TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/06/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del 10 aprile 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al n. 5870/2022 RG
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Noviello e Parte_1
Antonio Cavallo e domiciliata come in atti
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: riconoscimento assegno sociale
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.11.2022, parte ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa del 17.12.2019 e condannarsi l' al pagamento dei ratei maturati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria. CP_1
Esponeva che l' aveva rigettato al domanda amministrativa presentata in data 17.12.2019, in CP_1
quanto nella sentenza di separazione la ricorrente si era dichiarata autosufficiente e non aveva fatto richiesta di mantenimento;
che, tuttavia, tale circostanza non influisce sul diritto all'assegn sociale qualora sussistano i requisiti anagrafici e reddituali per la concessione del beneficio.
Nonostante rituale vocatio in ius, L rimaneva contumace. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
1 La domanda è fondata.
L'art. 3 comma 6 L. 335/95, istitutiva dell'assegno sociale, stabilisce: “Con effetto dal 1° gennaio
1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 , denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
Nel caso de quo parte ricorrente ha documentato il mancato possesso di redditi a decorrere dal 2020
– 2023 mediante Certificato dell'Agenzia delle Entrate depositato contestualmente al ricorso e successivo acquisito in corso di causa ex art. 421 c.p.c.. Quanto all'accordo di separazione, la stessa parte ricorrente ha dedotto in ricorso l'assenza di pattuizioni relative alla corresponsione di assegni di mantenimento. Tuttavia, aderendo alla più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, la rinuncia al diritto al mantenimento, ovvero l'accettazione di un importo minimo a titolo di assegno alimentare, non impediscono di ravvisare lo stato di bisogno.
Invero, la norma citata non sancisce altro che quanto dianzi riportato, e lo stato di bisogno, lungi dall'essere previsto come clausola residuale, è presunto iuris et de iure dal legislatore sulla base delle soglie reddituali, nel caso di specie non specificamente contestate (in tal senso, Trib. Catania, ord.
20.12.2016; Trib. Napoli, 30.11.2016). Del resto, in relazione alla pensione sociale di cui all'art. 26
2 comma 1 l. 153/1969 (oggi sostituita appunto dall'assegno sociale), la cui erogazione era pure subordinata al possesso di requisiti reddituali (“reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche”), la S.C. aveva ritenuto che lo stato di bisogno rilevante ai fini della concessione della provvidenza assistenziale fosse solo quello definito dalla legge sulla base dell'oggettivo criterio reddituale (v. Cass. civ. sez. lav. n. 3958/2001, secondo cui “ad integrare il requisito economico richiesto per il diritto alla provvidenza … non può concorrere lo stato di bisogno, che dovrebbe essere escluso ogni qual volta vi sia un patrimonio, il quale è invece valutabile solo in quanto abbia prodotto un reddito. … D'altra parte, assumendo a parametro ulteriore un generico stato di bisogno non si saprebbe come individuarne gli estremi, dal momento che la norma suggerisce un unico criterio per la sua identificazione, che è quello del reddito”).
Né, di contro, possono essere ritenute indicative dell'assenza dello stato di bisogno la rinuncia al mantenimento ovvero eventuali accordi per un minimo assegno di mantenimento conclusi in sede di separazione consensuale o di concorde richiesta di divorzio, atteso che tali accordi risultano molto spesso formulati per evitare l'alea e le spese di giudizio, in un contesto di tipo conciliativo e/o transattivo, non prettamente contenzioso (in tal senso, v. Trib. Vallo della Lucania Sez. lavoro, Sent.,
17/09/2014; Trib. Catania, 20.12.2016).
Del resto, la richiesta di contributo economico al coniuge non costituisce circostanza rilevante e prodromica ai fini dell'ottenimento dell'assegno, poiché, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la legge n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente indicati, che il soggetto interessato si rivolga in primis al nucleo familiare e solo in
CP_ subordine all' (così Trib. Milano, Sez. lavoro, 28-01-2015; Trib. Bari, 26.1.2017).
Essendo, quella in oggetto, una prestazione assistenziale, finalizzata a proteggere situazioni di bisogno costituzionalmente tutelate, ex art. 38 Cost. (arg. C. Cass. 6570/2010), non appare conforme a Costituzione formulare interpretazioni che di fatto determinano l'introduzione di requisiti non espressamente richiesti dalla legge, apparendo, invece, necessario attenersi in modo rigoroso a quanto previsto dal diritto positivo. Tale conclusione è stata di recente fatta propria anche dalla Suprema
Corte, la quale, nella recente sentenza n. 14513/2020, con motivazione articolata e persuasiva che questo Giudice ritiene di condividere pienamente, ha testualmente affermato: ” La legge nulla prevede per quanto riguarda il coniuge separato;
ma, in base alla disciplina sopra indicata, va del tutto escluso che ai fini del requisito reddituale previsto per l'assegno sociale possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione. 11.- Anzitutto perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e
3 quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto, invece, la legge 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno. 12.- Ed in secondo luogo perché, in base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito : "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti". In tal senso quindi va escluso che possa rilevare un reddito potenziale, mai attribuito e percepito dal soggetto che richiede
l'assegno sociale nel periodo considerato. 13.- La sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3 comma 6 legge
33511995") dando luogo al riconoscimento de/proprio stato di autosufficienza economica. 14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà introdotto nell'ordinamento l'ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello dell'astratta disciplina legale, quale conditio iuris,) dell'obbligo del richiedente
l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato;
con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza;
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato possa rilevare nè ai fini dell'accesso al diritto, né ai fini della misura dell'assegno sociale. 14.1 — Mentre allo scopo una disciplina di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell . Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i CP_1
rapporti tra i coniugi separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere livelli reddituali assai differenti;
coniugi separati che si sono risposati, anche più volte;
coniugi che optano per la casa coniugale;
coniugi con figli o senza figli;
con figli già esistenti - oppure sopravvenuti alla separazione;
coniugi ai quali è stata addebitata la separazione;
coniugi che si separano davanti all'ufficio dello stato civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale;
ecc.). Tali situazioni non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina profili di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull'assegno sociale
4 conferisce rilievo predominante ai fini della tutela. 15.- In definitiva la stessa Corte d'appello, invece di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli anziani nel nostro
Paese……..”.
Ancora più recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole”( Sez. L - , Sentenza n. 24954 del 15/09/2021).
Conseguentemente, la domanda va accolta a far data dal primo gennaio 2020, con condanna alla corresponsione dei relativi ratei, oltre accessori come per legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi considerata la serialità e la non complessità delle questioni trattate ed esclusa ogni attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente all'erogazione dell'assegno sociale a decorrere dal primo gennaio 2020;
- condanna l' alla corresponsione dei ratei, oltre interessi dal 121° giorno successivo alla CP_1
proposizione della domanda amministrativa;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1865,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
5 6