Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 24/12/2025, n. 23711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23711 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5798 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Falco, Tiziana Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 17.2.2025 della Questura di Roma di revoca della licenza di porto di fucile, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. AN ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- -OMISSIS-, con ricorso notificato il 22.4.2025 e depositato il 13.5.2025, ha impugnato il decreto del Questore di Roma (Div. III^ Cat. 6G) del 17.2.2025, notificato il 25.2.2025, con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza di porto di pistola per difesa personale n. -OMISSIS-, rilasciata il 21.6.2024.
Il provvedimento, come risulta anche dai documenti in atti, è dipeso da una denuncia sporta ai danni del ricorrente in data 12.10.2024 da -OMISSIS-, che dal 2014 al 2019 aveva intrattenuto una relazione sentimentale con l’-OMISSIS-. Tanto premesso, la donna raccontava che a partire dal 2023 aveva, inoltre, troncato ogni rapporto con -OMISSIS- -OMISSIS- ma, ciò nonostante, aveva continuato a subire da parte di quest’ultimo diverse condotte vessatorie, come pedinamenti ed altro.
2. Avverso l’atto impugnato venivano mosse più censure:
A) “ Violazione, ed erronea applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della L. 241/90, artt. 10, 11, 42 e 43 del TULPS - Eccesso di potere per violazione di principi di buon andamento per carenza di istruttoria e difetto di motivazione per sviamento, illogicità e manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti ”, in quanto la Questura non avrebbe considerato, né che in data 17.2.2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri aveva avanzato proposta di archiviazione del procedimento sorto a seguito della denuncia della -OMISSIS-, né ancora che i fatti narrati in denuncia risalivano ad anni addietro; inoltre, l’amministrazione, pur nella sua ampia discrezionalità, non tenendo conto delle memorie prodotte da -OMISSIS- -OMISSIS-, non avrebbe svolto un’adeguata valutazione sulla personalità del ricorrente;
B) “ Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della L. 241/90 ”, perché la Questura, in violazione delle norme anzidette, non avrebbe tenuto effettivamente in considerazione le memorie prodotte l’11.12.2024 a seguito dell’avviso di inizio del procedimento di revoca, come dimostrato dalla circostanza che nell’atto impugnato solo genericamente era stato ritenuto che la documentazione prodotta non era attinente;
C) “ Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del R.D. 18.06.31 n. 733 - TULPS ”, poiché non sarebbero state prese in esame una serie di circostanze della denuncia della -OMISSIS- che di per sé la renderebbero infondata.
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, la prefettura di Roma e la Questura di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio accoglieva la richiesta di misura cautelare.
5. All’udienza pubblica del 22.12.2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione.
6.1. Deve premettersi che, per indirizzo consolidato, l’amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” valorizzando anche il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, non rendendosi sul punto necessario, né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, né ancora l’esistenza di una precedente condanna (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2974/2018 ed altre, stante che gli atti adottati in questa materia hanno una finalità non sanzionatoria o punitiva ma cautelare).
Inoltre, è stato specificato che l’Autorità di pubblica sicurezza compie una valutazione connotata da un’ampia discrezionalità.
Questo, però, non significa che il giudizio espresso dall’amministrazione è sottratto ad ogni controllo, poiché il giudice amministrativo è pur sempre chiamato a dover valutare la consistenza dei fatti posti alla base della determinazione dell’Autorità prefettizia o del Questore in ordine al pericolo di abuso delle armi, di modo che il sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consente non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma pure di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l’Autorità pubblica trae da essi (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 923/2023). Detto altrimenti, il convincimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, in quanto manifestazione di discrezionalità amministrativa, è sindacabile solo ed esclusivamente sotto i profili dell’eccesso di potere ai sensi dell’art. 21 octies 1. n. 241/1990, attraverso le figure sintomatiche della manifesta illogicità ed irrazionalità del provvedimento, della contraddittorietà di motivazione o ancora in caso di travisamento dei fatti.
6.2 In ragione dei predetti principi, come già anticipato, si ritiene che la valutazione operata dalla Questura di Roma sia viziata sotto un duplice profilo.
Innanzitutto, perché non si è tenuto conto della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Velletri nella stessa data di adozione del provvedimento impugnato (17 febbraio 2025). Al riguardo, pur essendo la valutazione dell’amministrazione del tutto autonoma, bisogna considerare gli sviluppi in sede penale e, anche in funzione dell’obbligo di motivazione che grava sulla P.A. alla luce di quanto indicato in precedenza, chiarire le eventuali ragioni che conducono a valutazioni diverse. Tutto ciò, però, allo stato manca nel provvedimento oggetto di gravame anche in ragione della concomitanza temporale tra la data di adozione del provvedimento impugnato e quella di formulazione della richiesta di archiviazione.
Inoltre, perché come evidenziato dal ricorrente, la Questura non ha considerato che stesso la -OMISSIS- ha riferito di aver avuto l’ultimo contatto con il ricorrente in data 27.6.2023, dunque molto tempo prima della denuncia.
7. In definitiva, il provvedimento gravato, salve le valutazioni future dell’amministrazione anche tenendo conto dei successivi sviluppi della vicenda penale (agli atti è stata depositata solo la richiesta di archiviazione), risulta viziato per un difetto di istruttoria e di motivazione e, pertanto, deve essere annullato.
8. La peculiarità della vicenda consente di compensare le spese di lite ad eccezione del rimborso del contributo unificato laddove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI DO, Presidente
AN ER, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ER | NI DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.