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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del G.O.P., dr. Orsla NAPOLANO, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 3840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione, mediante lettura del dispositivo che segue, e vertente
TRA
I sig.ri nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] - 04020 – Itri (LT), C.F._1 trasgressore e nato a [...] il [...], C.F Parte_2
ed ivi residente in [...], obbligato in solido, C.F._2 nella sua qualità di amministratore unico, nonché legale rappresentante della
[...]
con sede legale in Itri (LT), Via Appia Km 136,600 – P.IVA Controparte_1
, i quali sono rappresentati e difesi dall'Avv. Aurora Crolla c.f. P.IVA_1
, del Foro di Cassino, ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3 studio sito in Via E. De Nicola, 18 – 03043 Cassino giusta procura in calce al ricorso. Il procuratore, altresì, dichiara, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 0776.1603099 o all'indirizzo pec: Email_1
RICORRENTI
CONTRO
1
nella persona del sindaco pro tempore, con sede in 04020 Itri (LT) in CP_2 Piazza Umberto I, P.IVA , C.F. P.IVA_2 P.IVA_3
Contumace RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione: Ingiunzione di pagamento n. 9/2021 del 20.05.2021 emanata dal relativa al verbale n. reg 48 – prot. 662 del 16.05.2016, elevato da personale del CP_2
Corpo Forestale dello Stato – Comando Pr.le di Latina – Comando Stazione Forestale di Itri, a carico di e notificata il 23.05.2021 con cui si ingiunge il Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di € 1721,52
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In rito vale evidenziare che la recente riforma del processo civile intervenuta con
L.18.06.2009 n.69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att.
c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza –art.132 n.4 c.p.c. -, che la motivazione debba esprimere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e della decisione, e non più lo svolgimento del processo, per cui deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione e basta ricordare che:
In data 20.05.2021 il messo Comunale del Comune di Itri notificava ai sig.ri e Parte_1
ingiunzione di pagamento n. 9/2021, emanata dal relativa al Parte_2 CP_2
verbale n. reg 48 – prot. 662 del 16.05.2016, elevato da personale del Corpo Forestale dello
Stato – Comando Pr.le di Latina – Comando Stazione Forestale di Itri, a carico di
[...]
e 2. L'ingiunzione di pagamento identifica quale titolo di credito il Pt_1 Parte_2
verbale n. verbale reg 48 – prot. 662 del 16.05.2016, elevato da personale del Corpo Forestale
dello Stato – Comando Pro/le di Latina – Comando Stazione Forestale di Itri, a carico di
[...]
e relativo a incerte e non meglio specificate contravvenzioni. Pt_1 Parte_2
Con ricorso depositato prima presso il Giudice di Pace di Gaeta e poi in seguito a declaratoria di propria incompetenza dinanzi al Tribunale di Cassino i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione su indicata.
Istruita la causa solo con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e non costituitosi il sulle conclusioni della difesa dei ricorrenti la causa viene CP_2 trattenuta in decisione.
*******
2 IN DIRITTO
- il ricorso risulta fondato e va accolto con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate e dei verbali accertamento prodromici.
Dalla lettura dell'ordinanza impugnata è evidente la genericità della contestazione che non consente ai ricorrenti un adeguata difesa. Si legge nell'ordinanza impugnata;
“ nel verbale viene contestato l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza di autorizzazione” senza nulla riferire quale attività stavano svolgendo i ricorrenti dove e perché la medesima è vietata.
Ne discende che non avendo riportato la condotta censurata e vilando così il diritto di difesa degli istanti l'ordinanza va annullata.
Sussistono, però, giusti motivi, ravvisati nella peculiarità della pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Tutti gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento nel merio dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in composizione monocratica, in persona del GOP, dr. Orsola
NAPOLANO, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Ingiunzione di pagamento n. 9/2021 del 20.05.2021 emanata dal relativa al verbale n. reg 48 – CP_2 prot. 662 del 16.05.2016, elevato da personale del Corpo Forestale dello Stato – CP_3 di Latina di Itri, a carico di e Controparte_4 Parte_1 Parte_2 notificata il 23.05.2021 con cui si ingiunge il pagamento della somma di € 1721,52.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi
Così deciso in Cassino data del deposito telematico
Il GIUDICE
d.ssa Orsola Napolano
3
dr. Orsola NAPOLANO