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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. 2175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2175 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 22.10.1979, e (C.F.: ) nato a [...] CP_1 C.F._2
Calabria, l'11.01.1970, entrambi rappresentati e difesi giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta Paola Lemma, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via San
Cristoforo, n. 43, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato l'01.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Calabria il 24.09.2002, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 14, Parte II, anno 2002; considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
1 constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria il 24.09.2002; b) dal matrimonio è nata una IA: (08.12.2004), Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
letto il decreto n. 173/2009 depositato l'01.10.2009, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale alle condizioni concordate dalle parti;
considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 20.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, depositato l'01.08.2024 da e , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di
[...] CP_1
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 14, Parte II, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 24 settembre 2002 trascritto nel registro degli di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria con il n. 14 Parte II Serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) La sig.ra rimarrà ad abitare presso la casa coniugale sita in via Parte_1
Marra n. 53, Gallico (RC), già di sua esclusiva proprietà, impegnandosi a provvedere
a donarla alla IA , mantenendo però l'usufrutto vitalizio sulla Persona_2 stessa;
3) Il Sig. corrisponderà alla OR , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la IA , divenuta maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente, studentessa universitaria e convivente con la mamma, la somma di € 300.00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, stante la rispettiva indipendenza ed autosufficienza economica;
2 dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 03/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2175 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.11.2024, promosso
DA
(C.F.: ) nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 22.10.1979, e (C.F.: ) nato a [...] CP_1 C.F._2
Calabria, l'11.01.1970, entrambi rappresentati e difesi giusta procura resa su atto separato dall'Avv.ta Paola Lemma, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via San
Cristoforo, n. 43, hanno eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * * visto il ricorso depositato l'01.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Reggio Calabria il 24.09.2002, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n. 14, Parte II, anno 2002; considerato che con decreto del 30.09.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 28.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 23.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13 comma 3, 473 bis.12 comma
3 c.p.c.;
1 constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
esaminata la documentazione prodotta;
rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Reggio
Calabria il 24.09.2002; b) dal matrimonio è nata una IA: (08.12.2004), Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
letto il decreto n. 173/2009 depositato l'01.10.2009, con cui il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione personale alle condizioni concordate dalle parti;
considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n. 898 in relazione all'art. 4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n. 74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55; preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024, il quale ha apposto il relativo visto in data 20.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio, depositato l'01.08.2024 da e , così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e , il cui relativo atto risulta trascritto nel registro degli Atti di
[...] CP_1
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 14, Parte II, anno 2002, alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 24 settembre 2002 trascritto nel registro degli di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria con il n. 14 Parte II Serie A, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2) La sig.ra rimarrà ad abitare presso la casa coniugale sita in via Parte_1
Marra n. 53, Gallico (RC), già di sua esclusiva proprietà, impegnandosi a provvedere
a donarla alla IA , mantenendo però l'usufrutto vitalizio sulla Persona_2 stessa;
3) Il Sig. corrisponderà alla OR , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento per la IA , divenuta maggiorenne ma non Persona_1 economicamente indipendente, studentessa universitaria e convivente con la mamma, la somma di € 300.00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento, stante la rispettiva indipendenza ed autosufficienza economica;
2 dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Reggio Calabria, 03/12/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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