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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 10 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3709/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Sacco ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Melfi, al Viale G. d'Annunzio
n. 13, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Silvana Mariotti, in virtù di procura generale ad lites per atto Notar di Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di ordinare
CP_ all' in persona del legale rappresentante pro tempore, di restituire, in favore del ricorrente, tutte le somme indebitamente trattenute sulla pensione cat.
IOCTPS n. 05589115 a decorrere dalla rata 01/2024 o dalla eventuale diversa rata;
di dichiarare prescritte tutte le somme comunque non dovute ed indebitamente trattenute ai sensi dell'art. 2946 c.c. e pertanto, ordinare la restituzione di tali somme a . Con vittoria di spese, diritti ed Parte_1
onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, nello specifico del
Giudice del Lavoro, ricadendo la materia controversa nella sfera di giurisdizione della Corte dei Conti di Potenza. Nel merito: di respingere integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, accertando e dichiarando la legittimità della ripetizione di indebito posta in essere dall' , dichiarando per CP_1
l'effetto la legittimità delle somme pretese dall' a titolo di ripetizione di CP_1 indebito, come specificate nell'avviso bonario notificato a mezzo PEC del
17/11/2023, condannando controparte al pagamento in favore dell' delle CP_1 somme dallo stesso recate. Per l'effetto, in ogni caso, respingere la domanda spiegata in danno dell' di restituzione degli importi eventualmente già CP_1 trattenuti dall' con decorrenza gennaio 2024 sulla pensione INPS di cui il CP_2
ricorrente è titolare, anche in ragione del fatto che controparte non ha fornito prova di tali trattenute, nonché per la totale infondatezza dell'avverso ricorso.
Con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 10 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2 2. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensione dei pubblici dipendenti ricomprende ogni controversia funzionale e connessa al diritto alla pensione;
ogni controversia che investa l'an, il quantum e la decorrenza della pensione e, più in generale, ogni controversia nella quale il rapporto pensionistico costituisca l'elemento identificativo del “petitum” sostanziale (si veda, ex multis, Sezioni Unite sentenza n. 7755 del 27.03.2017,
Sezioni Unite sentenza n. 15746 del 12.06.2019, Sezioni Unite sentenza n. 26252 del 18.10.2018), precisando, per quel che rileva nel caso di specie, che: “La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del 2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita” (si veda SS.UU. ordinanza n. 29395 del 15.11.2018)
Parte ricorrente - titolare di pensione Gestione Pubblica IOCTPS n. CP_1
05589115 oltre che di vitalizio regionale – con il presente giudizio si duole della legittimità del provvedimento del 31.10.2023 con il quale l' , accertato che CP_1
l'importo della perequazione erogata dal 01.01.2011 al 31.12.2022 fosse superiore al dovuto, comunicava l'indebito per un importo netto di € 7.717,79.
In applicazione dei richiamati principi, atteso che il presente ricorso ha ad oggetto rivendicazioni connesse al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
3 3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato 19.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Corte dei Conti;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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