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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/07/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello
03 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1913/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1
Grasso e Raffaella Corona ed elett.te domiciliata in Caposele, alla via San
Gerardo n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp,. rapp.to e difeso dall'Avv.to Vittoria Musto, con cui elett.te domicilia CP_2 in Pratola Serra, alla via Serritiello n.31, giusta mandato come in atti;
CP_3
in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
[...]
Filomena Luongo ed elettivamente domiciliata in Avellino c/o Co.Re.Co. alla
Collina Liguorini, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, descritta la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente, rivendica il diritto alle retribuzioni di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità anno 2012, alla CISOA (Cassa
Integrazione Salari per gli Operai Agricoli) per il periodo ottobre, novembre e dicembre anno 2014. Quantifica il credito rivendicato nella complessiva somma di
€#8.209,17# (ottomiladuecentonove,17). La IT, costituendosi, ha chiesto la chiamata in causa del terzo pure costituita. Controparte_3
1 2) Oggetto del presente giudizio è unicamente l'accertamento del diritto della lavoratrice al pagamento di retribuzioni ed altro non corrisposte, così si afferma, dalla IT, datrice di lavoro.
La domanda proposta dalla IT nei confronti della ha ad Controparte_3 oggetto l'accertamento di una posizione di garanzia della seconda per tali crediti,
o comunque di un obbligo nei confronti della lavoratrice direttamente in capo alla medesima, pur sempre avente ad oggetto crediti di lavoro. CP_3
Tanto determina l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione proposto dalla chiamata in causa dalla IT. Controparte_3
3) L'eccezione di prescrizione proposta dalla IT è infondata. I crediti sono stati rivendicati dapprima con missiva del 13.09.2017 prot. 3221, e, di poi, con la diffida del 21.01.2022, entro il quinquennio dalla maturazione degli stessi.
4) Nel merito, la domanda è parzialmente fondata, considerando che, rispetto all'originario inadempimento, di per sé pacifico, risulta già corrisposta la mensilità di ottobre 2014 per €#550,16# (cinquecentocinquanta,16), come da mandato di pagamento del 19.03.2016, prodotto a seguito dell'invito disposto dal
Giudice all'esito dell'udienza del 17.04.2025.
Con note dello 08.05.2025 la ricorrente afferma che, con riferimento alla mensilità di ottobre 2014, sarebbero state corrisposte solo 15 giornate lavorative, residuando ancora la corresponsione di 11 giornate di lavoro. Il dato è pacifico.
Rispetto alle indicazioni fornite dalle parti in corso di causa, non va operata alcuna decurtazione con riferimento alla tredicesima mensilità, anno 2014, in quanto non oggetto di domanda.
6) Pertanto, detratto quanto già corrisposto, la resistente IT va condannata al pagamento a favore di della somma di €#7.659,01# Parte_1
(settemilaseicentocinquantanove,01), per le causali di cui agli atti ed alla parte motiva, con maggiorazione di interessi nella misura di legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
7) La IT ha esteso il contraddittorio nei confronti di Controparte_3 chiedendo accertarsi che il mancato pagamento delle retribuzioni è stato dovuto all'inadempimento della che non ha stanziato nei termini previsti i fondi CP_3
a cui la IT avrebbe dovuto attingere, e, come effetto, insistendo per la condanna di essa a corrispondere alla lavoratrice le Controparte_3 retribuzioni stesse.
2 Nel corpo del ricorso si sostiene che la Legge 11/1996 avrebbe Controparte_3 previsto una posizione di garanzia della e si afferma espressamente che CP_3
l'obbligo del pagamento alla lavoratrice delle retribuzioni richieste ricade direttamente sulla Ente tenuto al finanziamento. CP_3
Il Tribunale non individua alcun elemento che consenta di supportare tale valutazione, che del resto anche in ricorso è ricondotta all'obbligo -così si afferma- di finanziamento della e quindi di stanziamento e attribuzione CP_3 delle somme necessarie alla IT per l'espletamento delle sue funzioni.
La violazione, asserita, degli obblighi di finanziamento non comporta alcuna conseguenza sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, di cui ci si occupa, né in termini di trasferimento della titolarità dei debiti, né in termini di istituzione di un posizione di garanzia.
A riprova della fondatezza della soluzione valga anche la condotta della stessa la quale in sede di costituzione ha riferito di avere adito il Controparte_1
Giudice Amministrativo “al fine di ottenere coattivamente il pagamento degli importi dovuti e non corrisposti”. La IT, quindi, ha chiaramente individuato un proprio credito nei confronti della il che è incompatibile CP_3 con la affermazione, operata nella presente sede, che la dovrebbe CP_3 corrispondere le stesse somme, almeno pro quota, direttamente al lavoratore, cosa che. a ben vedere, determinerebbe una ingiustificata locupletazione a vantaggio della IT.
7) Quanto alle spese di lite, e considerando innanzitutto la posizione della lavoratrice, il Tribunale considera che questa ha omesso di indicare l'avvenuta percezione, già nel 2016, di parte del credito rivendicato. Si tratta di una componente ridotta del credito, ma la condotta della parte si connota per evidente gravità, perché idonea a determinare una condanna anche per somme già ricevute.
Sussistono quindi i presupposti per disporre la compensazione delle spese nel rapporto processuale facente capo alla ricorrente.
8) La ha chiesto la chiamata in causa della Controparte_1 CP_3
proponendo domanda che il Tribunale ha ritenuto infondata.
[...]
La va, quindi, condannata al pagamento Controparte_1 delle spese di lite a favore di spese che, ai sensi del D.M Controparte_3
147/2022, vanno liquidate nella complessiva somma di €#2.110#
(duemilacentodieci), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
3 8A) Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna della
[...]
ai sensi dell'art. 96 co. 3 Cpc nel rapporto con Controparte_1
Controparte_3
Come già rilevato nella parte motiva che precede, la IT ha promosso domanda nei confronti della in chiaro e stridente contrasto con quanto CP_3 dalla medesima già domandato ad altro Giudice, con il fine, o comunque con l'accettazione della conseguenza, di duplicare il credito, facendo ricadere sulla il pagamento delle retribuzioni e nel contempo rivendicando le stesse CP_3 somme per sé. Tanto, se non dolo, integra colpa grave.
"... la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. 22405 del 13/09/2018).
Considerando la natura della controversia, la gravità della iniziativa e l'ammontare della somma per cui vi è causa, la somma può essere quantificata in quella di €#1.500# (millecinquecento).
PQM
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al nr.1913/2024 R.G. lavoro proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_4
[..
[...] e ogni contraria eccezione e deduzione respinta così
[...] Controparte_3 decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento a favore di per le Controparte_1 Parte_1 causali di cui alla parte motiva, della somma lorda di €#7.659,01#
(settemilaseicentocinquantanove,01), con maggiorazione di interessi al tasso legale dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite nel rapporto processuale facente capo a
; Parte_1
3) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nella somma di €#2.110# Controparte_3
(duemilacentodieci), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
4) Condanna altresì al pagamento a favore Controparte_1 di della ulteriore somma di €#1.500# (millecinquecento) ai Controparte_3 sensi dell'art. 96 co. 3 Cp.c..
Avellino, 03 luglio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, alla udienza dello
03 luglio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1913/2024 R.G. lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Parte_1 C.F._1
Grasso e Raffaella Corona ed elett.te domiciliata in Caposele, alla via San
Gerardo n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
( in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp,. rapp.to e difeso dall'Avv.to Vittoria Musto, con cui elett.te domicilia CP_2 in Pratola Serra, alla via Serritiello n.31, giusta mandato come in atti;
CP_3
in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria
[...]
Filomena Luongo ed elettivamente domiciliata in Avellino c/o Co.Re.Co. alla
Collina Liguorini, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, descritta la vicenda lavorativa alle dipendenze della resistente, rivendica il diritto alle retribuzioni di ottobre, novembre, dicembre, tredicesima mensilità anno 2012, alla CISOA (Cassa
Integrazione Salari per gli Operai Agricoli) per il periodo ottobre, novembre e dicembre anno 2014. Quantifica il credito rivendicato nella complessiva somma di
€#8.209,17# (ottomiladuecentonove,17). La IT, costituendosi, ha chiesto la chiamata in causa del terzo pure costituita. Controparte_3
1 2) Oggetto del presente giudizio è unicamente l'accertamento del diritto della lavoratrice al pagamento di retribuzioni ed altro non corrisposte, così si afferma, dalla IT, datrice di lavoro.
La domanda proposta dalla IT nei confronti della ha ad Controparte_3 oggetto l'accertamento di una posizione di garanzia della seconda per tali crediti,
o comunque di un obbligo nei confronti della lavoratrice direttamente in capo alla medesima, pur sempre avente ad oggetto crediti di lavoro. CP_3
Tanto determina l'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione proposto dalla chiamata in causa dalla IT. Controparte_3
3) L'eccezione di prescrizione proposta dalla IT è infondata. I crediti sono stati rivendicati dapprima con missiva del 13.09.2017 prot. 3221, e, di poi, con la diffida del 21.01.2022, entro il quinquennio dalla maturazione degli stessi.
4) Nel merito, la domanda è parzialmente fondata, considerando che, rispetto all'originario inadempimento, di per sé pacifico, risulta già corrisposta la mensilità di ottobre 2014 per €#550,16# (cinquecentocinquanta,16), come da mandato di pagamento del 19.03.2016, prodotto a seguito dell'invito disposto dal
Giudice all'esito dell'udienza del 17.04.2025.
Con note dello 08.05.2025 la ricorrente afferma che, con riferimento alla mensilità di ottobre 2014, sarebbero state corrisposte solo 15 giornate lavorative, residuando ancora la corresponsione di 11 giornate di lavoro. Il dato è pacifico.
Rispetto alle indicazioni fornite dalle parti in corso di causa, non va operata alcuna decurtazione con riferimento alla tredicesima mensilità, anno 2014, in quanto non oggetto di domanda.
6) Pertanto, detratto quanto già corrisposto, la resistente IT va condannata al pagamento a favore di della somma di €#7.659,01# Parte_1
(settemilaseicentocinquantanove,01), per le causali di cui agli atti ed alla parte motiva, con maggiorazione di interessi nella misura di legge dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.
7) La IT ha esteso il contraddittorio nei confronti di Controparte_3 chiedendo accertarsi che il mancato pagamento delle retribuzioni è stato dovuto all'inadempimento della che non ha stanziato nei termini previsti i fondi CP_3
a cui la IT avrebbe dovuto attingere, e, come effetto, insistendo per la condanna di essa a corrispondere alla lavoratrice le Controparte_3 retribuzioni stesse.
2 Nel corpo del ricorso si sostiene che la Legge 11/1996 avrebbe Controparte_3 previsto una posizione di garanzia della e si afferma espressamente che CP_3
l'obbligo del pagamento alla lavoratrice delle retribuzioni richieste ricade direttamente sulla Ente tenuto al finanziamento. CP_3
Il Tribunale non individua alcun elemento che consenta di supportare tale valutazione, che del resto anche in ricorso è ricondotta all'obbligo -così si afferma- di finanziamento della e quindi di stanziamento e attribuzione CP_3 delle somme necessarie alla IT per l'espletamento delle sue funzioni.
La violazione, asserita, degli obblighi di finanziamento non comporta alcuna conseguenza sul piano dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, di cui ci si occupa, né in termini di trasferimento della titolarità dei debiti, né in termini di istituzione di un posizione di garanzia.
A riprova della fondatezza della soluzione valga anche la condotta della stessa la quale in sede di costituzione ha riferito di avere adito il Controparte_1
Giudice Amministrativo “al fine di ottenere coattivamente il pagamento degli importi dovuti e non corrisposti”. La IT, quindi, ha chiaramente individuato un proprio credito nei confronti della il che è incompatibile CP_3 con la affermazione, operata nella presente sede, che la dovrebbe CP_3 corrispondere le stesse somme, almeno pro quota, direttamente al lavoratore, cosa che. a ben vedere, determinerebbe una ingiustificata locupletazione a vantaggio della IT.
7) Quanto alle spese di lite, e considerando innanzitutto la posizione della lavoratrice, il Tribunale considera che questa ha omesso di indicare l'avvenuta percezione, già nel 2016, di parte del credito rivendicato. Si tratta di una componente ridotta del credito, ma la condotta della parte si connota per evidente gravità, perché idonea a determinare una condanna anche per somme già ricevute.
Sussistono quindi i presupposti per disporre la compensazione delle spese nel rapporto processuale facente capo alla ricorrente.
8) La ha chiesto la chiamata in causa della Controparte_1 CP_3
proponendo domanda che il Tribunale ha ritenuto infondata.
[...]
La va, quindi, condannata al pagamento Controparte_1 delle spese di lite a favore di spese che, ai sensi del D.M Controparte_3
147/2022, vanno liquidate nella complessiva somma di €#2.110#
(duemilacentodieci), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
3 8A) Sussistono altresì i presupposti per disporre la condanna della
[...]
ai sensi dell'art. 96 co. 3 Cpc nel rapporto con Controparte_1
Controparte_3
Come già rilevato nella parte motiva che precede, la IT ha promosso domanda nei confronti della in chiaro e stridente contrasto con quanto CP_3 dalla medesima già domandato ad altro Giudice, con il fine, o comunque con l'accettazione della conseguenza, di duplicare il credito, facendo ricadere sulla il pagamento delle retribuzioni e nel contempo rivendicando le stesse CP_3 somme per sé. Tanto, se non dolo, integra colpa grave.
"... la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa, ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. 22405 del 13/09/2018).
Considerando la natura della controversia, la gravità della iniziativa e l'ammontare della somma per cui vi è causa, la somma può essere quantificata in quella di €#1.500# (millecinquecento).
PQM
Il Tribunale di Avellino, nella persona del dott. Ciro Luce in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al nr.1913/2024 R.G. lavoro proposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_4
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[...] e ogni contraria eccezione e deduzione respinta così
[...] Controparte_3 decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento a favore di per le Controparte_1 Parte_1 causali di cui alla parte motiva, della somma lorda di €#7.659,01#
(settemilaseicentocinquantanove,01), con maggiorazione di interessi al tasso legale dalla maturazione di ciascuna singola frazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta nel resto il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite nel rapporto processuale facente capo a
; Parte_1
3) Condanna al pagamento a favore di Controparte_1 delle spese di lite, liquidate nella somma di €#2.110# Controparte_3
(duemilacentodieci), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili;
4) Condanna altresì al pagamento a favore Controparte_1 di della ulteriore somma di €#1.500# (millecinquecento) ai Controparte_3 sensi dell'art. 96 co. 3 Cp.c..
Avellino, 03 luglio 2025
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