Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 15/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico iscritto al n. 13752/C del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 01.08.2025 proposto da
[Omissis],
dall’avv. AL RD RI (C.F. TRDLNS61A122L188S) e dall’avv. Fabio Buchicchio (C.F. [...]), domiciliata presso lo studio dell’avv. AL RD RI, in Perugia, piazza IV Novembre 36 nonché presso i domicili digitali dei predetti difensori contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS
(C.F. 80078750587), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto AZ (C.F. [...]), LL OT (C.F. RLTMLL Sentenza n. 3/C/2026
71E53F158Y) del Foro di Perugia, e NI Di TO (C.F.
[...]) del Foro di Terni, ed elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali, 1- 5, presso l’Ufficio dell’Avvocatura I.N.P.S.
Visto il ricorso introduttivo e le memorie depositate;
Uditi, nella pubblica udienza del 12.01.2026, con l’assistenza del segretario dott. Massimo Bellaveglia, gli Avv.ti Fabio Buchicchio e AL RD RI per la ricorrente e l’Avv. NI Di TO per
INPS.
Ritenuto in
FATTO
riscatto ai fini pensionistici per il periodo decorrente dal 01.11. 1984 al 04.01.1991 durante il quale aveva svolto il servizio di assistente volontario presso l’Università di ,
rigettato detta istanza, poiché non risultava formale nomina rettorale quale assistente volontario. Detto rigetto veniva impugnato con ricorso amministrativo, anch’esso rigettato.
La ricorrente presentava una ricostruzione della propria carriera lavorativa, dichiarando di aver svolto:
, dell’Università dall’a.a. 1984/1985, presentando una dichiarazione del prof. ,
Direttore dell’Istituto di dall’anno 1986, datata 31.12.2023, in cui questi attestava di aver autorizzato la ricorrente a frequentare il predetto istituto in qualità di assistente volontario f.f. dal 1986 al 1990 e che la stessa, nel suddetto periodo, aveva frequentato con continuità i laboratori afferenti alle cattedre di ;
- incarichi di servizio di natura didattica di supporto a partire dall’a.a.
1985/1986 e sino all’a.a. 1990/1991, producendo un documento del 03.07.1996 firmato dall’allora Preside della Facoltà di dell’Università di in cui si attestava che il Consiglio della predetta facoltà aveva espresso piena soddisfazione per l’attività didattica svolta dalla ricorrente, a far data dall’anno 1991, e che la stessa, dall’a.a. 1985-1986 aveva fatto parte delle commissioni di esame per due diversi insegnamenti. Depositava, inoltre, una dichiarazione del prof. , titolare della cattedra di ricorrente aveva svolto dall’a.a. 1985/1986 e fino al 1990/1991 le funzioni di assistente volontario f.f. Elencava, inoltre, una serie di pubblicazioni scientifiche a dimostrazione del lavoro svolto.
Sulla base di tanto, affermava il proprio diritto ad ottenere il riscatto degli anni prestati come assistente volontario, previsto dall’art. 14, lett.
c, del DPR 29.12.1973 n. 1092, che non richiederebbe espressamente la sussistenza di un formale decreto di nomina del Rettore ad assistente volontario ai sensi dell’art. 1, lett. d, della L. 18.3.1958 n. 349. TEstava, poi, la delibera 341/2025 - emessa dal Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e rigettato il ricorso amministrativo – in quanto basata su due atti ignoti alla ricorrente, ossia relazione degli Uffici e una dichiarazione dell’Università di nominata operatore tecnico di ruolo a tempo indeterminato presso l’Istituto di dal 01.01.1991 al 28.02.2001; b) era stata dichiarata vincitrice di due borse di studio del CNR, della durata di 12 mesi ciascuno, a decorrere dal 01.10.1988 e dal 02.05.1990, ma che l’Università non era in grado di confermare né l’effettiva accettazione di tali borse, né la frequenza.
Conclusivamente, la prof.ssa chiedeva di
“accertare e dichiarare, per le ragioni illustrate in narrativa, il diritto della ricorrente al riscatto dei servizi prestati in qualità di assistente per il periodo chiesto (dal 1.11.1984 al 4.11.1991) ovvero per quello, minore, che sarà ritenuto di giustizia, con oneri a carico della ricorrente e per l’effetto
- condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)
all’accoglimento totale e/o parziale della domanda numero 007202300087703 del 27.10.2023 con ogni conseguente effetto di legge;
- annullare la deliberazione n. 341 del 6.5.2025 del Comitato di Vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti presso la Direzione provinciale dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di , nonché la comunicazione del 4.12.2023 del Responsabile della Direzione Provinciale dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di , per i motivi espressi in narrativa”.
II. Si costituiva INPS, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- il ricorso sarebbe inammissibile perché proposto oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 72, c. 2, r.d.l. n. 680/1938 e art. 6, c. 7, l. 46/1958, posto che il Comitato di Vigilanza della Gestione competente si era pronunciato ben oltre i 90 gg entro cui il ricorso si intende respinto e, dunque, il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale doveva intendersi decorrente dal 02.04.2024 (data in cui erano scaduti i 90 gg previsti dall’art. 6, d.P.R. n. 1199/1971 per la decisione del ricorso amministrativo);
- dalle verifiche effettuate dai competenti Uffici, non vi sarebbe prova né del formale conferimento dell’incarico alla dott.ssa assistente volontario, né dello svolgimento della relativa funzione, dal momento che le attività dalla stessa riferite non sarebbero riconducibili in modo assoluto o esclusivo all’ipotetico ruolo di assistente volontaria e che l’Università di , su richiesta della Direzione provinciale INPS di , aveva attestato che la ricorrente, dal 01.01.1991 al 28.02.2001 era stata nominata “operatore tecnico di ruolo” (V^ qualifica)
a tempo indeterminato presso l’Istituto di dichiarata vincitrice dal Consiglio nazionale delle ricerche di due borse di studio, entrambe di durata di 12 mesi, la prima, a decorrere dal 01.10.1988 e la seconda dal 02.05.1990, rispetto alle quali l’Ateneo non era in grado di confermare né l’effettiva accettazione, né la relativa frequenza. Emergerebbe, quindi, in modo chiaro che l’Università non aveva attestato il conferimento, né lo svolgimento, della funzione di assistente volontario da parte della prof.ssa , né, d’altro canto, quest’ultima aveva prodotto un formale provvedimento di nomina del Rettore, richiesto dall’art. 1 della l. n. 349/1958.
III. Alla pubblica udienza del 12.01.2026, i difensori della ricorrente evocavano, al fine di sostenere la non tardività del ricorso, la giurisprudenza amministrativa in merito all’art. 6, d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui il decorso del termine ivi previsto non consumerebbe il potere dell’amministrazione di pronunciarsi e richiamavano quanto già rappresentato nel ricorso in relazione alla dimostrazione dell’effettivo svolgimento dell’incarico di assistente volontario e dell’incompletezza dell’istruttoria condotta dall’
per l’accoglimento della domanda, chiedevano di valutare un’integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 165 c.g.c. La difesa di INPS, nel ribadire le argomentazioni in merito alla tardività del ricorso e all’insussistente dimostrazione della nomina come assistente volontario, rimandava alla memoria già depositata.
Considerato in
DIRITTO
I. Preliminarmente occorre affrontare l’eccezione relativa alla tardività del ricorso sollevata dal resistente INPS, a parere del quale lo stesso sarebbe stato presentato oltre il termine di cui all’art. 72, c. 2, r.d.l. n.
680/1938 e art. 6, c. 7, l. 46/1958, posto che il Comitato di Vigilanza della Gestione competente si era pronunciato oltre i 90 gg entro cui il ricorso si intende respinto, momento dal quale occorrerebbe far decorrere il termine per la presentazione del ricorso giurisdizionale, non ritenendo il resistente che il provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo emesso dal Comitato oltre i 90 giorni (cioè il 06.05.2025) consenta di rimettere in termini la ricorrente ai fini dell’introduzione del giudizio.
L’eccezione è infondata.
L’art. 8 del D.P.R. n. 368/1997, recante “Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica”, stabilisce, al comma 7, che
“avverso gli atti assunti dall'Istituto in materia di iscrizione, ricongiunzione e riscatto, determinazione della retribuzione annua pensionabile e di contributi, nonché in tema di prestazioni è ammesso ricorso ai comitati di vigilanza delle gestioni. Si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi gerarchici”. L’art. 6 del D.P.R. da ultimo citato dispone, in materia di ricorsi gerarchici, che
“decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica”. Al riguardo si osserva che è orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che il termine di novanta giorni, fissato dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971 per la formazione del c.d. silenzio - rigetto, non abbia natura perentoria, sicché il suo infruttuoso decorso non consuma il potere dell'amministrazione di provvedere anche successivamente, “per cui l'interessato anche dopo la formazione del silenzio significativo non è obbligato ad esperire immediatamente l'oneroso adempimento costituito dalla proposizione dell'azione giurisdizionale potendo invece attendere la decisione sul ricorso
amministrativo, ed eventualmente sollecitandola, per adire il tribunale amministrativo competente ove questa sia sfavorevole” (Cons. Stato, sent. n.
4828/2013, ex multis, cfr. anche Cons. Stato, sent. n. 816/2024; sent. n.
3099/2023 e Ad. Plen. n. 16/1989).
01.08.2025, sicché lo stesso risulta presentato nei termini sopra indicati, considerato che – sebbene non emerga dagli atti la data della notifica alla prof.ssa del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo – lo stesso veniva emesso dal Comitato il 06.05.2025.
II. Prima di passare all’esame del merito della questione, si ritiene opportuno rimarcare, alla luce della domanda della ricorrente –
finalizzata, tra l’altro, ad ottenere l’annullamento della deliberazione n.
341 del 06.05.2025 del Comitato di Vigilanza – che la sentenza resa in un giudizio pensionistico non ha alcuna efficacia demolitoria, “avendo la giurisdizione di questa Corte natura dichiarativa, in quanto tendente all’accertamento del diritto alla pensione e/o alla sua esatta determinazione
(rientrando nella cognizione della stessa anche le conseguenze in termini di recupero): pertanto l’atto o gli atti gravati vengono vagliati dalla Corte quali meri presupposti processuali proprio perché la giurisdizione investe il rapporto.
La pienezza di quest’ultima consente, quindi, di conoscere di ogni aspetto del provvedimento impugnato (legittimità̀ e merito) all’unico scopo di accertare il diritto soggettivo nella sua esatta misura con esclusione di pronunce a carattere caducatorio o annullatorio, estranee al potere ascritto alla Corte dei conti” (Sez.
giur. Campania, sent. 278/2022).
III. Ciò premesso, la causa, sulla base della documentazione depositata agli atti, si ritiene matura per la decisione, non necessitando di ulteriore attività istruttoria e la domanda, nel merito, non merita accoglimento.
IV. La figura dell’“assistente volontario” è espressamente annoverata tra il personale assistente addetto alle facoltà universitarie dall’art. 1, lett. d) della l. n. 349/1958 e, per tali figure, l’art. 14 del D.P.R. n.
1092/1973 ammette a riscatto il servizio prestato. Il citato art. 1, lett. d)
della l. n. 349/1958 prevede espressamente che gli assistenti volontari siano nominati dal Rettore. Tale previsione trova una precisa ratio in considerazione del fatto che – sebbene a titolo volontario – il soggetto è incardinato tra il personale addetto alle facoltà universitarie, sicché è del tutto consono che la nomina sia disposta dal Rettore.
Posto che il riscatto di periodi di servizio, sebbene oneroso, incide sul computo ai fini dell’accesso alla pensione e del trattamento di quiescenza; nonché considerato che la qualifica di assistente volontario è, dalla disposizione stessa che la prevede, riconosciuta con nomina del Rettore, non può ritenersi sufficientemente provato che la ricorrente abbia, effettivamente e per il periodo richiesto, svolto la predetta funzione.
Difatti, dalla documentazione versata in atti, non risulta alcun provvedimento rettorale di nomina, né, da quanto attestato dall’Università di , risulta che la ricorrente abbia effettivamente rivestito la predetta qualifica. D’altro canto, posto che l’INPS ha formulato un quesito specifico all’Università (cui è stata richiesta una dichiarazione attestante le qualifiche rivestite dalla ricorrente durante il periodo 01.11.1984-04.01.1991, con pec del 04.06.2024) e che nella risposta pervenuta non vi è alcuna menzione della nomina ad assistente volontario che, dovendo essere conferita dal Rettore, sarebbe, invece, dovuta risultare all’Università, non può nemmeno ritenersi insufficiente l’attività istruttoria svolta.
Né, d’altro canto, possono ritenersi sufficienti le attestazioni depositate dalla prof.ssa e rilasciate da membri della Facoltà di dell’Università di , da cui, peraltro, emerge che le funzioni di assistente volontario sono state svolte su incarico del titolare della Cattedra di e non, per l’appunto, del Rettore.
V. Tanto premesso, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 300,00 (trecento/00). Nulla per le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in composizione monocratica, con funzione di Giudice delle Pensioni, respinge il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di INPS nella misura di euro 300,00 (trecento/00). Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Il Giudice
BE TE
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il giudice, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)
n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lgs n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento dei dati personali delle parti private a tutela dei loro diritti.
Il Giudice
BE TE
(f.to digitalmente)
Depositato in Segreteria il 15 gennaio 2026.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)
In esecuzione del decreto del giudice monocratico, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.ssa Elena CO
(f.to digitalmente)