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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2024, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
N. 29256/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Letizia D'Elia in funzione di giudice unico, all'udienza del 4.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29256/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'Avv. LISTA ROBERTO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Monti n. 8 – 20123 - MILANO
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai funzionari delegati ed elettivamente CP_2
domiciliato presso gli uffici di via Friuli n. 20 in Milano
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ad ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento ex art. 5 e 6 D.Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI delle parti: precisate dall'attore all'udienza odierna come in atti e di seguito trascritte. Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE
Voglia annullare in tutto l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento n. 11414/2023 datata 26.06.2023 del per tutti i motivi di cui al Controparte_1
ricorso, con ogni discendente conseguenza di legge.
- In via subordinata, Voglia modificare, anche secondo equità, il provvedimento impugnato, riducendo la sanzione irrogata al minimo edittale e in ogni caso non applicare la confisca del mezzo targato XA812RD.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anticipato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTO
Nel diritto e nel merito: respingere il ricorso de quo e conseguentemente ritenere e dichiarare la piena legittimità dei provvedimenti opposti, non avendo l'attore offerto rigorosa prova contraria in merito alla violazione commessa.
In via istruttoria: Si formula espressa riserva di enunciare, in prosieguo di causa, ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, così come proporre ulteriori capitali, domande/o eccezioni che siano la conseguenza delle domande ed eccezioni che parte opponente vorrà proporre, nonché ulteriori deduzioni istruttorie, ogni mezzo di prova si rendesse opportuno, anche in relazione alle avverse difese ed eccezioni.
In ogni caso: condannare parte ricorrente alla rifusione delle sole spese vive documentate nei confronti della PA opponente come da nota allegata, come precisato in
Cassazione con la sentenza n. 2872/2007; “ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi, appunto, di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689/1981, art. 23 comma 4) non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato
Pag. 2 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (cfr. nn.8678/93; 9365/97; 6898/98)”. Altre Cassazioni: n. 7597/2001; n. 12232/2003 e n.
17708/2005 Cassazione Civile.
In via subordinata che le spese legali siano compensate in caso di reciproca soccombenza sostanziale.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento n.
11414/2023, emessa dal Comune di Milano in data 26.06.2023, e notificatagli in data
30.06.2023, per aver esercitato il commercio in forma itinerante su area pubblica in luogo vietato dall'ordinanza sindacale n. 186198/2011, in violazione dell'art. 22, comma
2 della L. regionale n. 6/2010.
Esponeva:
- di essere titolare di autorizzazione n. per l'esercizio dell'attività di commercio Nu_1
itinerante su area pubblica di tipo “B” rilasciata dal Comune di Milano in data
16.05.2023 e consegnatagli in data 7 giugno 2023 (doc.1);
- che in data 18 giugno 2023 si era posizionato a circa un chilometro di distanza dallo
Stadio per svolgere attività di commercio itinerante, convinto di non incorrere in divieti, quando agenti della Polizia Locale di Milano gli contestavano la vendita di una bottiglietta d'acqua in zona non consentita e, pertanto, gli comminavano la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00, procedevano al sequestro delle merci, delle attrezzature e del veicolo/rimorchio ad uso speciale modello GTDR75 targato CP_3
XA812RD (doc.3), quest'ultimo acquistato due anni prima con non pochi sacrifici, al prezzo di euro 14.473,47 (doc. 5);
- di essere da poco tempo padre di una bambina e l'attività itinerante costituisce l'unica fonte di reddito e di sostentamento per sé e per la sua famiglia;
Pag. 3 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
- deduceva la sproporzione tra il fatto contestato e il provvedimento emesso in suo danno e concludeva come in epigrafe, chiedendo in principalità di annullare l'ordinanza di confisca e l'ingiunzione di pagamento o di ridurne la sanzione al minimo edittale.
Si costituiva in data 23.11.2023, mediante deposito in cancelleria di fascicolo cartaceo, il
, il quale, fatte breve premesse sul fatto contestato dagli agenti di CP_1 CP_1
polizia e sull'iter seguito per l'adozione dell'ordinanza di confisca e di ingiunzione di pagamento, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che l'ordinanza sindacale vieta il commercio su area pubblica effettuata in forma itinerante nelle giornate di svolgimento di manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative;
che nella zona di San
Siro-Meazza in data 18.06.2023 si era tenuto il Concerto di e che tra le CP_4
zone vietate al commercio itinerante è ricompresa la via Harar, dove al civico n. 29 in data 18.06.2023, si trovava l'opponente con il veicolo attrezzato e la merce esposta, quando gli agenti gli contestarono la vendita (cfr. da 1 a 8 fasc. opposto).
Acquisita la documentazione prodotta dal , sulle conclusioni delle Controparte_1
parti di cui ai rispettivi atti introduttivi, in epigrafe trascritte, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della pronuncia in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da Parte_1
avverso l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento n
[...]
11414/2023 di euro 1.000,00 che ha origine dall'illecito amministrativo contestato al trasgressore, , titolare di regolare autorizzazione n. Parte_1
per il commercio itinerante su area pubblica di Tipo B, rilasciatagli dal Comune Nu_1
di Milano in data 16.05.2023, per aver esercitato il commercio in forma itinerante su area pubblica in luogo vietato dall'ord. sindacale n. 186198 del 09.03.2011 nonché dall'ord. sindacale 2903541 del 23.05.2016, posizionandosi in data 18.06.2023 con il proprio rimorchio attrezzato ad uso autonegozio, in Milano, Via Harar n. 29, nei pressi
Pag. 4 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
dello Stadio San Siro-Meazza, dove si svolgeva l'evento musicale “ Organizzazione_1
”.
[...]
Il ha allegato e documentato che con ordinanza sindacale P.G. Controparte_1
186198/2011 del 11.03.2011 (doc. 7 e relativo all.to 1 toponomastica - fasc. opposto) oltre che con ordinanza di modifica ed integrazione n. 290354/2016 (doc. 8 e relativo all.to 2 toponomastica - fasc. opposto) sono state individuate le aree oggetto dei divieti del commercio su area pubblica effettuata in forma itinerante nella zona di San Siro-
Meazza nelle giornate di svolgimento di manifestazioni sportive, musicali, e/o aggregative, individuando una serie di arterie nelle quali viene inibito per l'intera giornata il commercio in forma itinerante, tra cui è ricompresa (nei suddetti allegati 1 e 2 della toponomastica) la via Harar, ove è stata contestata all'opponente la violazione della sanzione.
L'opponente nel ricorso non nega il fatto in sé, ovvero la circostanza che gli sia stata contestata la vendita al pubblico di una bottiglietta d'acqua in Milano, Via Harar n. 29, nei pressi dello , in zona non consentita dalle ordinanze sindacali Organizzazione_2
di P.G. n.186198/2011 e n. 290354/2016; bensì, contesta la legittimità della sanzione, deducendo che la sanzione accessoria della confisca del veicolo sia sproporzionata rispetto al fatto contestato e che la sanzione applicata di euro 1.000,00 sia eccessiva rispetto alla vendita ad un avventore che ha riguardato una sola bottiglietta di acqua.
L'opposizione è fondata.
La legge Reg. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), all'art. 22, dispone: «
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa».
Pag. 5 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
La legittimità delle ordinanze sindacali de quibus, anche in ragione della gravità delle sanzioni inflitte per l'inosservanza, deve, dunque, fondarsi sopra una motivazione che appalesi evidente la necessità delle limitazioni ivi previste;
le predette ordinanze, invece, si limitano a mere clausole di stile, genericamente ricordando che «tale inibizione è prevista già dal 1992, anno dal quale l'intera area circostante lo stadio Meazza è stato oggetto di particolari attenzioni e tutele motivate da questioni di ordine pubblico e mobilità sia veicolare che pedonale». Del resto, l'assenza di un apparato motivazionale idoneo a sostenere la sussistenza di comprovati motivi si pone anche in problematico rapporto con il divieto «di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa», in ragione della circostanza che «è già presente un numero di n. 96 operatori muniti di concessione di posteggio di cui n. 55 Alimentari (panini e bibite) e n.
41 Non-Alimentari (bandiere e gadget)».
Né, in concreto, gli agenti accertatori hanno verbalizzato che la condotta tenuta dal ricorrente sia stata idonea a «ostacolare la mobilità sia veicolare che pedonale» o a recare pregiudizio alle «condizioni di sicurezza e di ordine pubblico».
Le ordinanze sindacali de quibus devono, pertanto, essere disapplicate con il conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza n. 11414/2023 del CP_1
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza ed in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al DM 157/2022, in base al valore della controversia e tenuto dell'attività difensiva in concreto prestata, priva del compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel procedimento di opposizione iscritto con RG 29256/2023 e promosso da contro il Parte_1
avverso l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di Controparte_1
pagamento emessa dal , contrariis rejectis, così provvede: Controparte_1
Pag. 6 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
1. in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza di confisca e di ingiunzione di pagamento n. 11414/2023 emessa dal in data 26.06.2023, con Controparte_1
conseguente restituzione a dei beni, come identificati Pt_1 Pt_1 Parte_1
nell'ordinanza stessa;
2. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'opponente, con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Lista, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 462,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre euro 70,00 per anticipazioni, oltre iva e cpa come per legge.
Deciso in Milano, 4.03.2024
Il giudice
Letizia D'Elia
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Letizia D'Elia in funzione di giudice unico, all'udienza del 4.03.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29256/2023 promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'Avv. LISTA ROBERTO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Via Vincenzo Monti n. 8 – 20123 - MILANO
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai funzionari delegati ed elettivamente CP_2
domiciliato presso gli uffici di via Friuli n. 20 in Milano
OPPOSTO
Oggetto: opposizione ad ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento ex art. 5 e 6 D.Lgs. 150/2011
CONCLUSIONI delle parti: precisate dall'attore all'udienza odierna come in atti e di seguito trascritte. Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE
Voglia annullare in tutto l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento n. 11414/2023 datata 26.06.2023 del per tutti i motivi di cui al Controparte_1
ricorso, con ogni discendente conseguenza di legge.
- In via subordinata, Voglia modificare, anche secondo equità, il provvedimento impugnato, riducendo la sanzione irrogata al minimo edittale e in ogni caso non applicare la confisca del mezzo targato XA812RD.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato anticipato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTO
Nel diritto e nel merito: respingere il ricorso de quo e conseguentemente ritenere e dichiarare la piena legittimità dei provvedimenti opposti, non avendo l'attore offerto rigorosa prova contraria in merito alla violazione commessa.
In via istruttoria: Si formula espressa riserva di enunciare, in prosieguo di causa, ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, così come proporre ulteriori capitali, domande/o eccezioni che siano la conseguenza delle domande ed eccezioni che parte opponente vorrà proporre, nonché ulteriori deduzioni istruttorie, ogni mezzo di prova si rendesse opportuno, anche in relazione alle avverse difese ed eccezioni.
In ogni caso: condannare parte ricorrente alla rifusione delle sole spese vive documentate nei confronti della PA opponente come da nota allegata, come precisato in
Cassazione con la sentenza n. 2872/2007; “ove l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, stia in giudizio personalmente o avvalendosi, appunto, di un funzionario delegato (come consentito dalla L. n. 689/1981, art. 23 comma 4) non può essa ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, in suo favore liquidabili le spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato
Pag. 2 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
in quella causa e sempre che tali spese risultino indicate in apposita nota (cfr. nn.8678/93; 9365/97; 6898/98)”. Altre Cassazioni: n. 7597/2001; n. 12232/2003 e n.
17708/2005 Cassazione Civile.
In via subordinata che le spese legali siano compensate in caso di reciproca soccombenza sostanziale.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2023 proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento n.
11414/2023, emessa dal Comune di Milano in data 26.06.2023, e notificatagli in data
30.06.2023, per aver esercitato il commercio in forma itinerante su area pubblica in luogo vietato dall'ordinanza sindacale n. 186198/2011, in violazione dell'art. 22, comma
2 della L. regionale n. 6/2010.
Esponeva:
- di essere titolare di autorizzazione n. per l'esercizio dell'attività di commercio Nu_1
itinerante su area pubblica di tipo “B” rilasciata dal Comune di Milano in data
16.05.2023 e consegnatagli in data 7 giugno 2023 (doc.1);
- che in data 18 giugno 2023 si era posizionato a circa un chilometro di distanza dallo
Stadio per svolgere attività di commercio itinerante, convinto di non incorrere in divieti, quando agenti della Polizia Locale di Milano gli contestavano la vendita di una bottiglietta d'acqua in zona non consentita e, pertanto, gli comminavano la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00, procedevano al sequestro delle merci, delle attrezzature e del veicolo/rimorchio ad uso speciale modello GTDR75 targato CP_3
XA812RD (doc.3), quest'ultimo acquistato due anni prima con non pochi sacrifici, al prezzo di euro 14.473,47 (doc. 5);
- di essere da poco tempo padre di una bambina e l'attività itinerante costituisce l'unica fonte di reddito e di sostentamento per sé e per la sua famiglia;
Pag. 3 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
- deduceva la sproporzione tra il fatto contestato e il provvedimento emesso in suo danno e concludeva come in epigrafe, chiedendo in principalità di annullare l'ordinanza di confisca e l'ingiunzione di pagamento o di ridurne la sanzione al minimo edittale.
Si costituiva in data 23.11.2023, mediante deposito in cancelleria di fascicolo cartaceo, il
, il quale, fatte breve premesse sul fatto contestato dagli agenti di CP_1 CP_1
polizia e sull'iter seguito per l'adozione dell'ordinanza di confisca e di ingiunzione di pagamento, chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che l'ordinanza sindacale vieta il commercio su area pubblica effettuata in forma itinerante nelle giornate di svolgimento di manifestazioni sportive, musicali e/o aggregative;
che nella zona di San
Siro-Meazza in data 18.06.2023 si era tenuto il Concerto di e che tra le CP_4
zone vietate al commercio itinerante è ricompresa la via Harar, dove al civico n. 29 in data 18.06.2023, si trovava l'opponente con il veicolo attrezzato e la merce esposta, quando gli agenti gli contestarono la vendita (cfr. da 1 a 8 fasc. opposto).
Acquisita la documentazione prodotta dal , sulle conclusioni delle Controparte_1
parti di cui ai rispettivi atti introduttivi, in epigrafe trascritte, la causa veniva discussa e decisa mediante lettura della pronuncia in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'opposizione promossa da Parte_1
avverso l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di pagamento n
[...]
11414/2023 di euro 1.000,00 che ha origine dall'illecito amministrativo contestato al trasgressore, , titolare di regolare autorizzazione n. Parte_1
per il commercio itinerante su area pubblica di Tipo B, rilasciatagli dal Comune Nu_1
di Milano in data 16.05.2023, per aver esercitato il commercio in forma itinerante su area pubblica in luogo vietato dall'ord. sindacale n. 186198 del 09.03.2011 nonché dall'ord. sindacale 2903541 del 23.05.2016, posizionandosi in data 18.06.2023 con il proprio rimorchio attrezzato ad uso autonegozio, in Milano, Via Harar n. 29, nei pressi
Pag. 4 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
dello Stadio San Siro-Meazza, dove si svolgeva l'evento musicale “ Organizzazione_1
”.
[...]
Il ha allegato e documentato che con ordinanza sindacale P.G. Controparte_1
186198/2011 del 11.03.2011 (doc. 7 e relativo all.to 1 toponomastica - fasc. opposto) oltre che con ordinanza di modifica ed integrazione n. 290354/2016 (doc. 8 e relativo all.to 2 toponomastica - fasc. opposto) sono state individuate le aree oggetto dei divieti del commercio su area pubblica effettuata in forma itinerante nella zona di San Siro-
Meazza nelle giornate di svolgimento di manifestazioni sportive, musicali, e/o aggregative, individuando una serie di arterie nelle quali viene inibito per l'intera giornata il commercio in forma itinerante, tra cui è ricompresa (nei suddetti allegati 1 e 2 della toponomastica) la via Harar, ove è stata contestata all'opponente la violazione della sanzione.
L'opponente nel ricorso non nega il fatto in sé, ovvero la circostanza che gli sia stata contestata la vendita al pubblico di una bottiglietta d'acqua in Milano, Via Harar n. 29, nei pressi dello , in zona non consentita dalle ordinanze sindacali Organizzazione_2
di P.G. n.186198/2011 e n. 290354/2016; bensì, contesta la legittimità della sanzione, deducendo che la sanzione accessoria della confisca del veicolo sia sproporzionata rispetto al fatto contestato e che la sanzione applicata di euro 1.000,00 sia eccessiva rispetto alla vendita ad un avventore che ha riguardato una sola bottiglietta di acqua.
L'opposizione è fondata.
La legge Reg. Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), all'art. 22, dispone: «
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa».
Pag. 5 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
La legittimità delle ordinanze sindacali de quibus, anche in ragione della gravità delle sanzioni inflitte per l'inosservanza, deve, dunque, fondarsi sopra una motivazione che appalesi evidente la necessità delle limitazioni ivi previste;
le predette ordinanze, invece, si limitano a mere clausole di stile, genericamente ricordando che «tale inibizione è prevista già dal 1992, anno dal quale l'intera area circostante lo stadio Meazza è stato oggetto di particolari attenzioni e tutele motivate da questioni di ordine pubblico e mobilità sia veicolare che pedonale». Del resto, l'assenza di un apparato motivazionale idoneo a sostenere la sussistenza di comprovati motivi si pone anche in problematico rapporto con il divieto «di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa», in ragione della circostanza che «è già presente un numero di n. 96 operatori muniti di concessione di posteggio di cui n. 55 Alimentari (panini e bibite) e n.
41 Non-Alimentari (bandiere e gadget)».
Né, in concreto, gli agenti accertatori hanno verbalizzato che la condotta tenuta dal ricorrente sia stata idonea a «ostacolare la mobilità sia veicolare che pedonale» o a recare pregiudizio alle «condizioni di sicurezza e di ordine pubblico».
Le ordinanze sindacali de quibus devono, pertanto, essere disapplicate con il conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza n. 11414/2023 del CP_1
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza ed in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi stabiliti dal D.M. n. 55/2014, aggiornati al DM 157/2022, in base al valore della controversia e tenuto dell'attività difensiva in concreto prestata, priva del compimento di atti relativi alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel procedimento di opposizione iscritto con RG 29256/2023 e promosso da contro il Parte_1
avverso l'ordinanza di confisca e contestuale ingiunzione di Controparte_1
pagamento emessa dal , contrariis rejectis, così provvede: Controparte_1
Pag. 6 a 7 Tribunale di Milano – sez 1 civ- RG 29256/2023
1. in accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza di confisca e di ingiunzione di pagamento n. 11414/2023 emessa dal in data 26.06.2023, con Controparte_1
conseguente restituzione a dei beni, come identificati Pt_1 Pt_1 Parte_1
nell'ordinanza stessa;
2. condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
dell'opponente, con distrazione in favore dell'Avv. Roberto Lista, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 462,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, oltre euro 70,00 per anticipazioni, oltre iva e cpa come per legge.
Deciso in Milano, 4.03.2024
Il giudice
Letizia D'Elia
Pag. 7 a 7