Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02157/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00753/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 753 del 2025, proposto da Consorzio Stabile Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cervinara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Vittorio Emanuele 58;
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Kikai S.r.l., non costituita in giudizio;
Per l’accertamento:
del diritto del Consorzio ricorrente al risarcimento dei danni per equivalente, ai sensi dell’art. 124 comma 1 c.p.a., per mancata aggiudicazione in esito della decisione del Consiglio di Stato sez. V n. 119/2025 che, in accoglimento del ricorso del Consorzio Stabile Campania, ha annullato la determina della Provincia di Avellino n. 2110 del 29.09.2023 di aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di sostituzione edilizia con delocalizzazione, in altro sito, della Scuola Capoluogo di Cervinara in favore della società Kikai s.r.l.;
e per la condanna:
della Provincia di Avellino e del Comune di Cervinara, in solido, al risarcimento danni per equivalente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da COMUNE DI CERVINARA il 9\6\2025:
Per l’accertamento:
del diritto del Consorzio ricorrente al risarcimento dei danni per equivalente, ai sensi dell’art. 124 comma 1 c.p.a. per mancata aggiudicazione in esito della decisione del Consiglio di Stato sez. V n. 119/2025 che, in accoglimento del ricorso del Consorzio Stabile Campania, ha annullato la determina della Provincia di Avellino n. 2110 del 29.09.2023 di aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito della Sciola Capoluogo di Cervinara in favore della società Kikai s.r.l.
e per la condanna della Provincia di Avellino e del Comune di Cervinara, in solido al risarcimento danni per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cervinara e di Provincia di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. IC Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il Consorzio Stabile Campania ha domandato il risarcimento per equivalente, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021 e 124, co. 1 c.p.a., dei danni ingiusti patiti a causa della mancata aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di sostituzione edilizia con delocalizzazione in altro sito della Scuola Capoluogo di Cervinara, illegittimamente affidato alla Kikai s.r.l..
1.1 Nello specifico, a fondamento della pretesa risarcitoria, il Consorzio Stabile Campania ha allegato e dedotto che: con determina a contrarre n. 175/2023, il Comune di Cervinara ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione (definitiva ed esecutiva) e realizzazione dei lavori di sostituzione edilizia (in altro sito), previa delocalizzazione della Scuola Capoluogo; la procedura di gara, finanziata con fondi PNRR, è stata domandata dalla Provincia di Avellino, Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e si è conclusa con determina n. 2110 del 29.09.2023, che ha aggiudicato l’appalto integrato in favore della Kikai s.r.l.; ha partecipato alla predetta gara avvalendosi della Società ARCHA Costruzioni (consorziata-esecutrice) e si è classificato al secondo posto, con un ribasso del 7,15% sull’importo a base d’asta di € 3.455.542,42, per un importo di € 3.147.185,60 (oltre oneri di sicurezza di 38.266.82), comprensivo di costi di manodopera, oneri di sicurezza e migliorie; ha proposto ricorso avverso gli esiti della gara dinanzi a questo T.A.R., che lo ha respinto con sentenza n. 541/2024; la decisione di primo grado è stata ribaltata in sede di appello, avendo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 119/2025, riconosciuto l’illegittimità dell’aggiudicazione e conseguentemente annullato la stessa, conservando la validità del contratto di appalto già stipulato con l’aggiudicataria Kikai s.r.l.; il Comune di Cervinara, dichiarando l’impossibilità di eseguire il decisum del Consiglio di Stato per l’intervenuta sottoscrizione del contratto e lo speciale regime processuale degli appalti PNRR, ha richiesto alla medesima autorità giudiziaria chiarimenti esecutivi e l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa, con ordinanza n. 873/2025, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda cautelare ritenendo “di fissare, per la prosecuzione del presente giudizio, la camera di consiglio del 19 giugno 2025 in vista della quale la richiedente amministrazione comunale non potrà che osservare quanto in materia previsto dall’art. 48, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”.
1.2 Su queste premesse, in applicazione dell’articolo 48, comma 4 pocanzi indicato e dell’art. 125 c.p.a., il Consorzio Stabile ha proposto domanda risarcitoria per ottenere il ristoro di tutti i danni patiti ex art. 2043 c.c., sostenendo la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma in parola e, in particolare, che: ricorre il requisito dell’ingiustizia del danno, ossia la lesione ingiusta dell’interesse legittimo del Consorzio all’agognata aggiudicazione, atteso che, laddove l’amministrazione avesse correttamente operato, avrebbe senz’altro escluso l’aggiudicataria Kikai s.r.l. e aggiudicato la commessa pubblica al ricorrente; il risarcimento danni per equivalente, in materia di appalti finanziati con le risorse PNRR, è svincolato da qualsivoglia prova dell’elemento soggettivo della colpa in capo alla Stazione appaltante e scaturisce dalla mera impossibilità (sopravvenuta) di esecuzione, in forma specifica, dell’annullamento definitivo dell’aggiudicazione, che determina, dunque, una conversione legale in risarcimento per equivalente pecuniario, in via comprensivo-surrogatoria, in ragione dei danni conseguenti alla mancata aggiudicazione; sussiste il nesso causale tra la condotta amministrativa e il lamentato danno giacché, in assenza dell’illegittima modifica della composizione del RTP di progettazione posta in essere dalla società aggiudicataria, il Consorzio avrebbe senz’altro conseguito l’aggiudicazione, per cui il danno è conseguenza immediata e diretta degli atti illegittimi del Comune di Cervinara e della Provincia di Avellino.
1.3 In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, il Consorzio ricorrente ha rappresentato di aver patito: un danno da cd. lucro cessante pari ad € 314.132,04, corrispondente cioè al valore complessivo dell’offerta proposta in sede di gara, comprese le migliorie; un danno cd. curriculare, quantificato in € 148.353,13 in ragione del 50% del danno da mancato utile, ovvero, in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenuto conto che l’esecuzione dell’appalto integrato per cui è causa gli avrebbe consentito di conseguire un livello di qualificazione superiore (recte: un incremento di attestazione SOA) per le categorie previste dal Disciplinare di Gara (OG1 – IV-bis e OG11- III), di ottenere un fatturato superiore e di mantenere gli esistenti livelli di qualificazione ai fini della partecipazione a future gare; un danno emergente, pari alle spese sostenute per far valere la legittimità dell’aggiudicazione in favore della società Kikai pari ad € 29.362,72.
1.4 Ha, quindi, domandato, in definitiva, la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento per equivalente dei danni da mancata aggiudica per un importo complessivo di € 491.847,89, oltre rivalutazione monetaria e interessi moratori/compensativi sulle somme rivalutate anno per anno.
2. Si è costituito il Comune di Cervinara, che ha contestato le avverse censure di parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso principale; ha poi proposto a sua volta ricorso incidentale recante specifica domanda riconvenzionale cd. trasversale nei confronti dell’altra amministrazione resistente, a mezzo della quale ha impugnato la convenzione n. 72/2022, con cui il Comune ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino per l’esperimento delle proprie gare d’appalto laddove esclude qualsiasi responsabilità della Provincia medesima (quale S.U.A.) per i danni eventualmente patiti dalla ricorrente, rilevando che tutta l’attività di espletamento e conduzione della gara è stata effettuata dalla Provincia di Avellino in qualità di S.U.A., sicché la responsabilità per presunti ed eventuali danni da mancata aggiudicazione sarebbe imputabile unicamente a questa; ha proposto infine ulteriore domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della società AK, finalizzata ad introdurre in giudizio azione di rivalsa ex art. 124, co. 1 c.p.a. e art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Si è costituita in giudizio, per resistere, la Provincia di Avellino la quale, contestando tutto quanto dedotto a fondamento dell’azionata pretesa risarcitoria da parte del ricorrente, in limine, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per effetto del giudicato formatosi in sede di giurisdizione esclusiva, estendendosi questo, a suo dire, anche alle questioni deducibili ma non dedotte, ove strettamente connesse al bene della vita oggetto di controversia, e ha concluso, in ogni caso, per la sua infondatezza, difettando, a suo dire, i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità amministrativa da legittimo affidamento.
3.1 L’amministrazione provinciale ha, invero, rappresentato che il Consiglio di Stato, adito in sede giurisdizionale per la riforma della sentenza n. 541/2024 di questo Tribunale, ha rilevato vizi meramente procedurali, inidonei a far emergere un comportamento colposo grave in capo alla Provincia, essendo peraltro rimasto indimostrato, anche in questa sede, l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043 c.c. Quanto poi al danno risarcibile, la Provincia ha evidenziato la mancata prova in ordine all’an e al quantum, non avendo peraltro dimostrato il ricorrente la sua impossibilità di reinvestire le risorse e le maestranze in altri contesti operativi, risultando dunque evidente la totale carenza probatoria in ordine alle voci di danno richieste.
3.2 Ha, inoltre, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine alla domanda riconvenzionale trasversale esperita dall’ente comunale nei suoi confronti (dovendo la stessa essere qualificata come domanda privatistica di tipo risarcitorio o di rivalsa, derivante dalla convenzione stipulata tra enti iure privatorum), l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione promossa in ordine alla Convenzione n. 72/2022, rilevando, infine, la sua totale infondatezza, non potendo il Comune dirsi del tutto estraneo alle risultanze istruttorie e agli esiti di definizione della gara posta in essere.
4. Con successive memorie ex art. 73 c.p.a. le parti hanno ribadito le argomentazioni a sostegno delle loro posizioni sostanziali di cui ai precedenti scritti processuali, effettuando ulteriori depositi documentali e insistendo per le conclusioni già rassegnate.
5. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, all’esito della discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
6. Tenuto conto che l’interesse al ricorso incidentale, rectius alla domanda riconvenzionale in esso riprodotta, è strettamente connessa alla fondatezza del ricorso principale, atteso che l’eventuale lesione della parte resistente, ricorrente incidentale, è sempre solamente virtuale in quanto conseguente all’eventuale accoglimento del ricorso principale, il Collegio ritiene, ai fini del decidere di cui è causa, di dover principiare con lo scrutinio nel merito del ricorso principale, ovverosia della domanda risarcitoria del Consorzio Stabile Campania per la mancata aggiudicazione dell’appalto integrato di progettazione (definitiva ed esecutiva) e realizzazione dei lavori di sostituzione edilizia (in altro sito) previa delocalizzazione della Scuola Capoluogo.
7. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita esistenza di un giudicato di accoglimento sulla domanda di annullamento dell’aggiudicazione, atteso che, secondo giurisprudenza costante, “ (...) contestualmente, o (...) successivamente alla impugnazione, a mezzo di “azione di annullamento” (art. 29 cod. proc. amm.), ad esito (prospetticamente) demolitorio, dei “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento” (art. 119, comma 1 lettera a) e 120 cod. proc. amm.) – è rimessa all’impresa pregiudicata l’opzione:[…] b) per un “risarcimento del danno per equivalente” (art. 124, comma 1, seconda parte), e ciò: b1) sia nel caso in cui il giudice abbia riscontrato l’assenza dei presupposti per la tutela specifica (e, in particolare, non abbia ravvisato, ai sensi degli artt. 121, comma 1 e 122 cod. proc. amm., i presupposti per dichiarare inefficace il contrato stipulato ovvero, sotto distinto profilo, non abbia elementi sufficienti a formulare un obiettivo giudizio di spettanza); b2) sia nel caso in cui la parte abbia ritenuto di non formalizzare la domanda di aggiudicazione (né si sia resa comunque “disponibile a subentrare nel contratto”, anche in corso di esecuzione), nel qual caso la “condotta processuale” va anche apprezzata in termini concausali (cfr. art. 124, comma 2, in relazione al richiamato art. 1227 cod. civ.)” (Cons. Stato, 2 gennaio 2024, n. 26).
8. Ciò posto, il ricorso principale si rivela, nel merito, infondato, stante la mancata dimostrazione da parte del ricorrente, sul quale incombeva il relativo onus probandi , della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale in capo alle amministrazioni convenute per illegittima aggiudicazione, sia sotto il versante dell’ an che sotto il profilo del quantum .
9. Sul punto è d’uopo una breve premessa ricostruttiva in ordine alla tematica della risarcibilità, per equivalente monetario, del danno conseguente alla illegittima aggiudicazione di una gara di appalto.
9.1 In materia di appalti, allorquando l’annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione intervenga quando il contratto originario con l’aggiudicatario è stato non solo già stipulato ma in parte anche eseguito, ovverosia nelle ipotesi in cui non sia possibile disporre il subentro (come negli appalti PNRR), la tutela del mancato ma legittimo aggiudicatario non può che avvenire attraverso il risarcimento per equivalente.
Attraverso il risarcimento de quo viene dunque garantita la compensazione pecuniaria del danno mediante il riconoscimento del diritto a ricevere una somma corrispondente al valore del bene della vita leso per effetto dell’illecito dell’amministrazione.
9.2 Tuttavia, affinché il concorrente illegittimamente pretermesso possa vedersi riconosciuta la pretesa risarcitoria per equivalente, è necessario che dimostri la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana.
Ed invero, la responsabilità della pubblica amministrazione, anche in materia di appalti, si inquadra, com’è noto, nello schema generale dell’illecito extracontrattuale, sicché la società che domanda il ristoro per l’illegittimo danno patito deve dimostrare, alla luce della piena applicazione del principio dispositivo che si ricava dall’art. 124, comma 1 c.p.a. (cfr. Cons Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3448), l’esistenza di un danno-evento (ossia la mancata aggiudicazione), l’elemento soggettivo in capo all’asserito responsabile, nella specie della colpa dell’amministrazione, il danno-conseguenza patito e il nesso eziologico tra il danno ingiusto e le dirette e immediate conseguenze pregiudiziali risarcibili, atteso che, in considerazione della funzione compensativo-risarcitoria della responsabilità ex art. 2043 c.c., dalla riconosciuta illegittimità del provvedimento amministrativo non discende, a favore del destinatario degli effetti lesivi dell’atto, un automatico diritto ad ottenere il risarcimento. In altre parole, nelle ipotesi in cui non sia possibile il subentro nel contratto, pur appurata l’illegittima aggiudicazione della gara d’appalto, il concorrente danneggiato che non prova gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana, non ha diritto al risarcimento del danno per equivalente.
9.3 Occorre, tuttavia, precisare che, secondo la giurisprudenza ormai costante, conforme alle indicazioni di matrice eurounitaria (Corte di Giustizia, 30 settembre 2010, C-314/09), la responsabilità della stazione appaltante per illegittima aggiudicazione non ha natura né propriamente contrattuale, né propriamente extracontrattuale, essendo sottratta ad ogni possibile esimente, poiché derivante dall’esigenza di garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi pubblici delle imprese (così Cons. St., Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2; in termini, ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8148; Cons. St., Sez. V, 14 febbraio 2023, n. 1552; Cons. St., Sez. VII, 3 marzo 2025, n. 1769); in altri termini, la relativa imputazione opera in termini obiettivi, che prescindono dalla colpa della stazione appaltante, assumendo la responsabilità amministrativa, nella materia de qua , una coloritura compensativo-surrogatoria, a fronte dell’impossibilità di conseguire l’aggiudicazione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2019, n. 2429; Id., sez. V, 19 luglio 2018, n. 4381)
9.4 Ciò non toglie che la parte ricorrente sia comunque tenuta a dimostrare in giudizio gli altri presupposti costitutivi della responsabilità risarcitoria della stazione appaltante, rientranti nell’alveo del cd. elemento oggettivo.
Nello specifico, il concorrente danneggiato deve essere in grado di dimostrare con certezza che, in assenza del comportamento illegittimo serbato dalla stazione appaltante, si sarebbe aggiudicato la commessa (e cioè che – ove il contratto fosse stato dichiarato inefficace, ricorrendo le condizioni – avrebbe senz’altro avuto diritto alla stipula o al subentro), ovverosia il cd. danno da aggiudicazione, rammentando che se a fronte di tale prova può certamente essere riconosciuto il lucro cessante, che si identifica con il cd. interesse positivo e che ricomprende d1) il mancato profitto, cioè a dire l’utile che l’impresa avrebbe ricavato, in base alla formulata proposta negoziale ed alla propria struttura dei costi, dalla esecuzione del contratto; d2) il danno c.d. curriculare, derivante dall’impossibilità di arricchimento della propria storia professionale ed imprenditoriale, con conseguente potenziale perdita di competitività in relazione a future occasioni contrattuali, non compete in nessun caso all’aggiudicatario il mancato il ristoro del danno emergente, posto che i costi per la partecipazione alla gara sono destinati, di regola, a restare a carico del concorrente (il quale, perciò, può pretenderne il ristoro solo allorché lamenti, in chiave di responsabilità precontrattuale, di averli inutilmente sostenuti per essere stato coinvolto, in violazione delle regole di correttezza e buona fede, in una trattativa inutile), onde il cumulo con l’utile prospetticamente derivante, in caso di mancata aggiudicazione, dalla esecuzione della commessa darebbe vita ad un ingiustificato arricchimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803; Id., sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4283; Id., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437; Id., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6444).
10. Tanto doverosamente premesso in punto di diritto, facendo applicazione dei principi richiamati nel caso oggetto della presente controversia, va respinta la domandata pretesa risarcitoria, con riferimento alla integralità delle voci di danno prospettate.
11. E ciò per la mancata dimostrazione da parte del ricorrente, ex lege onerato della relativa prova, dei presupposti “oggettivi” della responsabilità amministrativa azionata.
11.1 SEgnatamente, non è revocabile in dubbio che sussista il fatto costitutivo dell’illecito, essendo stata definitivamente accertata in sede giurisdizionale l’illegittimità dell’aggiudicazione della gara alla AK s.r.l.
11.2 Peraltro, neppure osta alla favorevole delibazione di merito la mancata prova della condotta colposa della Stazione appaltante, in ragione della pedissequa applicazione della giurisprudenza amministrativa costante più sopra menzionata per cui l’accertamento dell’elemento soggettivo nella materia di specie è del tutto irrilevante.
11.3 Diversamente, dalla lettura degli atti di causa e dal vaglio dei plurimi depositi documentali, non può ritenersi comprovato che l’illegittima adozione dei provvedimenti annullati in sede giurisdizionale si ponga in rapporto di causalità rispetto alla mancata aggiudicazione della gara in favore dell’odierna ricorrente e, dunque, rispetto al successivo danno-conseguenza (pure carente, per quanto in seguito si dirà, di una specifica dimostrazione processuale).
Vero è che il Consiglio di Stato con sentenza n. 119/2025 ha riformato la sentenza di primo grado emessa da questo tribunale, disponendo l’annullamento della disposta aggiudicazione in favore di AK, ma è, altresì, vero che la ragione sottesa all’accoglimento dell’appello è di natura procedimentale, avendo il giudice di secondo grado rilevato il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione circa l’assenza di modifiche sostanziali dell’offerta da parte di AK in ragione della sostituzione del progettista indicato, ovvero della sopravvenuta modifica del R.T.I. partecipante alla gara.
Si legge in sentenza, al punto 6.8, “ circa la necessaria assenza di modifiche sostanziali dell’offerta manca del tutto sia la “comprova” dell’impresa partecipante, sia la “motivazione” ad opera della stazione appaltante ”.
In altri termini, la decisione d’appello, pur avendo statuito in ordine all’illegittimità della procedura di gara, non ha accertato che l’odierna ricorrente, in quanto seconda classificata, avrebbe conseguito l’anelata aggiudicazione ove l’amministrazione non fosse incorsa nell’illegittimità che ha condotto all’annullamento dei richiamati atti di gara.
Né il Consorzio ha, dal canto suo, dimostrato, nella presente (ulteriore) sede processuale, di avere diritto all’aggiudicazione della pubblica gara, o comunque domandato il risarcimento del danno in termini di mera perdita di chance da aggiudicazione, nel qual caso sarebbe bastata la dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio sperato (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 25/07/2025, n.14772).
12. A tutto concedere e, dunque, pur volendo aderire alla giurisprudenza minoritaria che non nega in astratto la risarcibilità di danni anche a prescindere dall’accertamento della spettanza del bene della vita, il ricorrente non ha comunque dato la dimostrazione del pregiudizio patito, nella specie del cd. lucro cessante e del cd. danno emergente.
13. La parte prospetta anzitutto un lucro cessante, consistente nelle due poste risarcitorie dell’utile netto che avrebbe tratto dalla commessa in relazione all’offerta prodotta in gara, e del danno curriculare.
13.1 Rileva, al riguardo, il Collegio che, in ossequio ai principi più sopra richiamati, tale voce di danno deve essere rigorosamente dimostrata, potendo essere determinata dal giudice in via equitativa solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà a fornire la prova in relazione all’ammontare preciso del danno patito.
13.2 ebbene, nella specie, la ricorrente non ha debitamente dimostrato di non aver potuto utilizzare i mezzi o le maestranze che avrebbe utilizzato nell’esecuzione della commessa pubblica oggetto di causa in altre lavorazioni; sicché, tenuto conto che per giurisprudenza costante, in assenza di suddetta prova, in virtù della presunzione per cui chi partecipa alle gare non tiene ferme le proprie risorse ma le impiega in altri appalti, lavori o servizi, il valore del mancato utile non può comunque essere, a ragione, ristorato (Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2017 cit.; Cons. giust. amm. 6 novembre 2019 n. 947).
13.3 Come pure l’asserito danno curriculare, ancorato alla perdita della specifica possibilità concreta di incrementare il proprio avviamento per la parte relativa al curriculum professionale, da intendersi anche come immagine e prestigio professionale, al di là dell’incremento degli specifici requisiti di qualificazione e di partecipazione alle singole gare, che deve essere oggetto di puntuale dimostrazione, ancorata alla perdita di un livello di qualificazione già posseduta ovvero alla mancata acquisizione di un livello superiore, quale conseguenze immediate e dirette della mancata aggiudicazione e alla mancata acquisizione di un elemento costitutivo della specifica idoneità tecnica richiesta dal bando oltre la qualificazione SOA (cfr. Cons. Stato, sez. III, 15 aprile 2019, n. 2435; Id., sez. IV, 7 novembre 2014, n. 5497), non è stato debitamente dimostrato dalla onerata parte ricorrente.
Ex actis, invero, è emerso che il Consorzio possiede qualificazioni SOA superiori rispetto a quelle richieste dalla lex specialis della procedura oggetto di contestazione e nella specie: qualificazioni per la categoria OG1 – Classifica VII, laddove il bando richiedeva solo la OG1 –Classifica IV-bis; la categoria OG11 – Classifica IV, contro una richiesta pari a OG11 – Classifica III-bis; alla prestazione di progettazione e costruzione fino alla III-bis classifica, per un importo complessivo pari a € 1.800.000,00 (comprensivo dell’incremento di un quinto), a fronte dell’importo progettuale richiesto pari a soli € 135.675,40).
Ne consegue che, alla luce degli inconfutabili dati risultanti dalle emergenze documentali, la mancata aggiudicazione dell’appalto non ha determinato alcun effetto negativo sulla qualificazione del Consorzio, né ha precluso la partecipazione dello stesso a future gare analoghe o superiori per importo e complessità.
In altre parole, non può ritenersi che il ricorrente abbia subito un nocumento in ordine al suo posizionamento nello specifico settore di mercato in cui è chiamata ad operare (ex multis Cons. Stato, sez. V. 14 febbraio 2023, n. 1552).
14. Per quanto concerne, invece, le voci di danno emergente lamentate (spese di gara, costi di predisposizione dell’offerta, ecc.), anche a fronte della sussistenza di una prova documentata, non può accogliersi la relativa pretesa risarcitoria.
14.1 Sul punto appare doveroso, oltre che sufficiente, richiamare la giurisprudenza consolidata per cui i costi per la partecipazione della gara sono comunque, di regola, destinati a rimanere a carico del concorrente, sicché questo può pretenderne il ristoro solo allorché lamenti, in chiave di responsabilità precontrattuale, di averli inutilmente sostenuti per essere stato coinvolto in inutili trattative (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5803).
In altri termini, la richiesta di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione non può includere le spese di partecipazione alla gara in quanto non sono autonomamente ristorabili poiché strumentali alla produzione dell'utile in cui si sostanzia — nel caso di aggiudicazione illegittima — il danno da lucro cessante; solo in caso di responsabilità precontrattuale le spese di partecipazione sono autonomamente ristorabili a motivo del coinvolgimento dell'impresa in trattative inutili ma, nel caso di specie, non si è trattato di violazione del canone di buona fede nella fase di svolgimento della gara bensì di danni asseritamente patiti in conseguenza di una aggiudicazione illegittima sicché le voci di danno sono solo quelle correlate al bene della vita rappresentato dalla esecuzione dell'appalto (T.A.R. Campobasso, (Molise) sez. I, 16 febbraio 2018, n.66).
Orbene, nel caso di specie, trattandosi di domanda risarcitoria a titolo di responsabilità aquiliana da mancata aggiudicazione e non di responsabilità precontrattuale per lesione del principio di buona fede, le spese di partecipazione non possono essere autonomamente ristorabili, stante la mancata prova della violazione dei canoni di correttezza e buona fede in capo alla Stazione appaltante, ovverosia della dimostrazione della inutilità della partecipazione alla gara.
15. Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso principale deve pertanto essere respinto.
16. Conseguentemente, questo giudicante può esimersi dallo scrutinio del ricorso incidentale proposto dal Comune di Cervinara e recante domanda riconvenzionale nei confronti della Provincia di Avellino, del quale va dunque dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del rigetto del gravame introduttivo (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 24 dicembre 2024, n. 23457).
17. Sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia esaminata e del generale andamento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
IC Di RT, Referendario, Estensore
AU Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO