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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 7612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7612 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Monica Emili nella causa iscritta al n. 14909/2025 RG, ha pronunciato la presente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. TRAMONTANO FRANCESCO
E
CP_1
Avv. MARIA PIA TETI
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso in opposizione ad AT , depositato in data 23/04/2025,
ha agito per onere l'accertamento dello stato Parte_1 di sanitario volto al riconoscimento della prestazione prevista dall'art. 1 della legge n. 18/80 (indennità accompagnamento) nonché ex art. 3, comma III, della legge 104/92 con condanna dell' al pagamento delle conseguenti spettanze, CP_1 con decorrenza dalla data della domanda o di giustizia oltre accessori, vinte le spese processuali. In sede di AT, infatti, il CTU aveva concluso per il riconoscimento di un'invalidità del 100% ma non delle condizioni sanitarie previste per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/80 e nemmeno per i benefici ex art.3 co.3 L.104/92, con valutazione oggi censurata, in quanto non correttamente eseguita, con sottovalutazione delle certificazioni in atti (“sembra aver compiuto una valutazione minimalistica delle patologie che affliggono parte ricorrente e, soprattutto, sembra aver proceduto non tanto all'esame del complessivo quadro patologico che l'affligge, quanto, piuttosto, alla valutazione delle singole malattie, disfunzioni ed affezioni presenti. Egli, a nostro avviso, avrebbe dovuto valutare lo stato d'invalidità della Sig.ra
con riferimento alla combinata azione dannosa di Parte_1 tutte le infermità o alterazioni accertate procedendo, quindi, ad una valutazione globale ed unitaria in ordine alla loro incidenza funzionale e alle conseguenze da queste esplicate sull'autonomia del soggetto…”).
L' si è costituito resistendo alla domanda e chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità e comunque il rigetto della stessa.
Alla odierna udienza il processo è quindi deciso, all'esito della discussione orale nella quale il difensore della ricorrente ha insistito nelle censure alla CTU, in quanto insufficiente, sinteticamente motivata, senza una compiuta e completa valutazione delle patologia anche considerata l'età della perizianda. Ritiene il Giudice che le contestazioni di parte ricorrente non siano sufficienti per il rinnovo della CTU. In via preliminare va osservato (Cass. nn. 6010/2014, n. 8533/2015, n.27010/2018) che il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis cpc ha il solo fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere essendo destinato "… a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa…”. Non è ammissibile pertanto la domanda di condanna al pagamento della prestazione. Nel merito, di poi, le argomentazioni poste a sostegno della presente opposizione, come annunciato, a prescindere dalla loro esplicitazione in sede di note critiche nella prima fase, non risultano idonee a giustificare il rinnovo dell'accertamento peritale. Il CTU della prima fase, invero, riscontrando le patologie denunciate, tenute presenti le certificazioni rilevanti e l'esame obiettivo, ha effettuato una valutazione complessiva in termini di incidenza sulla invalidità, escludendo che ricorressero infermità tali da attestare la impossibilità di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e/o l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (art. 1 L. 18/80) ovvero i requisiti legittimanti il sostengo intensivo di cui all'art.
3. Comma 3, della L. 104/92, pur riconoscendo la inabilità al 100%. La relazione della prima fase, pertanto, non presta il fianco alle critiche di parte ricorrente, essendosi dato atto, analiticamente, delle patologie riscontrate, di quelle emergenti dalle certificazioni mediche (valutata “…l'obiettività risulta fra l'altro soggetto in discrete condizioni generali, deambulazione autonoma, risponde alle domande poste congruamente, lievi deformità artrosiche alle mani” v rel. pag. 4), conseguendo la relativa valutazione secondo scienza e coscienza, alla valutazione della complessiva obiettività clinica direttamente riscontrata. Difettano dunque, al di là del mero dissenso diagnostico e valutativo, le necessarie e puntuali contestazioni dell'iter logico medico seguito dal CTU sulla base della documentazione prodotta in sede di AT e dell'esame diretto del periziato (in tal senso Cass. 22154/2004) mentre non risulta una chiara individuazione/specificazione delle questioni e dei punti contestati e della incidenza delle eventuali omissioni sul giudizio complessivo (vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, risultando ininfluenti critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato (Cass. ord. n. 18901/2017). Al fine di sollecitare una nuova valutazione medico legale, inoltre, devono venire in rilievo le situazioni descritte nell'art. 149 disp. att. Cpc, ma a condizione che si documenti che dette situazioni non siano state tenute presenti dal primo giudice, o che si siano verificate successivamente al primo accertamento (Cass. Ord. n. 18265/2020) che risultino dirimenti al fine di validamente confutare le conclusioni di prima fase. Rileva poi una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o la eventuale omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, secondo le predette nozioni, per la formulazione di una corretta diagnosi (Cass. n. 35387/2921). In mancanza di tali evenienze, la contrapposizione meramente valutativa delle conclusioni del CTU di prima fase, si rivela diretta non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice, bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, risolvendosi semplicemente in una richiesta di riesame del merito della controversia (Cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n. 13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021).
In definitiva quindi il ricorso va respinto con dichiarazione di irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la irripetibilità delle spese di giudizio.
Roma, lì 27/06/2025 Il Giudice