'unica titolare e autorizzata al prelievo, fino Parte_1 all'apertura di Conto Corrente monointestato alla medesima.
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. 10.
Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio. 11. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/11/2025, i coniugi - premesso di aver contratto matrimonio civile a Vasto il 18/06/2022 e che dalla loro unione è nato un figlio, RA, ancora minorenne - hanno instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la separazione personale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 27.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare e di non aver ripreso alcuna forma di convivenza.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale con nota del 17/11/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la congiunta domanda delle parti sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione personale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio minore, RA. Non si ravvisa la necessità, né
l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dello stesso, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore. Non sussistendo, dunque, profili di contrasto con l'ordine pubblico e ritenendo le condizioni concordate, come testé evidenziate, rispondenti agli interessi morali e materiali del figlio minore, sussistono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contatto matrimonio a Vasto il 18/06/2022, trascritto al n. 1, parte II, serie C, dell'anno 2022 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vasto;
omologa l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi