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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3354/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3354/2017 promossa da:
, in persona dell'amministratore p.t. sig. , (C.F. Parte_1 Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DI BIASE LUCIANO, elettivamente domiciliato in Foggia al P.IVA_1
Corso Roma n. 204/B, presso lo studio legale dell'avv. DE BIASE LUCIANO,
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
degli avv.ti CARLOMAGNO ANTONELLA e FIORE RENATA, elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Foggia al Corso Garibaldi n. 58
CONVENUTO
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.04.2017 il ha incardinato Parte_1
dinanzi al Tribunale Foggia il presente procedimento per ivi sentir accertare e dichiarare che le infiltrazioni che si sono verificate nel tempo e che continuano a verificarsi nei locali interrati del tanto nelle parti comuni quanto ai singoli boxes, provengono dalla strada comunale di Parte_1
pagina 1 di 7 e sono conseguenza dell'atteggiamento omissivo del nella Parte_2 Controparte_2
manutenzione della adiacente strada e ciò a causa della mancata creazione di fogna stradale su
[...]
ed a causa della mancata impermeabilizzazione del muro di contenimento e del marciapiede di Pt_2
contiguo al così come accertati nel procedimento n. 557/2009 R.G. di Parte_2 Parte_1
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..
Nello specifico, il ha dedotto che, già con ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo iscritto al n. 557/2009 R.G., il CTU nominato Ing. aveva accertato che “le Per_1 macchie sono causate dalle infiltrazioni di acque piovane… e che il box auto del sig. presenta Pt_3
macchie al soffitto ed alle pareti localizzate principalmente lungo la parte confinante con Parte_2 causate, anch'esse dalle infiltrazioni di acque piovane …. Non ci sono caditoie fognarie… non essendoci un tronco di fogna di raccolta di acqua piovana, questa defluisce sulla stessa strada verso le posizioni più basse o stagna per gli avvallamenti esistenti per cattiva manutenzione della strada ….non essendoci la fogna è evidente che l'acqua trovi vie preferenziali che in parte si riversano alle spalle del muro di contenimento del terreno di strutturalmente appartenente al;
Parte_2 Parte_1
nonostante i numerosi solleciti invitati dal istante il non ha effettuato le Parte_1 Controparte_2
opere necessarie, così come individuate dal CTU nominato;
il , proprietario di uno dei Parte_1 CP_3
box interessati dalle infiltrazioni, aveva subito nuovamente danni alla propria unità immobiliare in seguito alle copiose piogge avvenute nel mese di marzo 2016; il ed il Parte_1 CP_3 Parte_1
ricorrente avevano concluso l'accordo di convenzione che prevedeva che ad agire in giudizio per l'esecuzione delle opere stabilite nel giudizio di ATP nonché per il risarcimento del danni fosse il istante, essendo interessate anche le parti comuni dell'edificio. Parte_1
Il ricorrente ha pertanto concluso chiedendo di condannare il all'effettuazione di Controparte_2
opere di fogna stradale delle acque bianche su procedendo ad impermeabilizzare il muro Parte_2
di contenimento, fare il vespaio verticale, impermeabilizzare il marciapiede di contiguo al Parte_2
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio, il ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione Controparte_2
attiva del avendo il giudizio di accertamento tecnico preventivo accertato Parte_1
unicamente danni in favore dei box dei singoli condomini ed , escludendo pertanto danni CP_3 Pt_3
alle parti comuni;
sempre in via preliminare, il ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_2
ricorso per decorrenza dei termini previsti dall'art. 669/octies, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per carenza dei poteri dell'adita Giustizia verso un facere della Pubblica
Amministrazione; mentre, nel merito, ha chiesto il mutamento del rito ex art. 702 c.p.c., in rito pagina 2 di 7 ordinario, con il conseguente rigetto della domanda avanzata dal istante poiché infondata Parte_1
in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 17.04.2018, il precedente Giudice Istruttore ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O in favore del G.A formulata dalla parte resistente, ha disposto l'acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva di cui al proc. n. 557/2009 R.G. ed ha convertito il rito ex. art.702 bis e ss. c.p.c. in rito ordinario, nonché fissato l'udienza ex. art. 183 c.p.c.
Istruita la causa a mezzo dell'acquisizione del fascicolo di ATP, dell'escussione di un teste e di prove documentali nonché mediante rinnovazione della CTU, mutato il G.I. nella persona dello scrivente, all'udienza del 12.02.2025, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190, c.p.c., ai fini del deposito di memorie conclusionali e memorie di replica.
⁕⁕⁕⁕⁕
Preliminarmente occorre evidenziare che l'odierno Giudice istruttore richiama integralmente quanto già dedotto con l'ordinanza del 17.04.2018 con la quale veniva rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del G.O in favore del G.A.
Prima di affrontare il merito del giudizio occorre esaminare le altre due questioni aventi carattere preliminare, vale a dire la carenza di legittimazione attiva del istante e la inammissibilità Parte_1
del procedimento per decorrenza dei termini.
In riferimento alla prima eccezione, dopo aver acquisito gli atti del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 557/2009 R.G., può desumersi che già all'epoca, il giudizio era stato incardinato dal al fine di far accertare le causa delle infiltrazioni che interessavano le parti comuni del Parte_1
, oltre ai locali box dei singoli condomini. Parte_1
Nel presente giudizio, la domanda del così come chiarita dallo stesso con la prima Parte_1
memoria 183, 6 comma, c.p.c., è finalizzata unicamente ad ottenere una sentenza costitutiva di condanna verso il all'effettuazione dei lavori di realizzazione della fogna bianca su Controparte_2
oltre al rifacimento della pavimentazione, nonché, alla impermeabilizzazione del muro di Parte_2
contenimento.
Difatti, le infiltrazioni provenienti dal manto stradale sovrastante vanno a penetrare i muri del fabbricato sovrastanti i raccordi dei diversi boxes e quindi le proprietà comuni. Soltanto CP_4
in via indiretta vanno ad incidere nelle singole e diverse proprietà esclusive.
Ciò posto, non avendo la domanda in oggetto alcuna richiesta di risarcimento danni, ritenendo peraltro tardiva quella formulata solo con la comparsa conclusionale, si ritiene che sussista la piena pagina 3 di 7 legittimazione del istante, affinché detti lavori, vengano eseguiti nell'interesse dell'intero Parte_1
Condominio e delle parti comuni ivi interessate.
Ciò posto, risultando provata nel caso di specie il concorso di un fatto di un terzo, quale è il di CP_2
Foggia, risulta provata la legittimazione attiva del per l'accertamento delle Parte_1
infiltrazioni di cui è causa, nonché, per la esecuzione delle opere necessarie alla eliminazioni di detti fenomeni.
Passando ad esaminare la seconda eccezione preliminare, di inammissibilità del procedimento in quanto non promosso entro il termine dei sessanta giorni dalla definizione dell'ATP, secondo quanto prescritto dall'art. 669/octies del codice di rito, occorre rilevare quanto segue: nel momento in cui è stato introdotto il giudizio di merito (21 aprile 2017), ratione temporis, andava rispettato il più breve termine previsto dall'art. 609-octies c.p.c. ante riforma, né sussiste - comunque - alcuna ipotesi di inammissibilità o comunque di improcedibilità della domanda di merito proposta dal P_
.
[...]
Va detto, infatti, che il rapporto di strumentalità sussistente tra il provvedimento cautelare (ante riforma) e la domanda di merito, va inteso nel senso che, il primo mantiene la sua efficacia, se la domanda di merito viene introdotta nei termini di cui all'art. 669-octies c.p.c.; tuttavia, la relazione di strumentalità non può considerarsi a “doppio senso”; pertanto, l'avvio della causa di merito oltre il termine previsto dall'art. 669 octies c.p.c., è sanzionato solamente quanto al provvedimento cautelare, mentre la domanda di merito, stante la sua autonomia, deve ritenersi perfettamente valida.
Nel nostro caso, infatti, il giudizio di merito è stato introdotto con autonomo ricorso ex art. 702 bis, successivamente convertito in rito ordinario, con nuova procura alle liti, nel rispetto dei termini a comparire ed è stato soggetto a normale istruttoria, con produzione documentale e persino con nomina di C.T.U.
Dunque, concludendo sul punto, possiamo senza dubbio affermare, che la tardiva introduzione del giudizio di merito, con riferimento al momento di comunicazione del provvedimento cautelare, può investire, al limite, solo ed esclusivamente l'efficacia di quest'ultimo (così come previsto dall'art. 669- novies c.p.c.), peraltro nemmeno in modo automatico, ma solo “su impulso di parte”.
La domanda di merito ed il successivo relativo giudizio, invece, essendo dotati di assoluta autonomia, mantengono la loro perfetta validità e di conseguenza non possono considerarsi né inammissibili, né tanto meno improcedibili, bensì pienamente efficaci”. ..." (cfr. Tribunale di Vibo Valentia. 210/2019 del 07-03-2019).
Passando al merito della domanda, la stessa è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
pagina 4 di 7 Infatti, il CTU, nell'elaborato peritale espletato nel corso dell'odierno giudizio ha stabilito che: “In particolare il muro di confine con è un muro di calcestruzzo armato che funge da Parte_2 contenimento del terreno retrostante ricoperto da mattoni forati con l'intento, forse, di evitare che un'eventuale infiltrazione di acqua piovana su potesse danneggiare i box-auto del Parte_2
. E' del tutto evidente che le macchie presenti sui muri e soffitti sono causate Parte_1
dalle infiltrazioni di acqua piovana… Da quanto sopra riportato si può affermare che le estese macchie sono state causate dalle infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla strada comunale
, che orograficamente ha il punto più alto in corrispondenza del ed il Parte_2 Parte_1 punto più basso in corrispondenza dell'incrocio con via della Repubblica-Piazza S. Eligio: non essendoci un tronco di fogna di raccolta di acqua piovana, questa o defluisce sulla stessa strada verso posizioni più basse o stagna per gli avvallamenti presenti in tale zona. Praticamente la manutenzione è del tutto inesistente. Stante la cattiva manutenzione della pavimentazione stradale e non essendoci la fogna bianca è evidente che l'acqua trovi vie preferenziali che in parte si riversano alle spalle del muro di contenimento del terreno di strutturalmente appartenente al , Parte_2 Parte_1
in parte evaporano… Da quanto constato e rilevato fotograficamente si riafferma che lo stato di pavimentazione di non rispetta i canoni della buona manutenzione… A , in Parte_2 Parte_2
particolare il tratto fronteggiante il , secondo il PCI suddetto si può assegnare Parte_1 una valutazione tra 11 e 25 corrispondente a pavimentazione “degradata” … Il tramezzo, presente sull'elaborato grafico, non è stato fatto in entrambi i suddetti box-auto….A parere dello scrivente,
l'immobile può considerarsi in accordo con l'art.57 del Regolamento Edilizio del Comune di Foggia
(All. N°5). Anche se l'intercapedine fisicamente non esiste, perché non è stato costruito il tramezzo indicato nella planimetria del piano interrato, tale piano è conforme alle prescrizioni dell'art.57”.
Pertanto, è pacifico sostenere che la responsabilità delle summenzionate infiltrazioni, nelle parti comuni del oltre che ai locali dei singoli condomini, sia da attribuire al Parte_1 CP_2
quale proprietario del demanio stradale di risultato privo di fogna bianca oltre che
[...] Parte_2
di una idonea pavimentazione.
Quanto alla domanda formulata dal avente ad oggetto la mancata Parte_1
impermeabilizzazione del muro di contenimento, la stessa deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il CTU nominato, nel proprio elaborato peritale, in risposta al quesito n. 5 ha evidenziato che, seppur tra i lavori da eseguire vi sia “sicuramente la fogna bianca stradale su , la pavimentazione Parte_2
per eliminare gli avvallamenti, e la impermeabilizzazione del muro di contenimento di calcestruzzo armato”…ha dedotto come “Come già affermato nel precedente A.T.P., a monte il suddetto muro
pagina 5 di 7 doveva essere impermeabilizzato con guaina bituminosa per tutta la sua lunghezza;
si doveva creare un vespaio verticale di ciottoli per far percolare l'eventuale acqua piovana proveniente dalla soprastante strada e alla base di tale vespaio fare una canaletta di scolo con annesso Parte_2 pozzetto finale per la raccolta dell'acqua. Una pompa sommersa con interruttore galleggiante avrebbe espulso l'acqua all'esterno. Quanto scritto fa parte delle regole del “buon costruire”. Lo scrivente ritiene che per risparmiare sui lavori ciò non sia stato fatto. A titolo di cronaca, per quanto gli consta, la maggior parte dei costruttori dell'epoca di riferimento del fabbricato del , per Parte_1
risparmiare, usavano costruire il muro di contenimento di calcestruzzo armato contro terra senza alcun accorgimento di quelli sopra descritti;
non a caso nella città di Foggia molti interrati hanno problemi seri di infiltrazioni di acqua piovana”.
Infatti, la realizzazione del muro di contenimento con idonea impermeabilizzazione - come dettagliatamente indicato dal CTU al punto n. 5 della relazione - non può essere posta a carico del avendo ad oggetto la stessa una parte di proprietà esclusiva del istante, Controparte_2 Parte_1 che andava fatta all'epoca della costruzione e che in tutti questi anni avrebbe sicuramente contribuito a contenere i danni ad oggi subiti.
Ad ogni buon conto, fatta eccezione per la realizzazione di un idoneo muro di contenimento che resterà
a carico del istante, per la restante parte, la domanda attorea deve essere accolta, avendo la Parte_1
CTU accertato la mancanza di fogna bianca e di idonea pavimentazione su con Parte_2
conseguente condanna del alla realizzazione delle opere finalizzate alla Controparte_2
eliminazione di dette infiltrazione di acqua piovana, come indicate dal CTU Ing. nella Per_1
propria relazione.
In riferimento alla domanda formulata dal istante di condanna del al Parte_1 Controparte_2
pagamento di una penale ex art. 614-bis c.p.c., per ogni mese di ritardo nell'esecuzione delle opere ordinate, la stessa deve essere rigettata in quanto formulata tardivamente, solo con il deposito della comparsa conclusionale.
Le spese di lite del presente giudizio - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 - seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte.
Le spese del procedimento di ATP svolto ante causam resteranno a carico del non Parte_1
essendo state utilizzate dette risultanze nel presente giudizio di merito, che come già dedotto è stato proposto oltre il termine di cui all'art. 669 octies c.p.c.
pagina 6 di 7 Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014; Cass. n. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del quale parte soccombente (con il conseguente Controparte_2
diritto del di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno Parte_1
versate al CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che le infiltrazioni presenti nel locali interrati del sito in Parte_1
Foggia, alla Via E. Fioritto n. 12, riguardanti sia le parti comuni che i singoli box, sono da ascriversi alla responsabilità esclusiva del a causa della cattiva Controparte_2
manutenzione della pavimentazione stradale, nonché, a causa della mancanza di fogna bianca sul Parte_2
2) per l'effetto, condanna il ad eliminare le causa delle predette infiltrazioni Controparte_2
così come individuate nella CTU, al punto 5, fatta eccezione per le opere di impermeabilizzazione del muro di contenimento, che resteranno a carico del Parte_1
[...]
3) rigetta la domanda formulata dal di condanna al pagamento di una penale ex Parte_1
art. 614-bis c.p.c., in quanto tardiva;
4) condanna, altresì, il a rifondere le spese di lite di questo procedimento in Controparte_2 favore del in persona dell'amministratore p.t., qui liquidate in € 259,00 per Parte_1 esborsi e € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico esclusivo del quale parte Controparte_2
soccombente, con il conseguente diritto del di ripetere dal predetto le Parte_1
somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU.
Foggia, così deciso il 7.6.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3354/2017 promossa da:
, in persona dell'amministratore p.t. sig. , (C.F. Parte_1 Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DI BIASE LUCIANO, elettivamente domiciliato in Foggia al P.IVA_1
Corso Roma n. 204/B, presso lo studio legale dell'avv. DE BIASE LUCIANO,
ATTORE
E
, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
degli avv.ti CARLOMAGNO ANTONELLA e FIORE RENATA, elettivamente domiciliato presso la casa comunale in Foggia al Corso Garibaldi n. 58
CONVENUTO
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.04.2017 il ha incardinato Parte_1
dinanzi al Tribunale Foggia il presente procedimento per ivi sentir accertare e dichiarare che le infiltrazioni che si sono verificate nel tempo e che continuano a verificarsi nei locali interrati del tanto nelle parti comuni quanto ai singoli boxes, provengono dalla strada comunale di Parte_1
pagina 1 di 7 e sono conseguenza dell'atteggiamento omissivo del nella Parte_2 Controparte_2
manutenzione della adiacente strada e ciò a causa della mancata creazione di fogna stradale su
[...]
ed a causa della mancata impermeabilizzazione del muro di contenimento e del marciapiede di Pt_2
contiguo al così come accertati nel procedimento n. 557/2009 R.G. di Parte_2 Parte_1
accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c..
Nello specifico, il ha dedotto che, già con ricorso per accertamento tecnico Parte_1
preventivo iscritto al n. 557/2009 R.G., il CTU nominato Ing. aveva accertato che “le Per_1 macchie sono causate dalle infiltrazioni di acque piovane… e che il box auto del sig. presenta Pt_3
macchie al soffitto ed alle pareti localizzate principalmente lungo la parte confinante con Parte_2 causate, anch'esse dalle infiltrazioni di acque piovane …. Non ci sono caditoie fognarie… non essendoci un tronco di fogna di raccolta di acqua piovana, questa defluisce sulla stessa strada verso le posizioni più basse o stagna per gli avvallamenti esistenti per cattiva manutenzione della strada ….non essendoci la fogna è evidente che l'acqua trovi vie preferenziali che in parte si riversano alle spalle del muro di contenimento del terreno di strutturalmente appartenente al;
Parte_2 Parte_1
nonostante i numerosi solleciti invitati dal istante il non ha effettuato le Parte_1 Controparte_2
opere necessarie, così come individuate dal CTU nominato;
il , proprietario di uno dei Parte_1 CP_3
box interessati dalle infiltrazioni, aveva subito nuovamente danni alla propria unità immobiliare in seguito alle copiose piogge avvenute nel mese di marzo 2016; il ed il Parte_1 CP_3 Parte_1
ricorrente avevano concluso l'accordo di convenzione che prevedeva che ad agire in giudizio per l'esecuzione delle opere stabilite nel giudizio di ATP nonché per il risarcimento del danni fosse il istante, essendo interessate anche le parti comuni dell'edificio. Parte_1
Il ricorrente ha pertanto concluso chiedendo di condannare il all'effettuazione di Controparte_2
opere di fogna stradale delle acque bianche su procedendo ad impermeabilizzare il muro Parte_2
di contenimento, fare il vespaio verticale, impermeabilizzare il marciapiede di contiguo al Parte_2
con vittoria di spese e competenze di giudizio. Parte_1
Nel costituirsi in giudizio, il ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione Controparte_2
attiva del avendo il giudizio di accertamento tecnico preventivo accertato Parte_1
unicamente danni in favore dei box dei singoli condomini ed , escludendo pertanto danni CP_3 Pt_3
alle parti comuni;
sempre in via preliminare, il ha eccepito l'inammissibilità del Controparte_2
ricorso per decorrenza dei termini previsti dall'art. 669/octies, nonché l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per carenza dei poteri dell'adita Giustizia verso un facere della Pubblica
Amministrazione; mentre, nel merito, ha chiesto il mutamento del rito ex art. 702 c.p.c., in rito pagina 2 di 7 ordinario, con il conseguente rigetto della domanda avanzata dal istante poiché infondata Parte_1
in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente alle spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 17.04.2018, il precedente Giudice Istruttore ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O in favore del G.A formulata dalla parte resistente, ha disposto l'acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva di cui al proc. n. 557/2009 R.G. ed ha convertito il rito ex. art.702 bis e ss. c.p.c. in rito ordinario, nonché fissato l'udienza ex. art. 183 c.p.c.
Istruita la causa a mezzo dell'acquisizione del fascicolo di ATP, dell'escussione di un teste e di prove documentali nonché mediante rinnovazione della CTU, mutato il G.I. nella persona dello scrivente, all'udienza del 12.02.2025, tenutasi secondo la modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190, c.p.c., ai fini del deposito di memorie conclusionali e memorie di replica.
⁕⁕⁕⁕⁕
Preliminarmente occorre evidenziare che l'odierno Giudice istruttore richiama integralmente quanto già dedotto con l'ordinanza del 17.04.2018 con la quale veniva rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del G.O in favore del G.A.
Prima di affrontare il merito del giudizio occorre esaminare le altre due questioni aventi carattere preliminare, vale a dire la carenza di legittimazione attiva del istante e la inammissibilità Parte_1
del procedimento per decorrenza dei termini.
In riferimento alla prima eccezione, dopo aver acquisito gli atti del giudizio di accertamento tecnico preventivo n. 557/2009 R.G., può desumersi che già all'epoca, il giudizio era stato incardinato dal al fine di far accertare le causa delle infiltrazioni che interessavano le parti comuni del Parte_1
, oltre ai locali box dei singoli condomini. Parte_1
Nel presente giudizio, la domanda del così come chiarita dallo stesso con la prima Parte_1
memoria 183, 6 comma, c.p.c., è finalizzata unicamente ad ottenere una sentenza costitutiva di condanna verso il all'effettuazione dei lavori di realizzazione della fogna bianca su Controparte_2
oltre al rifacimento della pavimentazione, nonché, alla impermeabilizzazione del muro di Parte_2
contenimento.
Difatti, le infiltrazioni provenienti dal manto stradale sovrastante vanno a penetrare i muri del fabbricato sovrastanti i raccordi dei diversi boxes e quindi le proprietà comuni. Soltanto CP_4
in via indiretta vanno ad incidere nelle singole e diverse proprietà esclusive.
Ciò posto, non avendo la domanda in oggetto alcuna richiesta di risarcimento danni, ritenendo peraltro tardiva quella formulata solo con la comparsa conclusionale, si ritiene che sussista la piena pagina 3 di 7 legittimazione del istante, affinché detti lavori, vengano eseguiti nell'interesse dell'intero Parte_1
Condominio e delle parti comuni ivi interessate.
Ciò posto, risultando provata nel caso di specie il concorso di un fatto di un terzo, quale è il di CP_2
Foggia, risulta provata la legittimazione attiva del per l'accertamento delle Parte_1
infiltrazioni di cui è causa, nonché, per la esecuzione delle opere necessarie alla eliminazioni di detti fenomeni.
Passando ad esaminare la seconda eccezione preliminare, di inammissibilità del procedimento in quanto non promosso entro il termine dei sessanta giorni dalla definizione dell'ATP, secondo quanto prescritto dall'art. 669/octies del codice di rito, occorre rilevare quanto segue: nel momento in cui è stato introdotto il giudizio di merito (21 aprile 2017), ratione temporis, andava rispettato il più breve termine previsto dall'art. 609-octies c.p.c. ante riforma, né sussiste - comunque - alcuna ipotesi di inammissibilità o comunque di improcedibilità della domanda di merito proposta dal P_
.
[...]
Va detto, infatti, che il rapporto di strumentalità sussistente tra il provvedimento cautelare (ante riforma) e la domanda di merito, va inteso nel senso che, il primo mantiene la sua efficacia, se la domanda di merito viene introdotta nei termini di cui all'art. 669-octies c.p.c.; tuttavia, la relazione di strumentalità non può considerarsi a “doppio senso”; pertanto, l'avvio della causa di merito oltre il termine previsto dall'art. 669 octies c.p.c., è sanzionato solamente quanto al provvedimento cautelare, mentre la domanda di merito, stante la sua autonomia, deve ritenersi perfettamente valida.
Nel nostro caso, infatti, il giudizio di merito è stato introdotto con autonomo ricorso ex art. 702 bis, successivamente convertito in rito ordinario, con nuova procura alle liti, nel rispetto dei termini a comparire ed è stato soggetto a normale istruttoria, con produzione documentale e persino con nomina di C.T.U.
Dunque, concludendo sul punto, possiamo senza dubbio affermare, che la tardiva introduzione del giudizio di merito, con riferimento al momento di comunicazione del provvedimento cautelare, può investire, al limite, solo ed esclusivamente l'efficacia di quest'ultimo (così come previsto dall'art. 669- novies c.p.c.), peraltro nemmeno in modo automatico, ma solo “su impulso di parte”.
La domanda di merito ed il successivo relativo giudizio, invece, essendo dotati di assoluta autonomia, mantengono la loro perfetta validità e di conseguenza non possono considerarsi né inammissibili, né tanto meno improcedibili, bensì pienamente efficaci”. ..." (cfr. Tribunale di Vibo Valentia. 210/2019 del 07-03-2019).
Passando al merito della domanda, la stessa è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.
pagina 4 di 7 Infatti, il CTU, nell'elaborato peritale espletato nel corso dell'odierno giudizio ha stabilito che: “In particolare il muro di confine con è un muro di calcestruzzo armato che funge da Parte_2 contenimento del terreno retrostante ricoperto da mattoni forati con l'intento, forse, di evitare che un'eventuale infiltrazione di acqua piovana su potesse danneggiare i box-auto del Parte_2
. E' del tutto evidente che le macchie presenti sui muri e soffitti sono causate Parte_1
dalle infiltrazioni di acqua piovana… Da quanto sopra riportato si può affermare che le estese macchie sono state causate dalle infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla strada comunale
, che orograficamente ha il punto più alto in corrispondenza del ed il Parte_2 Parte_1 punto più basso in corrispondenza dell'incrocio con via della Repubblica-Piazza S. Eligio: non essendoci un tronco di fogna di raccolta di acqua piovana, questa o defluisce sulla stessa strada verso posizioni più basse o stagna per gli avvallamenti presenti in tale zona. Praticamente la manutenzione è del tutto inesistente. Stante la cattiva manutenzione della pavimentazione stradale e non essendoci la fogna bianca è evidente che l'acqua trovi vie preferenziali che in parte si riversano alle spalle del muro di contenimento del terreno di strutturalmente appartenente al , Parte_2 Parte_1
in parte evaporano… Da quanto constato e rilevato fotograficamente si riafferma che lo stato di pavimentazione di non rispetta i canoni della buona manutenzione… A , in Parte_2 Parte_2
particolare il tratto fronteggiante il , secondo il PCI suddetto si può assegnare Parte_1 una valutazione tra 11 e 25 corrispondente a pavimentazione “degradata” … Il tramezzo, presente sull'elaborato grafico, non è stato fatto in entrambi i suddetti box-auto….A parere dello scrivente,
l'immobile può considerarsi in accordo con l'art.57 del Regolamento Edilizio del Comune di Foggia
(All. N°5). Anche se l'intercapedine fisicamente non esiste, perché non è stato costruito il tramezzo indicato nella planimetria del piano interrato, tale piano è conforme alle prescrizioni dell'art.57”.
Pertanto, è pacifico sostenere che la responsabilità delle summenzionate infiltrazioni, nelle parti comuni del oltre che ai locali dei singoli condomini, sia da attribuire al Parte_1 CP_2
quale proprietario del demanio stradale di risultato privo di fogna bianca oltre che
[...] Parte_2
di una idonea pavimentazione.
Quanto alla domanda formulata dal avente ad oggetto la mancata Parte_1
impermeabilizzazione del muro di contenimento, la stessa deve essere rigettata per i motivi che seguono.
Il CTU nominato, nel proprio elaborato peritale, in risposta al quesito n. 5 ha evidenziato che, seppur tra i lavori da eseguire vi sia “sicuramente la fogna bianca stradale su , la pavimentazione Parte_2
per eliminare gli avvallamenti, e la impermeabilizzazione del muro di contenimento di calcestruzzo armato”…ha dedotto come “Come già affermato nel precedente A.T.P., a monte il suddetto muro
pagina 5 di 7 doveva essere impermeabilizzato con guaina bituminosa per tutta la sua lunghezza;
si doveva creare un vespaio verticale di ciottoli per far percolare l'eventuale acqua piovana proveniente dalla soprastante strada e alla base di tale vespaio fare una canaletta di scolo con annesso Parte_2 pozzetto finale per la raccolta dell'acqua. Una pompa sommersa con interruttore galleggiante avrebbe espulso l'acqua all'esterno. Quanto scritto fa parte delle regole del “buon costruire”. Lo scrivente ritiene che per risparmiare sui lavori ciò non sia stato fatto. A titolo di cronaca, per quanto gli consta, la maggior parte dei costruttori dell'epoca di riferimento del fabbricato del , per Parte_1
risparmiare, usavano costruire il muro di contenimento di calcestruzzo armato contro terra senza alcun accorgimento di quelli sopra descritti;
non a caso nella città di Foggia molti interrati hanno problemi seri di infiltrazioni di acqua piovana”.
Infatti, la realizzazione del muro di contenimento con idonea impermeabilizzazione - come dettagliatamente indicato dal CTU al punto n. 5 della relazione - non può essere posta a carico del avendo ad oggetto la stessa una parte di proprietà esclusiva del istante, Controparte_2 Parte_1 che andava fatta all'epoca della costruzione e che in tutti questi anni avrebbe sicuramente contribuito a contenere i danni ad oggi subiti.
Ad ogni buon conto, fatta eccezione per la realizzazione di un idoneo muro di contenimento che resterà
a carico del istante, per la restante parte, la domanda attorea deve essere accolta, avendo la Parte_1
CTU accertato la mancanza di fogna bianca e di idonea pavimentazione su con Parte_2
conseguente condanna del alla realizzazione delle opere finalizzate alla Controparte_2
eliminazione di dette infiltrazione di acqua piovana, come indicate dal CTU Ing. nella Per_1
propria relazione.
In riferimento alla domanda formulata dal istante di condanna del al Parte_1 Controparte_2
pagamento di una penale ex art. 614-bis c.p.c., per ogni mese di ritardo nell'esecuzione delle opere ordinate, la stessa deve essere rigettata in quanto formulata tardivamente, solo con il deposito della comparsa conclusionale.
Le spese di lite del presente giudizio - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 - seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte.
Le spese del procedimento di ATP svolto ante causam resteranno a carico del non Parte_1
essendo state utilizzate dette risultanze nel presente giudizio di merito, che come già dedotto è stato proposto oltre il termine di cui all'art. 669 octies c.p.c.
pagina 6 di 7 Le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014; Cass. n. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo del quale parte soccombente (con il conseguente Controparte_2
diritto del di ripetere dal predetto le somme eventualmente versate o che saranno Parte_1
versate al CTU).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che le infiltrazioni presenti nel locali interrati del sito in Parte_1
Foggia, alla Via E. Fioritto n. 12, riguardanti sia le parti comuni che i singoli box, sono da ascriversi alla responsabilità esclusiva del a causa della cattiva Controparte_2
manutenzione della pavimentazione stradale, nonché, a causa della mancanza di fogna bianca sul Parte_2
2) per l'effetto, condanna il ad eliminare le causa delle predette infiltrazioni Controparte_2
così come individuate nella CTU, al punto 5, fatta eccezione per le opere di impermeabilizzazione del muro di contenimento, che resteranno a carico del Parte_1
[...]
3) rigetta la domanda formulata dal di condanna al pagamento di una penale ex Parte_1
art. 614-bis c.p.c., in quanto tardiva;
4) condanna, altresì, il a rifondere le spese di lite di questo procedimento in Controparte_2 favore del in persona dell'amministratore p.t., qui liquidate in € 259,00 per Parte_1 esborsi e € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico esclusivo del quale parte Controparte_2
soccombente, con il conseguente diritto del di ripetere dal predetto le Parte_1
somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU.
Foggia, così deciso il 7.6.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
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