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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.468/24 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2171/23 da in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Romeo Russo mandato in atti
Attrice Opponente
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Zeppola mandato in atti CP_1
opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale, del 15.01.2024 regolarmente notificato la
[...]
conveniva in giudizio il sig. per sentir revocare Parte_1 CP_1
l'opposta ingiunzione di pagamento n.2171/23 , immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto restituzione somme a seguito di risoluzione contrattuale.
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme poste a base del decreto ingiuntivo non erano dovute in base a pregressi accordi intervenuti,
tra le parti stesse.
Eccepiva in ogni caso la compensazione del credito per essere creditrice dell'opposto ( in virtù di contratto di affissione pubblicità ) spiegando formale domanda riconvenzionale. 2
Si costituiva in giudizio il sig. il quale impugnava il contenuto CP_1
dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea,
con conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente ex art.96 c.p.c. oltre al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 14.03.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia la documentazione versata in atti non si ritiene idonea a supportare gli assunti della società
opponente,( circa la non debenza della somma portata dal decreto ingiuntivo )
per altro verso, invece è stata l'opposta che attraverso idonea documentazione ha offerto idoneo supporto alla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Quanto all'altro motivo di contestazione ( non debenza della importo richiesto in virtù
per contratto di affissione pubblicità ) eccezione di compensazione per crediti maturati ,/ in disparte ogni valutazione circa la liquidità ed esigibilità del credito offerto in compensazione) si ritiene privo di pregio giuridico atteso che dalla disamina della documentazione in atti non risulta né lascia presupporre alcun collegamento tra i due contratti in oggetto( contratto di appalto e contrato di pubblicità) . 3
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Così come pure va disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Va comunque disattesa la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c.
pure avanzata dall' opposto poiché non ne ricorrono i presupposti.
Quanto alle spese seguono la soccombenza me vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.2171/2023 del 07.12.2023
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto;
3) Condanna la società opponente al pagamento, in favore del sig. CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.800,00 ( Euro
[...]
Duemilaottocento/00) di cui 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
Lecce,14.03.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.468/24 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2171/23 da in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Romeo Russo mandato in atti
Attrice Opponente
contro
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Zeppola mandato in atti CP_1
opposto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo, contenente domanda riconvenzionale, del 15.01.2024 regolarmente notificato la
[...]
conveniva in giudizio il sig. per sentir revocare Parte_1 CP_1
l'opposta ingiunzione di pagamento n.2171/23 , immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto restituzione somme a seguito di risoluzione contrattuale.
L'opponente eccepiva sostanzialmente che le somme poste a base del decreto ingiuntivo non erano dovute in base a pregressi accordi intervenuti,
tra le parti stesse.
Eccepiva in ogni caso la compensazione del credito per essere creditrice dell'opposto ( in virtù di contratto di affissione pubblicità ) spiegando formale domanda riconvenzionale. 2
Si costituiva in giudizio il sig. il quale impugnava il contenuto CP_1
dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea,
con conferma del decreto ingiuntivo nonché la condanna dell'opponente ex art.96 c.p.c. oltre al pagamento delle spese di lite.
La causa veniva istruita con produzione documentale, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 14.03.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo, tuttavia la documentazione versata in atti non si ritiene idonea a supportare gli assunti della società
opponente,( circa la non debenza della somma portata dal decreto ingiuntivo )
per altro verso, invece è stata l'opposta che attraverso idonea documentazione ha offerto idoneo supporto alla pretesa creditoria portata dal provvedimento monitorio in oggetto.
Quanto all'altro motivo di contestazione ( non debenza della importo richiesto in virtù
per contratto di affissione pubblicità ) eccezione di compensazione per crediti maturati ,/ in disparte ogni valutazione circa la liquidità ed esigibilità del credito offerto in compensazione) si ritiene privo di pregio giuridico atteso che dalla disamina della documentazione in atti non risulta né lascia presupporre alcun collegamento tra i due contratti in oggetto( contratto di appalto e contrato di pubblicità) . 3
Alla luce i quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto.
Così come pure va disattesa la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Va comunque disattesa la richiesta di risarcimento danni ex art.96 c.p.c.
pure avanzata dall' opposto poiché non ne ricorrono i presupposti.
Quanto alle spese seguono la soccombenza me vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.2171/2023 del 07.12.2023
2) rigetta la domanda riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto;
3) Condanna la società opponente al pagamento, in favore del sig. CP_1
delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 2.800,00 ( Euro
[...]
Duemilaottocento/00) di cui 300,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
Lecce,14.03.2025
Il G.O. Marilena Caroppo