TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 5437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5437 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28528/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28528/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Panico Parte_1 C.F._1
, presso lo studio del quale, in Napoli, via Pasquale Baffi n. 2, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele Zurlo Controparte_2 P.IVA_2
) ed Andrea Ornati , elettivamente domiciliata in C.F._3 C.F._4
La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
28.3.2025.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
30.3.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7765/2022 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare la somma di euro 52.638,05, oltre interessi e spese della procedura monitoria sulla base del contratto “di prestito personale” n. 20147626724013 concluso con Findomestic Banca s.p.a. il 20 dicembre 2013. L'opponente ha: 1) prospettato la nullità del decreto ingiuntivo “in quanto non è stata rispettata la normativa fiscale relativa alla richiesta e conseguente emissione del Decreto Ingiuntivo, per non aver il ricorrente allegato la documentazione idonea a dar la prova del diritto di credito” (p. 2 dell'atto di citazione in opposizione). In particolare, secondo il la documentazione prodotta in sede monitoria Pt_1
risulta priva della certificazione notarile di conformità all'originale richiesta dall'art. 634 c.p.c. e la ricorrente si è limitata “a formulazioni piuttosto generiche che non consentono nessuna corretta verifica circa l'an e il quantum della presunta pretesa creditoria nonché circa la regolarità amministrativa e fiscale della documentazione depositata” (p. 3 dell'atto di citazione); 2) dedotto che spetta alla controparte la prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato in sede monitoria;
3) eccepito “la mancanza della prova delle singole cessioni ed alla inclusione delle stesse del credito ceduto del sig. . Difatti, la parte che agisca affermandosi Parte_1 successore a titolo particolare della creditrice, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta” (p. 5 dell'atto di opposizione).
procuratrice di ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) Controparte_1 Controparte_2
di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria sulla base di operazione di cessione di crediti in blocco disciplinata dall'art. 58 t.u.b. sì che la titolarità del credito (per la quale non occorre il consenso del debitore ceduto) può essere documentata anche mediante produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il quale identifica in modo puntuale le categorie di crediti ceduti;
ii) che corretta è stata l'emissione del decreto ingiuntivo stante la produzione di (non disconosciuta) documentazione che prova l'esistenza e l'entità del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnati, dapprima, il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 8.1.2024 l'opposta ha prodotto verbale negativo di mediazione) e, successivamente (con provvedimento adottato dal mutato
Giudice istruttore il 2 luglio 2024 -mediante il quale è stato altresì effettuato il doveroso rilievo officioso sul quale di seguito ci si soffermerà), i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. il ha, per la prima volta, Pt_1
pagina 2 di 10 prospettato “l'invalidità della clausola contrattuale di determinazione di interessi ultralegali”), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con provvedimento del 7 aprile 2025 mediante il quale sono stati pure assegnati termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione proposta dal è infondata. Tuttavia, in conseguenza del (doveroso) rilievo Pt_1
d'ufficio effettuato con il provvedimento depositato il 2 luglio 2024, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il deve essere condannato al pagamento della somma indicata in Pt_1
dispositivo.
2.1. In via preliminare occorre esaminare la contestazione (svolta, per la verità, in modo generico secondo quanto risulta dal passaggio sopra ritrascritto -che costituisce l'esclusiva modalità di esternazione della doglianza qui in esame) relativa alla mancata titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo ad Controparte_2
Ebbene, premesso che per il contratto di cessione di crediti (cui è estraneo il debitore ceduto) non è richiesta alcuna forma ad substantiam e che dello stesso può essere offerta prova anche mediante presunzioni (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), ritiene questo Giudice che la titolarità del credito oggetto del presente giudizio (per effetto di un'unica cessione) in capo ad possa considerarsi provata per presunzioni alla luce dei seguenti, concorrenti Controparte_2
elementi: i) la disponibilità del contratto di finanziamento e dell'estratto ex art. 50 t.u.b.
(documenti, provenienti da Findomestic Banca s.p.a., non soggetti ad alcun regime di pubblicità e la cui disponibilità in capo all'odierna opposta può giustificarsi solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.); ii) la mancata allegazione, da parte dell'opponente, della ricezione di richiesta di pagamento del medesimo credito da parte di altro soggetto nonostante il lungo tempo trascorso dalla scadenza dell'ultima rata.
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1), richiamata la condivisa giurisprudenza di legittimità (ben nota anche al secondo quanto risulta dall'atto di Pt_1
citazione in opposizione) secondo la quale, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è comunque tenuto ad esaminare nel merito la domanda di adempimento formulata dall'opposta (Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent.
27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184), la doglianza risulta assorbita dalle considerazioni che saranno svolte quanto alla vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole relative agli interessi moratori ed alla penale (considerazioni che comportano la revoca del decreto opposto).
2.3. Infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2).
pagina 3 di 10 ha, sin dalla fase monitoria, depositato il contratto alla base del proprio credito ed Controparte_2
ha puntualmente allegato l'inadempimento del mediante la produzione di estratto ex art. Pt_1
50 t.u.b. dal quale risultano analiticamente le rate non pagate sino alla decadenza dal beneficio del termine. Così facendo la parte ha assolto in modo integrale agli oneri (di allegazione e prova) sulla stessa gravanti alla luce di consolidata, condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le tantissime,
Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), mentre l'opponente non ha assolto agli oneri sullo stesso gravanti alla luce della medesima giurisprudenza da ultimo richiamata.
A tale riguardo (fermo il carattere assorbente della considerazione che precede) è appena il caso di osservare come, in considerazione della natura del contratto dal quale discende il credito oggetto di causa (contratto di finanziamento riconducibile al mutuo e non contratto di conto corrente),
l'opposta, ove avesse puntualmente allegato in ricorso l'inadempimento del mutuatario, non avrebbe dovuto neppure depositare l'estratto ex art. 50 t.u.b.; estratto che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, anche nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'art. 645
c.p.c. conserva un valore indiziario allorquando il debitore non abbia (come nel presente giudizio) in modo specifico contestato la conformità di tale documento alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2024, n. 12818; Cass., sez. 1, ord. 9 gennaio 2019, n. 279; Cass., sez. 1, sent. 2 dicembre
2011, n. 25857).
2.4. Da ultimo, è appena il caso di osservare come le conclusioni cui si è pervenuti non possono mutare per effetto delle difese dal svolte a partire dalla memoria depositata ai sensi Pt_1
dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Del tutto generica risulta, infatti, la doglianza svolta in ordine alla assunta invalidità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi ultralegali. Secondo quanto si legge nella memoria da ultimo richiamata, il ha al riguardo, per un verso, prospettato (sulla base di Pt_1
fugaci riferimenti a principi astratti) l'usurarietà della pattuizione relativa agli interessi e, per altro verso, ha dedotto la mancata pattuizione per iscritto degli interessi in misura ultralegale.
Con riferimento al primo profilo non può non darsi atto dell'inammissibilità della doglianza, atteso che l'opponente non ha offerto elementi minimi per consentire di esaminare nel merito l'esistenza di pattuizioni usurarie. In particolare, a mero titolo esemplificativo, non risulta allegata la misura dell'interesse pattuito, la soglia in materia di usura in concreto esistente al momento della conclusione del contratto, né risulta precisato se la prospettata violazione sia relativa agli interessi corrispettivi e/o a quelli moratori (in ordine agli oneri di allegazione gravanti sulla parte che pagina 4 di 10 lamenti l'esistenza di pattuizioni usurarie si vedano, tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19597; Cass., sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2018, n. 2311).
Con riferimento al prospettato difetto di forma scritta della pattuizione relativa agli interessi in misura ultralegale (tali dovendo intendersi già solo gli interessi ex art. 1284, co. 1, c.c.), la doglianza risulta palesemente infondata avuto riguardo alla espressa quantificazione (in misura pari al 9%) del t.a.n. (prima pagina del documento contrattuale prodotto in sede monitoria).
Da ultimo, non può non rilevarsi l'inammissibilità per genericità della doglianza relativa alla pretesa violazione della disciplina in materia di anatocismo;
violazione prospettata, in realtà, solo alla pagina 3 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. nella sola, seguente modalità: “NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE DI INTERESSI
ULTRALEGALI ED ANATOCISTICI” senza che a tale formula abbia fatto seguito l'indicazione di ragioni alla base della prospettata violazione delle norme in materia di anatocismo.
3. Tanto detto con riferimento alle doglianze sollevate dal occorre ora esaminare le Pt_1
questioni oggetto del rilievo officioso compiuto con il provvedimento del 2 luglio 2024.
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_2
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di
[...] diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Controparte_3 CP_4
, il giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con
[...] riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_5
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...]
poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit
Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 Persona_1
novembre 2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio Persona_2 delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM,
Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può Controparte_6 dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non pagina 5 di 10 volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre
2022, C-80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt).
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori/clausole penali (segnatamente, l'art. 19 del contratto che prevede il diritto ad un'indennità del 10% sulle mensilità scadute e non pagate e l'art. 20 che prevede un interesse moratorio nella misura del 14,60% ed una penale del 10% sul capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine).
3.2.1. A fronte del rilievo d'ufficio l'opposta (con la memoria depositata il 30.7.2024) ha, nella sostanza, escluso la vessatorietà delle clausole sopra richiamate considerato che le stesse quantificano le somme dovute in conseguenza del ritardato pagamento in misura non eccedente la soglia fissata in materia di usura;
il non ha invece dichiarato di non volersi avvalere della Pt_1
tutela in astratto conferitagli dalla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 93/13/CEE.
3.2.2. La prospettazione dell'opposta (fondata sulla coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio
-art. 33, co. 2, lett f cod. cons.- con l'interesse usurario) non può essere condivisa per le seguenti, plurime ragioni.
3.2.2.1. In primis, premesso che l'art. 33, co. 2, cod. cons. pone una presunzione relativa di vessatorietà, l'equiparazione tra interesse moratorio vessatorio ed interesse usurario si traduce: i) o nella prospettazione della giuridica liceità di un interesse superiore rispetto a quello usurario
(circostanza, per la verità, difficilmente argomentabile); ii) o nella sostanziale trasformazione della presunzione contemplata dall'art. 33 cod. cons. da relativa ad assoluta (circostanza che, tuttavia, risulta difficilmente compatibile con la lettera della norma da ultimo richiamata).
3.2.2.2. A conclusioni analoghe a quelle cui si è sopra pervenuti (mancata coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio e dell'interesse usurario) è del resto possibile pervenire avendo riguardo pure alla giurisprudenza della Corte di giustizia (la quale ha anche precisato -tra l'altro- che l'eventuale fissazione legale di una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE -segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva- se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora -Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco
SA).
Secondo la Corte di giustizia, in particolare: i) “per appurare se una clausola determini un
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il
pagina 6 di 10 contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11,
; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il Persona_3 requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il
“significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della
Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
(maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla
Banca d'LI, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del
2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare pagina 7 di 10 la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n.
22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.2.2.3. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività della clausola in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'LI d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze (dovendo darsi atto che la stessa opposta, nella memoria depositata il 30.7.2024, ha ritenuto acquisibili d'ufficio tali rilevazioni).
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76,
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del Controparte_7
consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, Persona_1 nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre
2014, C-34/13, ). Persona_4
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_8 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi pagina 8 di 10 moratori pattuiti col consumatore, il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.2.2.4. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%.
Ebbene, già solo la pattuizione di interessi moratori nella misura del 14,60% (a fronte di un t.a.n. pari, come osservato, al 9%) consente di ritenere integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. Può infatti ragionevolmente ritenersi che, a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, il consumatore non avrebbe accettato una pattuizione che quantifica l'interesse moratorio in misura eccedente il doppio della maggiorazione media del medesimo interesse rispetto a quello corrispettivo praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto. Una simile conclusione risulta ulteriormente corroborata dalla necessità di valutare la pattuizione relativa agli interessi moratori unitamente a quelle concernenti le ulteriori somme dovute in caso di ritardo nell'adempimento e di decadenza dal beneficio del termine ai sensi degli articoli 19 e 20 del contratto (cfr. art. 34, co. 1, cod. cons. nonché, tra le altre, Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, e ). Persona_5 Persona_6
Tanto detto, deve del resto pure osservarsi che l'opposta non ha fornito elementi idonei a ritenere superabile la presunzione relativa (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) che, per le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene invece integrata.
3.3. Occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertamento della vessatorietà delle clausole contenute agli articoli 19 e 20 del contratto.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre
2019, CC-349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Corte di giustizia, 14 giugno Persona_7
2012, C-618/10, Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in LI, in
Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79,
Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
pagina 9 di 10 Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione degli articoli 19 e 20 del contratto sì che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento Pt_1
della somma di euro 24.382,23 (risultante dalla differenza tra l'importo indicato nell'estratto ex art. 50 t.u.b. e le somme -complessivamente pari ad euro 1.950,55- ivi indicate come dovute per
“indennità contenzioso” e “penale per ritardato pagamento”) oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
(la dichiarata nullità delle pattuizioni relative agli interessi moratori comporta la mancata operatività della clausola di apertura della norma da ultimo richiamata) dal 29.11.2022 (data della domanda, stante la previsione dell'art. 643, co. 3, c.p.c.) al saldo.
4. Avuto riguardo alla pronunzianda condanna, a carico del devono essere poste le Pt_1
anticipazioni relative al procedimento monitorio (Cass., sez. 2, sent. 9 agosto 2022, n. 24482), nonché i compensi del presente giudizio che sono liquidati alla luce dei valori medi previsti dal d.
m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo scaglione del richiamato decreto ministeriale per le fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7765/2022 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante p. t., della somma di euro 24.382,23, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 29.11.2022 al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante p. t., delle spese di lite liquidate in euro 406,50 per anticipazioni relative al procedimento monitorio e, per compensi, in euro 3.386,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 1 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28528/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Panico Parte_1 C.F._1
, presso lo studio del quale, in Napoli, via Pasquale Baffi n. 2, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante p. t., mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dagli avv. ti Raffaele Zurlo Controparte_2 P.IVA_2
) ed Andrea Ornati , elettivamente domiciliata in C.F._3 C.F._4
La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
28.3.2025.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
30.3.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 7765/2022 mediante il quale Parte_1
questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare la somma di euro 52.638,05, oltre interessi e spese della procedura monitoria sulla base del contratto “di prestito personale” n. 20147626724013 concluso con Findomestic Banca s.p.a. il 20 dicembre 2013. L'opponente ha: 1) prospettato la nullità del decreto ingiuntivo “in quanto non è stata rispettata la normativa fiscale relativa alla richiesta e conseguente emissione del Decreto Ingiuntivo, per non aver il ricorrente allegato la documentazione idonea a dar la prova del diritto di credito” (p. 2 dell'atto di citazione in opposizione). In particolare, secondo il la documentazione prodotta in sede monitoria Pt_1
risulta priva della certificazione notarile di conformità all'originale richiesta dall'art. 634 c.p.c. e la ricorrente si è limitata “a formulazioni piuttosto generiche che non consentono nessuna corretta verifica circa l'an e il quantum della presunta pretesa creditoria nonché circa la regolarità amministrativa e fiscale della documentazione depositata” (p. 3 dell'atto di citazione); 2) dedotto che spetta alla controparte la prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato in sede monitoria;
3) eccepito “la mancanza della prova delle singole cessioni ed alla inclusione delle stesse del credito ceduto del sig. . Difatti, la parte che agisca affermandosi Parte_1 successore a titolo particolare della creditrice, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, cosa che nel caso di specie non è avvenuta” (p. 5 dell'atto di opposizione).
procuratrice di ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) Controparte_1 Controparte_2
di essere divenuta titolare del credito azionato in sede monitoria sulla base di operazione di cessione di crediti in blocco disciplinata dall'art. 58 t.u.b. sì che la titolarità del credito (per la quale non occorre il consenso del debitore ceduto) può essere documentata anche mediante produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il quale identifica in modo puntuale le categorie di crediti ceduti;
ii) che corretta è stata l'emissione del decreto ingiuntivo stante la produzione di (non disconosciuta) documentazione che prova l'esistenza e l'entità del credito.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnati, dapprima, il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 8.1.2024 l'opposta ha prodotto verbale negativo di mediazione) e, successivamente (con provvedimento adottato dal mutato
Giudice istruttore il 2 luglio 2024 -mediante il quale è stato altresì effettuato il doveroso rilievo officioso sul quale di seguito ci si soffermerà), i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. (nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. il ha, per la prima volta, Pt_1
pagina 2 di 10 prospettato “l'invalidità della clausola contrattuale di determinazione di interessi ultralegali”), è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione con provvedimento del 7 aprile 2025 mediante il quale sono stati pure assegnati termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione proposta dal è infondata. Tuttavia, in conseguenza del (doveroso) rilievo Pt_1
d'ufficio effettuato con il provvedimento depositato il 2 luglio 2024, il decreto ingiuntivo deve essere revocato ed il deve essere condannato al pagamento della somma indicata in Pt_1
dispositivo.
2.1. In via preliminare occorre esaminare la contestazione (svolta, per la verità, in modo generico secondo quanto risulta dal passaggio sopra ritrascritto -che costituisce l'esclusiva modalità di esternazione della doglianza qui in esame) relativa alla mancata titolarità del credito azionato in sede monitoria in capo ad Controparte_2
Ebbene, premesso che per il contratto di cessione di crediti (cui è estraneo il debitore ceduto) non è richiesta alcuna forma ad substantiam e che dello stesso può essere offerta prova anche mediante presunzioni (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), ritiene questo Giudice che la titolarità del credito oggetto del presente giudizio (per effetto di un'unica cessione) in capo ad possa considerarsi provata per presunzioni alla luce dei seguenti, concorrenti Controparte_2
elementi: i) la disponibilità del contratto di finanziamento e dell'estratto ex art. 50 t.u.b.
(documenti, provenienti da Findomestic Banca s.p.a., non soggetti ad alcun regime di pubblicità e la cui disponibilità in capo all'odierna opposta può giustificarsi solo ai sensi dell'art. 1262 c.c.); ii) la mancata allegazione, da parte dell'opponente, della ricezione di richiesta di pagamento del medesimo credito da parte di altro soggetto nonostante il lungo tempo trascorso dalla scadenza dell'ultima rata.
2.2. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1), richiamata la condivisa giurisprudenza di legittimità (ben nota anche al secondo quanto risulta dall'atto di Pt_1
citazione in opposizione) secondo la quale, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. è comunque tenuto ad esaminare nel merito la domanda di adempimento formulata dall'opposta (Cass., sez. 1, sent. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., sez. 3, sent.
27 gennaio 2009, n. 1954; Cass., sez. 3, sent. 19 gennaio 2007, n. 1184), la doglianza risulta assorbita dalle considerazioni che saranno svolte quanto alla vessatorietà (art. 33, cod. cons.) delle clausole relative agli interessi moratori ed alla penale (considerazioni che comportano la revoca del decreto opposto).
2.3. Infondato risulta pure il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2).
pagina 3 di 10 ha, sin dalla fase monitoria, depositato il contratto alla base del proprio credito ed Controparte_2
ha puntualmente allegato l'inadempimento del mediante la produzione di estratto ex art. Pt_1
50 t.u.b. dal quale risultano analiticamente le rate non pagate sino alla decadenza dal beneficio del termine. Così facendo la parte ha assolto in modo integrale agli oneri (di allegazione e prova) sulla stessa gravanti alla luce di consolidata, condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le tantissime,
Cass., S. U., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533), mentre l'opponente non ha assolto agli oneri sullo stesso gravanti alla luce della medesima giurisprudenza da ultimo richiamata.
A tale riguardo (fermo il carattere assorbente della considerazione che precede) è appena il caso di osservare come, in considerazione della natura del contratto dal quale discende il credito oggetto di causa (contratto di finanziamento riconducibile al mutuo e non contratto di conto corrente),
l'opposta, ove avesse puntualmente allegato in ricorso l'inadempimento del mutuatario, non avrebbe dovuto neppure depositare l'estratto ex art. 50 t.u.b.; estratto che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, anche nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'art. 645
c.p.c. conserva un valore indiziario allorquando il debitore non abbia (come nel presente giudizio) in modo specifico contestato la conformità di tale documento alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (tra le altre, Cass., sez. 3, ord. 10 maggio 2024, n. 12818; Cass., sez. 1, ord. 9 gennaio 2019, n. 279; Cass., sez. 1, sent. 2 dicembre
2011, n. 25857).
2.4. Da ultimo, è appena il caso di osservare come le conclusioni cui si è pervenuti non possono mutare per effetto delle difese dal svolte a partire dalla memoria depositata ai sensi Pt_1
dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c.
Del tutto generica risulta, infatti, la doglianza svolta in ordine alla assunta invalidità della clausola contrattuale relativa alla determinazione degli interessi ultralegali. Secondo quanto si legge nella memoria da ultimo richiamata, il ha al riguardo, per un verso, prospettato (sulla base di Pt_1
fugaci riferimenti a principi astratti) l'usurarietà della pattuizione relativa agli interessi e, per altro verso, ha dedotto la mancata pattuizione per iscritto degli interessi in misura ultralegale.
Con riferimento al primo profilo non può non darsi atto dell'inammissibilità della doglianza, atteso che l'opponente non ha offerto elementi minimi per consentire di esaminare nel merito l'esistenza di pattuizioni usurarie. In particolare, a mero titolo esemplificativo, non risulta allegata la misura dell'interesse pattuito, la soglia in materia di usura in concreto esistente al momento della conclusione del contratto, né risulta precisato se la prospettata violazione sia relativa agli interessi corrispettivi e/o a quelli moratori (in ordine agli oneri di allegazione gravanti sulla parte che pagina 4 di 10 lamenti l'esistenza di pattuizioni usurarie si vedano, tra le altre, Cass., S. U., sent. 18 settembre
2020, n. 19597; Cass., sez. 6-3, ord. 30 gennaio 2018, n. 2311).
Con riferimento al prospettato difetto di forma scritta della pattuizione relativa agli interessi in misura ultralegale (tali dovendo intendersi già solo gli interessi ex art. 1284, co. 1, c.c.), la doglianza risulta palesemente infondata avuto riguardo alla espressa quantificazione (in misura pari al 9%) del t.a.n. (prima pagina del documento contrattuale prodotto in sede monitoria).
Da ultimo, non può non rilevarsi l'inammissibilità per genericità della doglianza relativa alla pretesa violazione della disciplina in materia di anatocismo;
violazione prospettata, in realtà, solo alla pagina 3 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. nella sola, seguente modalità: “NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE DI INTERESSI
ULTRALEGALI ED ANATOCISTICI” senza che a tale formula abbia fatto seguito l'indicazione di ragioni alla base della prospettata violazione delle norme in materia di anatocismo.
3. Tanto detto con riferimento alle doglianze sollevate dal occorre ora esaminare le Pt_1
questioni oggetto del rilievo officioso compiuto con il provvedimento del 2 luglio 2024.
3.1. Come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Parte_2
w Bielsku Białej). In particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di
[...] diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22,
nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Controparte_3 CP_4
, il giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con
[...] riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, CP_5
. La Corte di giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare
[...]
poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit
Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno 2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 Persona_1
novembre 2010, C-137/08, ; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio Persona_2 delle parti le questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM,
Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il giudice non può Controparte_6 dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente -proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non pagina 5 di 10 volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre
2022, C-80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt).
3.2. Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività delle clausole mediante le quali sono state pattuite le somme dovute a titolo di interessi moratori/clausole penali (segnatamente, l'art. 19 del contratto che prevede il diritto ad un'indennità del 10% sulle mensilità scadute e non pagate e l'art. 20 che prevede un interesse moratorio nella misura del 14,60% ed una penale del 10% sul capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine).
3.2.1. A fronte del rilievo d'ufficio l'opposta (con la memoria depositata il 30.7.2024) ha, nella sostanza, escluso la vessatorietà delle clausole sopra richiamate considerato che le stesse quantificano le somme dovute in conseguenza del ritardato pagamento in misura non eccedente la soglia fissata in materia di usura;
il non ha invece dichiarato di non volersi avvalere della Pt_1
tutela in astratto conferitagli dalla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 93/13/CEE.
3.2.2. La prospettazione dell'opposta (fondata sulla coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio
-art. 33, co. 2, lett f cod. cons.- con l'interesse usurario) non può essere condivisa per le seguenti, plurime ragioni.
3.2.2.1. In primis, premesso che l'art. 33, co. 2, cod. cons. pone una presunzione relativa di vessatorietà, l'equiparazione tra interesse moratorio vessatorio ed interesse usurario si traduce: i) o nella prospettazione della giuridica liceità di un interesse superiore rispetto a quello usurario
(circostanza, per la verità, difficilmente argomentabile); ii) o nella sostanziale trasformazione della presunzione contemplata dall'art. 33 cod. cons. da relativa ad assoluta (circostanza che, tuttavia, risulta difficilmente compatibile con la lettera della norma da ultimo richiamata).
3.2.2.2. A conclusioni analoghe a quelle cui si è sopra pervenuti (mancata coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio e dell'interesse usurario) è del resto possibile pervenire avendo riguardo pure alla giurisprudenza della Corte di giustizia (la quale ha anche precisato -tra l'altro- che l'eventuale fissazione legale di una soglia per gli interessi di mora non contrasta con la direttiva 93/13/CEE -segnatamente, con l'art.
6.1 di tale direttiva- se e nella misura in cui tale soglia non precluda al giudice di esaminare la possibile abusività della clausola relativa ai medesimi interessi di mora -Corte di giustizia, sent. 21 gennaio 2015, C-482/13, Unicaja Banco
SA).
Secondo la Corte di giustizia, in particolare: i) “per appurare se una clausola determini un
«significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso” poiché in tal modo è possibile valutare se ed in quale misura “il
pagina 6 di 10 contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11,
; ii) al fine di valutare se il significativo squilibrio sia stato creato «malgrado il Persona_3 requisito della buona fede» “il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di un negoziato individuale” (Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11, . Persona_3
Ebbene, alla luce della richiamata giurisprudenza, questo Giudice ritiene sussistente il
“significativo squilibrio” nel caso in cui siano stati pattuiti interessi moratori in misura superiore rispetto agli interessi corrispettivi (art. 1224, co. 1, c.c.).
Il secondo requisito indicato dalla Corte di giustizia presenta invece un contenuto più sfuggente, imponendo il riferimento a clausole generali (lealtà ed equità) oltre che ad una valutazione di ragionevolezza. Ritiene tuttavia questo Giudice che la soglia dell'abusività delle clausole cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. non possa coincidere con la soglia prevista dalla legislazione in materia di usura. Il professionista (o l'imprenditore) che si avvalga di interessi usurari, infatti, non è un professionista (o un imprenditore) che (per riprendere le parole della
Corte) conclude il contratto contravvenendo ai principi di lealtà ed equità, ma è un imprenditore che integra un delitto. Ne deriva che la soglia della vessatorietà ex art. 33, co. 2, lett. f) non può che essere inferiore rispetto a quella prevista dalla legislazione in materia di usura.
Piuttosto, il riferimento alla ragionevole adesione da parte del consumatore (all'esito di una negoziazione individuale condotta dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola come quella effettivamente pattuita induce a valorizzare, quale parametro per la valutazione della abusività delle clausole in esame, la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
(maggiorazione risultante dalle rilevazioni statistiche campionarie periodicamente condotte dalla
Banca d'LI, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze). A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. Questo Giudice non intende predicare un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola (anche perchè, almeno sino all'ultimo trimestre del
2017, la rilevazione è stata condotta in modo omogeneo per qualsivoglia tipo contrattuale riconducibile all'ampia categoria dei “contratti di credito”), ma ritiene che la richiamata rilevazione sia il parametro (pur valutabile con una qualche elasticità) meglio in grado di disvelare pagina 7 di 10 la abusività/non abusività delle clausole in esame. Nello stesso senso risulta del resto orientato, da tempo, l'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n.
22746 che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesimo arbitro, esclude tuttavia l'operatività di automatismi), nonchè il Tribunal Supremo spagnolo (tra le altre, sentenze 8 settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
3.2.2.3. Tanto detto con riferimento ai parametri utilizzabili per la valutazione dell'abusività della clausola in esame, occorre allora verificare sulla base di quali modalità sia possibile acquisire nel presente giudizio le richiamate rilevazioni statistiche condotte dalla Banca d'LI d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze (dovendo darsi atto che la stessa opposta, nella memoria depositata il 30.7.2024, ha ritenuto acquisibili d'ufficio tali rilevazioni).
In proposito questo Giudice ritiene di poter acquisire d'ufficio tali rilevazioni alla luce del principio di equivalenza (affermato già da Corte di giustizia, sent. 16 dicembre 1976, C-33/76,
e dalla medesima Corte costantemente ribadito -in materia di tutela del Controparte_7
consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia, sent. 4 giugno 2015, C-497/13, Persona_1 nonché la decisione di seguito indicata); principio in base al quale, ferma l'autonomia procedurale, gli Stati membri, nel disciplinare le modalità processuali di tutela di una situazione sostanziale di origine eurounitaria devono prevedere regole che “non siano meno favorevoli delle norme che disciplinano situazioni simili sottoposte al diritto interno” (Corte di giustizia, sent. 10 settembre
2014, C-34/13, ). Persona_4
In particolare, se è vero che le discipline in materia di usura e di clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istanze di ordine pubblico (quanto all'usura, v., tra le tante, la già citata
Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte di giustizia, sent. 6 ottobre 2009, C 40/08, Controparte_8 secondo la quale l'art. 6 della direttiva 93/13/CEE “deve essere considerato come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico” e Corte di giustizia, sent. 26 ottobre 2006, C 168/05,
Elisa María Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura, il giudice può, anche d'ufficio, acquisire conoscenza dei decreti ministeriali relativi al tasso soglia “o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una
CTU contabile” (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in termini, Cass., sez. 1, ord. 29 novembre 2022, n. 35102, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve allora ritenersi che, al fine di valutare l'abusività (art. 33, co. 2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi pagina 8 di 10 moratori pattuiti col consumatore, il giudice possa, anche d'ufficio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
3.2.2.4. Tanto detto, avuto riguardo al momento della conclusione del contratto in base al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, le richiamate rilevazioni statistiche indicano che la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi era pari al 2,1%.
Ebbene, già solo la pattuizione di interessi moratori nella misura del 14,60% (a fronte di un t.a.n. pari, come osservato, al 9%) consente di ritenere integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons. Può infatti ragionevolmente ritenersi che, a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, il consumatore non avrebbe accettato una pattuizione che quantifica l'interesse moratorio in misura eccedente il doppio della maggiorazione media del medesimo interesse rispetto a quello corrispettivo praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto. Una simile conclusione risulta ulteriormente corroborata dalla necessità di valutare la pattuizione relativa agli interessi moratori unitamente a quelle concernenti le ulteriori somme dovute in caso di ritardo nell'adempimento e di decadenza dal beneficio del termine ai sensi degli articoli 19 e 20 del contratto (cfr. art. 34, co. 1, cod. cons. nonché, tra le altre, Corte di giustizia, sent. 21 aprile 2016, C-377/14, e ). Persona_5 Persona_6
Tanto detto, deve del resto pure osservarsi che l'opposta non ha fornito elementi idonei a ritenere superabile la presunzione relativa (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) che, per le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene invece integrata.
3.3. Occorre allora valutare quali siano le conseguenze dell'accertamento della vessatorietà delle clausole contenute agli articoli 19 e 20 del contratto.
In proposito non può non considerarsi che, al fine di assicurare la realizzazione dell'effetto dissuasivo perseguito dall'art. 7 della direttiva 93/13/CEE, i Giudici del Kirchberg hanno tradizionalmente escluso la possibilità di una qualsivoglia integrazione del regolamento negoziale in caso di accertata abusività di una clausola non essenziale per la sussistenza del contratto (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K.; Corte di giustizia, 7 novembre
2019, CC-349/18-351/18, Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS); Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C 488/11, ; Corte di giustizia, 14 giugno Persona_7
2012, C-618/10, Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come “nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in LI, in
Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79,
Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014.
pagina 9 di 10 Sulla base di tale giurisprudenza deve quindi procedersi alla disapplicazione degli articoli 19 e 20 del contratto sì che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento Pt_1
della somma di euro 24.382,23 (risultante dalla differenza tra l'importo indicato nell'estratto ex art. 50 t.u.b. e le somme -complessivamente pari ad euro 1.950,55- ivi indicate come dovute per
“indennità contenzioso” e “penale per ritardato pagamento”) oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.
(la dichiarata nullità delle pattuizioni relative agli interessi moratori comporta la mancata operatività della clausola di apertura della norma da ultimo richiamata) dal 29.11.2022 (data della domanda, stante la previsione dell'art. 643, co. 3, c.p.c.) al saldo.
4. Avuto riguardo alla pronunzianda condanna, a carico del devono essere poste le Pt_1
anticipazioni relative al procedimento monitorio (Cass., sez. 2, sent. 9 agosto 2022, n. 24482), nonché i compensi del presente giudizio che sono liquidati alla luce dei valori medi previsti dal d.
m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal medesimo scaglione del richiamato decreto ministeriale per le fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7765/2022 di questo Tribunale;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante p. t., della somma di euro 24.382,23, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 29.11.2022 al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_2
rappresentante p. t., delle spese di lite liquidate in euro 406,50 per anticipazioni relative al procedimento monitorio e, per compensi, in euro 3.386,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il giorno 1 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Fiengo
pagina 10 di 10