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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/08/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11193/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11193/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marco Ruggiero;
Parte_1
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Silvestro Carenza;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 04.06.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 22.09.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 08.09.2022 da Controparte_1
con il quale è stato intimato alla il pagamento della somma di
[...] Controparte_2
€27.409,86, asseritamente dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 737/2021 emesso dal Tribunale di
Bari in data 11.05.2021. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'invalidità dell'atto di precetto, poiché notificatogli sul falso presupposto di rivestire la qualifica di legale rappresentante della società debitrice;
ha insistito, dunque, per la nullità ed inefficacia dell'atto impugnato e per l'accertamento dell'inesistenza di alcun credito vantato dalla nei propri confronti. CP_1 2. Costituendosi con comparsa depositata in data 17.01.2023, la Controparte_1
premesso di non rivendicare alcun credito nei confronti del , ha precisato di aver
[...] Pt_1 notificato l'atto di precetto all'odierno opponente unicamente in qualità di legale rappresentante della società debitrice – carica che ricopriva al momento della notifica del decreto ingiuntivo -, giusta disposto di cui all'art. 145, comma 1, c.p.c. Contestando, dunque, la fondatezza dell'avversa domanda di accertamento negativo del credito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 04.06.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. L'opposizione proposta va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo a . Parte_1
Con una motivazione agevolmente estendibile al caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che “la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del stesso, non può ritenersi idonea a CP_3 far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare – come avvenuto nella specie – di rivestire la qualifica di amministratore del intimato di adempiere CP_3
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”. (Cass. ord. 21 febbraio 2019 n. 5151).
Nella presente fattispecie l'opposizione a precetto è stata proposta dal presunto amministratore solo al fine di far dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la sua estraneità alla compagine sociale. Tuttavia, l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. introduce un giudizio che vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata, nonché come unico legittimato passivo il creditore che ha intimato il precetto, ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (Cass. Sez. 3,
13/11/2009, n. 24047; Cass. Sez. 3, 11/12/2002, n. 17630; Cass. Sez. 3, 23/06/1984, n. 3695), mentre, nel caso concreto, l'opposizione è stata proposta da un soggetto estraneo alla procedura esecutiva, non rivestendo lo stesso la carica di legale rappresentante della società.
5. L'opposizione proposta va, dunque, dichiarata inammissibile.
6. Considerato il tenore della motivazione, non ravvisandosi alcuna soccombenza sostanziale in capo all'opponente, indotto ad opporsi a causa dell'errato avvio della procedura esecutiva, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Spese compensate.
Così deciso in Bari il 16.08.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11193/2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marco Ruggiero;
Parte_1
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Silvestro Carenza;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 04.06.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 22.09.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatogli in data 08.09.2022 da Controparte_1
con il quale è stato intimato alla il pagamento della somma di
[...] Controparte_2
€27.409,86, asseritamente dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 737/2021 emesso dal Tribunale di
Bari in data 11.05.2021. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'invalidità dell'atto di precetto, poiché notificatogli sul falso presupposto di rivestire la qualifica di legale rappresentante della società debitrice;
ha insistito, dunque, per la nullità ed inefficacia dell'atto impugnato e per l'accertamento dell'inesistenza di alcun credito vantato dalla nei propri confronti. CP_1 2. Costituendosi con comparsa depositata in data 17.01.2023, la Controparte_1
premesso di non rivendicare alcun credito nei confronti del , ha precisato di aver
[...] Pt_1 notificato l'atto di precetto all'odierno opponente unicamente in qualità di legale rappresentante della società debitrice – carica che ricopriva al momento della notifica del decreto ingiuntivo -, giusta disposto di cui all'art. 145, comma 1, c.p.c. Contestando, dunque, la fondatezza dell'avversa domanda di accertamento negativo del credito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione.
3. La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti, è stata rinviata all'udienza del 04.06.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. L'opposizione proposta va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione ad agire in capo a . Parte_1
Con una motivazione agevolmente estendibile al caso di specie, la Suprema Corte ha stabilito che “la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del stesso, non può ritenersi idonea a CP_3 far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l'esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l'amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare – come avvenuto nella specie – di rivestire la qualifica di amministratore del intimato di adempiere CP_3
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo”. (Cass. ord. 21 febbraio 2019 n. 5151).
Nella presente fattispecie l'opposizione a precetto è stata proposta dal presunto amministratore solo al fine di far dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la sua estraneità alla compagine sociale. Tuttavia, l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. introduce un giudizio che vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui l'esecuzione è minacciata, nonché come unico legittimato passivo il creditore che ha intimato il precetto, ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata (Cass. Sez. 3,
13/11/2009, n. 24047; Cass. Sez. 3, 11/12/2002, n. 17630; Cass. Sez. 3, 23/06/1984, n. 3695), mentre, nel caso concreto, l'opposizione è stata proposta da un soggetto estraneo alla procedura esecutiva, non rivestendo lo stesso la carica di legale rappresentante della società.
5. L'opposizione proposta va, dunque, dichiarata inammissibile.
6. Considerato il tenore della motivazione, non ravvisandosi alcuna soccombenza sostanziale in capo all'opponente, indotto ad opporsi a causa dell'errato avvio della procedura esecutiva, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
- Dichiara inammissibile l'opposizione;
- Spese compensate.
Così deciso in Bari il 16.08.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato