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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2984/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. DAPRILE BARBARA e , con CP_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. DAPRILE BARBARA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 C.F._1
e , con elezione di domicilio in VIA C/O AVV. D. PERNA-C.SO Controparte_2
V. EMANUELE 267 TRANI, presso l'avv. ; Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13/1072025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
pagina 1 di 2 Occorre preliminarmente osservare che parte opposta con pec del 15/07/2025 ha dichiarato di rinunciare all'atto di precetto notificato in data 4 febbraio 2025 e, conseguentemente, all'intera azione esecutiva.
Stante la rinuncia al precetto deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Non può sottacersi che risulta documentalmente provato come la rinuncia a precetto è stata radicata all'esito dell'opposizione a pignoramento di cui al n. di RGE 1206/2025 spiegata dall' , che, come noto, ha dichiarato improcedibile l'azione Controparte_3
esecutiva (Ordinanza giudice Dott. Chibelli del 14.6.2025).
Alla luce di quanto precisato le spese di lite devono, anche in ragione del principio di soccombenza virtuale, esser poste a carico della parte opposta e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo LISO, definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere.
CP_
2. al pagamento in favore dell' , in persona dell'Amministratore Controparte_4 CP_1
e legale rappresentante p.t., delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio che liquida in complessivi €. 1.500,00 di cui €. 1.375,00 per onorari ed €. 125,00 per spese. Oltre spese di registrazione della presente sentenza, CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 12/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2984/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. DAPRILE BARBARA e , con CP_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. DAPRILE BARBARA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_2 C.F._1
e , con elezione di domicilio in VIA C/O AVV. D. PERNA-C.SO Controparte_2
V. EMANUELE 267 TRANI, presso l'avv. ; Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 13/1072025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
pagina 1 di 2 Occorre preliminarmente osservare che parte opposta con pec del 15/07/2025 ha dichiarato di rinunciare all'atto di precetto notificato in data 4 febbraio 2025 e, conseguentemente, all'intera azione esecutiva.
Stante la rinuncia al precetto deve dichiararsi la cessata materia del contendere.
Non può sottacersi che risulta documentalmente provato come la rinuncia a precetto è stata radicata all'esito dell'opposizione a pignoramento di cui al n. di RGE 1206/2025 spiegata dall' , che, come noto, ha dichiarato improcedibile l'azione Controparte_3
esecutiva (Ordinanza giudice Dott. Chibelli del 14.6.2025).
Alla luce di quanto precisato le spese di lite devono, anche in ragione del principio di soccombenza virtuale, esser poste a carico della parte opposta e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del GOT, Dott. Vincenzo LISO, definitamene pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere.
CP_
2. al pagamento in favore dell' , in persona dell'Amministratore Controparte_4 CP_1
e legale rappresentante p.t., delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio che liquida in complessivi €. 1.500,00 di cui €. 1.375,00 per onorari ed €. 125,00 per spese. Oltre spese di registrazione della presente sentenza, CAP e IVA come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in data 12/11/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
pagina 2 di 2