Art. 5.
Ai sensi dell'articolo I della legge 8 febbraio 1973, n. 17 , l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.100.000.000.
Ai sensi dell'articolo I della legge 8 febbraio 1973, n. 17 , l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.100.000.000.