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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 437/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE-FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione – Presidente –
Dott. Franco Davini – Consigliere –
Dott. Laura Casale – Consigliere relatore –
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto: modifica delle condizioni di divorzio proposta da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
AN ET SA ( ) e RE VA ), del C.F._1 C.F._2
Foro di Savona, presso lo studio dei quali, sito in Savona, Corso Italia 20/10, ha eletto domicilio
– Appellante –
– contro –
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Controparte_1
NI ( ), del Foro di Savona, presso il cui studio sito in Loano, Via Cavour C.F._3
n. 3/3, ha eletto domicilio
– Appellata proponente appello incidentale –
– avverso –
la sentenza n. 817/2024 del Tribunale di Savona, resa nel procedimento iscritto al n. 2563/2023 RG, pubblicata in data 13/11/2024
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
Voglia:
Riformare integralmente la sentenza impugnata n. 817/2024 del Tribunale di Savona nella parte in cui riconosce alla Sig.ra un assegno divorzile di € 200,00 mensili e, per l'effetto, rigettare la CP_1 domanda di assegno divorzile proposta dalla Sig.ra CP_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata proponente appello incidentale:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel ricorso ex art 473-bis e ss cpc in data 14/11/2023 della Sig ra
[...]
CP_1
- respingere le domande proposte dal Sig. con il ricorso in appello in data Parte_1
13/05/2023, poiché infondate in fatto ed in diritto
- in via incidentale, accogliere l'appello proposto dalla Sig.ra disponenendo che il Controparte_1
Sig versi in Suo favore un assegno divorzile, entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
( e dunque dal novembre 2023), pari a euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo l' indice
ISTAT
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Per il Procuratore Generale della Repubblica:
“Dichiara di costituirsi in giudizio e – trattandosi di questioni economiche tra le odierne parti, che non coinvolgono direttamente figli minori – di rimettersi alle decisioni di codesta on. Corte
d'appello”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis ss c.p.c. depositato il 20 novembre 2023, chiedeva Controparte_1 al Tribunale di Savona la modifica della sentenza di divorzio n. 25/2023, pronunciata dalla medesima autorità giudiziaria, domandando in particolare il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore pari a € 500,00 mensili, nonché l'aumento del contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre all'80% delle spese straordinarie da porre a carico dell'ex coniuge : la ricorrente giustificava l'instaurazione di un Parte_1 autonomo giudizio per il riconoscimento dell'assegno divorzile in ragione della precedente dichiarazione di inammissibilità, nel giudizio di divorzio, della medesima domanda, in quanto tardivamente proposta.
Costituitosi tempestivamente in primo grado, si opponeva, chiedendo il Parte_1 rigetto delle domande ex adverso avanzate e, in via riconvenzionale, la revoca o, in subordine, la riduzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, ormai divenuta economicamente autosufficiente.
Nelle more del giudizio, le parti si accordavano per il versamento diretto in favore della figlia della somma già prevista in sede di divorzio, pari a € 550,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e, pertanto, entrambe rinunciavano alle domande rispettivamente proposte in relazione al contributo al mantenimento della figlia. Il giudizio proseguiva, quindi, unicamente in relazione alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
In data 30 aprile 2024, il giudice disponeva con ordinanza ex art 473-bis.22 c.p.c. il versamento da parte del resistente in favore della ricorrente della somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile. Tale provvedimento veniva reclamato ex art 473-bis.24 c.p.c. da parte dello
, che ne chiedeva la revoca dinanzi alla Corte d'appello di Genova: con ordinanza del 6 giugno Pt_1
2024, il giudice adito rigettava il reclamo proposto, confermando l'ordinanza reclamata.
All'udienza del 7 giugno 2024 le parti procedevano alla discussione della causa, che veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 817/2024, oggetto dell'odierna impugnazione, il Tribunale di Savona accoglieva parzialmente la domanda della riconoscendole un assegno divorzile pari alla somma CP_1 di € 200,00 mensili. In particolare, il giudice di primo grado, valutato il contributo di ciascuno alla conduzione della vita familiare, riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, valorizzando nel caso di specie la sua funzione perequativo-compensativa e tenuto conto delle condizioni patrimoniali di entrambe le parti, peraltro, quantificava tale assegno nella misura di €
200,00 mensili.
Contro la predetta sentenza proponeva appello . Parte_1 Con il primo motivo di appello, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 4, L. 898/1970, in relazione ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, nonché l'erronea valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e delle prove documentali. Il giudice di primo grado non avrebbe considerato, a suo dire, che il matrimonio era stato celebrato tra persone ormai adulte (rispettivamente 57 e 39 anni) ed economicamente indipendenti e che per la si trattava di seconde nozze: tutto ciò, secondo l'appellante, riduceva CP_1 le aspettative di solidarietà economica post-coniugale. escludeva, poi, che l'attività lavorativa Pt_1 prestata dalla presso il proprio stabilimento balneare avesse comportato sacrifici professionali CP_1 della donna e avesse concorso a incrementare il reddito maritale. Precisava, inoltre, che per l'attività lavorativa prestata nel proprio stabilimento balneare, la era stata sempre regolarmente assunta e CP_1 stipendiata. Dal punto di vista strettamente economico, l'appellante si doleva della mancata considerazione, da parte del Tribunale, della reale capacità economica dell'appellata.
Con la seconda doglianza l'appellante lamentava l'erronea valutazione del nesso causale tra squilibrio economico e scelte di vita familiare e, in particolare, riferiva che: l'attività lavorativa dell'ex moglie non aveva rappresentato un suo sacrificio professionale, bensì fonte di reddito per la stessa;
la non aveva dimostrato concrete opportunità professionali sacrificate;
l'apporto dell'ex CP_1 moglie al proprio stabilimento balneare non aveva contribuito alla crescita dell'attività stessa, in quanto lo stabilimento era in attività dal 1977 e al momento del matrimonio godeva di avviamento commerciale ultraventennale.
Nel terzo motivo di appello lamentava l'erronea valutazione delle condizioni Pt_1 economiche dell'appellante, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto: i) delle spese di gestione dell'attività di balneazione di cui egli era onerato;
ii) del rapporto tra i propri movimenti bancari e l'attività imprenditoriale esercitata;
iii) della propria età avanzata e delle conseguenti crescenti esigenze di vita;
iv) dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia di cui era gravato.
Infine, l'appellante si doleva, con il quarto motivo di appello, dell'omessa valutazione delle risorse economiche della Il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che l'appellata, CP_1 pur avendo 61 anni, era in grado di lavorare o comunque di ricavare reddito dalla vendita dei propri immobili di pregio.
concludeva osservando che, a suo modo di vedere, l'assegno divorzile, nella fattispecie, Pt_1 avrebbe assunto in realtà una “funzione (extragiuridica) cautelativa in chiave pensionistica nel caso di decesso dell'appellante (ultra ottantenne) del tutto svincolata dalle ragioni e cause giuridicamente ammissibili per cui esso può essere realmente riconosciuto” (§ V atto di appello). Si costituiva nel presente giudizio di appello contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello proposto e proponendo appello incidentale.
Con riferimento al primo motivo di appello, la evidenziava che l'appellante aveva CP_1 omesso di considerare la pregressa convivenza tra le parti, iniziata dieci anni prima del matrimonio, quando ella aveva solo 29 anni. Negava di essere stata regolarmente assunta e stipendiata per l'attività svolta nello stabilimento balneare dello stesso: come accertato in primo grado, infatti, pur avendo sempre lavorato da aprile a ottobre di ogni anno, per tutta la durata della convivenza e del matrimonio, la stessa era stata regolarizzata solo per alcune annualità e per periodi più brevi (3-4 mesi soltanto).
Ancora, contestava l'asserita mancata dimostrazione di un decremento delle proprie risorse personali ed economiche in ragione dell'attività lavorativa svolta presso l'ex marito: proprio perché stabilmente occupata in tale attività, la stessa non aveva più svolto la professione di vetrinista-decoratrice per la quale era qualificata. Infine, affermava che il Giudice di primo grado, al contrario di quanto affermato dall'appellante principale, aveva attentamente valutato la propria capacità economico-patrimoniale nella quantificazione dell'assegno divorzile, peraltro con valutazioni per sé penalizzanti.
In merito al secondo motivo di appello, la sottolineava la riconducibilità causale del forte CP_1 squilibrio economico tra le parti alle scelte di vita condivise dai coniugi e all'attività prestata dall'appellata, sia in casa sia nello stabilimento balneare del marito. Le attività domestiche e familiari svolte dalla oltre al lavoro nello stabilimento balneare di proprietà del marito, avevano infatti CP_1 significativamente contribuito alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge, senza contare il proprio contributo al menage familiare anche con il bene immobile di sua proprietà messo a disposizione come casa coniugale. Non si doveva trascurare, inoltre, a suo dire, la particolare cura nei confronti della figlia dislessica, che veniva di fatto esclusivamente seguita dalla madre Per_1 negli studi. L'assegno divorzile serviva, dunque, a riequilibrare lo squilibrio economico creatosi con la fine del matrimonio, mettendo l'appellata nelle condizioni di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo che aveva dato alla vita familiare.
In relazione alla terza doglianza, l'appellata sosteneva che il Tribunale aveva correttamente valutato le condizioni economiche dell'appellante, tenendo conto delle omissioni documentali dello e della sua evidente disponibilità di risorse economiche non dichiarate. Pt_1
In merito al quarto motivo di appello, l'appellata richiamava integralmente le considerazioni già espresse sul secondo motivo di appello, evidenziando che, se anche le condizioni patrimoniali delle parti fossero state simili, sarebbe rimasto un evidente e ingiusto divario reddituale da compensare e riequilibrare. La signora proponeva poi appello incidentale, lamentando la violazione e falsa CP_1 applicazione dell'art 5 L. 898/1970, nonché l'erronea valutazione delle risultanze processuali con riguardo alle disparità delle condizioni dei coniugi (dal punto di vista reddituale, professionale e personale) e alla funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile. Secondo l'appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe determinato la misura dell'assegno in maniera non coerente rispetto ai principi giurisprudenziali richiamati, mancando di valorizzare in maniera adeguata la disparità reddituale delle parti e la funzione perequativo-compensativa dell'assegno.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 30 ottobre 2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, e la causa era quindi decisa in camera di consiglio dal Collegio.
***
L'appello principale è infondato e deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
I motivi dell'appello principale, che per la loro interdipendenza verranno esaminati unitariamente, sono tutti infondati: il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, procedendo a un'accurata comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello CP_1 personale dell'ex marito, anche in relazione alla durata del matrimonio e dell'età della donna.
Ad avviso della Corte, l'appellante propone infatti una ricostruzione dei fatti parziale con riguardo alla durata del rapporto coniugale e, altresì, confusa in merito alla collocazione nel tempo della fine della relazione.
Innanzitutto lo omette di riferire, in merito alla durata della relazione, che le parti Pt_1 avevano iniziato una stabile convivenza già a partire dal 1992, quindi ben dieci anni prima della data del matrimonio, quando la aveva solo 29 anni: si tratta di un'omissione di non poco conto, CP_1 considerato che, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, laddove il matrimonio “si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, (…) va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi (…)” (Cass. civ. SSUU,
18/12/2023, n. 35385).
La convivenza tra le parti, dunque, iniziava quando la appena 29enne, aveva scarse esperienze CP_1 professionali pregresse – se non quelle da vetrinista-decoratrice svolte pochi anni prima – ed era, di certo, priva di una “evidente e piena autonomia patrimoniale”. In merito a quest'ultimo aspetto, non rilevano le circostanze riferite dall'appellante relative alla semplice titolarità della di CP_1 possedimenti immobiliari – di cui non è stata dimostrata né la provenienza né la messa a reddito – e alla mancata percezione, da parte della stessa, di un assegno divorzile nell'ambito del suo precedente matrimonio: si tratta, invero, di due matrimoni distinti e quanto avvenuto rispetto al primo – di cui peraltro nulla è stato prodotto – non rileva in alcun modo in questa sede, senza considerare che le condizioni economiche sono del tutto variabili nel corso della vita e che, quindi, la mancata percezione dell'assegno divorzile in un primo tempo non ne pregiudica l'eventuale percezione nell'ambito dello scioglimento di un nuovo e diverso matrimonio.
In questa situazione, il percorso lavorativo della non era stato quindi per nulla delineato ante CP_1 matrimonio ed è stato influenzato dalla relazione con l'appellante e dalla comune volontà delle parti di conciliare la gestione del menage familiare con il buon andamento dell'azienda del marito ed in effetti, dopo l'instaurazione della convivenza e la stabile occupazione nell'attività del marito, la CP_1 rinunciava a svolgere negli anni seguenti l'attività da vetrinista-decoratrice per la quale era qualificata.
L'appellante, inoltre, colloca intorno al 2013 il venir meno dell'affectio coniugalis, ma omette di riferire che l'allontanamento della dalla casa coniugale per dedicarsi ai genitori era stato CP_1 temporaneo e dettato da esigenze del tutto contingenti: peraltro, come si legge nel verbale di audizione della del 18 luglio 2018, prodotto dallo stesso appellante e da questi non contestato, la rottura CP_1 definitiva degli equilibri di coppia avveniva solo tre anni dopo, cioè nel 2016. Di conseguenza, tenuto conto della convivenza, iniziata nel 1992, la durata della relazione tra le parti supera i 20 anni.
In merito all'attività lavorativa prestata dalla nello stabilimento balneare dello Zunino e CP_1 al suo contributo a incrementare il reddito maritale, occorre inoltre evidenziare quanto segue.
L'appellante non ha mai contestato l'affermazione dell'ex moglie di aver svolto tale attività per tutta la durata della convivenza e del matrimonio, da aprile a ottobre di ogni anno. A tal proposito, lo si è limitato tuttavia ad affermare che la stessa era regolarmente assunta e stipendiata, senza Pt_1 però produrre a sostegno delle proprie affermazioni alcuna prova. La invece, ha dimostrato di CP_1 essere stata regolarizzata come coadiuvante – secondo un inquadramento di livello inferiore a quello reale di dipendente –, solo per poche annualità (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014) e per brevissimi periodi (3-4 mesi invece di 6 mesi effettivamente lavorati): di conseguenza, per la maggior parte del lavoro svolto presso l'ex marito la donna non è mai stata regolarizzata né retribuita.
Ciò è sufficiente, a parere di questa Corte, a dimostrare un decremento delle risorse della che, CP_1 se davvero fosse stata regolarmente assunta e stipendiata per tutti gli anni di lavoro, oggi godrebbe di una situazione reddituale diversa, potendo contare quanto meno sulla percezione mensile di una pensione. Inoltre, non deve essere trascurato che, proprio perché stabilmente occupata in tale attività lavorativa, la non ha potuto più esercitare né la professione per la quale era qualificata né altre CP_1 professioni, ritrovandosi oggi, all'età di 61 anni, priva di qualsiasi diversa esperienza lavorativa, con conseguente estrema difficoltà a reperire altra occupazione idonea a garantirle un adeguato mantenimento.
Non è fondata neppure l'affermazione dell'appellante secondo la quale la non ha CP_1 contribuito a incrementare il reddito maritale.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che grazie all'attività lavorativa prestata dalla che CP_1 acquisiva nel 1999 la qualifica di HACCP per la conduzione del bar-ristorante, lo stabilimento balneare dello Zunino ampliava i servizi offerti, accresceva il suo attuale valore e acquisiva nuova clientela: ciò senza dubbio ha concorso alla formazione del patrimonio dell'odierno appellante, a nulla rilevando – come dichiarato dallo difesa dello stesso – che la società prima che CP_2 la vi iniziasse a lavorare, godesse già di un avviamento commerciale ultraventennale. Tale CP_1 avviamento si riferisce infatti esclusivamente al periodo precedente all'attività lavorativa svolta dalla e, pertanto, nulla prova in merito al contributo apportato anni dopo dalla CP_1 CP_1
Il contributo della alla formazione del reddito maritale, peraltro, emerge altresì guardando alle CP_1 attività domestiche e familiari dalla stessa svolte: senza che ciò sia stato contestato dallo , Pt_1 infatti, la ha affermato di aver contribuito al menage familiare sia mettendo a disposizione un CP_1 bene immobile di sua esclusiva proprietà quale casa coniugale, sia occupandosi quasi in via esclusiva della figlia con riferimento alle sue specifiche problematiche incontrate nel percorso di studi Per_1
(dislessia).
Dal punto di vista strettamente economico, questa Corte ritiene pertanto che il Giudice di prime cure abbia correttamente e adeguatamente valutato le risorse economiche di entrambe le parti, accertando così la presenza di un forte squilibrio tra di esse: questa disparità viene ravvisata, nel caso di specie, soprattutto sul versante reddituale degli ex coniugi, posto che le condizioni patrimoniali di entrambi, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, sono assimilabili. Si deve distinguere, in effetti, la capacità patrimoniale da quella reddituale. Se, da un lato, la capacità patrimoniale delle parti risulta equiparabile, dall'altro lato non può negarsi la sussistenza di un evidente gap reddituale tra le stesse.
In effetti l'appellata, non avendo maturato contributi per l'attività lavorativa svolta, non percepisce alcuna pensione e riceve, quale unico reddito mensile, l'importo di € 600,00 derivante dalla locazione di un immobile di sua proprietà. Oltre a ciò, deve essere tenuto in considerazione il necessario contributo al mantenimento della figlia, gravante anche sulla stessa, nonché le scarse possibilità di reinserimento lavorativo della donna in ragione dell'età ormai raggiunta (61 anni) e della limitata esperienza professionale acquisita, maturata quasi esclusivamente all'interno dell'attività dell'ex marito.
L'appellante, invece, percepisce una pensione mensile di € 1.200,00 netti, nonché € 25.000,00 annui derivanti dalla concessione a terzi dello stabilimento balneare di sua proprietà, oltre ai proventi della sua attività di riparazione di barche (€ 2.000,00-3.000,00 annui). Nel valutare le condizioni reddituali dello , inoltre, non deve essere trascurato che, come affermato dal Tribunale e non contestato Pt_1 dall'odierno appellante, dagli estratti conto e dichiarazioni dei redditi prodotte da quest'ultimo risulta evidente la disponibilità di risorse non dichiarate e investimenti non documentati.
Le doglianze dello circa l'effettiva consistenza delle proprie condizioni reddituali sono prive Pt_1 di fondamento: non risultano infatti allegati o in altro modo dimostrati né le asserite significative spese di gestione dello stabilimento balneare di cui sarebbe onerato, né i rapporti fra i suoi movimenti bancari e la propria attività imprenditoriale.
In merito poi alla mancata considerazione da parte del Tribunale delle sue crescenti esigenze di vita, si osserva che anche tal riguardo non è stata prodotta alcuna documentazione attestante la necessità di sostenere esborsi per esigenze particolari.
Con riferimento, infine, alla lamentata mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, occorre evidenziare che la sussistenza di tale obbligo è stata correttamente valutata dal Giudice di primo grado, che ne ha tenuto conto in sede di determinazione dell'assegno divorzile. Tale circostanza, in ogni caso, sarà tenuta in considerazione nell'esaminare la fondatezza dell'appello incidentale.
Il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente ricostruito e valutato le condizioni economico- patrimoniali dell'odierno appellante, pur sulla base delle parziali produzioni documentali offerte in tal senso dallo , più volte – vanamente – sollecitato in primo grado a fornire in merito una Pt_1 documentazione completa.
Anche le censure mosse dall'appellante sull'omessa valutazione, in primo grado, delle risorse economico-patrimoniali della non colgono nel segno. Il Giudice di prime cure ha correttamente CP_1 distinto il piano patrimoniale da quello reddituale e, accertata la forte disparità su questo secondo piano, ha tenuto conto dell'entità del patrimonio immobiliare della in sede di quantificazione CP_1 dell'assegno divorzile.
Premessa, dunque, la sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, occorre evidenziare che tale squilibrio – come correttamente statuito nella sentenza impugnata – è causalmente riconducibile alle scelte di vita condivise dai coniugi, all'attività svolta dalla nella CP_1 gestione dell'intero nucleo familiare, nonché all'attività lavorativa prestata dalla stessa nello stabilimento balneare di proprietà del marito. Come sopra evidenziato, la ha contribuito al CP_1 menage familiare sia prendendosi cura della casa e della figlia sia adibendo a casa coniugale Per_1 un immobile di sua proprietà, senza contare il suo contributo ultraventennale – mai regolarmente retribuito – all'attività lavorativa del marito, che in ragione di ciò ampliava i servizi offerti, la clientela e, di conseguenza, le proprie entrate.
Tutto ciò ha permesso allo di dedicarsi quasi esclusivamente alla propria carriera e crescita Pt_1 professionale, di accumulare progressivamente un cospicuo patrimonio e di assicurarsi la regolare percezione di una consistente pensione mensile. La dunque, con il proprio lavoro e le proprie CP_1 maggiori incombenze familiari ha contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell'ex coniuge e, conseguentemente, alla formazione del cospicuo patrimonio personale di questi.
Risulta chiara, dunque, come affermato dal giudice di primo grado, la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della CP_1
Le Sezioni Unite n. 18287 del 2018 hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione non già soltanto assistenziale, finalizzata ad assicurare al coniuge economicamente più debole quanto necessario a vivere in maniera dignitosa, ma anche riequilibratrice o compensativo-perequativa, in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi dopo il divorzio, anche se entrambi versino in situazione di autosufficienza economica. La funzione compensativa risponde all'esigenza di assicurare un adeguato riconoscimento ai sacrifici fatti dal coniuge economicamente più debole nell'interesse della famiglia, mentre quella perequativa è volta a garantire la conservazione di un certo equilibrio nelle condizioni economiche degli ex coniugi, per garantire il rispetto delle legittime aspettative maturate in conseguenza del rapporto di coniugio.
Dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge è tenuto a provvedere al proprio mantenimento. In base alla disciplina sull'assegno divorzile, tuttavia, tale principio è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi (ove viene in rilievo la funzione assistenziale dell'assegno), anche laddove – come nel caso che occupa – la relazione sia stata causa di uno spostamento patrimoniale, dall'uno all'altro coniuge, che ex post divenga ingiustificato. In tale caso, il predetto spostamento deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
In tal senso e in tal modo ha giudicato e valutato correttamente il giudice di primo grado. Per completezza, in merito alle “considerazioni finali” contenute nell'atto di appello (§ V atto di appello), non costituenti motivo di impugnazione, si osserva la completa irrilevanza, ai fini della decisione, del “parere” personale della difesa dell'appellante che non sia confluito in un chiaro e specifico motivo di appello.
Da qui, per l'insieme dei motivi esposti, il rigetto dell'appello principale.
Passando all'esame dell'appello incidentale, occorre evidenziare quanto segue.
Il primo motivo di appello incidentale, incentrato sull'asserita erronea determinazione dell'assegno divorzile, è infondato: ancorchè sussista una disparità reddituale delle parti, il giudice di primo grado ha adeguatamente valorizzato tutte le risultanze processuali nella determinazione del quantum a carico dello . Pt_1
La quantificazione dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00 mensili, dunque, è congrua in considerazione della capacità patrimoniale dell'appellante incidentale – così come dettagliatamente ricostruita dal Tribunale – tenuto conto altresì dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia comune a carico dello . Pt_1
In primo grado è stato accertato, infatti, che la oltre ad aver effettuato in passato importanti CP_1 investimenti, che denotano una certa disponibilità economica, ha la titolarità o contitolarità di numerosi immobili – alcuni dei quali messi a reddito e altri che potrebbero essere sfruttati in tal senso.
Di conseguenza, ribadito che occorre sicuramente garantire adeguato riconoscimento ai sacrifici sopportati dalla nell'interesse della famiglia, così come assicurare la conservazione di un certo CP_1 equilibrio nelle condizioni economiche delle parti nel rispetto delle legittime aspettative maturate in conseguenza del rapporto di coniugio, è tuttavia corretto – e necessario – il ragionamento del giudice di primo grado che, in sede di quantificazione dell'assegno, ha tenuto conto delle reali condizioni patrimoniali della beneficiaria, per evitare di trasformare lo strumento dell'assegno divorzile in una forma di ingiustificato arricchimento.
Inoltre, in tema di determinazione dell'assegno divorzile, non si deve trascurare che lo è Pt_1 gravato dall'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia ed anche questa circostanza deve essere correttamente valorizzata al fine di non rendere eccessivamente gravoso l'adempimento da parte del soggetto obbligato.
Anche il secondo motivo di appello incidentale, riguardante le spese di lite, è del tutto infondato, alla luce della reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado.
Da qui il rigetto dell'appello incidentale. A fronte del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, va integralmente confermata la sentenza impugnata e vanno compensate le spese del presente grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115 sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 817/2024 del Parte_1
Tribunale di Savona, pubblicata in data 13/11/2024;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 817/2024 del Controparte_1
Tribunale di Savona, pubblicata in data 13/11/2024;
- Conferma integralmente la sentenza appellata;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, il 7.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE-FAMIGLIA
Riunita in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione – Presidente –
Dott. Franco Davini – Consigliere –
Dott. Laura Casale – Consigliere relatore –
ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa di appello con oggetto: modifica delle condizioni di divorzio proposta da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
AN ET SA ( ) e RE VA ), del C.F._1 C.F._2
Foro di Savona, presso lo studio dei quali, sito in Savona, Corso Italia 20/10, ha eletto domicilio
– Appellante –
– contro –
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Simonetta Controparte_1
NI ( ), del Foro di Savona, presso il cui studio sito in Loano, Via Cavour C.F._3
n. 3/3, ha eletto domicilio
– Appellata proponente appello incidentale –
– avverso –
la sentenza n. 817/2024 del Tribunale di Savona, resa nel procedimento iscritto al n. 2563/2023 RG, pubblicata in data 13/11/2024
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis,
Voglia:
Riformare integralmente la sentenza impugnata n. 817/2024 del Tribunale di Savona nella parte in cui riconosce alla Sig.ra un assegno divorzile di € 200,00 mensili e, per l'effetto, rigettare la CP_1 domanda di assegno divorzile proposta dalla Sig.ra CP_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata proponente appello incidentale:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, respinta ogni contraria istanza, previa ammissione delle istanze istruttorie formulate nel ricorso ex art 473-bis e ss cpc in data 14/11/2023 della Sig ra
[...]
CP_1
- respingere le domande proposte dal Sig. con il ricorso in appello in data Parte_1
13/05/2023, poiché infondate in fatto ed in diritto
- in via incidentale, accogliere l'appello proposto dalla Sig.ra disponenendo che il Controparte_1
Sig versi in Suo favore un assegno divorzile, entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
( e dunque dal novembre 2023), pari a euro 500,00, annualmente rivalutabile secondo l' indice
ISTAT
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Per il Procuratore Generale della Repubblica:
“Dichiara di costituirsi in giudizio e – trattandosi di questioni economiche tra le odierne parti, che non coinvolgono direttamente figli minori – di rimettersi alle decisioni di codesta on. Corte
d'appello”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis ss c.p.c. depositato il 20 novembre 2023, chiedeva Controparte_1 al Tribunale di Savona la modifica della sentenza di divorzio n. 25/2023, pronunciata dalla medesima autorità giudiziaria, domandando in particolare il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore pari a € 500,00 mensili, nonché l'aumento del contributo al mantenimento della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre all'80% delle spese straordinarie da porre a carico dell'ex coniuge : la ricorrente giustificava l'instaurazione di un Parte_1 autonomo giudizio per il riconoscimento dell'assegno divorzile in ragione della precedente dichiarazione di inammissibilità, nel giudizio di divorzio, della medesima domanda, in quanto tardivamente proposta.
Costituitosi tempestivamente in primo grado, si opponeva, chiedendo il Parte_1 rigetto delle domande ex adverso avanzate e, in via riconvenzionale, la revoca o, in subordine, la riduzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, ormai divenuta economicamente autosufficiente.
Nelle more del giudizio, le parti si accordavano per il versamento diretto in favore della figlia della somma già prevista in sede di divorzio, pari a € 550,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e, pertanto, entrambe rinunciavano alle domande rispettivamente proposte in relazione al contributo al mantenimento della figlia. Il giudizio proseguiva, quindi, unicamente in relazione alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
In data 30 aprile 2024, il giudice disponeva con ordinanza ex art 473-bis.22 c.p.c. il versamento da parte del resistente in favore della ricorrente della somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile. Tale provvedimento veniva reclamato ex art 473-bis.24 c.p.c. da parte dello
, che ne chiedeva la revoca dinanzi alla Corte d'appello di Genova: con ordinanza del 6 giugno Pt_1
2024, il giudice adito rigettava il reclamo proposto, confermando l'ordinanza reclamata.
All'udienza del 7 giugno 2024 le parti procedevano alla discussione della causa, che veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 817/2024, oggetto dell'odierna impugnazione, il Tribunale di Savona accoglieva parzialmente la domanda della riconoscendole un assegno divorzile pari alla somma CP_1 di € 200,00 mensili. In particolare, il giudice di primo grado, valutato il contributo di ciascuno alla conduzione della vita familiare, riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno, valorizzando nel caso di specie la sua funzione perequativo-compensativa e tenuto conto delle condizioni patrimoniali di entrambe le parti, peraltro, quantificava tale assegno nella misura di €
200,00 mensili.
Contro la predetta sentenza proponeva appello . Parte_1 Con il primo motivo di appello, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 co. 4, L. 898/1970, in relazione ai presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, nonché l'erronea valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e delle prove documentali. Il giudice di primo grado non avrebbe considerato, a suo dire, che il matrimonio era stato celebrato tra persone ormai adulte (rispettivamente 57 e 39 anni) ed economicamente indipendenti e che per la si trattava di seconde nozze: tutto ciò, secondo l'appellante, riduceva CP_1 le aspettative di solidarietà economica post-coniugale. escludeva, poi, che l'attività lavorativa Pt_1 prestata dalla presso il proprio stabilimento balneare avesse comportato sacrifici professionali CP_1 della donna e avesse concorso a incrementare il reddito maritale. Precisava, inoltre, che per l'attività lavorativa prestata nel proprio stabilimento balneare, la era stata sempre regolarmente assunta e CP_1 stipendiata. Dal punto di vista strettamente economico, l'appellante si doleva della mancata considerazione, da parte del Tribunale, della reale capacità economica dell'appellata.
Con la seconda doglianza l'appellante lamentava l'erronea valutazione del nesso causale tra squilibrio economico e scelte di vita familiare e, in particolare, riferiva che: l'attività lavorativa dell'ex moglie non aveva rappresentato un suo sacrificio professionale, bensì fonte di reddito per la stessa;
la non aveva dimostrato concrete opportunità professionali sacrificate;
l'apporto dell'ex CP_1 moglie al proprio stabilimento balneare non aveva contribuito alla crescita dell'attività stessa, in quanto lo stabilimento era in attività dal 1977 e al momento del matrimonio godeva di avviamento commerciale ultraventennale.
Nel terzo motivo di appello lamentava l'erronea valutazione delle condizioni Pt_1 economiche dell'appellante, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto: i) delle spese di gestione dell'attività di balneazione di cui egli era onerato;
ii) del rapporto tra i propri movimenti bancari e l'attività imprenditoriale esercitata;
iii) della propria età avanzata e delle conseguenti crescenti esigenze di vita;
iv) dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia di cui era gravato.
Infine, l'appellante si doleva, con il quarto motivo di appello, dell'omessa valutazione delle risorse economiche della Il giudice di primo grado aveva omesso di considerare che l'appellata, CP_1 pur avendo 61 anni, era in grado di lavorare o comunque di ricavare reddito dalla vendita dei propri immobili di pregio.
concludeva osservando che, a suo modo di vedere, l'assegno divorzile, nella fattispecie, Pt_1 avrebbe assunto in realtà una “funzione (extragiuridica) cautelativa in chiave pensionistica nel caso di decesso dell'appellante (ultra ottantenne) del tutto svincolata dalle ragioni e cause giuridicamente ammissibili per cui esso può essere realmente riconosciuto” (§ V atto di appello). Si costituiva nel presente giudizio di appello contestando la fondatezza Controparte_1 dell'appello proposto e proponendo appello incidentale.
Con riferimento al primo motivo di appello, la evidenziava che l'appellante aveva CP_1 omesso di considerare la pregressa convivenza tra le parti, iniziata dieci anni prima del matrimonio, quando ella aveva solo 29 anni. Negava di essere stata regolarmente assunta e stipendiata per l'attività svolta nello stabilimento balneare dello stesso: come accertato in primo grado, infatti, pur avendo sempre lavorato da aprile a ottobre di ogni anno, per tutta la durata della convivenza e del matrimonio, la stessa era stata regolarizzata solo per alcune annualità e per periodi più brevi (3-4 mesi soltanto).
Ancora, contestava l'asserita mancata dimostrazione di un decremento delle proprie risorse personali ed economiche in ragione dell'attività lavorativa svolta presso l'ex marito: proprio perché stabilmente occupata in tale attività, la stessa non aveva più svolto la professione di vetrinista-decoratrice per la quale era qualificata. Infine, affermava che il Giudice di primo grado, al contrario di quanto affermato dall'appellante principale, aveva attentamente valutato la propria capacità economico-patrimoniale nella quantificazione dell'assegno divorzile, peraltro con valutazioni per sé penalizzanti.
In merito al secondo motivo di appello, la sottolineava la riconducibilità causale del forte CP_1 squilibrio economico tra le parti alle scelte di vita condivise dai coniugi e all'attività prestata dall'appellata, sia in casa sia nello stabilimento balneare del marito. Le attività domestiche e familiari svolte dalla oltre al lavoro nello stabilimento balneare di proprietà del marito, avevano infatti CP_1 significativamente contribuito alla formazione del patrimonio dell'ex coniuge, senza contare il proprio contributo al menage familiare anche con il bene immobile di sua proprietà messo a disposizione come casa coniugale. Non si doveva trascurare, inoltre, a suo dire, la particolare cura nei confronti della figlia dislessica, che veniva di fatto esclusivamente seguita dalla madre Per_1 negli studi. L'assegno divorzile serviva, dunque, a riequilibrare lo squilibrio economico creatosi con la fine del matrimonio, mettendo l'appellata nelle condizioni di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo che aveva dato alla vita familiare.
In relazione alla terza doglianza, l'appellata sosteneva che il Tribunale aveva correttamente valutato le condizioni economiche dell'appellante, tenendo conto delle omissioni documentali dello e della sua evidente disponibilità di risorse economiche non dichiarate. Pt_1
In merito al quarto motivo di appello, l'appellata richiamava integralmente le considerazioni già espresse sul secondo motivo di appello, evidenziando che, se anche le condizioni patrimoniali delle parti fossero state simili, sarebbe rimasto un evidente e ingiusto divario reddituale da compensare e riequilibrare. La signora proponeva poi appello incidentale, lamentando la violazione e falsa CP_1 applicazione dell'art 5 L. 898/1970, nonché l'erronea valutazione delle risultanze processuali con riguardo alle disparità delle condizioni dei coniugi (dal punto di vista reddituale, professionale e personale) e alla funzione compensativa-perequativa dell'assegno divorzile. Secondo l'appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe determinato la misura dell'assegno in maniera non coerente rispetto ai principi giurisprudenziali richiamati, mancando di valorizzare in maniera adeguata la disparità reddituale delle parti e la funzione perequativo-compensativa dell'assegno.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 30 ottobre 2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, e la causa era quindi decisa in camera di consiglio dal Collegio.
***
L'appello principale è infondato e deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
I motivi dell'appello principale, che per la loro interdipendenza verranno esaminati unitariamente, sono tutti infondati: il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, procedendo a un'accurata comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dalla alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello CP_1 personale dell'ex marito, anche in relazione alla durata del matrimonio e dell'età della donna.
Ad avviso della Corte, l'appellante propone infatti una ricostruzione dei fatti parziale con riguardo alla durata del rapporto coniugale e, altresì, confusa in merito alla collocazione nel tempo della fine della relazione.
Innanzitutto lo omette di riferire, in merito alla durata della relazione, che le parti Pt_1 avevano iniziato una stabile convivenza già a partire dal 1992, quindi ben dieci anni prima della data del matrimonio, quando la aveva solo 29 anni: si tratta di un'omissione di non poco conto, CP_1 considerato che, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, laddove il matrimonio “si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, (…) va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi (…)” (Cass. civ. SSUU,
18/12/2023, n. 35385).
La convivenza tra le parti, dunque, iniziava quando la appena 29enne, aveva scarse esperienze CP_1 professionali pregresse – se non quelle da vetrinista-decoratrice svolte pochi anni prima – ed era, di certo, priva di una “evidente e piena autonomia patrimoniale”. In merito a quest'ultimo aspetto, non rilevano le circostanze riferite dall'appellante relative alla semplice titolarità della di CP_1 possedimenti immobiliari – di cui non è stata dimostrata né la provenienza né la messa a reddito – e alla mancata percezione, da parte della stessa, di un assegno divorzile nell'ambito del suo precedente matrimonio: si tratta, invero, di due matrimoni distinti e quanto avvenuto rispetto al primo – di cui peraltro nulla è stato prodotto – non rileva in alcun modo in questa sede, senza considerare che le condizioni economiche sono del tutto variabili nel corso della vita e che, quindi, la mancata percezione dell'assegno divorzile in un primo tempo non ne pregiudica l'eventuale percezione nell'ambito dello scioglimento di un nuovo e diverso matrimonio.
In questa situazione, il percorso lavorativo della non era stato quindi per nulla delineato ante CP_1 matrimonio ed è stato influenzato dalla relazione con l'appellante e dalla comune volontà delle parti di conciliare la gestione del menage familiare con il buon andamento dell'azienda del marito ed in effetti, dopo l'instaurazione della convivenza e la stabile occupazione nell'attività del marito, la CP_1 rinunciava a svolgere negli anni seguenti l'attività da vetrinista-decoratrice per la quale era qualificata.
L'appellante, inoltre, colloca intorno al 2013 il venir meno dell'affectio coniugalis, ma omette di riferire che l'allontanamento della dalla casa coniugale per dedicarsi ai genitori era stato CP_1 temporaneo e dettato da esigenze del tutto contingenti: peraltro, come si legge nel verbale di audizione della del 18 luglio 2018, prodotto dallo stesso appellante e da questi non contestato, la rottura CP_1 definitiva degli equilibri di coppia avveniva solo tre anni dopo, cioè nel 2016. Di conseguenza, tenuto conto della convivenza, iniziata nel 1992, la durata della relazione tra le parti supera i 20 anni.
In merito all'attività lavorativa prestata dalla nello stabilimento balneare dello Zunino e CP_1 al suo contributo a incrementare il reddito maritale, occorre inoltre evidenziare quanto segue.
L'appellante non ha mai contestato l'affermazione dell'ex moglie di aver svolto tale attività per tutta la durata della convivenza e del matrimonio, da aprile a ottobre di ogni anno. A tal proposito, lo si è limitato tuttavia ad affermare che la stessa era regolarmente assunta e stipendiata, senza Pt_1 però produrre a sostegno delle proprie affermazioni alcuna prova. La invece, ha dimostrato di CP_1 essere stata regolarizzata come coadiuvante – secondo un inquadramento di livello inferiore a quello reale di dipendente –, solo per poche annualità (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014) e per brevissimi periodi (3-4 mesi invece di 6 mesi effettivamente lavorati): di conseguenza, per la maggior parte del lavoro svolto presso l'ex marito la donna non è mai stata regolarizzata né retribuita.
Ciò è sufficiente, a parere di questa Corte, a dimostrare un decremento delle risorse della che, CP_1 se davvero fosse stata regolarmente assunta e stipendiata per tutti gli anni di lavoro, oggi godrebbe di una situazione reddituale diversa, potendo contare quanto meno sulla percezione mensile di una pensione. Inoltre, non deve essere trascurato che, proprio perché stabilmente occupata in tale attività lavorativa, la non ha potuto più esercitare né la professione per la quale era qualificata né altre CP_1 professioni, ritrovandosi oggi, all'età di 61 anni, priva di qualsiasi diversa esperienza lavorativa, con conseguente estrema difficoltà a reperire altra occupazione idonea a garantirle un adeguato mantenimento.
Non è fondata neppure l'affermazione dell'appellante secondo la quale la non ha CP_1 contribuito a incrementare il reddito maritale.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che grazie all'attività lavorativa prestata dalla che CP_1 acquisiva nel 1999 la qualifica di HACCP per la conduzione del bar-ristorante, lo stabilimento balneare dello Zunino ampliava i servizi offerti, accresceva il suo attuale valore e acquisiva nuova clientela: ciò senza dubbio ha concorso alla formazione del patrimonio dell'odierno appellante, a nulla rilevando – come dichiarato dallo difesa dello stesso – che la società prima che CP_2 la vi iniziasse a lavorare, godesse già di un avviamento commerciale ultraventennale. Tale CP_1 avviamento si riferisce infatti esclusivamente al periodo precedente all'attività lavorativa svolta dalla e, pertanto, nulla prova in merito al contributo apportato anni dopo dalla CP_1 CP_1
Il contributo della alla formazione del reddito maritale, peraltro, emerge altresì guardando alle CP_1 attività domestiche e familiari dalla stessa svolte: senza che ciò sia stato contestato dallo , Pt_1 infatti, la ha affermato di aver contribuito al menage familiare sia mettendo a disposizione un CP_1 bene immobile di sua esclusiva proprietà quale casa coniugale, sia occupandosi quasi in via esclusiva della figlia con riferimento alle sue specifiche problematiche incontrate nel percorso di studi Per_1
(dislessia).
Dal punto di vista strettamente economico, questa Corte ritiene pertanto che il Giudice di prime cure abbia correttamente e adeguatamente valutato le risorse economiche di entrambe le parti, accertando così la presenza di un forte squilibrio tra di esse: questa disparità viene ravvisata, nel caso di specie, soprattutto sul versante reddituale degli ex coniugi, posto che le condizioni patrimoniali di entrambi, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, sono assimilabili. Si deve distinguere, in effetti, la capacità patrimoniale da quella reddituale. Se, da un lato, la capacità patrimoniale delle parti risulta equiparabile, dall'altro lato non può negarsi la sussistenza di un evidente gap reddituale tra le stesse.
In effetti l'appellata, non avendo maturato contributi per l'attività lavorativa svolta, non percepisce alcuna pensione e riceve, quale unico reddito mensile, l'importo di € 600,00 derivante dalla locazione di un immobile di sua proprietà. Oltre a ciò, deve essere tenuto in considerazione il necessario contributo al mantenimento della figlia, gravante anche sulla stessa, nonché le scarse possibilità di reinserimento lavorativo della donna in ragione dell'età ormai raggiunta (61 anni) e della limitata esperienza professionale acquisita, maturata quasi esclusivamente all'interno dell'attività dell'ex marito.
L'appellante, invece, percepisce una pensione mensile di € 1.200,00 netti, nonché € 25.000,00 annui derivanti dalla concessione a terzi dello stabilimento balneare di sua proprietà, oltre ai proventi della sua attività di riparazione di barche (€ 2.000,00-3.000,00 annui). Nel valutare le condizioni reddituali dello , inoltre, non deve essere trascurato che, come affermato dal Tribunale e non contestato Pt_1 dall'odierno appellante, dagli estratti conto e dichiarazioni dei redditi prodotte da quest'ultimo risulta evidente la disponibilità di risorse non dichiarate e investimenti non documentati.
Le doglianze dello circa l'effettiva consistenza delle proprie condizioni reddituali sono prive Pt_1 di fondamento: non risultano infatti allegati o in altro modo dimostrati né le asserite significative spese di gestione dello stabilimento balneare di cui sarebbe onerato, né i rapporti fra i suoi movimenti bancari e la propria attività imprenditoriale.
In merito poi alla mancata considerazione da parte del Tribunale delle sue crescenti esigenze di vita, si osserva che anche tal riguardo non è stata prodotta alcuna documentazione attestante la necessità di sostenere esborsi per esigenze particolari.
Con riferimento, infine, alla lamentata mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, occorre evidenziare che la sussistenza di tale obbligo è stata correttamente valutata dal Giudice di primo grado, che ne ha tenuto conto in sede di determinazione dell'assegno divorzile. Tale circostanza, in ogni caso, sarà tenuta in considerazione nell'esaminare la fondatezza dell'appello incidentale.
Il giudice di prime cure, dunque, ha correttamente ricostruito e valutato le condizioni economico- patrimoniali dell'odierno appellante, pur sulla base delle parziali produzioni documentali offerte in tal senso dallo , più volte – vanamente – sollecitato in primo grado a fornire in merito una Pt_1 documentazione completa.
Anche le censure mosse dall'appellante sull'omessa valutazione, in primo grado, delle risorse economico-patrimoniali della non colgono nel segno. Il Giudice di prime cure ha correttamente CP_1 distinto il piano patrimoniale da quello reddituale e, accertata la forte disparità su questo secondo piano, ha tenuto conto dell'entità del patrimonio immobiliare della in sede di quantificazione CP_1 dell'assegno divorzile.
Premessa, dunque, la sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, occorre evidenziare che tale squilibrio – come correttamente statuito nella sentenza impugnata – è causalmente riconducibile alle scelte di vita condivise dai coniugi, all'attività svolta dalla nella CP_1 gestione dell'intero nucleo familiare, nonché all'attività lavorativa prestata dalla stessa nello stabilimento balneare di proprietà del marito. Come sopra evidenziato, la ha contribuito al CP_1 menage familiare sia prendendosi cura della casa e della figlia sia adibendo a casa coniugale Per_1 un immobile di sua proprietà, senza contare il suo contributo ultraventennale – mai regolarmente retribuito – all'attività lavorativa del marito, che in ragione di ciò ampliava i servizi offerti, la clientela e, di conseguenza, le proprie entrate.
Tutto ciò ha permesso allo di dedicarsi quasi esclusivamente alla propria carriera e crescita Pt_1 professionale, di accumulare progressivamente un cospicuo patrimonio e di assicurarsi la regolare percezione di una consistente pensione mensile. La dunque, con il proprio lavoro e le proprie CP_1 maggiori incombenze familiari ha contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell'ex coniuge e, conseguentemente, alla formazione del cospicuo patrimonio personale di questi.
Risulta chiara, dunque, come affermato dal giudice di primo grado, la sussistenza di tutti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della CP_1
Le Sezioni Unite n. 18287 del 2018 hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione non già soltanto assistenziale, finalizzata ad assicurare al coniuge economicamente più debole quanto necessario a vivere in maniera dignitosa, ma anche riequilibratrice o compensativo-perequativa, in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi dopo il divorzio, anche se entrambi versino in situazione di autosufficienza economica. La funzione compensativa risponde all'esigenza di assicurare un adeguato riconoscimento ai sacrifici fatti dal coniuge economicamente più debole nell'interesse della famiglia, mentre quella perequativa è volta a garantire la conservazione di un certo equilibrio nelle condizioni economiche degli ex coniugi, per garantire il rispetto delle legittime aspettative maturate in conseguenza del rapporto di coniugio.
Dopo lo scioglimento del vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge è tenuto a provvedere al proprio mantenimento. In base alla disciplina sull'assegno divorzile, tuttavia, tale principio è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi (ove viene in rilievo la funzione assistenziale dell'assegno), anche laddove – come nel caso che occupa – la relazione sia stata causa di uno spostamento patrimoniale, dall'uno all'altro coniuge, che ex post divenga ingiustificato. In tale caso, il predetto spostamento deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale profilo assistenziale.
In tal senso e in tal modo ha giudicato e valutato correttamente il giudice di primo grado. Per completezza, in merito alle “considerazioni finali” contenute nell'atto di appello (§ V atto di appello), non costituenti motivo di impugnazione, si osserva la completa irrilevanza, ai fini della decisione, del “parere” personale della difesa dell'appellante che non sia confluito in un chiaro e specifico motivo di appello.
Da qui, per l'insieme dei motivi esposti, il rigetto dell'appello principale.
Passando all'esame dell'appello incidentale, occorre evidenziare quanto segue.
Il primo motivo di appello incidentale, incentrato sull'asserita erronea determinazione dell'assegno divorzile, è infondato: ancorchè sussista una disparità reddituale delle parti, il giudice di primo grado ha adeguatamente valorizzato tutte le risultanze processuali nella determinazione del quantum a carico dello . Pt_1
La quantificazione dell'assegno divorzile nella misura di € 200,00 mensili, dunque, è congrua in considerazione della capacità patrimoniale dell'appellante incidentale – così come dettagliatamente ricostruita dal Tribunale – tenuto conto altresì dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia comune a carico dello . Pt_1
In primo grado è stato accertato, infatti, che la oltre ad aver effettuato in passato importanti CP_1 investimenti, che denotano una certa disponibilità economica, ha la titolarità o contitolarità di numerosi immobili – alcuni dei quali messi a reddito e altri che potrebbero essere sfruttati in tal senso.
Di conseguenza, ribadito che occorre sicuramente garantire adeguato riconoscimento ai sacrifici sopportati dalla nell'interesse della famiglia, così come assicurare la conservazione di un certo CP_1 equilibrio nelle condizioni economiche delle parti nel rispetto delle legittime aspettative maturate in conseguenza del rapporto di coniugio, è tuttavia corretto – e necessario – il ragionamento del giudice di primo grado che, in sede di quantificazione dell'assegno, ha tenuto conto delle reali condizioni patrimoniali della beneficiaria, per evitare di trasformare lo strumento dell'assegno divorzile in una forma di ingiustificato arricchimento.
Inoltre, in tema di determinazione dell'assegno divorzile, non si deve trascurare che lo è Pt_1 gravato dall'obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia ed anche questa circostanza deve essere correttamente valorizzata al fine di non rendere eccessivamente gravoso l'adempimento da parte del soggetto obbligato.
Anche il secondo motivo di appello incidentale, riguardante le spese di lite, è del tutto infondato, alla luce della reciproca soccombenza nel giudizio di primo grado.
Da qui il rigetto dell'appello incidentale. A fronte del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale, va integralmente confermata la sentenza impugnata e vanno compensate le spese del presente grado di giudizio, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115 sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 817/2024 del Parte_1
Tribunale di Savona, pubblicata in data 13/11/2024;
- Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 817/2024 del Controparte_1
Tribunale di Savona, pubblicata in data 13/11/2024;
- Conferma integralmente la sentenza appellata;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
Dichiara che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 sia a carico dell'appellante principale che dell'appellante incidentale
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Così deciso in Genova, il 7.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
Minuta redatta dal M.O.T. dott. Sara Tattini