Articolo 8 della Legge 31 marzo 1961, n. 301
Articolo 7Articolo 9
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19 maggio 1961
Art. 8. Termini per la presentazione del contratto
di commessa, inizio e compimento dei lavori

Entro due mesi dall'avvenuta firma del contratto relativo a nuove costruzioni, deve essere presentata al Ministero della marina mercantile, a pena di non ammissione ai benefici di legge o di decadenza, copia autentica del contratto di commessa regolarmente registrato.
L'inizio dei lavori di costruzione deve essere comprovato da un certificato rilasciato dal Registro italiano navale da presentare al Ministero della marina mercantile entro un mese dall'inizio dei lavori medesimi, a pena di non ammissione o di decadenza dai benefici.
La decadenza dai benefici ha altresi' luogo quando le costruzioni non abbiano raggiunto il 25 per cento di avanzamento globale entro i seguenti termini:
a) dieci mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda inferiore a 6000 tonnellate;
b) dodici mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda compresa tra 6000 tonnellate (incluse) e 8000 tonnellate (escluse);
c) quattordici mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda compresa tra 8000 tonnellate (incluse) e 12.000 tonnellate (escluse);
d) diciotto mesi dall'inizio dei lavori, se la nave sia di stazza lorda uguale o superiore a 12.000 tonnellate.
Le costruzioni navali di cui alle lettere a), b), c) e d) debbono entrare in esercizio rispettivamente entro trentadue, trentaquattro, trentasei e quaranta mesi dallo inizio dei lavori.
I lavori previsti dal precedente articolo 5 debbono essere iniziati, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici.
Gli apparati motori completi da installare al termini del precedente articolo 6 devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro, trenta o trentasei mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione rispettivamente per gli apparati motori di potenza inferiore ai 2000 cavalli-asse, di potenza compresa fra i 2000 ed i 10.000 cavalli-asse, ovvero di potenza uguale o superiore ai 10.000 cavalli-asse.
I complessi costitutivi di apparato motore e gli apparecchi ausiliari di bordo di cui al precedente articolo 7 devono essere sistemati a bordo della nave entro ventiquattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione.
Entrata in vigore il 19 maggio 1961
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