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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/07/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3281/2017 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3281/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28.02.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
(p.i. ), in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa come da mandato giudiziale in atti dall'Avv. Gianfranco Passalacqua e dall'Avv. Guglielmo, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesca Chietera in Via IV Novembre n. 38, Potenza;
ATTRICE
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici domicilia, al Corso XVIII Agosto 1860, n. 46,
Potenza;
CONVENUTO
NONCHÉ
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 C.F._1
Giudice Mario, presso il cui studio elettivamente domicilia alla piazza Sturzo 4 null 90139
Palermo, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28.02.2025 i difensori delle parti costituite hanno
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 1 concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1 il e l' riassumendo il giudizio Controparte_1 Controparte_3 originariamente instaurato dinanzi al Tar Basilicata che, con sentenza n. 122 del
31.01.2017, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accettare e dichiarare il diritto di a ricevere il Parte_1 pagamento del finanziamento attribuito con Decreto Ministeriale n. 145514 del 21 luglio
2005, Progetto n. 056921/13, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto medesimo sino all'effettivo soddisfo;
b) Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del MISE e/o annullare e/o disapplicare i seguenti atti: b1) Provvedimento MISE, Dir Gen. Incentivi alle Imprese,
Divisione VIII, Grandi progetti d'investimento e sviluppo economico territoriale, prot. mise. AOO IAIREGISTRO UFFICIALE (U)_.0054070.27-07- 2015, (doc. 1) comunicato
a mezzo p.e.c. in data 27 luglio 2015, e recante ad oggetto “Agevolazioni finanziarie ai sensi della L, 488/92 e s.m.i. – Ditta: – Progetto n. 56921/13 -– 19° Bando Parte_1
– Riscontro Vs nota del 26.05.2015”, b2) per quanto di interesse, decreto MISE,
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Dir. Gen. Incentivazione Attività
Imprenditoriali, Div. VII, Interventi per lo sviluppo economico territoriale a sostegno delle attività industriali, del turismo, del commercio e dei servizi, prot. 0000921 –
13/07/2012 (miseold AOO-DIP-SCE REGISTRO INTERNO .0000921,13-07-2012), (doc.
2) recante revoca di agevolazioni ex art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, conv. in L.
19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, con ogni consequenziale provvedimento a carico delle convenute,
c) Per l'effetto, condannare il MINISTERO. , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, secondo le procedure previste dalla disciplina di settore, del finanziamento attribuito con Decreto
Ministeriale n. 145514 del 21 luglio 2005, Progetto n. 056921/13, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto medesimo sino all'effettivo soddisfo;
d) In via cumulativa e/o alternativa all'accoglimento delle domande di cui alle superiori lettere a), b), e c), condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e (già “ Controparte_3 Controparte_4
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 2 , già “ , c.f e p.i. , Capogruppo CP_3 Controparte_5 P.IVA_3 del in persona del legale rappresentante pro tempore – in Controparte_6 solido e/o ciascuno per quanto di spettanza – al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi da parte attrice per effetto dell'illecita condotta tenuta dalle predette convenute, ai sensi degli artt. 1218, 1337, 1375, 2043 e 2058 c.c., nella misura indicata nella superiore istanza di risarcimento del danno, pari a € 3.500.000,00
(tremilionicinquecentomila/00), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgere del diritto sino alla data dell'effettivo soddisfo;
e) In subordine, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 all'equo indennizzo ex art. 21-quinquies, L. n. 241/1990, e per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
e (già “ , già “ Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
, cf. e pi. , Capogruppo del Gruppo Bancario in
[...] P.IVA_3 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore – in solido e/o ciascuno per quanto di spettanza - alla corresponsione in favore di parte attrice dell'equo indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e dall'art. 133, comma 1, lett. a), n. 4, c.p.a. nella misura di € 3.500.000,00 (tremilionicinguecentomila/00), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
f) in ogni caso, condannare le parti convenute alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per legge spettanti, come da nota spese redatta ai sensi del D.M. 55/2014”
A tal fine deduceva:
- Di aver presentato, in data 09.12.2004, domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della Legge n. 488/92 e ss. mm. ed integrazioni, con riferimento al bando del 2003, settore turistico alberghiero – 19° bando;
- Che la domanda veniva istruita positivamente dalla Banca concessionaria
Unicredit S.p.a. (all'epoca, , e dunque Controparte_7 Parte_1
– con Decreto Ministeriale di concessione provvisoria n. 145514 del 21 luglio
2005, Progetto n. 056921/13 (doc. 5) – era ammessa ad un contributo in conto impianti di Euro 1.153.392,00, disponibile in tre quote annuali di Euro
384.464,00 cadauna, a fronte di un programma di investimento riconosciuto ammissibile per euro 1.825.000,00 da realizzarsi nell'unità produttiva ubicata in
Bernalda (MT);
3281/2017 r.g.a.c. Pag.
3 - Di aver presentato, in data 7 febbraio 2007, alla Banca concessionaria, dichiarazione attestante lo stato di avanzamento degli investimenti;
- Di aver presentato, in data 15 febbraio 2008, alla banca concessionaria – per il tramite della propria consulente – la seguente Parte_2 documentazione: a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante le motivazioni del mancato raggiungimento del terzo delle spese entro la data del
10.9.2007 (doc. 6), come originariamente previsto dal programma di investimenti
(riconducibile a ritardi burocratico-amministrativi sia nel rilascio del parere di
[. competenza sul progetto da parte del' e della Soprintendenza per Parte_3
Architettonici sia a ritardi nel rilascio del CP_9 CP_10 Parte_3 permesso di costruire); b) Monitoraggio relativo all'esercizio sociale dell'anno
2007;
- Di aver richiesto, in data 20 febbraio 2009, l'erogazione della prima quota del contributo (doc. 7), allegando ulteriore documentazione a supporto, a fronte di uno stato di avanzamento del programma di investimenti, alla data del 15 gennaio
2009, già pari al 50%;
- Che, con nota n. 010767 del 2 marzo 2009 (doc. 8) la Banca concessionaria comunicava alla società attrice la temporanea “impossibilità” di erogare la prima quota del contributo agevolato, così come richiesto, per effetto dell'intervenuta perenzione amministrativa, tuttavia medio tempore superata dal rifinanziamento dei capitoli di riferimento;
- Che nella predetta documentazione, la banca concessionaria chiariva che la
[...]
avesse effettivamente formulato la richiesta di erogazione dei contributi per Pt_1 il primo SAL: “Il Ministero dello Sviluppo Economico comunicherà, con propria nota, i tempi e le modalità che permetteranno l'erogazione delle somme richieste
(...) Vi informiamo che la documentazione pervenuta a questa Banca in data
20/02/2009 relativa alla richiesta della prima quota per stato avanzamento non risulta completa;
pertanto Vogliate trasmettere le seguenti integrazioni” (doc.
8);
- Di aver richiesto, con nota in data 13 marzo 2009 (doc. 9) alla Banca concessionaria e quindi al MISE una proroga di mesi sei rispetto alla data di ultimazione del programma di investimento, giustificando tale richiesta sulla base di ulteriori ritardi amministrativi verificatisi nell'iter autorizzatorio
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 4 dell'intervento, e comunque in relazione a cause di forza maggiore e/o non dipendenti da colpa, volontà e negligenza dell'azienda;
- Che la richiesta di proroga veniva evasa positivamente dalla banca e successivamente dal che, con nota del 21 aprile 2010 n. prot. 0008579 CP_1
(Doc. 10), prorogava al 21 gennaio 2010 il termine ultimo di completamento degli investimenti;
- Di aver trasmesso, in data 19 febbraio 2010, alla Banca concessionaria la dichiarazione di ultimazione dell'investimento al 20 gennaio 2010 (doc. 11), con annessa dichiarazione giurata in data 12.02.2010;
- Che con nota del 31 gennaio 2011 (doc. 12) la banca concessionaria sollecitava
ad inoltrare la documentazione finale di spesa; Parte_1
- Che con successiva nota n. 002774 del 18 marzo 2011 (doc. 13; sul documento
è riportata anche la data dell'11 marzo 2011), la Banca concessionaria sottoponeva al MISE proposta di revoca in relazione alla sopra detta richiesta di invio di documentazione finale di spesa;
- Che il MISE non provvedeva a riscontrare tale proposta, né adottava le obbligate misure fissate dalla normativa di riferimento: in particolare, il resistente CP_1 non ha mai provveduto a notificare alla odierna attrice l'avviso di avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7, L. 241/90, né ha mai invitato a Parte_1 formulare proprie controdeduzioni;
- Che nessun altro provvedimento è stato comunque mai notificato né comunicato alla società odierna attrice, così radicandosi aspettativa qualificata e legittimo affidamento in capo a e, sotto il profilo contrattuale, pieno Parte_1 diritto all'adempimento da parte del soggetto aggiudicatore;
- Di aver richiesto, con atto stragiudiziale del 26 maggio 2015, inviato al MISE in data 10-11 giugno 2015 (doc. 14), all'Amministrazione di provvedere all'erogazione del contributo;
- Che il MISE, in riscontro alla predetta istanza, comunicava, con l'impugnata nota_ prot. 0054070 del 27 luglio 2015 (doc. 1), che l'agevolazione a suo tempo concessa, così come altre spettanti a distinte società beneficiarie, era stata oggetto di revoca ai sensi dell'att. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, conv. in L.
19 dicembre 1992, n. 488, come disposto con Decreto del dello CP_1 ipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Controparte_1
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 5 prot. 0000921 del 13 luglio 2012 (doc. 2) mai notificato o comunicato alla
; Parte_4
- Di aver, pertanto, proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR territorialmente competente per l'impugnazione dei suddetti provvedimenti, ossia il riscontro ricevuto dal MISE, nel 2015, all'invito al pagamento del finanziamento, e il decreto di “revoca” del finanziamento medesimo del 13 luglio 2012 nonché per la condanna delle controparti – in solido o per quanto di effettiva spettanza – al risarcimento del danno subito e/o alla corresponsione dell'indennizzo ex artt. 21- quinquies, L. n. 241/1990.
Nel ricorso presentato dinanzi al Tar, l'attrice deduceva:
- L'illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché fondati su di un presupposto erroneo, ossia che la – alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 Parte_1
– non avesse mai inoltrato richieste di erogazione del contributo assegnatole
(atteso che l'art. 29, D.L. n. 83/2012 riconnetteva la revoca del contributo ad una sola ipotesi, ovvero: “qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento”);
- Di aver ripetutamente sollecitato l'erogazione dei fondi e – comunque – formalmente richiesto in data 20 febbraio 2009 il pagamento della prima quota del contributo (cosiddetto “primo s.a.l”), a fronte di uno stato di avanzamento del programma di investimenti, alla data del 15 gennaio 2009, già pari al 50%: per cui non può operare la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, citato;
- L'illegittimità dei provvedimenti per mancato rispetto del contraddittorio procedimentale;
- La mancata comunicazione individuale del provvedimento di revoca, conosciuto dalla società istante solo a seguito della propria richiesta di erogazione delle somme;
- L'illegittimità del provvedimento di revoca per insufficiente motivazione;
- La sproporzione tra il pregiudizio posto a carico del privato – titolare di un legittimo e qualificato affidamento in ordine alla ricezione del contributo (del valore di oltre 1 milione di euro), con totale compressione dei diritti di partecipazione procedimentale al medesimo spettanti – ed il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, D.L.
n. 83/2012;
3281/2017 r.g.a.c. Pag.
6 - La responsabilità di nella produzione del danno patito, tenuto conto che CP_3 fu proprio la banca concessionaria a ricevere, nel 2009, la richiesta di erogazione di una tranche di contributo da parte della ricorrente odierna e che l'Istituto nelle sue stesse comunicazioni dà atto dell'intervenuta richiesta di erogazione da parte di (doc. 8, nota del 2 marzo 2009); Parte_1
- Che costituiva precisa responsabilità e dovere di rappresentare tale CP_3 decisiva circostanza al MISE – indipendentemente dal realizzarsi di una effettiva partecipazione dell'impresa beneficiaria al procedimento di revoca dell'agevolazione – così da consentire alla di ottenere l'erogazione di Parte_1 quanto alla medesima spettante.
L'attrice, dunque, a seguito della sentenza del 31 gennaio 2017, n. 122, con cui il
Tribunale amministrativo adito declinava la propria giurisdizione, ha riassunto il giudizio reiterando le medesime censure già avanzate.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, ritenuta provata la colpa dei convenuti, specificava il danno nei termini seguenti: spese sostenute ai fini della partecipazione alla procedura di finanziamento;
conferimenti di mezzi propri, oltre a oneri connessi alle correlative esposizioni verso soci e finanziatori;
mancati futuri guadagni;
mancato ricorso ad altre procedure agevolative;
stimando un danno complessivo di almeno 3.500.000,00 euro.
Costituitosi in giudizio il ha confutato quanto ex Controparte_1 adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande, infondate in fatto ed in diritto.
L si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
nel merito ha dedotto la decadenza, ex art. 29 co. 2 del DL 83/2012 conv. in legge 134/2012, riferibile tanto alle iniziative giudiziarie dinanzi al giudice amministrativo che a quello ordinario;
la maturata prescrizione rispetto alle domande risarcitorie avanzate nei confronti dell'istituto di credito;
in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle domande avanzate.
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
************
§1. Questioni preliminari.
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 7 §1.1. La legittimazione passiva dell' Controparte_3
L'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta è fondata e meritevole di accoglimento limitatamente alle domande volte ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, del diritto della società istante ad ottenere l'erogazione del finanziamento.
L'istituto di credito, invero, ha svolto, sulla base di una convenzione con l'ente pubblico finanziatore, un'attività di natura strumentale e istruttoria rispetto all'esercizio da parte del dei poteri di erogazione e di revoca dei Controparte_1 contributi.
Depongono in questo senso la legge n. 488/1992, che riserva al il potere CP_1 dispositivo sulle agevolazioni previste nella stessa legge, nonché la normativa attuativa di cui al D.M. 527/1995.
In particolare, il D.M. anzidetto prevede, all'art. 7, che il impegni l'importo CP_1 dell'agevolazione con il decreto di concessione provvisoria, potendosi avvalere, in forza del disposto dell'art. 1, di società ed enti convenzionati per lo svolgimento dell'attività istruttoria, in ragione della complessità degli adempimenti di natura tecnica e amministrativa connessi a tale attività. In forza della predetta normativa, e in esecuzione della convenzione stipulata con l'ente finanziatore, (ora Controparte_11
ha quindi svolto, nella vicenda in esame, esclusivamente un'attività Controparte_3 istruttoria di natura endoprocedimentale.
L'eventuale influenza, di fatto, della condotta della banca sulle decisioni del CP_1 non è rilevante ai fini della individuazione della legittimazione passiva, in quanto le domande attoree sono dichiaratamente finalizzate all'accertamento negativo dei presupposti del provvedimento di revoca e all'accertamento positivo del diritto al conseguimento dell'erogazione del contributo (cfr., in senso analogo, Sentenza Tribunale
Di Roma n. 9116/2018 dell'08/05/2018; Sentenza Tribunale Di Catanzaro N. 1062/2018 del 18/06/2018; Ordinanza Tribunale Di Roma del 09/09/2020).
La legittimazione passiva della banca convenuta va riconosciuta, invece, in relazione alla domanda di risarcimento del danno, essendo la legittimazione passiva ancorata alla prospettazione di parte attrice che individua, nella condotta dell'istituto di credito, una causa concorrente nella produzione del danno lamentato.
§1.2. La competenza territoriale.
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 8 L'art. 25 cod. proc. civ., per le cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Nel caso in cui l'Amministrazione dello Stato è attrice, il giudice competente si determina secondo le regole ordinarie, mentre quando l'Amministrazione è convenuta, questo distretto si determina con riferimento al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
La regola del c.d. foro erariale prevede una competenza funzionale e inderogabile, a tutto vantaggio delle Amministrazioni dello Stato, e determina una deroga generale, anche se non assoluta, alle regole ordinarie sulla competenza per territorio. Si tratta, pertanto, di un foro speciale fondato su di un criterio soggettivo e contenente una regola di favor per l'Amministrazione dello Stato;
l'art. 25 cod. proc. civ. è, pertanto, norma relativa alla difesa e rappresentanza dello Stato in giudizio e in questo senso va coordinata con le disposizioni di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 relativo anch'esso alla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio.
In merito alla prima fattispecie, è stato precisato dalla giurisprudenza che, per l'individuazione del forum destinae solutionis, occorre tenere presente quanto disposto dalle norme sulla contabilità pubblica (art. 54, R.D. 18.11.1923, n. 2440 e artt. 278, lett.
d), 287, 407 del regolamento approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827); dette norme prevedono che i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, avvengano o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato, sicché deve ritenersi che il forum destinae solutionis sia il luogo dove si trova tale sezione.
Trattasi di principio recentemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “Nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi a oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, in quanto al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento”(cfr. Cassazione civile sez. I,
29/12/2020, n.29776).
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 9 Considerata, pertanto, l'esistenza di una sede territoriale in Potenza della Ragioneria dello
Stato, va respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di
Roma.
Peraltro, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere formulata contestando la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento e, in mancanza, l'eccezione deve ritenersi inammissibile;
conseguentemente, avendo,
l' contestato la competenza territoriale del tribunale di Potenza in maniera CP_3 incompleta, la competenza resta definitivamente radicata innanzi al giudice adito (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14718 del 30/07/2004; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14934 del 14/06/2013).
§2. L'oggetto del giudizio dinanzi al giudice ordinario in materia di revoca delle agevolazioni pubbliche.
Come noto, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; b) la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiari alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 10 concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità
o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
§2.1. Acclarata, dunque, nella fattispecie in esame la giurisdizione del Giudice ordinario, va respinta l'eccezione di decadenza sollevata da entrambe le convenute rispetto alla cosiddetta clausola di ricorribilità prevista dall'art. 4 del DM 13.07.2012 di revoca dell'agevolazione, in esecuzione di quanto previsto dal d.l. 83/2012 conv. in legge
134/2012, atteso che lo stesso prevede lo stretto termine di decadenza di 60 giorni limitatamente alla “lesione di pretesi interessi legittimi” individuando, infatti, quale giudice munito di giurisdizione il Tar territorialmente competente e prevedendo, alternativamente, la possibilità di ricorso straordinario al Presidente della repubblica.
§2.2. Ancora, dalla giurisdizione del giudice ordinario discende anche la perimetrazione dell'oggetto del giudizio che riguarda, non la legalità formale dei provvedimenti amministrativi adottati (salvo, eventualmente, la valutazione del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione – sub specie di rispetto dei generali canoni di correttezza e buona fede – nella valutazione del legittimo affidamento del privato al conseguimento o al mantenimento dei contributi pubblici ovvero ancora ai fini dell'esame della domanda risarcitoria), bensì il merito del rapporto sostanziale in essere tra il beneficiario dell'agevolazione e la pubblica amministrazione e, dunque, in ultima istanza, il diritto del primo di ottenere l'erogazione delle agevolazioni pretese.
§3. Nel merito delle domande avanzate dalla Parte_1
§3.1. Ebbene, chiarito l'oggetto del giudizio, la domanda avanzata dall'attrice di condanna del convenuto all'erogazione delle agevolazioni originariamente CP_1 concesse non può trovare accoglimento.
Dalla stessa narrazione dei fatti riportata dall'attrice si desume, infatti, che quest'ultima non ha ottemperato al deposito della documentazione richiesta dalla Banca con nota del
02.03.2009, con cui l'istituto di credito comunicava, in riscontro della richiesta di erogazione della prima quota di contributo, l'insufficienza della documentazione depositata, chiedendo i seguenti documenti: “il verbale di assemblea con l'impegno ad apportare mezzi propri deve pervenire in copia autenticata;
copia conforme all'originale del libro giornale relativo all'esercizio 2005; situazione patrimoniale ed economica al
31.12.2008 debitamente firmata;
copia conforme all'originale e debitamente firmata dell'Unico 2006, 2007 e 2008, comprensiva della ricevuta di invio telematico, nonché dei
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 11 relativi bilanci;
copia della certificazione urbanistica dell'11/11/04, copia del permesso di costruire n. 63/07 del 07/09/07 e copia dell'attestato del Comune di Bernalda del
18/06/2008, relative alle opere edili oggetto del programma, come da perizia giurata del
21/01/2009; dichiarazione sostitutiva con l'impegno a concludere l'investimento entro i termini previsti dal decreto;
elenco delle fatture relative agli investimenti realizzati, con allegate le relative copie, nonché dei pagamenti effettuati” (doc. n. 5 della produzione di
. CP_3
Invero, la aveva già rappresentato all'impresa la necessità di fornire la CP_12 documentazione prescritta, con nota del 20.12.2007 (doc. n. 4 della produzione di
, cui faceva seguito – dopo più di un anno – la richiesta della società di CP_3 erogazione della prima quota di contributo, in data 20.02.2009, non corredata, tuttavia, da tutta la documentazione richiesta (né l'onere gravante sulla società può ritenersi assolto dall'invio, in data 15.02.2008, della documentazione descritta in premessa trattandosi di documentazione sicuramente insufficiente rispetto a quella dovuta).
In data 11.03.2009 la società richiedente, anziché produrre la documentazione, si limitava ad avanzare domanda di proroga del termine di sei mesi già fissato per l'ultimazione dei lavori, con differimento alla data finale del 21.01.2010, anch'essa riscontrata dalla Banca, con nota del 25.03.2009, nella quale chiedeva sia documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della richiesta di proroga che, ancora una volta, l'integrazione documentale già richiesta (doc. n. 6/a della produzione di . CP_3
In ogni caso il termine finale dei lavori veniva prorogato, su parere favorevole della
Banca, dal e fissato definitivamente alla data del 21.01.2010. CP_1
Ebbene, dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori, la si rendeva Parte_4 ulteriormente inadempiente non facendo pervenire, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, né la documentazione finale di spesa né la documentazione ripetutamente richiesta dalla sin dall'inizio del procedimento. CP_12
È sulla base di tali premesse, dunque, che il soggetto istruttore, legittimamente, provvedeva a redigere la relazione finale (doc. n. 11) proponendo l'avvio del procedimento di revoca per violazione di quanto previsto dall'art. 3 co. 1 lett. g) del DM di concessione provvisoria (n. 145514 del 21.07.2005) in forza del quale il soggetto beneficiario si obbligava a “trasmettere alla Banca concessionaria la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del regolamento (DM del 20 ottobre 1995 n. 527, ndr) entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di ultimazione”, nonché per la violazione di quanto previsto dall'art. 6 co. 2 del medesimo decreto di concessione
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 12 provvisoria che espressamente subordinava l'erogazione delle agevolazioni alle seguenti condizioni “- alla presentazione da parte dell'impresa della documentazione prevista dalla normativa, utile a comprovare l'apporto di capitale proprio in una o più delle forme consentite dalla normativa medesima, fino al raggiungimento dell'importo di 950.000,00 euro. - alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento, nelle forme previste dalla normativa, di almeno un terzo del capitale proprio previsto complessivamente di
950.000,00 euro, per l'erogazione della prima quota, ad eccezione di quella a titolo
d'anticipazione, e di almeno due terzi dello stesso, per l'erogazione della seconda quota”.
Pertanto, a fronte dell'evidenziato inadempimento della società beneficiaria – sulla quale grava l'obbligo di provare, ex art. 2697 cod. civ. la fondatezza della propria pretesa di pagamento – la domanda di erogazione del contributo va respinta, a prescindere da ogni considerazione circa la ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca sulla base di quanto previsto dall'art. 29 co. 2 del d.l. 83/2012 convertito in legge
83/2012 che prevedeva, come già chiarito, la decadenza dai benefici per i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non era stata ancora avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Parte
§3.2. Nel caso in esame, invero, la veva avanzato richiesta di erogazione della prima quota in data 20.02.2009, come provato per tabulas e pacificamente riconosciuto dalle convenute per cui, considerato il tenore della disposizione, non potevano ritenersi integrati i presupposti dalla stessa previsti per la decadenza automatica, a nulla rilevando che la richiesta fosse stata indirizzata al solo soggetto istruttore, la (cui era CP_12 demandata, peraltro, la gestione dell'intero procedimento) e che la stessa non fosse stata trasmessa al Ministero in ragione dell'incompletezza della documentazione.
§3.3. Ciononostante, per le ragioni già chiarite, non avendo il presente giudizio oggetto la legalità dell'atto, ma la valutazione della fondatezza, nel merito, della pretesa azionata in giudizio, considerato l'inadempimento dell'attrice contestato da entrambe le convenute rispetto agli obblighi documentali posti a suo carico, evidentemente funzionali alla valutazione circa la spettanza delle agevolazioni concesse in via provvisoria, la domanda va comunque rigettata.
§3.4. Alla luce di quanto sin qui osservato deve escludersi, altresì, la possibilità di muovere un addebito di responsabilità nei confronti tanto dell'Amministrazione convenuta (la quale non aveva avuto contezza dell'esistenza della richiesta di erogazione avanzata dalla , circostanza che ha indotto ad adottare il provvedimento di Parte_1
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 13 revoca ai sensi del richiamato art. 29), che del soggetto istruttore (il quale ha correttamente adempiuto ai propri obblighi invitando ripetutamente la società attrice all'inoltro della documentazione necessaria per il conseguimento delle agevolazioni, rimasto ogni volta disatteso).
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, va rigettata, altresì, la domanda di risarcimento del danno, risultando provati l'assenza di colpa dell'amministrazione e dell'istituto di credito nonché l'insussistenza di un legittimo affidamento tutelabile della società richiedente, escluso evidentemente in caso di comportamenti affetti da dolo o colpa dell'affidato (essendo pacifico che l'affidamento per essere legittimo e, dunque, giustiziabile, non deve essere a propria volta inficiato da colpa).
Si richiama, in proposito, quanto osservato recentemente da T.A.R. , Roma , sez. V ,
09/09/2022, n. 11742, secondo cui “In materia di erogazione di fondi pubblici, affinché vi sia un affidamento legittimo, e dunque, tutelabile, sono necessari un requisito oggettivo, che coincide con la necessità che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all'uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l'aspettativa del suo consolidamento, e un requisito soggettivo, che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio, sicché l'affidamento non è legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa” come avvenuto nel caso di specie in ragione del reiterato inadempimento della società rispetto agli obblighi documentali sulla stessa gravanti.
Né la domanda potrebbe essere accolta a titolo indennitario, evidenziandosi, peraltro, che la fattispecie invocata dall'attrice è connessa all'esistenza di un provvedimento di revoca in senso proprio, disciplinato dall'art. 21-quinquies della legge 241/90 (la cui cognizione
è rimessa al GA), evidentemente assente nella vicenda in esame.
§3.5. Per tutto quanto sin qui osservato vanno interamente rigettate le domande formulate dalla con conseguente soccombenza della stessa, tenuta alla refusione Parte_1 delle spese di lite nei confronti di entrambe le convenute, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e ss. mm. (in ragione del carattere documentale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria costituenda;
della motivazione del provvedimento di revoca, che ha indotto la società alla relativa contestazione;
del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione pubblica) e con esclusione della fase decisionale per il solo non avendo questi CP_1 depositato scritti conclusionali, tenuto conto del valore della domanda principale, determinato sulla base del disputatum (cfr., in proposito, Cass. Ordinanza, 20 luglio 2022,
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 14 n. 22719, secondo cui il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile, dovendosi considerare di valore indeterminabile la domanda risarcitoria attesa la richiesta di risarcimento nella misura che sarebbe stata dimostrata in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da unipersonale;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della che si liquidano complessivamente in € 18.977,00, oltre Controparte_3 rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 del che si liquidano complessivamente in € Controparte_1
10.180,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 23/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 15
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3281/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 28.02.2025 previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co.
I, c.p.c. e vertente
TRA
(p.i. ), in persona della procuratrice Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa come da mandato giudiziale in atti dall'Avv. Gianfranco Passalacqua e dall'Avv. Guglielmo, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Francesca Chietera in Via IV Novembre n. 38, Potenza;
ATTRICE
E
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici domicilia, al Corso XVIII Agosto 1860, n. 46,
Potenza;
CONVENUTO
NONCHÉ
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. CP_3 C.F._1
Giudice Mario, presso il cui studio elettivamente domicilia alla piazza Sturzo 4 null 90139
Palermo, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: altre controversie di diritto amministrativo;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 28.02.2025 i difensori delle parti costituite hanno
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 1 concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio Parte_1 il e l' riassumendo il giudizio Controparte_1 Controparte_3 originariamente instaurato dinanzi al Tar Basilicata che, con sentenza n. 122 del
31.01.2017, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“a) Accettare e dichiarare il diritto di a ricevere il Parte_1 pagamento del finanziamento attribuito con Decreto Ministeriale n. 145514 del 21 luglio
2005, Progetto n. 056921/13, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto medesimo sino all'effettivo soddisfo;
b) Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte del MISE e/o annullare e/o disapplicare i seguenti atti: b1) Provvedimento MISE, Dir Gen. Incentivi alle Imprese,
Divisione VIII, Grandi progetti d'investimento e sviluppo economico territoriale, prot. mise. AOO IAIREGISTRO UFFICIALE (U)_.0054070.27-07- 2015, (doc. 1) comunicato
a mezzo p.e.c. in data 27 luglio 2015, e recante ad oggetto “Agevolazioni finanziarie ai sensi della L, 488/92 e s.m.i. – Ditta: – Progetto n. 56921/13 -– 19° Bando Parte_1
– Riscontro Vs nota del 26.05.2015”, b2) per quanto di interesse, decreto MISE,
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica Dir. Gen. Incentivazione Attività
Imprenditoriali, Div. VII, Interventi per lo sviluppo economico territoriale a sostegno delle attività industriali, del turismo, del commercio e dei servizi, prot. 0000921 –
13/07/2012 (miseold AOO-DIP-SCE REGISTRO INTERNO .0000921,13-07-2012), (doc.
2) recante revoca di agevolazioni ex art. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, conv. in L.
19 dicembre 1992, n. 488, alle imprese indicate nell'allegato elenco, con ogni consequenziale provvedimento a carico delle convenute,
c) Per l'effetto, condannare il MINISTERO. , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice, secondo le procedure previste dalla disciplina di settore, del finanziamento attribuito con Decreto
Ministeriale n. 145514 del 21 luglio 2005, Progetto n. 056921/13, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della maturazione del diritto medesimo sino all'effettivo soddisfo;
d) In via cumulativa e/o alternativa all'accoglimento delle domande di cui alle superiori lettere a), b), e c), condannare il , in Controparte_1 persona del Ministro pro tempore, e (già “ Controparte_3 Controparte_4
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 2 , già “ , c.f e p.i. , Capogruppo CP_3 Controparte_5 P.IVA_3 del in persona del legale rappresentante pro tempore – in Controparte_6 solido e/o ciascuno per quanto di spettanza – al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi da parte attrice per effetto dell'illecita condotta tenuta dalle predette convenute, ai sensi degli artt. 1218, 1337, 1375, 2043 e 2058 c.c., nella misura indicata nella superiore istanza di risarcimento del danno, pari a € 3.500.000,00
(tremilionicinquecentomila/00), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgere del diritto sino alla data dell'effettivo soddisfo;
e) In subordine, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 all'equo indennizzo ex art. 21-quinquies, L. n. 241/1990, e per l'effetto, condannare il
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
e (già “ , già “ Controparte_3 Controparte_7 Controparte_8
, cf. e pi. , Capogruppo del Gruppo Bancario in
[...] P.IVA_3 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore – in solido e/o ciascuno per quanto di spettanza - alla corresponsione in favore di parte attrice dell'equo indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 e dall'art. 133, comma 1, lett. a), n. 4, c.p.a. nella misura di € 3.500.000,00 (tremilionicinguecentomila/00), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
f) in ogni caso, condannare le parti convenute alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA per legge spettanti, come da nota spese redatta ai sensi del D.M. 55/2014”
A tal fine deduceva:
- Di aver presentato, in data 09.12.2004, domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della Legge n. 488/92 e ss. mm. ed integrazioni, con riferimento al bando del 2003, settore turistico alberghiero – 19° bando;
- Che la domanda veniva istruita positivamente dalla Banca concessionaria
Unicredit S.p.a. (all'epoca, , e dunque Controparte_7 Parte_1
– con Decreto Ministeriale di concessione provvisoria n. 145514 del 21 luglio
2005, Progetto n. 056921/13 (doc. 5) – era ammessa ad un contributo in conto impianti di Euro 1.153.392,00, disponibile in tre quote annuali di Euro
384.464,00 cadauna, a fronte di un programma di investimento riconosciuto ammissibile per euro 1.825.000,00 da realizzarsi nell'unità produttiva ubicata in
Bernalda (MT);
3281/2017 r.g.a.c. Pag.
3 - Di aver presentato, in data 7 febbraio 2007, alla Banca concessionaria, dichiarazione attestante lo stato di avanzamento degli investimenti;
- Di aver presentato, in data 15 febbraio 2008, alla banca concessionaria – per il tramite della propria consulente – la seguente Parte_2 documentazione: a) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante le motivazioni del mancato raggiungimento del terzo delle spese entro la data del
10.9.2007 (doc. 6), come originariamente previsto dal programma di investimenti
(riconducibile a ritardi burocratico-amministrativi sia nel rilascio del parere di
[. competenza sul progetto da parte del' e della Soprintendenza per Parte_3
Architettonici sia a ritardi nel rilascio del CP_9 CP_10 Parte_3 permesso di costruire); b) Monitoraggio relativo all'esercizio sociale dell'anno
2007;
- Di aver richiesto, in data 20 febbraio 2009, l'erogazione della prima quota del contributo (doc. 7), allegando ulteriore documentazione a supporto, a fronte di uno stato di avanzamento del programma di investimenti, alla data del 15 gennaio
2009, già pari al 50%;
- Che, con nota n. 010767 del 2 marzo 2009 (doc. 8) la Banca concessionaria comunicava alla società attrice la temporanea “impossibilità” di erogare la prima quota del contributo agevolato, così come richiesto, per effetto dell'intervenuta perenzione amministrativa, tuttavia medio tempore superata dal rifinanziamento dei capitoli di riferimento;
- Che nella predetta documentazione, la banca concessionaria chiariva che la
[...]
avesse effettivamente formulato la richiesta di erogazione dei contributi per Pt_1 il primo SAL: “Il Ministero dello Sviluppo Economico comunicherà, con propria nota, i tempi e le modalità che permetteranno l'erogazione delle somme richieste
(...) Vi informiamo che la documentazione pervenuta a questa Banca in data
20/02/2009 relativa alla richiesta della prima quota per stato avanzamento non risulta completa;
pertanto Vogliate trasmettere le seguenti integrazioni” (doc.
8);
- Di aver richiesto, con nota in data 13 marzo 2009 (doc. 9) alla Banca concessionaria e quindi al MISE una proroga di mesi sei rispetto alla data di ultimazione del programma di investimento, giustificando tale richiesta sulla base di ulteriori ritardi amministrativi verificatisi nell'iter autorizzatorio
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 4 dell'intervento, e comunque in relazione a cause di forza maggiore e/o non dipendenti da colpa, volontà e negligenza dell'azienda;
- Che la richiesta di proroga veniva evasa positivamente dalla banca e successivamente dal che, con nota del 21 aprile 2010 n. prot. 0008579 CP_1
(Doc. 10), prorogava al 21 gennaio 2010 il termine ultimo di completamento degli investimenti;
- Di aver trasmesso, in data 19 febbraio 2010, alla Banca concessionaria la dichiarazione di ultimazione dell'investimento al 20 gennaio 2010 (doc. 11), con annessa dichiarazione giurata in data 12.02.2010;
- Che con nota del 31 gennaio 2011 (doc. 12) la banca concessionaria sollecitava
ad inoltrare la documentazione finale di spesa; Parte_1
- Che con successiva nota n. 002774 del 18 marzo 2011 (doc. 13; sul documento
è riportata anche la data dell'11 marzo 2011), la Banca concessionaria sottoponeva al MISE proposta di revoca in relazione alla sopra detta richiesta di invio di documentazione finale di spesa;
- Che il MISE non provvedeva a riscontrare tale proposta, né adottava le obbligate misure fissate dalla normativa di riferimento: in particolare, il resistente CP_1 non ha mai provveduto a notificare alla odierna attrice l'avviso di avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7, L. 241/90, né ha mai invitato a Parte_1 formulare proprie controdeduzioni;
- Che nessun altro provvedimento è stato comunque mai notificato né comunicato alla società odierna attrice, così radicandosi aspettativa qualificata e legittimo affidamento in capo a e, sotto il profilo contrattuale, pieno Parte_1 diritto all'adempimento da parte del soggetto aggiudicatore;
- Di aver richiesto, con atto stragiudiziale del 26 maggio 2015, inviato al MISE in data 10-11 giugno 2015 (doc. 14), all'Amministrazione di provvedere all'erogazione del contributo;
- Che il MISE, in riscontro alla predetta istanza, comunicava, con l'impugnata nota_ prot. 0054070 del 27 luglio 2015 (doc. 1), che l'agevolazione a suo tempo concessa, così come altre spettanti a distinte società beneficiarie, era stata oggetto di revoca ai sensi dell'att. 1 del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, conv. in L.
19 dicembre 1992, n. 488, come disposto con Decreto del dello CP_1 ipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Controparte_1
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 5 prot. 0000921 del 13 luglio 2012 (doc. 2) mai notificato o comunicato alla
; Parte_4
- Di aver, pertanto, proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR territorialmente competente per l'impugnazione dei suddetti provvedimenti, ossia il riscontro ricevuto dal MISE, nel 2015, all'invito al pagamento del finanziamento, e il decreto di “revoca” del finanziamento medesimo del 13 luglio 2012 nonché per la condanna delle controparti – in solido o per quanto di effettiva spettanza – al risarcimento del danno subito e/o alla corresponsione dell'indennizzo ex artt. 21- quinquies, L. n. 241/1990.
Nel ricorso presentato dinanzi al Tar, l'attrice deduceva:
- L'illegittimità dei provvedimenti impugnati poiché fondati su di un presupposto erroneo, ossia che la – alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 Parte_1
– non avesse mai inoltrato richieste di erogazione del contributo assegnatole
(atteso che l'art. 29, D.L. n. 83/2012 riconnetteva la revoca del contributo ad una sola ipotesi, ovvero: “qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto- legge non sia stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento”);
- Di aver ripetutamente sollecitato l'erogazione dei fondi e – comunque – formalmente richiesto in data 20 febbraio 2009 il pagamento della prima quota del contributo (cosiddetto “primo s.a.l”), a fronte di uno stato di avanzamento del programma di investimenti, alla data del 15 gennaio 2009, già pari al 50%: per cui non può operare la decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, citato;
- L'illegittimità dei provvedimenti per mancato rispetto del contraddittorio procedimentale;
- La mancata comunicazione individuale del provvedimento di revoca, conosciuto dalla società istante solo a seguito della propria richiesta di erogazione delle somme;
- L'illegittimità del provvedimento di revoca per insufficiente motivazione;
- La sproporzione tra il pregiudizio posto a carico del privato – titolare di un legittimo e qualificato affidamento in ordine alla ricezione del contributo (del valore di oltre 1 milione di euro), con totale compressione dei diritti di partecipazione procedimentale al medesimo spettanti – ed il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, D.L.
n. 83/2012;
3281/2017 r.g.a.c. Pag.
6 - La responsabilità di nella produzione del danno patito, tenuto conto che CP_3 fu proprio la banca concessionaria a ricevere, nel 2009, la richiesta di erogazione di una tranche di contributo da parte della ricorrente odierna e che l'Istituto nelle sue stesse comunicazioni dà atto dell'intervenuta richiesta di erogazione da parte di (doc. 8, nota del 2 marzo 2009); Parte_1
- Che costituiva precisa responsabilità e dovere di rappresentare tale CP_3 decisiva circostanza al MISE – indipendentemente dal realizzarsi di una effettiva partecipazione dell'impresa beneficiaria al procedimento di revoca dell'agevolazione – così da consentire alla di ottenere l'erogazione di Parte_1 quanto alla medesima spettante.
L'attrice, dunque, a seguito della sentenza del 31 gennaio 2017, n. 122, con cui il
Tribunale amministrativo adito declinava la propria giurisdizione, ha riassunto il giudizio reiterando le medesime censure già avanzate.
Con riferimento alla domanda risarcitoria, ritenuta provata la colpa dei convenuti, specificava il danno nei termini seguenti: spese sostenute ai fini della partecipazione alla procedura di finanziamento;
conferimenti di mezzi propri, oltre a oneri connessi alle correlative esposizioni verso soci e finanziatori;
mancati futuri guadagni;
mancato ricorso ad altre procedure agevolative;
stimando un danno complessivo di almeno 3.500.000,00 euro.
Costituitosi in giudizio il ha confutato quanto ex Controparte_1 adverso dedotto chiedendo il rigetto delle domande, infondate in fatto ed in diritto.
L si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il proprio Controparte_3 difetto di legittimazione passiva e l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
nel merito ha dedotto la decadenza, ex art. 29 co. 2 del DL 83/2012 conv. in legge 134/2012, riferibile tanto alle iniziative giudiziarie dinanzi al giudice amministrativo che a quello ordinario;
la maturata prescrizione rispetto alle domande risarcitorie avanzate nei confronti dell'istituto di credito;
in ogni caso, l'infondatezza nel merito delle domande avanzate.
La causa, istruita documentalmente, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
************
§1. Questioni preliminari.
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 7 §1.1. La legittimazione passiva dell' Controparte_3
L'eccezione concernente il difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta è fondata e meritevole di accoglimento limitatamente alle domande volte ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca e, conseguentemente, del diritto della società istante ad ottenere l'erogazione del finanziamento.
L'istituto di credito, invero, ha svolto, sulla base di una convenzione con l'ente pubblico finanziatore, un'attività di natura strumentale e istruttoria rispetto all'esercizio da parte del dei poteri di erogazione e di revoca dei Controparte_1 contributi.
Depongono in questo senso la legge n. 488/1992, che riserva al il potere CP_1 dispositivo sulle agevolazioni previste nella stessa legge, nonché la normativa attuativa di cui al D.M. 527/1995.
In particolare, il D.M. anzidetto prevede, all'art. 7, che il impegni l'importo CP_1 dell'agevolazione con il decreto di concessione provvisoria, potendosi avvalere, in forza del disposto dell'art. 1, di società ed enti convenzionati per lo svolgimento dell'attività istruttoria, in ragione della complessità degli adempimenti di natura tecnica e amministrativa connessi a tale attività. In forza della predetta normativa, e in esecuzione della convenzione stipulata con l'ente finanziatore, (ora Controparte_11
ha quindi svolto, nella vicenda in esame, esclusivamente un'attività Controparte_3 istruttoria di natura endoprocedimentale.
L'eventuale influenza, di fatto, della condotta della banca sulle decisioni del CP_1 non è rilevante ai fini della individuazione della legittimazione passiva, in quanto le domande attoree sono dichiaratamente finalizzate all'accertamento negativo dei presupposti del provvedimento di revoca e all'accertamento positivo del diritto al conseguimento dell'erogazione del contributo (cfr., in senso analogo, Sentenza Tribunale
Di Roma n. 9116/2018 dell'08/05/2018; Sentenza Tribunale Di Catanzaro N. 1062/2018 del 18/06/2018; Ordinanza Tribunale Di Roma del 09/09/2020).
La legittimazione passiva della banca convenuta va riconosciuta, invece, in relazione alla domanda di risarcimento del danno, essendo la legittimazione passiva ancorata alla prospettazione di parte attrice che individua, nella condotta dell'istituto di credito, una causa concorrente nella produzione del danno lamentato.
§1.2. La competenza territoriale.
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 8 L'art. 25 cod. proc. civ., per le cause in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato nel cui distretto si trova il Giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Nel caso in cui l'Amministrazione dello Stato è attrice, il giudice competente si determina secondo le regole ordinarie, mentre quando l'Amministrazione è convenuta, questo distretto si determina con riferimento al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
La regola del c.d. foro erariale prevede una competenza funzionale e inderogabile, a tutto vantaggio delle Amministrazioni dello Stato, e determina una deroga generale, anche se non assoluta, alle regole ordinarie sulla competenza per territorio. Si tratta, pertanto, di un foro speciale fondato su di un criterio soggettivo e contenente una regola di favor per l'Amministrazione dello Stato;
l'art. 25 cod. proc. civ. è, pertanto, norma relativa alla difesa e rappresentanza dello Stato in giudizio e in questo senso va coordinata con le disposizioni di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 relativo anch'esso alla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio.
In merito alla prima fattispecie, è stato precisato dalla giurisprudenza che, per l'individuazione del forum destinae solutionis, occorre tenere presente quanto disposto dalle norme sulla contabilità pubblica (art. 54, R.D. 18.11.1923, n. 2440 e artt. 278, lett.
d), 287, 407 del regolamento approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827); dette norme prevedono che i pagamenti da parte dello Stato, qualora non siano effettuati mediante ruoli, avvengano o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato, sicché deve ritenersi che il forum destinae solutionis sia il luogo dove si trova tale sezione.
Trattasi di principio recentemente ribadito dalla Suprema Corte secondo cui “Nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi a oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del forum destinatae solutionis spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilità pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, in quanto al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento”(cfr. Cassazione civile sez. I,
29/12/2020, n.29776).
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 9 Considerata, pertanto, l'esistenza di una sede territoriale in Potenza della Ragioneria dello
Stato, va respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di
Roma.
Peraltro, l'eccezione di incompetenza per territorio deve essere formulata contestando la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento e, in mancanza, l'eccezione deve ritenersi inammissibile;
conseguentemente, avendo,
l' contestato la competenza territoriale del tribunale di Potenza in maniera CP_3 incompleta, la competenza resta definitivamente radicata innanzi al giudice adito (cfr.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14718 del 30/07/2004; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14934 del 14/06/2013).
§2. L'oggetto del giudizio dinanzi al giudice ordinario in materia di revoca delle agevolazioni pubbliche.
Come noto, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, pur dopo l'introduzione del c.p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione; b) la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiari alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, in quanto in tal caso il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 10 concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità
o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.
§2.1. Acclarata, dunque, nella fattispecie in esame la giurisdizione del Giudice ordinario, va respinta l'eccezione di decadenza sollevata da entrambe le convenute rispetto alla cosiddetta clausola di ricorribilità prevista dall'art. 4 del DM 13.07.2012 di revoca dell'agevolazione, in esecuzione di quanto previsto dal d.l. 83/2012 conv. in legge
134/2012, atteso che lo stesso prevede lo stretto termine di decadenza di 60 giorni limitatamente alla “lesione di pretesi interessi legittimi” individuando, infatti, quale giudice munito di giurisdizione il Tar territorialmente competente e prevedendo, alternativamente, la possibilità di ricorso straordinario al Presidente della repubblica.
§2.2. Ancora, dalla giurisdizione del giudice ordinario discende anche la perimetrazione dell'oggetto del giudizio che riguarda, non la legalità formale dei provvedimenti amministrativi adottati (salvo, eventualmente, la valutazione del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione – sub specie di rispetto dei generali canoni di correttezza e buona fede – nella valutazione del legittimo affidamento del privato al conseguimento o al mantenimento dei contributi pubblici ovvero ancora ai fini dell'esame della domanda risarcitoria), bensì il merito del rapporto sostanziale in essere tra il beneficiario dell'agevolazione e la pubblica amministrazione e, dunque, in ultima istanza, il diritto del primo di ottenere l'erogazione delle agevolazioni pretese.
§3. Nel merito delle domande avanzate dalla Parte_1
§3.1. Ebbene, chiarito l'oggetto del giudizio, la domanda avanzata dall'attrice di condanna del convenuto all'erogazione delle agevolazioni originariamente CP_1 concesse non può trovare accoglimento.
Dalla stessa narrazione dei fatti riportata dall'attrice si desume, infatti, che quest'ultima non ha ottemperato al deposito della documentazione richiesta dalla Banca con nota del
02.03.2009, con cui l'istituto di credito comunicava, in riscontro della richiesta di erogazione della prima quota di contributo, l'insufficienza della documentazione depositata, chiedendo i seguenti documenti: “il verbale di assemblea con l'impegno ad apportare mezzi propri deve pervenire in copia autenticata;
copia conforme all'originale del libro giornale relativo all'esercizio 2005; situazione patrimoniale ed economica al
31.12.2008 debitamente firmata;
copia conforme all'originale e debitamente firmata dell'Unico 2006, 2007 e 2008, comprensiva della ricevuta di invio telematico, nonché dei
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 11 relativi bilanci;
copia della certificazione urbanistica dell'11/11/04, copia del permesso di costruire n. 63/07 del 07/09/07 e copia dell'attestato del Comune di Bernalda del
18/06/2008, relative alle opere edili oggetto del programma, come da perizia giurata del
21/01/2009; dichiarazione sostitutiva con l'impegno a concludere l'investimento entro i termini previsti dal decreto;
elenco delle fatture relative agli investimenti realizzati, con allegate le relative copie, nonché dei pagamenti effettuati” (doc. n. 5 della produzione di
. CP_3
Invero, la aveva già rappresentato all'impresa la necessità di fornire la CP_12 documentazione prescritta, con nota del 20.12.2007 (doc. n. 4 della produzione di
, cui faceva seguito – dopo più di un anno – la richiesta della società di CP_3 erogazione della prima quota di contributo, in data 20.02.2009, non corredata, tuttavia, da tutta la documentazione richiesta (né l'onere gravante sulla società può ritenersi assolto dall'invio, in data 15.02.2008, della documentazione descritta in premessa trattandosi di documentazione sicuramente insufficiente rispetto a quella dovuta).
In data 11.03.2009 la società richiedente, anziché produrre la documentazione, si limitava ad avanzare domanda di proroga del termine di sei mesi già fissato per l'ultimazione dei lavori, con differimento alla data finale del 21.01.2010, anch'essa riscontrata dalla Banca, con nota del 25.03.2009, nella quale chiedeva sia documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della richiesta di proroga che, ancora una volta, l'integrazione documentale già richiesta (doc. n. 6/a della produzione di . CP_3
In ogni caso il termine finale dei lavori veniva prorogato, su parere favorevole della
Banca, dal e fissato definitivamente alla data del 21.01.2010. CP_1
Ebbene, dopo la dichiarazione di ultimazione dei lavori, la si rendeva Parte_4 ulteriormente inadempiente non facendo pervenire, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, né la documentazione finale di spesa né la documentazione ripetutamente richiesta dalla sin dall'inizio del procedimento. CP_12
È sulla base di tali premesse, dunque, che il soggetto istruttore, legittimamente, provvedeva a redigere la relazione finale (doc. n. 11) proponendo l'avvio del procedimento di revoca per violazione di quanto previsto dall'art. 3 co. 1 lett. g) del DM di concessione provvisoria (n. 145514 del 21.07.2005) in forza del quale il soggetto beneficiario si obbligava a “trasmettere alla Banca concessionaria la documentazione finale di spesa di cui all'art. 9 del regolamento (DM del 20 ottobre 1995 n. 527, ndr) entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di ultimazione”, nonché per la violazione di quanto previsto dall'art. 6 co. 2 del medesimo decreto di concessione
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 12 provvisoria che espressamente subordinava l'erogazione delle agevolazioni alle seguenti condizioni “- alla presentazione da parte dell'impresa della documentazione prevista dalla normativa, utile a comprovare l'apporto di capitale proprio in una o più delle forme consentite dalla normativa medesima, fino al raggiungimento dell'importo di 950.000,00 euro. - alla presentazione, da parte dell'impresa, della documentazione utile a comprovare l'avvenuto versamento e/o accantonamento, nelle forme previste dalla normativa, di almeno un terzo del capitale proprio previsto complessivamente di
950.000,00 euro, per l'erogazione della prima quota, ad eccezione di quella a titolo
d'anticipazione, e di almeno due terzi dello stesso, per l'erogazione della seconda quota”.
Pertanto, a fronte dell'evidenziato inadempimento della società beneficiaria – sulla quale grava l'obbligo di provare, ex art. 2697 cod. civ. la fondatezza della propria pretesa di pagamento – la domanda di erogazione del contributo va respinta, a prescindere da ogni considerazione circa la ricorrenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca sulla base di quanto previsto dall'art. 29 co. 2 del d.l. 83/2012 convertito in legge
83/2012 che prevedeva, come già chiarito, la decadenza dai benefici per i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non era stata ancora avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento. Parte
§3.2. Nel caso in esame, invero, la veva avanzato richiesta di erogazione della prima quota in data 20.02.2009, come provato per tabulas e pacificamente riconosciuto dalle convenute per cui, considerato il tenore della disposizione, non potevano ritenersi integrati i presupposti dalla stessa previsti per la decadenza automatica, a nulla rilevando che la richiesta fosse stata indirizzata al solo soggetto istruttore, la (cui era CP_12 demandata, peraltro, la gestione dell'intero procedimento) e che la stessa non fosse stata trasmessa al Ministero in ragione dell'incompletezza della documentazione.
§3.3. Ciononostante, per le ragioni già chiarite, non avendo il presente giudizio oggetto la legalità dell'atto, ma la valutazione della fondatezza, nel merito, della pretesa azionata in giudizio, considerato l'inadempimento dell'attrice contestato da entrambe le convenute rispetto agli obblighi documentali posti a suo carico, evidentemente funzionali alla valutazione circa la spettanza delle agevolazioni concesse in via provvisoria, la domanda va comunque rigettata.
§3.4. Alla luce di quanto sin qui osservato deve escludersi, altresì, la possibilità di muovere un addebito di responsabilità nei confronti tanto dell'Amministrazione convenuta (la quale non aveva avuto contezza dell'esistenza della richiesta di erogazione avanzata dalla , circostanza che ha indotto ad adottare il provvedimento di Parte_1
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 13 revoca ai sensi del richiamato art. 29), che del soggetto istruttore (il quale ha correttamente adempiuto ai propri obblighi invitando ripetutamente la società attrice all'inoltro della documentazione necessaria per il conseguimento delle agevolazioni, rimasto ogni volta disatteso).
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, va rigettata, altresì, la domanda di risarcimento del danno, risultando provati l'assenza di colpa dell'amministrazione e dell'istituto di credito nonché l'insussistenza di un legittimo affidamento tutelabile della società richiedente, escluso evidentemente in caso di comportamenti affetti da dolo o colpa dell'affidato (essendo pacifico che l'affidamento per essere legittimo e, dunque, giustiziabile, non deve essere a propria volta inficiato da colpa).
Si richiama, in proposito, quanto osservato recentemente da T.A.R. , Roma , sez. V ,
09/09/2022, n. 11742, secondo cui “In materia di erogazione di fondi pubblici, affinché vi sia un affidamento legittimo, e dunque, tutelabile, sono necessari un requisito oggettivo, che coincide con la necessità che il vantaggio sia chiaramente attribuito da un atto all'uopo rivolto e che sia decorso un arco temporale tale da ingenerare l'aspettativa del suo consolidamento, e un requisito soggettivo, che coincide con la buona fede non colposa del destinatario del vantaggio, sicché l'affidamento non è legittimo ove chi lo invoca versi in una situazione di dolo o colpa” come avvenuto nel caso di specie in ragione del reiterato inadempimento della società rispetto agli obblighi documentali sulla stessa gravanti.
Né la domanda potrebbe essere accolta a titolo indennitario, evidenziandosi, peraltro, che la fattispecie invocata dall'attrice è connessa all'esistenza di un provvedimento di revoca in senso proprio, disciplinato dall'art. 21-quinquies della legge 241/90 (la cui cognizione
è rimessa al GA), evidentemente assente nella vicenda in esame.
§3.5. Per tutto quanto sin qui osservato vanno interamente rigettate le domande formulate dalla con conseguente soccombenza della stessa, tenuta alla refusione Parte_1 delle spese di lite nei confronti di entrambe le convenute, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e ss. mm. (in ragione del carattere documentale della controversia e dell'assenza di attività istruttoria costituenda;
della motivazione del provvedimento di revoca, che ha indotto la società alla relativa contestazione;
del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione pubblica) e con esclusione della fase decisionale per il solo non avendo questi CP_1 depositato scritti conclusionali, tenuto conto del valore della domanda principale, determinato sulla base del disputatum (cfr., in proposito, Cass. Ordinanza, 20 luglio 2022,
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 14 n. 22719, secondo cui il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e domande di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda di valore determinato, se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore rispetto a quello calcolato in relazione al valore indeterminabile, dovendosi considerare di valore indeterminabile la domanda risarcitoria attesa la richiesta di risarcimento nella misura che sarebbe stata dimostrata in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate da unipersonale;
Parte_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 della che si liquidano complessivamente in € 18.977,00, oltre Controparte_3 rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 del che si liquidano complessivamente in € Controparte_1
10.180,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 23/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
3281/2017 r.g.a.c. Pag. 15